SANTA SEDE STATO CITTA DEL VATICANO
BREVI CENNI STORICI 1860 presa di Roma e debellatio dello Stato Pontificio fine del potere temporale del Papa Legge delle Guarentigie legge n. 241 del 13 maggio 1871: Si annetteva al Regno d Italia la Città e le Provincie romane, come «parte integrante di esso» (art. 1), assicurando nel contempo al Sommo Pontefice «la dignità, l inviolabilità e le prerogative personali di sovrano»(art.2). Nel contempo concedeva il (mero) «godimento» dei Palazzi Apostolici del Vaticano e del Laterano (con tutti gli edifici, i giardini e terreni annessi, compresi i musei, la biblioteca e le collezioni di arte e di archeologia ivi esistenti, nonché della Villa di Castel Gandolfo con tutte le pertinenze e dipendenze, (art. 5) che restavano comunque di proprietà àdll dello Stato italiano. Si trattava, quindi, di una Legge unilaterale del Regno d Italia, mai, q, gg g, accettata dal Pontefice
Lo Stato Città del Vaticano si costituisce con il Trattato lateranense, stipulato tra la Santa Sede e l Italia in data 11 febbraio 1929 e ratificato il 7 giugno 1929 (Patti Lateranensi) Si riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e l esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana Si crea uno Stato patrimonio del Sovrano (Pontefice), costituito per assicurare l indipendenza e sovranità della Santa Sede in ambito internazionale non c è nessuna continuità tra lo Stato Pontificio e lo SCV, che non trae vita da un preesistente organismo statuale
Santa Sede Sede Apostolica Nel diritto canonico: indica il supremo organo di governo della Chiesa cattolica (can. 361): -ilpapa nella sua qualità di Vescovo di Roma e capo del Collegio degli Episcopi, -lasegreteria di Stato, - il Collegio cardinalizio, - gli uffici e gli altri organismi della Curia romana a) in senso stretto: ufficio del Pontefice, che ha responsabilità piena sul governo della Chiesa b) in senso lato: uffici e istituti che collaborano con il Papa (la Curia romana).
Nel diritto internazionale: soggetto dotato di personalità giuridica (es. diritto di stipulare trattati). la Santa Sede ha sottoscritto i Patti lateranensi sulla base di un indiscussa pregressa personalità giuridica di diritto internazionale - At Art. 2 dlt del Trattato t lateranense i si riconosce la sovranità dll della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo - La S. Sede intrattiene relazione diplomatiche con oltre 100 Stati del mondo - Hastipulato molteplici convenzioni internazionali - Ha ruolo di membro o osservatore permanente in organizzazioni internazionali (ONU, UNICEF, OMS, FAO, Consiglio d Europa Europa )
Caratteri dello SCV: TERRITORIO Stato costituito da un piccolo territorio (0,44 Km) 2 circoscritto in parte dalle mura e si estende, sulla Piazza San Pietro, sino ad una fascia di travertino che congiunge al suolo le estremità esterne del colonnato, segnando il confine dello Stato al limite della piazza. Deve essere distinto dagli immobili che godono della extraterritorialità: Trattato Lat., artt. 13, 14, 15 e Allegato II: «Basilica e Palazzo Apostolico Lateranense ed annessi con la Scala Santa; Basilica di S. Maria Maggiore con gli edifici annessi; Basilica di S. Paolo con gli edifici annessi; Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo; ( );Immobili sul Gianicolo». Art. 16 del Trattato: tali immobili non possono essere assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per pubblica utilità e sono esenti da ogni tib tributot
Il regime di Piazza San Pietro La piazza di San Pietro, pur facendo parte della Città del Vaticano, continuerà ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane; le quali si arresteranno ai piedi della scalinata della Basilica, sebbene questa continui ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno perciò dal montare ed accedere alla detta Basilica, salvo che siano invitate ad intervenire dall autorità competente (art. 3 comma 2 del Trattato);
segue.. Quando la Santa Sede, in vista di particolari funzioni, decide di sottrarre temporaneamente la piazza di San Pietro al libero transito del pubblico, le autorità italiane, a meno che non siano invitate dall autorità autorità vaticana competente a rimanere, hanno l obbligo di ritirarsi al di là delle linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento (art. 3 comma 3 del Trattato).
Giurisdizione penale - art 22 Trattato: la Santa Sede può delegare, singoli casi o permanentemente, allo Stato Italiano la punizione dei delitti commessi all interno dello Stato della Città del Vaticano. - Concessa la delega l azione penale diventa obbligatoria per lo Stato italiano e non può essere sottoposta a valutazioni di opportunità. - Se l imputato dopo aver commesso il reato in territorio vaticano trova rifugio i in Italia non occorrerà neanche la delega, ma si potrà procedere direttamente su di lui. - È prevista anche la consegna allo Stato italiano delle persone imputate di fatti ritenuti delittuosi anche dalle leggi dello Stato della Città del Vaticano, rifugiate in territorio vaticano o negli immobili che godono di immunità
Fatto: il 13 maggio 1981, in Piazza San Pietro, dove si erano radunate circa 30mila persone per la consueta udienza settimanale del Papa, si consuma l attentato alla vita di Giovanni Paolo II - Piazza San Pietro era aperta al pubblico. Se un delitto è commesso sulla piazza e il colpevole è catturato dagli agenti italiani o ad essi consegnato dalle autorità vaticane, tale reo si considera rifugiato nel territorio italiano, potendo procedere contro di lui senza una richiesta esplicita della Santa Sede - Lo Stato italiano ha il diritto di processare, secondo le proprie leggi, chi attenta alla vita e all incolumità del Sommo Pontefice (Corte di Assise di Roma, 22 luglio 1981)
Caratteri dello SCV: POPOLO Hanno cittadinanza vaticana (art. 1 Legge sulla cittadinanza): ) i Cardinali residenti nella Città o in Roma; coloro che risiedono stabilmente nella Città del Vaticano per ragioni di dignità, carica, ufficio o impiego, quando tale residenza sia prescritta per legge o per regolamento, oppure sia autorizzata dal Sommo Pontefice; coloro che, anche indipendentemente dalle condizioni precedenti, siano autorizzati ti dls dal Sommo Pontefice arisiedere iid nella Città del Vaticano con concessione o con conservazione della cittadinanza, per ragioni da apprezzarsi sovranamente; il coniuge o i figli di un cittadino che, a seguito di autorizzazione, uo o risiedono o conluinella Città del Vaticano.
DATI STATISTICI La popolazione dll dello Stato comprende circa 800 persone, delle quali oltre 450 godono della cittadinanza vaticana, mentrelealtre sono solo autorizzate a risiedere nello Stato, temporaneamente o anche stabilmente, ma senza godimento della cittadinanza. Circa la metà dei cittadini non risiede nello Stato, ma in altri Paesi, soprattutto per motivi di servizio (in particolare il personale diplomatico).
Caratteri dello SCV: SOVRANITA il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato Città del Vaticano, ha pieni poteri in materia legislativa, esecutiva e giudiziaria Tali poteri, durante il periodo di sede vacante sono attribuiti al a pote, du a te pe odo d sede vaca te so o att bu t a Collegio dei Cardinali, il quale tuttavia ha competenza nell emanare disposizioni legislative solo in caso di urgenza e con efficacia limitata alla durata della vacanza, salvo che esse siano confermate dal Sommo Pontefice successivamente eletto
Qualificazione dello SCV in sintesi Da un punto di vista confessionale: Stato teocratico ierocratico; (S.Sede e SCV sono uniti nella persona del Papa che è a Capo dello SCV e della Chiesa Catt.) Forma di governo: monarchia elettiva e assoluta Tipo di Stato: Stato patrimoniale
Potere legislativo Il potere legislativo, oltre che dal Sommo Pontefice, viene esercitato a suo nome, dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano E composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali, nominati per un quinquennio dal Pontefice Oltre alle Leggi, la Pontificia Commissione promulga anche i regolamenti generali. Gli uni e gli altri sono pubblicati in uno speciale supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, che è il Bollettino Ufficiale della Santa Sede.
Potere esecutivo Il potere esecutivo è attribuito i al Presidente della Pontificia Commissione che, in tale veste, assume il nome di Presidente del Governatorato Esso è coadiuvato dal Segretario Generale e dal Vice Segretario Generale dal Presidente dipendono le Direzioni e gli Uffici centrali in cui è organizzato il Governatorato,, ovvero il complesso di organismi attraverso cui tale potere viene svolto
Potere giudiziario E esercitato a nome del Sommo Pontefice, dagli organi costituiti secondo l ordinamento giuridico dello Stato: - Il Giudice Unico - Il Tribunale di Prima Istanza - La Corte d'appello - La Corte dicassazione Le rispettive competenze sono stabilite nei Codici di procedura civile e di procedura penale vigenti nello Stato
In qualunque causa civile o penale ed in qualsiasi grado di giudizio, il Sommo Pontefice può deferirne l istruttoria e la decisione ad una particolare istanza, anche con facoltà di pronunciare secondo equità e con esclusione di qualsiasi ulteriore gravame Il Pontefice 1) giudica personalmente 2) conferisce il potere di giudicare ad un organo giudiziario, che, come tale, non avrebbe giurisdizione in quella causa 3) ovvero ad una apposita commissione, istituendo così un giudice straordinario