del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014)

Documenti analoghi
Regolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie

del 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)

del 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 14 novembre 2006) b. all Istituto federale della proprietà intellettuale;

Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni (OPersTFA)

Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni

Ordinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale

Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni

del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010)

Accordo

Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

del 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2009)

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Regolamento interno della Commissione della concorrenza

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni)

Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base

del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007)

Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione

Regolamento della Commissione federale delle case da gioco

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Ordinanza sull indennizzo delle perdite subite nell utilizzazione delle forze idriche

del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)

Ordinanza sull assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione

Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza. del 16 novembre 2016

196.1 Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

Ordinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario

Ordinanza concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all importazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

Oggetto e campo d applicazione

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame alla facoltà di medicina di Basilea

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle banche estere in Svizzera

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri

Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale

Ordinanza sull assicurazione militare

Ordinanza che modifica la tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane e altri atti normativi in relazione con lo zucchero

Regolamento sull organizzazione del Tribunale penale federale

Ordinanza sulle tasse e le indennità per l esame svizzero di maturità e gli esami complementari

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza sulla medicina della procreazione

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS

del 16 novembre 2016 (Stato 15 gennaio 2017)

Ordinanza sugli assegni familiari nell agricoltura

Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade

Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1

Ordinanza concernente l autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica

Legge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

Ordinanza del DFI

Codice civile svizzero (Fondazioni di previdenza a favore del personale)

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ordinanza sull accreditamento dei giornalisti presso il Centro media di Palazzo federale e sull autorizzazione d accesso al Centro media

del 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali

Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa. I. Procedura di ricorso. del 10 settembre 1969 (Stato 10 dicembre 2002)

Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina:

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

del 31 ottobre 2000 (Stato 12 dicembre 2000)

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

Ordinanza sul personale federale

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni

Ordinanza dell UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

Ordinanza sull Istituto universitario federale per la formazione professionale

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia

Transcript:

Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti (OPersT) 1 del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 37 della legge del 24 marzo 2000 2 sul personale federale, ordina: Art. 1 Oggetto e campo d applicazione 1 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale: a. 3 del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti; b. delle unità amministrative per cui il Tribunale penale federale è competente dal punto di vista amministrativo. 4 2 Nella misura in cui la presente ordinanza non contenga disciplinamenti speciali, sono applicabili l ordinanza del 3 luglio 2001 5 sul personale federale (OPers), il diritto esecutivo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) relativo all OPers e l ordinanza del 3 luglio 2001 6 concernente la protezione dei dati personali nell Amministrazione federale. 3 Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti disciplinano in un regolamento la competenza interna in materia di decisioni padronali. 7 RU 2003 3669 1 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 2 RS 172.220.1 3 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 4 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 7 set. 2005, in vigore dal 1 ott. 2005 (RU 2005 4595). 5 RS 172.220.111.3 6 RS 172.220.111.4 7 Introdotto dal n. I dell O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595). Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 1

Consiglio federale e Amministrazione federale Art. 2 8 Politica del personale 1 Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti si attengono alla politica del personale praticata dal Consiglio federale e dal DFF, a meno che la particolare funzione o posizione dei Tribunali non renda necessario un regime diverso. 2 Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti coordinano le proprie misure di politica del personale con il Tribunale federale. I Tribunali della Confederazione inviano un delegato comune alla Conferenza delle risorse umane. Art. 3 9 Resoconto Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti rilevano periodicamente i dati pertinenti relativi all adempimento degli obiettivi della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale. Presentano il loro rapporto al Tribunale federale all attenzione del Parlamento. Art. 4 Accesso ai posti La funzione di segretario generale è riservata alle persone di cittadinanza svizzera. Lo stesso vale per il sostituto. Art. 5 Periodo di prova 1 Il periodo di prova è di tre mesi. 10 2 Per il segretario generale, il suo sostituto e i cancellieri il periodo di prova è fissato a sei mesi. 3 Per i rapporti di lavoro di durata determinata o in caso di passaggio da un unità amministrativa di cui all articolo 1 OPers 11 si può rinunciare, totalmente o parzialmente, al periodo di prova. Art. 6 12 Indennità in funzione del mercato del lavoro Per acquisire e garantire la permanenza di personale particolarmente qualificato, il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti possono accordare un indennità in funzione del mercato del lavoro fino al 20 per cento dell importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro. 8 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 9 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 10 Nuovo testo giusta il n. II dell O del 20 nov. 2013, in vigore dal 1 gen. 2014 (RU 2013 4397). 11 RS 172.220.111.3 12 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 2

Rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti. O 172.220.117 Art. 7 13 Valutazione della funzione 1 Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti valutano le funzioni e attribuiscono a ogni funzione una classe di stipendio. Applicano per analogia i criteri di valutazione giusta l OPers 14 e le direttive del DFF. Assicurano la coerenza della struttura salariale nel confronto con l Amministrazione federale e coordinano la valutazione delle funzioni con il Tribunale federale. 2 Prima di attribuire una funzione alla classe di stipendio 32 o a una superiore, il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale o il Tribunale federale dei brevetti chiede l approvazione della Delegazione delle finanze. Allega alla domanda una perizia del DFF. Art. 8 15 Luogo di residenza Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti possono prevedere per singole categorie del personale l obbligo di risiedere in un determinato luogo, sempre che questo sia necessario per motivi di servizio. Art. 9 16 Piano sociale La competenza per l elaborazione e la firma di un eventuale piano sociale secondo l articolo 31 capoverso 4 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale spetta al Tribunale penale federale, al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale dei brevetti. Art. 10 Parti sociali La consultazione e la collaborazione delle associazioni del personale riconosciute dal Consiglio federale e dal DFF in merito a questioni che riguardano il personale, in particolare le ristrutturazioni, sono garantite da informazioni tempestive ed esaustive nonché dall opportunità di prendere posizione; se del caso sono condotte trattative. Il trattamento di questioni fondamentali va coordinato con il DFF. 13 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 14 RS 172.220.111.3 15 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 16 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 3

Consiglio federale e Amministrazione federale Art. 11 17 Comitato di seguito delle parti sociali Il comitato di seguito delle parti sociali giusta l articolo 108 OPers 18 non è competente per il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti. Art. 12 19 Art. 13 Modifica del diritto previgente La modifica del diritto previgente è disciplinata in allegato. Art. 13a 20 Disposizioni transitorie della modifica del 7 settembre 2005 1 In occasione della prima assunzione di personale, il Tribunale amministrativo federale può optare per un candidato esterno soltanto a condizione che non abbia trovato il candidato ideale tra i collaboratori delle Commissioni di ricorso e dei Servizi dei ricorsi. Tale regola non si applica se nelle Commissioni di ricorso e nei Servizi dei ricorsi non esiste una funzione analoga a quella messa a concorso. I collaboratori delle Commissioni di ricorso e dei Servizi dei ricorsi vengono contattati direttamente e invitati a candidarsi; vanno in ogni caso convocati per un colloquio di presentazione. 2 Si può rinunciare al periodo di prova per i collaboratori provenienti da una Commissione di ricorso o da un Servizio dei ricorsi. 3 Se il Tribunale amministrativo federale assume un collaboratore per una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio, si applicano le disposizioni in materia di garanzia salariale ai sensi dell articolo 52a capoversi 1 e 2 OPers 21. Art. 14 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1 novembre 2003. 2 I numeri 6 8 dell allegato entrano in vigore il 1 aprile 2004. 17 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 18 RS 172.220.111.3 19 Abrogato dal n. I dell O del 7 set. 2005, con effetto dal 1 gen. 2007 (RU 2005 4595). 20 Introdotto dal n. I dell O del 7 set. 2005, in vigore dal 1 ott. 2005 (RU 2005 4595). 21 RS 172.220.111.3 4

Rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti. O 172.220.117 Allegato (art. 13) Modifica del diritto previgente... 22 22 Le mod. possono essere consultate alla RU 2003 3669. 5

Consiglio federale e Amministrazione federale 6