Direzione Generale Verbale n 6 / 2015 P.G. 2015/ 66492 ACCORDO RELATIVO ALLA CORRESPONSIONE DELLE PROCURATORIE AL PERSONALE DELL'AVVOCATURA CIVICA L Amministrazione Comunale, le R.S.U. del Comune di Modena e le OO.SS. di categoria PRESO ATTO -che tra le parti è stato stipulato l accordo n. 2/2014 con il quale, a livello di Ente è stata data attuazione al comma 457 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 provvedendo alla modifica del comma 2 dell art. 3 del precedente accordo n. 6/2008 conformemente ai contenuti della legge; - che di recente la predetta norma è stata abrogata e sostituita con la disciplina dettata dall art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2014, n. 144 e convertito con legge n. 114 dell'11 agosto 2014; - che il predetto art. 9 ha disposto quanto segue: Art. 9 (Riforma degli onorari dell'avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici). 1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. 2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva 1
ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione. 4. (omissis) 5. I regolamenti dell'avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale. 6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. 7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. 8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1 gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'avvocatura dello Stato. 9.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica». - che è necessario adeguare la disciplina vigente a quanto stabilito nel suddetto articolo CONCORDANO di sostituire la precedente disciplina che regolamenta l istituto delle procuratorie (accordo n. 6/2008 come modificato dall'accordo n. 2/2014) come segue: 1) (Personale destinatario delle procuratorie) Ai professionisti legali addetti all'unità Specialistica "Avvocatura Civica" è riconosciuta la corresponsione delle procuratorie costituite dai diritti ed onorari connessi all attività professionale svolta dalla struttura. Le disposizioni di cui al presente accordo, con decorrenza 25.6.2014, si applicano al personale dirigente e al personale di categoria D formalmente inquadrato nella specifica posizione di lavoro di Avvocato e che presta servizio presso l'avvocatura Civica, iscritto presso il locale Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Modena. 2
2) (Atti produttivi di procuratorie) Le procuratorie spettano, nel caso di pronunce favorevoli all Ente contenenti: la condanna di controparte alle spese di causa nel caso di compensazione delle stesse. Si intendono per pronunce favorevoli tutti i provvedimenti che definiscano una fase del giudizio con esito favorevole all Amministrazione quali sentenze, verbali di conciliazione, transazioni giudiziali, ecc.. 3) (Quantificazione e ripartizione) Nei casi di condanna delle parti soccombenti alle spese della causa, le procuratorie saranno costituite dagli importi liquidati dall Autorità Giudicante. Con decorrenza 1.1.2014 e fino al 24.06.2014, nei casi di decisioni comportanti compensazione delle spese, le procuratorie (per ogni pratica ove risulteranno dovute) saranno corrisposte ai professionisti legali dall Amministrazione e verranno quantificate applicando i minimi dei vigenti parametri forensi diminuiti del 25%. Per lo stesso periodo, per le cause vinte con condanna della controparte alle spese, le procuratorie saranno corrisposte ai professionisti legali dall'amministrazione diminuite del 25% calcolato sul 50% della somma liquidata dal Giudice. Con decorrenza 25.6.2014, nei casi di decisioni comportanti compensazione delle spese, le procuratorie (per ogni pratica ove risulteranno dovute) saranno corrisposte ai professionisti legali dall Amministrazione e verranno quantificate applicando i minimi dei vigenti parametri forensi diminuiti del 20%. Con la medesima decorrenza, per le cause vinte con condanna della controparte alle spese, le procuratorie saranno corrisposte ai professionisti legali dall'amministrazione, senza alcuna decurtazione, nei limiti del trattamento economico teorico complessivo del dipendente. Gli importi verranno suddivisi, con decorrenza 25.6.2014, nella misura del 60% in favore dell avvocato dirigente, e del restante 40% in favore del patrocinatore costituito in giudizio nella pratica che le ha prodotte. Per il periodo 1.1 = 24.6.2014, su proposta del Dirigente dell Avvocatura Civica e in considerazione dell apporto del personale della segreteria su cause comportanti un loro particolare impegno, la predetta suddivisione può essere ridotta al 59,3% e 35,7%. Il restante 5%, in questo caso, sarà destinato a titolo di incentivazione (aggiuntiva rispetto ad eventuali altri istituti similari) al personale di segreteria che partecipa alla fase istruttoria e coadiuva gli avvocati nello svolgimento dell attività professionale. Nei casi di condanna delle parti soccombenti alle spese di causa, qualora il Giudice abbia condannato la controparte a norma dell art. 12 del d.m.127/04 alla maggiorazione del 12,5% per spese generali sull importo di diritti ed onorari, tale somma, una volta recuperata dalle controparti soccombenti, verrà introitata dal Comune. Sia nei casi di procuratorie compensate, sia nei casi di procuratorie derivanti da cause vinte, gli importi saranno corrisposti al lordo dei contributi previdenziali. 4) (Decurtazione procuratorie) 3
Nel caso in cui non venga rispettata la puntualità negli adempimenti processuali, gli importi dovuti al professionista a titolo di procuratorie (in base al criterio di ripartizione previsto dall art. 3) verranno incamerati dal Comune, restando tuttavia ferma la correlazione prevista dall art. 6. Non costituisce inadempimento processuale la mancata partecipazione ad udienze finalizzata alla programmata estinzione del processo (c.d. abbandono ex art. 309 c.p.c.), nonché i casi di volontaria contumacia, come pure eventuali inadempimenti processuali o eventuali assenze, dovuti a precisa strategia processuale o concordata linea difensiva per tipologia e/o materia del contenzioso. 5) (Limiti) Con decorrenza 1.1.2014 e fino al 24.6.2014, le somme percepite a titolo di procuratorie con compensazione delle spese non potranno superare il 30% del trattamento economico teorico complessivo del dipendente. Con decorrenza 25.6.2014, le medesime procuratorie compensate non potranno superare il corrispondente importo relativo al 2013 e il 30% del trattamento economico teorico complessivo del dipendente. Con decorrenza 25.6.2014, la somma tra le procuratorie derivanti da decisioni comportanti compensazione delle spese e quelle derivanti da condanna delle controparti alle spese del giudizio non potrà superare il trattamento economico teorico complessivo del dipendente. Gli stessi Avvocati cureranno il recupero delle spese poste a carico delle parti soccombenti in giudizio. 6) (Correlazioni con la retribuzione di risultato e la produttività) La percezione delle procuratorie comporta una diminuzione della retribuzione di risultato per i professionisti legali per il relativo anno di produzione secondo quanto stabilito nei corrispondenti accordi ed eventuali successive modifiche, per il personale dirigente e nei corrispondenti accordi per il personale incaricato di posizione organizzativa. Il riconoscimento delle procuratorie comporta, altresì, una riduzione della produttività, secondo i parametri di assorbimento stabiliti negli accordi per i dipendenti del comparto. Non comportano diminuzione della retribuzione di risultato o della produttività le procuratorie finanziate con somme recuperate dalle controparti soccombenti. 7) (Modalità per la liquidazione) Le procuratorie compensate verranno liquidate dal Settore Risorse Umane e Strumentali sulla base di apposite liste recanti l individuazione della pratica, il valore dell affare, l applicazione della tariffa con importi parziali e riassuntivi che saranno trasmesse con cadenza periodica di tre mesi dal dirigente dell Avvocatura Civica. Le procuratorie per cause vinte saranno liquidate dal Settore Risorse Umane e Strumentali indicativamente nel mese in cui vengono incassate, sulla base di apposita comunicazione corredata dalla copia della parte di sentenza contenente la condanna della controparte alle spese del giudizio. Detta comunicazione sarà corredata altresì di ogni altra documentazione utile al fine di distinguere gli importi riscossi a titolo di spese generali (che vanno al Comune) da quelli riscossi a titolo di diritti ed onorari. 4
8) (Decorrenze) Si definisce la disciplina delle procuratorie nel tempo come segue: Dall'1.1.2014 al 24.6.2014: - Cause vinte: decurtazione del 25% sul 50% della somma liquidata dal giudice; - Cause compensate: decurtazione del 25% dei minimi dei vigenti parametri forensi; limite 30% del trattamento economico teorico complessivo del dipendente, rapportato al periodo; Dal 25.6.2014 al 31.12.2014: - Cause vinte: importo intero della somma liquidata dal giudice; limite trattamento economico teorico complessivo del dipendente, rapportato al periodo; - Cause compensate: decurtazione del 20% dei minimi dei vigenti parametri forensi; limite rappresentato dallo stanziamento 2013 rapportato al periodo; limite 30% del trattamento economico teorico complessivo del dipendente, rapportato al periodo; Dall'1.1.2015 e fino a nuova disciplina: - Cause vinte: importo intero della somma liquidata dal giudice; limite trattamento economico teorico complessivo del dipendente; - Cause compensate: decurtazione del 20% dei minimi dei vigenti parametri forensi; limite rappresentato dallo stanziamento 2013; limite 30% del trattamento economico teorico complessivo del dipendente. La verifica del rispetto del limite rappresentato dal trattamento economico teorico complessivo del dipendente si effettua sommando le procuratorie per cause vinte e quelle per cause compensate. CONCORDANO INOLTRE CHE L applicazione della disciplina dettata dagli accordi nel tempo è determinata dalla data di pubblicazione (che coincide con il deposito in Cancelleria o Segreteria) per gli atti del Giudice, e dalla data della esecutività amministrativa per gli atti diversi. ==== Tanto in attuazione dell art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con legge n. 114 dell'11 agosto 2014), fatto salvo l intervento di altre norme imperative o diverse interpretazioni della norma stessa che determineranno l'integrazione del presente accordo. Modena, 18/05/2015 5
Per l Amministrazione Per le Organizzazioni Sindacali DIREL FP CGIL CISL FPL UIL FPL CSA Regioni e Autonomie Locali DiCCAP (Snalcc / Fenal Sulpm) R.S.U. 6