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PROVINCIA DI RIMINI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE L'anno duemiladieci (2010) addì ventinove (29) del mese di Dicembre alle ore 11:35, presso la Sede della Provincia previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Sigg.: PRESENTE COMPONENTE S 1) STEFANO VITALI Presidente S 2) BULLETTI CARLO Vice Presidente S 3) SOLDATI MERIS Assessore S 4) VINCENZO MIRRA Assessore S 5) MARIO GALASSO Assessore S 6) STEFANIA SABBA Assessore S 7) SADEGHOLVAAD JAMIL Assessore S 8) GALLI FABIO Assessore Presiede la seduta IL PRESIDENTE STEFANO VITALI Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE CILIA CARMELO Constatato legale il numero dei convenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. OGGETTO N. 339 REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI RIMINI, RELATIVA ALL ANNO 2010.

Delib. G.P. n. 339/2010 OGGETTO: Revisione biennale della pianta organica delle farmacie dei Comuni della Provincia di Rimini, relativa all anno 2010. LA GIUNTA PROVINCIALE VISTA la deliberazione n. 60 del 17/12/2009 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di Previsione per l esercizio 2010, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale relativo al triennio 2010/2012; PREMESSO: - Che ogni Comune deve avere la propria pianta organica delle farmacie nella quale sono determinati il numero, le relative sedi farmaceutiche e loro delimitazione territoriale; - Che l art. 2 della Legge 2 aprile 1968 n. 475, prevede la revisione della pianta organica delle farmacie negli anni pari, secondo le modalità e sulla scorta dei dati acquisiti ai sensi del medesimo articolo; - Che ai sensi di quanto disposto dalla Legge 08/11/1991, n. 362 Norme di riordino del settore farmaceutico, la revisione deve tener conto della popolazione residente in ogni singolo comune secondo i seguenti criteri: 1) Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni. La popolazione eccedente è computata, rispetto ai parametri numerici indicati, ai fini dell apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi; 2) L istituzione di nuove sedi farmaceutiche in deroga al sopraccitato criterio della popolazione e secondo quanto disposto dall art. 104 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934 n. 1265 così come sostituito dall art. 2 della Legge 362/91, comporterà che la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune; 2

3) In sede di revisione della pianta organica le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e qualora eccedenti rispetto ai parametri indicati al n. 1, sono considerate in soprannumero ai sensi dell art. 380, comma 2 del testo Unico delle leggi sanitarie; 4) Gli intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del Comune, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, potranno dar luogo ad una nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche. Potranno essere autorizzati, su domanda dei relativi titolari delle farmacie, i trasferimenti delle farmacie nell ambito del Comune in zone di nuovo insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze della assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi dell art. 1 della Legge 02/04/1968 n. 475 così come modificato dall art. 1 della Legge 08/11/1991 n. 362; - Che l art. 185, comma sesto, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, ha stabilito la decorrenza dell esercizio, da parte delle Provincie, delle funzioni delegate alle lett. a) del comma 1 del medesimo articolo, dalla revisione della pianta organica riferita all anno 2000; - Che la Regione Emilia Romagna con deliberazione di G.R.n. 318 del 01/03/00, in ottemperanza al disposto di cui al 5 comma della succitata deliberazione, provvedeva ad impartire direttive per l esercizio delle funzioni amministrative in materia di esercizi farmaceutici; RICHIAMATA la nota prot. n. 4303/C1003 del 01/02/2010 a firma del Responsabile di P.O. Servizi Sociali con la quale è stata avviata la procedura di revisione della Pianta Organica delle Farmacie relativamente all anno 2010 e sono state richieste ai Comuni, alla Commissione Farmaceutica Provinciale ed all U.O. Farmaceutica Territoriale dell Az. U.S.L. di cui all art. 185 della L.R. 3/99, eventuali proposte di modifica alla vigente pianta organica; RICHIAMATA la nota prot. n. 5292/C1003 del 05/02/2010 inerente la comunicazione dell avvio del procedimento ai farmacisti della Provincia di Rimini al fine di consentire loro la partecipazione al procedimento; VISTE le proposte formulate dai Comuni e successivamente trasmesse al Responsabile del Servizio Farmaceutico Az.USL deputato all istruttoria del procedimento; 3

VISTA la nota prot. n. 0085212/14-10.01.01 del 09/08/2010 dell A.U.S.L. Rimini, Unità Organizzativa Farmaceutica Territoriale, con la quale veniva comunicato l elenco delle proposte avanzate dai Comuni e dalla Commissione Tecnica per gli esercizi farmaceutici della Provincia di Rimini nonché l esito dell attività istruttoria realizzata dal Servizio Farmaceutico dell AUSL; CONSIDERATO che sulla base della istruttoria effettuata dal Servizio Farmaceutico della Az.USL, gli uffici hanno proceduto a formulare una proposta di Pianta Organica e che tale proposta è stata trasmessa con nota prot. n. 38935/C1003 del 19/08/2010 alle Amministrazioni Comunali interessate, alla Commissione Farmaceutica Provinciale summenzionata e al Direttore Generale dell Azienda USL di Rimini e con nota prot 40630/C1003 del 03/09/2010 all Ordine Provinciale dei Farmacisti per l acquisizione dei pareri di competenza (art. 185 comma 2 e 3 L.R. n. 3/99 e art. 2.1 D.G.R. 318/2000); VISTO il parere espresso dalla Commissione esercizi farmaceutici della Az.USL di Rimini comunicato con nota prot. n. 0123240/14-10.01.01 del 19/11/2010 (prot. arrivo 53071/C1703 del 19/11/2010); VISTO il parere espresso dal Direttore Generale dell Azienda AUSL di Rimini comunicato con nota prot. n. 0122191/14-10.01.01 del 17/11/2010 (prot. arrivo 53212/C1703 del 22/11/2010); VISTO il parere espresso dall Ordine dei Farmacisti della Provincia di Rimini comunicato con nota prot. n. 1777/2010 del 03/12/2010 (prot. arrivo 55457/C1703 del 07/12/2010); PRESO ATTO che il Comune di Rimini con delibera di G.C. n. 371/2010 trasmessa con nota prot. n. 0176577 del 22.11.2010 (prot. arr. 55527/C1703 del 07/12/2010) esprime il proprio parere in merito alla proposta di revisione confermando quanto già proposto con Delibera di Giunta n. 132/2010 ovvero: 4

- di istituire una nuova sede farmaceutica che dovrà essere contraddistinta con il n. 35 in località Miramare e più precisamente nella zona denominata Alba Adriatica, in base al criterio demografico ex art. 1 Legge n. 362/91; - di istituire la sede farmaceutica n. 36 ai sensi dell art. 5 commi 1 e 2 della legge n. 362/91, come sede farmaceutica disponibile per trasferimento di sede dal Centro Storico in località Grotta Rossa ; - di ridefinire i confini delle sedi farmaceutiche n. 12 Farmacia San Michele e n. 24 Farmacia Comunale n. 1 San Francesco a seguito del trasferimento a Viserba Monte della sede farmaceutica n. 11 Framacia Colantonio; - di confermare i confini delle restanti sedi farmaceutiche, così come rappresentate nelle cartografie allegate alla delibera di G.C. n. 132/ del 20/04/2010; - di precisare che, per quanto riguarda la sede in località Grotta Rossa, qualora la Provincia ritenga che la Circonvallazione costituisca una barriera per i residenti, soprattutto anziani, difficilmente superabile, modifichi il confine fissandolo in Via Circonvallazione anziché in via Eridano; PRESO ATTO che il Comune di Bellaria Igea Marina con nota prot. 2010 25596 del 02/09/2010 (prot. arr. 42486/C1003 del 16/09/10) confermava il parere già espresso con Delibera di G.C. n. 78 del 04/05/2010 ovvero di ritenere inopportuno modificare la vigente Pianta Organica, conservando lo status quo in ordine alle Farmacie autorizzate; PRESO ATTO che il Comune di Pennabilli con nota prot. 6597/10 del 17/09/2010 (prot. arrivo 43081/C1003 del 21/09/2010) esprimeva parere favorevole in merito alla proposta di revisione avanzata da questa Amministrazione; PRESO ATTO che non sono pervenute risposte da parte degli altri Comuni in questa fase del procedimento; RISCONTRATA la necessità di confermare la vigente pianta organica per i Comuni di Cattolica, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Riccione, Saludecio, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio, in quanto soddisfa le esigenze della popolazione residente nei Comuni stessi; RITENUTO OPPORTUNO inserire nella Pianta Organica le sedi farmaceutiche presenti nei Comuni di Casteldelci, Pennabilli, Maiolo, Talamello, Sant Agata Feltria, San Leo, Novafeltria, con i confini indicati dai Comuni stessi e risultanti dai documenti conservati agli atti dell Ufficio, dando atto che per quanto riguarda il 5

Comune di Sant Agata Feltria non sussistono le condizioni normative per l accoglimento dell istanza presentata dal Comune di istituzione di una nuova sede farmaceutica; PRESO ATTO inoltre che: non sussistono le condizioni normative per l accoglimento dell istanza presentata dal Comune di Coriano, per l istituzione di uno sportello farmaceutico; non sussistono le condizioni per l accoglimento dell istanza presentata dal Comune di Poggio Berni per l istituzione di una nuova sede farmaceutica; non sussistono le condizioni normative per l accoglimento dell istanza presentata dal Comune di San Clemente, per l istituzione di una nuova sede farmaceutica; e pertanto si conferma per questi Comuni la pianta Organica vigente; VALUTATA la opportunità di accogliere la proposta del Comune di Rimini che ribadisce quanto già espresso in sede di prima istanza, in quanto le motivazioni addotte a sostegno si basano su dati oggettivi caratterizzanti il territorio (maggior numero di residenti nella zona Grotta Rossa, incremento del traffico aereo presso l Aeroporto Fellini,) e tengono conto, altresì, delle istanze presentate dai residenti nella zona Grotta Rossa sin dall anno 2005; RITENUTO ALTRESI OPPORTUNO accogliere il suggerimento di spostare il confine della sede farmaceutica Grotta Rossa da Via Eridano a Via Circonvallazione Nuova, in quanto si ritiene che la Via Circonvallazione rappresenti una barriera per i residenti e attribuire la porzione di territorio compresa fra Via Eridano, via Acquario, Via Circonvallazione Nuova e via Della Fiera ( abitanti 426), alla sede farmaceutica n. 6 (abitanti n.3362) in quanto quest ultima ha un minor numero di residenti rispetto alle sedi limitrofe (sede n.8 abitanti 3661 e sede n.33 abitanti 3873) con conseguente ridefinizione dei confini delle sedi interessate; RITENUTO OPPORTUNO inoltre accogliere la proposta formulata dal Comune di Bellaria Igea Marina di non procedere alla istituzione di una nuova sede farmaceutica, rinviando ogni valutazione alla competenza specifica che i Comuni hanno nella programmazione e gestione dei servizi del proprio territorio; RITENUTO inoltre doversi procedere alla correzione degli errori materiali rilevati e comunicati dalla AUSL. U.O. Assistenza Farmaceutica Territoriale e da Federfarma Emilia Romagna, ed all aggiornamento delle variazioni non sostanziali intervenute nell ultimo biennio; 6

PRESO ATTO dei dati I.S.T.A.T. relativi alla popolazione residente nei Comuni della Provincia di Rimini alla data del 01/01/2010; VISTI: - il testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265; - la legge 8 marzo 1968 n. 221; - la Legge 2 aprile 1968 n. 475; - il D.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275; - la Legge 5 marzo 1973 n. 40; - la L.R. 16 luglio 1982 n. 32; - la Legge 22 dicembre 1984 n. 892; - la Legge 8 giugno 1990 n. 142; - la Legge 8 novembre 1991 n. 362; - la L.R. 21 aprile 1999 n. 3; VISTO l allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto; VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Politiche Comunitarie e Servizi alla Persona e alla Comunità ai sensi dell art.49, comma 1, del T.U.E.L. DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e pertanto ai sensi dell art.49, comma 1, del T.U.E.L. non necessita del parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie; A VOTI unanimi e palesi D E L I B E R A 1. di approvare la pianta organica delle farmacie urbane e rurali dei Comuni della Provincia di Rimini, di cui all allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2. di assumere le seguenti determinazioni, sulla base dell istruttoria effettuata dal servizio farmaceutico della Az.USL di Rimini ed acquisiti i pareri delle amministrazioni comunali interessate, della commissione provinciale istituita ai 7

sensi dell art. 185 comma 2 della L.R. 3/99, del Direttore Generale dell Azienda USL di Rimini, dell Ordine dei Farmacisti della Provincia di Rimini: Comuni di Cattolica; Gemmano; Misano Adriatico; Mondaino; Montecolombo; Montefiore Conca; Montegridolfo; Montescudo; Morciano di Romagna; Riccione Saludecio; San Giovanni in Marignano; Santarcangelo di Romagna; Torriana; Verucchio: conferma delle P.O. vigenti Comuni di Casteldelci, Pennabilli, Maiolo, Talamello, Sant Agata Feltria, San Leo, Novafeltria, inserimento nella P.O. della Provincia di Rimini con i confini indicati dai Comuni stessi e risultanti dai documenti conservati agli atti dell Ufficio; - Comune di Rimini: a) di istituire una nuova sede farmaceutica che dovrà essere contraddistinta con il n. 35 in località Miramare e più precisamente nella zona denominata Alba Adriatica, in base al criterio demografico ex art. 1 Legge n. 362/91; b) di istituire la sede farmaceutica n. 36 ai sensi dell art. 5 commi 1 e 2 della legge n. 362/91, come sede farmaceutica disponibile per trasferimento di sede dal Centro Storico in località Grotta Rossa ; c) di ridefinire i confini delle sedi farmaceutiche n. 12 Farmacia San Michele e n. 24 Farmacia Comunale n. 1 San Francesco a seguito del trasferimento a Viserba Monte della sede farmaceutica n. 11 Farmacia Colantonio; d) di confermare i confini delle restanti sedi farmaceutiche, così come rappresentate nelle cartografie allegate alla delibera di G.C. n. 132 del 20/04/2010 con l eccezione di quanto espresso al successivo punto e); e) di modificare il confine della sede farmaceutica Grotta Rossa fissandolo in Via Circonvallazione Nuova anziché in via Eridano; f) di attribuire la porzione di territorio compresa fra Via Eridano, via Acquario, Via Circonvallazione Nuova e via Della Fiera ( abitanti 426) alla sede farmaceutica n. 6 (abitanti n.3362) in quanto quest ultima ha un minor numero di residenti rispetto alle sedi limitrofe (sede n.8 abitanti 3661 e sede n.33 abitanti 3873) con conseguente ridefinizione dei confini delle sedi interessate; Comune di Bellaria Igea Marina: conferma della P.O. vigente; 8

Comune di Coriano: conferma della P.O. vigente; Comune di Poggio Berni: conferma della P.O. vigente; Comune di San Clemente:conferma della P.O. vigente. 3. di procedere alla correzione degli errori materiali rilevati e comunicati dalla AUSL. U.O. Assistenza Farmaceutica Territoriale e da Federfarma Emilia Romagna, alla registrazione delle variazioni non sostanziali intervenute nell ultimo biennio ed all aggiornamento dei dati relativi alla numerazione, in conseguenza delle modifiche apportate dal presente atto; 4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4 del T.U.E.L., onde consentire il rispetto dei tempi previsti dalla delibera della G.R. n. 318/2000. 9

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. IL PRESIDENTE STEFANO VITALI IL SEGRETARIO GENERALE CILIA CARMELO La presente delibera è resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, 4 comma, del Dlgs. n. 267 del 18.08.2000. IL SEGRETARIO GENERALE CILIA CARMELO 10