FOCUS DELLA SETTIMANA

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FOCUS DELLA SETTIMANA REDDITI DIVERSI - Riapertura della rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 473 D.L. 13 maggio 2011 n. 70, conv. L. 12 luglio 2011 n. 106, art. 7, comma 2, lett. dd) - gg) Circolare Agenzia delle Entrate 24 ottobre 2011 n. 47 Abstract - Entro il 1 luglio 2013, i soggetti che non svolgono attività di impresa possono procedere alla nuova rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati originariamente prevista dall art. 5 della L. n. 448/2001. Tale rideterminazione del costo è possibile attraverso la redazione di una perizia di stima e il pagamento dell imposta sostitutiva sul valore periziato pari al 4% o al 2% a seconda che si tratti di partecipazioni qualificate o non qualificate. L art. 1, comma 473, della L. 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) ha nuovamente riaperto i termini per la rideterminazione del costo o valore d acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati. La disciplina in esame è volta ad adeguare il costo o valore di acquisto delle azioni o quote non detenute in regime d impresa, al fine di ridurre le eventuali plusvalenze emergenti in sede di realizzo; in particolare, in luogo del costo o valore di acquisto, si assume quale costo fiscale il valore della frazione di patrimonio netto della società determinato sulla base di un apposita perizia giurata di stima. Nonostante la L. n. 228/2012 non contenga un espresso richiamo alle disposizioni introdotte dal D.L. 70/2011 e neppure ne riproduca il relativo contenuto, la dottrina prevalente ritiene che tali disposizioni abbiano acquisito natura di norme a regime, applicabili anche in relazione alle successive riaperture dalla rideterminazione in esame. Pertanto, dovrebbe valere il disposto dell art. 7 comma 2 lett. dd) - gg) del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, conv. L. 12 luglio 2011 n. 106, il quale: ha ampliato la categoria dei soggetti che possono avvalersi della facoltà in esame, estendendola alle società di capitali che si trovino in particolari situazioni; ha posto rimedio ad alcuni problemi insiti nell impianto normativo che aveva disciplinato la rivalutazione in esame, nell ipotesi di contribuenti che si sono avvalsi più volte, in periodi diversi, della procedura di rideterminazione del costo d acquisto dei medesimi beni. Soggetti interessati dall agevolazione La rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate è riservata ai soggetti che effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria (art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) del TUIR), cosiddetto capital gain.

Soggetti interessati dalla rideterminazione del costo delle partecipazioni non quotate Persone fisiche per le operazioni non rientranti nell esercizio di attività di impresa Società semplici e i soggetti ad esse equiparate ai sensi dell art. 5 del TUIR Enti non commerciali, se l operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell esercizio di impresa Soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni, salve le previsioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l imponibilità in Italia Società di capitali con partecipazioni soggette a misure cautelari Con la lett. dd-bis) dell art. 7, comma 2, del D.L. n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011, è stato ampliato l ambito soggettivo dell agevolazione in esame. Tra i soggetti che possono avvalersi della rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate, infatti, sono state incluse anche le società di capitali: i cui beni, nel periodo di applicazione delle disposizioni in argomento, sono stati oggetto di misure cautelari; che, all esito del giudizio, ne abbiano riacquistato la piena titolarità. Al riguardo, appare però necessario un chiarimento ufficiale al fine di stabilire se la riapertura disposta dalla L. 228/2012 si applichi anche alle suddette società di capitali. Ambito oggettivo Per procedere alla rideterminazione del costo o valore di acquisto, occorre che: la partecipazione non costituisca bene relativo all impresa; la partecipazione, qualificata o meno, non sia negoziata nei mercati regolamentati; la partecipazione sia posseduta ad una predeterminata data di riferimento. La rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate può riguardare spa, sapa, srl, snc, sas e anche le partecipazioni in una società semplice, in quanto la loro cessione a titolo oneroso rientra nella disciplina dei capital gain, ai sensi dell art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) del TUIR. Partecipazioni qualificate e non qualificate La rivalutazione del costo o valore di acquisto della partecipazione è condizionata al versamento di un imposta sostitutiva del 4% o del 2%, a seconda che si tratti di partecipazioni qualificate o non qualificate. Partecipazioni non quotate Partecipazioni qualificate ex art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR Ai fini della verifica della soglia di qualificazione, è sufficiente che le partecipazioni cedute superino anche uno solo dei due limiti Percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 20% Percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata superiore al 25%

Partecipazioni non qualificate Assenza di entrambi i requisiti sopracitati Requisito del possesso all 1 gennaio 2013 Per avvalersi della riapertura di cui alla L. n. 228/2012, il requisito del possesso della partecipazione deve essere verificato alla data dell 1 gennaio 2013. Pertanto, non possono beneficiare della disciplina in esame i soggetti che non sono più possessori delle partecipazioni alla data dell 1 gennaio 2013. Acquisti per successione o donazione Secondo quanto chiarito dalla circolare Agenzia delle Entrate 9 maggio 2003 n. 27, non possono avvalersi della disciplina in esame i soggetti che hanno acquisito le partecipazioni per successione o donazione, intervenute successivamente alla data di riferimento; secondo l Amministrazione finanziaria, infatti, in assenza di una norma specifica in tal senso, la successione e la donazione non sono eventi idonei a far retroagire gli effetti traslativi alla data di acquisto da parte del donante o del de cuius. Pertanto, qualora le partecipazioni siano state acquisite per successione o donazione intervenuta dopo l 1 gennaio 2013, gli eredi o donatari non possono usufruire della norma in commento. Consolidamento dell usufrutto nella nuda proprietà La circ. Agenzia delle Entrate 9 maggio 2003 n. 27 ha chiarito altresì che il consolidamento dell usufrutto non retroagisce al momento dell acquisto della nuda proprietà. Pertanto, qualora tale fenomeno avvenga successivamente all 1 gennaio 2013, la rideterminazione dei valori può avvenire solo con riferimento ai diritti di nuda proprietà e di usufrutto esistenti a tale data. Partecipazioni già rivalutate Il contribuente che avesse già proceduto a rideterminare il costo o valore d acquisto delle partecipazioni possedute ad una delle date precedentemente previste, può, ove lo ritenga opportuno, usufruire della riapertura della disposizione agevolativa in esame con riferimento alla stessa partecipazione (ovvero porzione di essa), sempreché sia posseduta alla nuova data prevista. Pertanto, è possibile effettuare una nuova rideterminazione del costo o valore di acquisto della partecipazione (ovvero porzione di essa), sulla base del valore di perizia all 1 gennaio 2013, anche se si era già proceduto ad una rivalutazione con riferimento alla data dell 1 gennaio 2002, dell 1 gennaio 2003, dell 1 luglio 2003, dell 1 gennaio 2005, dell 1 gennaio 2008, dell 1 gennaio 2010 o dell 1 luglio 2011. In tal caso è necessario effettuare una nuova perizia giurata di stima all 1 gennaio 2013. Modalità di rivalutazione La rivalutazione delle partecipazioni non quotate avviene mediante: la redazione e il giuramento di un apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato; il versamento in autoliquidazione di un imposta sostitutiva sul valore periziato, da parte del contribuente.

Perizia di stima La rivalutazione delle partecipazioni si effettua assumendo, in luogo del costo o valore di acquisto della partecipazione stessa, il valore all 1 gennaio 2013 della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente partecipato, determinato sulla base di un apposita perizia giurata di stima, redatta con le responsabilità sancite dall art. 64 del codice di procedura civile. Soggetti abilitati alla redazione e al giuramento della perizia I soggetti abilitati a redigere e asseverare tale perizia sono: i professionisti iscritti nell Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; i professionisti iscritti nel Registro dei revisori legali; i periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio, ai sensi dell art. 32 del R.D. 20 settembre 1934 n. 2011. Termine per la redazione e il giuramento della perizia La redazione e il giuramento delle perizie relative alle partecipazioni possedute alla data dell 1 gennaio 2013 deve avvenire entro l 1 luglio 2013 (poiché il 30 giugno 2013 cade di domenica, la scadenza viene differita al successivo lunedì 1 luglio 2013). Sulla base dei chiarimenti che erano stati forniti dall Agenzia delle Entrate con la circolare 5 giugno 2002 n. 47, la predisposizione della perizia giurata può avvenire, sempre entro la suddetta data dell 1 luglio 2013, anche se la partecipazione è già stata ceduta, sempre che: fosse posseduta alla data dell 1 gennaio 2013; si applichi il regime della dichiarazione. Giuramento della perizia Per procedere al giuramento della perizia, il suo estensore deve recarsi, entro la suddetta data dell 1 luglio 2013, in alternativa, presso: la cancelleria del Tribunale; l ufficio di un giudice di pace; un notaio. Deducibilità della spesa per la perizia Il regime fiscale delle spese sostenute per la perizia di stima è differente a seconda che questa sia predisposta per conto: Tipo di contratto vecchi contratti di leasing: stipulati fino al 28 aprile 2012 nuovi contratti di leasing: stipulati dal 29 aprile 2012 Norma fiscale Art. 102 comma 7 del TUIR secondo la previgente normativa Art. 102 comma 7 del TUIR come modificato dal D.L. n. 16/2012 della società (o associazione o ente) nella quale si detiene la partecipazione; di tutti, o di alcuni, dei possessori delle azioni o quote rivalutate.

Nel primo caso, la spesa è deducibile dal reddito d impresa per quote costanti nell esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se, invece, la perizia è stata predisposta per conto dei possessori delle azioni o quote, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione, in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno di essi. Versamento dell imposta sostitutiva La rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non quotate è subordinata al versamento di un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. L imposta sostitutiva si applica sull intero valore risultante dalla perizia delle partecipazioni non quotate (e non quindi solo sull incremento di valore attribuito), con le seguenti aliquote: 4%, per le partecipazioni qualificate (art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR); 2%, per le partecipazioni non qualificate (art. 67, comma 1, lett. c-bis) del TUIR). Cessioni effettuate nei 12 mesi precedenti alla data di riferimento Le circ. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2002 n. 9 e 31 gennaio 2002 n. 12 hanno precisato che, ai fini della determinazione dell aliquota di imposta applicabile, occorre far riferimento esclusivamente all entità della partecipazione posseduta alla data di riferimento (ora 1 gennaio 2013), senza tener conto delle cessioni effettuate nei dodici mesi precedenti. Rideterminazione parziale del costo della partecipazione La circ. Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2002 n. 12 ha chiarito che è possibile procedere alla rideterminazione del costo o valore di acquisto anche solo per una parte della partecipazione posseduta (cosiddetta rivalutazione parziale ). In tal caso, se la partecipazione posseduta è qualificata, l imposta sostitutiva è comunque dovuta nella misura del 4%, anche se la porzione rivalutata è inferiore alle soglie di qualificazione. L Agenzia delle Entrate ha infatti osservato che la disposizione contenuta nel comma 2 dell articolo 5 commisura l imposta non già all entità della partecipazione della quale si intende adeguare il costo di acquisto, ma all entità dell intera partecipazione posseduta dal contribuente. Ad esempio, se un soggetto che possiede il 30% delle quote di una srl (partecipazione qualificata ) decide di rivalutare solo una parte della partecipazione che si attesti al di sotto delle soglie di qualificazione (ad esempio il 15% delle quote), dovrà comunque applicare l imposta sostitutiva del 4%. Partecipazioni ricevute in donazione Per effetto della disposizione antielusiva contenuta nell art. 16, comma 1, della L. 18 ottobre 2001 n. 383, si considera qualificata anche la cessione di una partecipazione: ricevuta per donazione o altra liberalità tra vivi; avvenuta entro i 5 anni successivi dall atto di liberalità, anche se la quota posseduta dal beneficiario non è qualificata, purché lo fosse in capo al donante.

In tal caso, la circ. Agenzia delle Entrate 4 agosto 2004 n. 35 ha chiarito che il beneficiario della donazione può tenere conto del valore rideterminato soltanto nel caso in cui sia stata corrisposta l imposta sostitutiva del 4% prevista per le partecipazioni qualificate. Partecipazioni qualificate Rivalutazione partecipazione ricevuta in donazione entro 5 anni, se era qualificata in capo al donante Partecipazioni non qualificate rivalutazione totale rivalutazione parziale di una quota superiore alle soglie di qualificazione rivalutazione parziale di una quota inferiore alle soglie di qualificazione imposta sostitutiva imposta sostitutiva 2% imposta sostitutiva 4% imposta sostitutiva 4% imposta sostitutiva 4% Modalità e termini di versamento L imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni possedute all 1 gennaio 2013 deve essere versata: dal soggetto possessore della partecipazione (ad esempio persona fisica, società semplice, ente non commerciale, soggetto non residente); entro l 1 luglio 2013 (poiché il 30 giugno 2013 cade di domenica, la scadenza viene differita al successivo lunedì 1 luglio 2013), fatta salva tuttavia la possibilità di frazionare l importo dovuto in un massimo di tre rate annuali di pari importo. Comproprietà della partecipazione La circolare Agenzia delle Entrate 6 novembre 2002 n. 81 ha precisato che, in caso di comproprietà della partecipazione non quotata, il versamento dell imposta sostitutiva dovuta deve essere effettuato da ciascun comproprietario con riferimento alla propria quota di proprietà. Facoltà di versamento cumulativo Se la rivalutazione riguarda più partecipazioni possedute dallo stesso soggetto, l imposta sostitutiva complessivamente dovuta dal contribuente può essere corrisposta anche attraverso un unico versamento cumulativo. Opzione per il versamento rateale In caso di opzione per il versamento rateale, entro la suddetta data dell 1 luglio 2013 deve essere versata solo la prima rata. Le rate successive: scadranno, rispettivamente, il 30 giugno 2014 ed il 30 giugno 2015; dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dall 1 luglio 2013.

Data di versamento Imposta Interessi Importo rata 1 luglio 2013 (il 30 giugno 2013 cade di 300,00 0% - 300,00 domenica) 30 giugno 2014 300,00 3% 9,00 309,00 30 giugno 2015 3% x 300,00 2 18,00 318,00 Partecipazioni già rivalutate Qualora il contribuente si avvalga della possibilità di redigere una nuova perizia per le partecipazioni già oggetto di una precedente rivalutazione del costo o valore di acquisto, le circolari 9 maggio 2003 n. 27, 4 agosto 2004 n. 35, 22 aprile 2005 n. 16 e 13 marzo 2006 n. 10 dell Agenzia delle Entrate avevano chiarito che: occorreva procedere al versamento dell imposta sostitutiva dovuta sulla base del valore della partecipazione alla nuova data di riferimento prevista e l imposta sostitutiva precedentemente versata poteva essere chiesta esclusivamente a rimborso, ai sensi dell art. 38 del D.P.R. n. 602/73, entro il termine di decadenza di 48 mesi dal relativo versamento; non era quindi possibile: né scomputare dall imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione quanto già versato per la precedente rivalutazione; né utilizzare l importo già versato in compensazione nel Modello F24; se il contribuente, in relazione alla precedente rivalutazione, si era avvalso della rateazione dell imposta sostitutiva dovuta, non era tuttavia tenuto a versare la rata o le rate, non ancora scadute, relative alla vecchia rivalutazione (in tal modo si evitava di doverle poi chiedere a rimborso). Tale impostazione è stata radicalmente modificata per effetto delle disposizioni contenute nelle lett. ee), ff) e gg) del comma 2 dell art. 7 del D.L. n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011. Tali disposizioni, anche se non espressamente richiamate dalla L. n. 228/2012, devono ritenersi applicabili, in quanto compatibili, anche in relazione alla relativa riapertura dei termini. Nuova perizia che riporta un valore inferiore Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 24 ottobre 2011 n. 47, la possibilità di effettuare una nuova rideterminazione del costo fiscale è consentita anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla precedente perizia. Scomputo dell imposta sostitutiva già versata L art. 7, comma 2, lett. ee) del D.L. n. 70/2011 convertito ha stabilito che i soggetti che hanno già effettuato una precedente rideterminazione del valore delle partecipazioni possedute possono detrarre dall imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l importo relativo all imposta sostitutiva già versata in relazione ai medesimi beni. Soggetti che si avvalgono della rivalutazione ex L. 228/2012

Qualora il contribuente intenda avvalersi dell ulteriore rivalutazione delle partecipazioni possedute, ai sensi della L. n. 228/2012, secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 24 ottobre 2011 n. 47: non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione, scadenti l 1 luglio 2013 e il 30 giugno 2014 in relazione alle partecipazioni rivalutate e possedute all 1 luglio 2011; può scomputare l imposta sostitutiva già versata dall imposta dovuta per effetto della nuova rivalutazione. Soggetti che non si avvalgono della rivalutazione ex L. 228/2012 Qualora, invece, il contribuente non intenda avvalersi dell ulteriore rivalutazione delle partecipazioni possedute, ai sensi della L. n. 228/2012, secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 24 ottobre 2011 n. 47: può, in ogni caso, scomputare dall imposta sostitutiva ancora dovuta, con riferimento alla rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data dell 1 luglio 2011 (ex D.L. n. 70/2011), l imposta versata in occasione di precedenti rivalutazioni, sempreché, per tale importo, non sia già stata presentata l istanza di rimborso; può, conseguentemente, ricalcolare le rate pendenti (scadenti l 1 luglio 2013 e il 30 giugno 2014). Rivalutazione parziale In caso di rideterminazione del valore di solo una parte della partecipazione posseduta, deve ritenersi che lo scomputo dell imposta sostitutiva già versata possa riguardare solo la parte della partecipazione che è già stata oggetto di una precedente rivalutazione. Solo in tale caso, infatti, si avrebbe una duplicazione di imposta in relazione ai medesimi beni. Tale problematica si pone, in particolare, in caso di effettuazione: di una nuova rivalutazione parziale a fronte di una precedente rivalutazione totale; di una nuova rivalutazione totale a fronte di una precedente rivalutazione parziale, ma con diminuzione di valore. Richiesta di rimborso dell imposta sostitutiva già versata In merito al rimborso dell imposta sostitutiva versata in relazione ad una precedente rivalutazione, le circ. 9 maggio 2003 n. 27, 4 agosto 2004 n. 35, 22 aprile 2005 n. 16 e 13 marzo 2006 n. 10 dell Agenzia delle Entrate avevano chiarito che: il rimborso non poteva essere richiesto se erano trascorsi più di 48 mesi dal termine di versamento, come stabilito dall art. 38 del D.P.R. n. 602/73; non poteva trovare applicazione l art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, secondo cui la domanda di restituzione può essere presentata entro due anni dal momento in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (che potrebbe coincidere con la data di entrata in vigore di una nuova disposizione che ha riaperto la rivalutazione); ad avviso dell Agenzia,

l inapplicabilità del suddetto art. 21 deriva dal fatto che la previsione di una nuova rivalutazione, modificando la data di riferimento per il possesso delle partecipazioni, non costituisce una proroga delle precedenti disposizioni, posto che diverge il presupposto previsto per fruire dell agevolazione. Tale impostazione è stata però criticata: sia in dottrina; sia da numerose pronunce delle Commissioni tributarie, adite dai contribuenti contro i rifiuti di rimborso (espressi o taciti) da parte dell Agenzia delle Entrate. Prendendo atto di tali orientamenti giurisprudenziali, l art. 7, comma 2, lett. ff) del D.L. n. 70/2011 convertito ha stabilito che i soggetti che non effettuano il suddetto scomputo possono chiedere il rimborso dell imposta sostitutiva pagata in passato: entro il termine di decadenza di 48 mesi, ai sensi dell art. 38 del D.P.R. n. 602/73; calcolato a decorrere dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento, cioè dalla data del versamento dell intera imposta sostitutiva, o della prima rata, relativa all ultima rivalutazione che viene effettuata. L ultima parte della suddetta lett. ff) stabilisce però che l importo del rimborso non può essere comunque superiore all imposta sostitutiva dovuta in base all ultima rideterminazione che viene effettuata. Tale disposizione serve ad evitare disparità di trattamento rispetto a chi utilizza la vecchia imposta in scomputo dalla nuova, in quanto non è possibile andare a credito. Rigetto dell istanza di rimborso La circolare Agenzia delle Entrate 24 ottobre 2011 n. 47 ha chiarito che, nell ipotesi in cui l istanza di rimborso sia stata rigettata con provvedimento espresso, non impugnato dal contribuente, la definitività del provvedimento non esclude l autotutela (in pratica, si può chiedere l annullamento d ufficio del precedente diniego). In ogni caso, il contribuente può presentare una nuova istanza di rimborso nel rispetto dei termini previsti dalle disposizioni in commento. Qualora, invece, l istanza di rimborso sia stata rigettata con provvedimento tacito, non impugnato dal contribuente, lo stesso potrà sollecitare l Amministrazione finanziaria a dare seguito al rimborso alla luce delle nuove disposizioni. Gestione del contenzioso La circ. Agenzia delle Entrate 24 ottobre 2011 n. 47 ha affermato che le nuove disposizioni sul rimborso dell imposta sostitutiva già versata in occasione di una precedente rivalutazione si applicano anche ai giudizi in corso concernenti il termine per il rimborso dell imposta sostitutiva precedentemente versata. Pertanto, in tali casi è stato chiarito che gli uffici provvederanno a chiedere la cessazione della materia del contendere, con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e grado del giudizio:

ove l istanza risulti presentata nel termine di 48 mesi dal versamento dell intera imposta sostitutiva, o della prima rata, relativa all ultima rideterminazione effettuata; sempre che non siano sostenibili altre questioni. La suddetta circolare sottolinea inoltre che, nell abbandonare le controversie ed eseguire i relativi rimborsi, gli uffici dovranno porre particolare attenzione al fatto che, per espressa previsione normativa, l importo del rimborso non può essere comunque superiore all importo dovuto in base all ultima rideterminazione di valore effettuata. Cessazione della materia del contendere In relazione alla cessazione della materia del contendere, può essere opportuno che il contribuente presenti un apposita memoria alla Commissione tributaria (o effettui una dichiarazione in udienza) in cui: evidenzi il sopravvenuto intervento del D.L. n. 70/2011 e della circ. Agenzia delle Entrate n. 47/2011; richieda che la cessazione della materia del contendere venga dichiarata solo qualora l ufficio abbia materialmente eseguito l erogazione del rimborso richiesto. Sentenze passate in giudicato Secondo quanto precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 24 ottobre 2011 n. 47, non sarà possibile, invece, ottenere il rimborso dell imposta sostitutiva di una precedente rivalutazione in caso di sentenza già passata in giudicato che ne ha sancito il diniego. Perfezionamento della rivalutazione La circolare Agenzia delle Entrate 4 agosto 2004 n. 35 ha chiarito che l opzione per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento, entro il termine previsto: dell intero importo dell imposta sostitutiva dovuta; ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata. Pertanto, il versamento dell intera imposta sostitutiva (ovvero della prima rata) oltre il termine previsto dalla norma comporta: l impossibilità di utilizzare il valore rideterminato ai fini del calcolo delle plusvalenze realizzate; la facoltà per il contribuente di richiedere il rimborso dell imposta sostitutiva versata in ritardo. Insufficiente versamento dell imposta sostitutiva Qualora il contribuente effettui un versamento del totale dell imposta sostitutiva, ovvero della prima rata, inferiore a quello dovuto sulla base del valore di perizia, l operazione di rideterminazione del costo o valore di acquisto della partecipazione non può perfezionarsi integralmente; deve invece ritenersi perfezionata la rivalutazione parziale della partecipazione, in proporzione all imposta sostitutiva versata.

Iscrizione a ruolo delle rate non versate Qualora il contribuente abbia effettuato il versamento della prima rata nei termini di legge ed abbia invece omesso di effettuare i versamenti degli importi delle rate successive, la circ. Agenzia delle Entrate 4 agosto 2004 n. 35 ha chiarito che: questi ultimi sono iscritti a ruolo, ai sensi degli artt. 10 e seguenti del D.P.R. n. 602/73, sulla base delle ordinarie disposizioni in materia di riscossione coattiva; l opzione per la rideterminazione del costo o valore di acquisto rimane valida. Resta ovviamente ferma la possibilità di non versare le rate residue in caso di effettuazione di una nuova rivalutazione sulla stessa partecipazione. Ravvedimento in caso di omesso o insufficiente versamento delle rate successive alla prima In caso di omesso o insufficiente versamento delle rate dell imposta sostitutiva successive alla prima, la circ. Agenzia delle Entrate 4 agosto 2004 n. 35 ha chiarito che il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso di cui all art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, sempreché la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziate attività di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Anche se non espressamente precisato dalla citata circ. n. 35/2004, per perfezionare il ravvedimento operoso devono essere altresì corrisposti, in relazione agli importi dell imposta sostitutiva versati in ritardo, gli interessi: al tasso legale vigente, pari al 2,5% annuo dall 1 gennaio 2012; a decorrere dal giorno successivo alla scadenza e fino a quello di versamento compreso. Definitività della scelta del contribuente La circ. Agenzia delle Entrate 4 agosto 2004 n. 35 ha chiarito che l opzione per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate è definitiva. Pertanto, il contribuente non ha diritto al rimborso dell imposta pagata ed è tenuto a completare il versamento rateale anche quando, ad esempio: in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate, non si sia tenuto conto del valore rideterminato; le partecipazioni possedute generano redditi di capitale e non plusvalenze, come nell ipotesi di proventi percepiti per effetto del rimborso a seguito di recesso o esclusione del socio o della liquidazione della società (art. 47, comma 7, del TUIR). Effetti della rideterminazione del costo di acquisto Per effetto delle disposizioni di cui all art. 5, comma, 1 della L. n. 448/2001, la rideterminazione del costo o valore di acquisto della partecipazione non quotata ha effetto esclusivamente ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all art. 67, comma, 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, vale a dire in caso di cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate o non qualificate nell ambito della disciplina del cosiddetto capital gain.

Per effetto della rivalutazione, quindi, le plusvalenze emergenti dai suddetti atti di realizzo delle partecipazioni sono determinate assumendo, in luogo dell originario costo o valore d acquisto, il valore quantificato nella perizia di stima appositamente redatta. Recesso del socio e liquidazione della società La circ. Agenzia delle Entrate 22 aprile 2005 n. 16 ha chiarito che il nuovo costo o valore di acquisto della partecipazione, derivante dalla perizia giurata: è utilizzabile anche in occasione del recesso atipico del socio dalla società, realizzato mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi; non è utilizzabile, invece, nell ipotesi di recesso tipico, in quanto le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utile (cioè reddito di capitale e non reddito diverso sotto forma di plusvalenza) per la parte che eccede il prezzo pagato per l acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, anche per la parte di tali eccedenze che derivano da riserve di capitale. In tali casi, infatti, il reddito del socio uscente ha natura di capital gain e non di reddito di capitale, come chiarito dalle circ. Agenzia delle Entrate 16 giugno 2004 n. 26 e 10 dicembre 2004 n. 52. Considerato che le disposizioni riguardanti il recesso tipico sono le stesse che disciplinano la fattispecie della liquidazione societaria, l impostazione sopracitata vale anche in tal caso. Partecipazioni rivalutate dal defunto e pervenute per successione Si ricorda che, in relazione alle partecipazioni cadute in successione dal 3 ottobre 2006, a seguito della reintroduzione dell imposta di successione non è più consentito all erede di determinare il costo fiscale della partecipazione utilizzando il costo rivalutato dal defunto. Decesso dell usufruttuario La circ. Agenzia delle Entrate 13 febbraio 2006 n. 6 aveva comunque chiarito che, in caso di decesso dell usufruttuario di una partecipazione, il soggetto che la ereditava non poteva assumere come costo della partecipazione il valore rideterminato del diritto di usufrutto, in quanto la partecipazione veniva acquisita a titolo di piena proprietà per effetto del principio di riespansione del diritto di proprietà che avviene automaticamente con l estinzione dell usufrutto. Partecipazioni rivalutate dal donante e pervenute per donazione Nulla cambia, invece, in relazione alle partecipazioni che pervengono per donazione, in quanto in tal caso, ai sensi dell art. 68 comma 6 del TUIR, il costo fiscalmente rilevante è sempre quello del donante. Pertanto, se il donante ha rideterminato il costo fiscale della partecipazione donata, il nuovo valore si trasferisce al donatario. Partecipazioni ricevute in donazione e cedute entro 5 anni Si ricorda che, per effetto della disposizione antielusiva contenuta nell art. 16, comma 1, della L. 18 ottobre 2001 n. 383, si considera qualificata anche la cessione di una partecipazione: ricevuta per donazione o altra liberalità tra vivi;

avvenuta entro i 5 anni successivi dall atto di liberalità, anche se la quota posseduta dal beneficiario non è qualificata, purché lo fosse in capo al donante. Operazioni di scissione In caso di rivalutazione del costo fiscale della partecipazione e di successiva scissione della società partecipata, l art. 173, comma 3, del TUIR non prevede uno specifico criterio in base al quale il costo fiscale della partecipazione posseduta nella scissa debba essere ripartito. Secondo la C.M. 17 maggio 2000 n. 98/E, il criterio da seguire appare quello della ripartizione del costo originario in proporzione al valore netto contabile del patrimonio trasferito alle beneficiarie e di quello eventualmente rimasto alla scissa. Pertanto, il costo rivalutato della partecipazione deve essere ripartito tra la società scissa e la/le società beneficiaria/e, nella stessa proporzione con cui viene suddiviso il patrimonio netto contabile. Applicazione del criterio LIFO alla cessione delle partecipazioni rivalutate Indipendentemente dalla data del pagamento dell imposta sostitutiva dovuta, la partecipazione si considera acquisita alla data di riferimento della perizia di stima (da ultimo, 1 gennaio 2013). Qualora, in data successiva all 1 gennaio 2013, non siano state acquisite altre partecipazioni, in caso di cessione si considera ceduta per prima la partecipazione il cui costo è stato rivalutato, secondo l ordinario criterio LIFO. In modo analogo si procede qualora la partecipazione posseduta sia stata rivalutata solo parzialmente; in tal caso solo la porzione di partecipazione per la quale è stata versata l imposta sostitutiva si considera acquisita all 1 gennaio 2013 e forma un nuovo strato LIFO. Partecipazioni in regime di risparmio amministrato o gestito Le suddette regole non operano qualora il contribuente abbia optato per l applicazione dei regimi del risparmio amministrato o del risparmio gestito (in tali regimi, infatti, non si applica il metodo LIFO). Rivalutazione parziale e pagamento rateizzato del corrispettivo di cessione In caso di cessione di una partecipazione rivalutata solo parzialmente e di rateizzazione del relativo corrispettivo, la ris. Agenzia delle Entrate 17 aprile 2008 n. 158 ha chiarito che, sulla base di quanto stabilito dall art. 68, comma 7, lett. f) del TUIR, il costo della partecipazione rilevante ai fini del calcolo della plusvalenza, che concorre al reddito nel periodo d imposta di percepimento di ogni rata del corrispettivo, deve essere determinato in proporzione alla quota del corrispettivo percepito nel suddetto periodo. Ad esempio, se nel periodo d imposta si percepisce una rata pari al 30% del corrispettivo complessivo, ai fini della determinazione della plusvalenza occorre considerare il costo corrispondente al 30% della parte rivalutata e di quella non rivalutata.

In pratica, non è possibile imputare prioritariamente ai corrispettivi percepiti per primi la quota di partecipazione rivalutata, ma occorre ripartire proporzionalmente, in relazione a ciascuna rata di corrispettivo, i relativi costi fiscali. Realizzo di minusvalenze - Esclusione L art. 5, comma 6, della L. n. 448/2001 dispone che l assunzione del valore di perizia in luogo del costo o valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione o riportabili nei periodi d imposta successivi, ai sensi dell art. 68 del TUIR. In caso di successiva cessione delle partecipazioni rivalutate ai sensi dell art. 5 della L. n. 448/2001, pertanto, qualora il valore di perizia sia superiore al prezzo di cessione, la minusvalenza non ha rilevanza fiscale per il contribuente (circ. Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2013 n. 1). Irrilevanza delle minusvalenze determinate in sede di perizia Le circ. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2002 n. 9 e 31 gennaio 2002 n. 12 hanno precisato che, indipendentemente da future cessioni, la perizia non può essere utilizzata per creare una minusvalenza rispetto all originario costo o valore d acquisto, utilizzabile in compensazione. Carattere oggettivo dell indeducibilità La ris. Agenzia delle Entrate 27 giugno 2003 n. 141 ha precisato che tale indeducibilità, in base al tenore della norma, è da intendersi di carattere oggettivo. Pertanto, la stessa si applica anche alle ipotesi in cui le minusvalenze siano realizzate da un soggetto diverso da quello che ha rideterminato il costo o valore di acquisto, come nel caso di partecipazioni cadute in successione dopo la rideterminazione del relativo costo o valore di acquisto, regolarmente operata dal defunto, con conseguente traslazione del costo fiscale sull erede. Resta fermo che la rilevanza fiscale in capo all erede del costo rivalutato dal defunto è ammessa solo con riferimento alle partecipazioni pervenute nell ambito di successioni apertesi dal 25 ottobre 2001 al 2 ottobre 2006. Partecipazioni in regime di risparmio amministrato o gestito Qualora il contribuente abbia optato per i regimi del risparmio amministrato o del risparmio gestito, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461, si applicano alcune regole particolari. Si ricorda che i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito non sono applicabili: alle partecipazioni qualificate (art. 67, comma, 1 lett. c) del TUIR) e alle partecipazioni non qualificate (art. 67, comma 1, lett. c-bis) del TUIR); in società non quotate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata (art. 68, comma 4, del TUIR). Infatti, le relative plusvalenze concorrono alla formazione del reddito complessivo e non possono quindi essere assoggettate all imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461.

Di seguito si segnalano gli aspetti salienti di tali regimi, in relazione alle partecipazioni oggetto di rideterminazione del costo o valore di acquisto. Redazione della perizia In caso di opzione per il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito, la redazione e l asseverazione della perizia, qualora siano ancora aperti i relativi termini, deve necessariamente avvenire prima della cessione della partecipazione, in quanto il contribuente deve fornire all intermediario, anteriormente della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze: la copia della perizia giurata di stima della partecipazione, unitamente ai dati identificativi dell estensore della stessa; il codice fiscale della società, ente o associazione periziata. Senza tale documentazione, infatti, l intermediario non può tenere conto del nuovo valore (di perizia) in luogo del precedente costo o valore di acquisto. Pertanto, se la cessione della partecipazione avviene prima dell 1 luglio 2013, la redazione e l asseverazione della perizia deve essere anticipata rispetto al termine ultimo previsto dalla norma. Versamento dell imposta sostitutiva In caso di opzione per il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito (circ. Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2002 n. 12): il versamento dell imposta sostitutiva dovuta sul valore di perizia è un obbligo che ricade esclusivamente sul contribuente e che non può quindi essere delegato all intermediario abilitato; il versamento dell imposta sostitutiva derivante dalla perizia può avvenire anche successivamente alla cessione della partecipazione, nel rispetto del relativo termine, sempreché la redazione della perizia giurata di stima sia anteriore alla cessione stessa; il contribuente deve fornire all intermediario, di regola prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, la copia del Modello F24 con il quale è avvenuto il versamento dell intero importo dell imposta sostitutiva dovuta, ovvero di ciascuna rata della stessa. In caso di effettuazione di più rivalutazioni della stessa partecipazione, resta ferma la possibilità di scomputare l imposta già versata in precedenza. Divieto di realizzo di minusvalenze Se il contribuente ha optato per il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito, poiché in tali regimi non si applica il metodo LIFO e la cessione delle partecipazioni il cui costo o valore di acquisto è stato rideterminato non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti, la circ. Agenzia delle Entrate 6 novembre 2002 n. 81 ha stabilito che, in caso di rivalutazione parziale della partecipazione: gli intermediari devono tenere distinta evidenza della quota della partecipazione per la quale è stata effettuata la rideterminazione del costo o valore di acquisto;

i successivi acquisti di partecipazioni appartenenti alla medesima categoria omogenea rilevano ai fini della determinazione del costo della quota della partecipazione il cui valore non è stato rideterminato. La successiva ris. Agenzia delle Entrate 26 novembre 2002 n. 372 ha ulteriormente chiarito che: per le partecipazioni il cui costo o valore di acquisto non è stato rideterminato, rimane l attribuzione del costo o valore medio ponderato attribuito dall intermediario prima della rideterminazione parziale del costo di una parte delle partecipazioni, finché non siano acquisite altre quote della partecipazione; tale costo medio deve essere rideterminato ed aggiornato di volta in volta a seguito delle eventuali nuove acquisizioni di titoli aventi le medesime caratteristiche, avvenute successivamente; gli intermediari, al fine di non tenere conto delle eventuali minusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni il cui costo sia stato rideterminato, devono tenere una sorta di sottoconto dove evidenziare esclusivamente le operazioni relative alle predette partecipazioni.