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COMUNE DI ISOLA D'ASTI Provincia di Asti P.zza Merlino, 1 - C.a.p. 14057 - Tel. 0141-958134 Fax 0141-958866 sito internet: www.comune.isoladasti.at.it - e-mail: urbanistica@comuneisoladasti.it p.e.c.: urbanistica.isoladasti.at@legalmail.it SETTORE TECNICO URBANISTICO REGOLAMENTO PASSI CARRABILI Artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.) Art. 46 regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.) come modificato dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n 610 Art. 47 del Regolamento Edilizio Comunale Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 56 in data 02/11/2016 esecutiva ai sensi di legge

ART. 1 Contenuto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l'autorizzazione dei passi carrabili, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione. ART. 2 Definizione di Passo Carrabile 1. Per passo carrabile si intende l'insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico. 2. E' inoltre passo carrabile anche l'accesso raso, senza opere, che collega un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico. 3. Sono passi carrabili gli accessi ad aree destinate all'esposizione, vendita, manutenzione dei veicoli. 4. Non sono passi carrabili gli accessi ad aree non aventi per destinazione d'uso lo stazionamento o la circolazione dei veicoli, quali ad esempio negozi e uffici. ART. 3 Riconoscimento del passo carraio 1. Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa. ART. 4 Autorizzazione alla costruzione del passo carraio 1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente. 2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le condizioni: dettate dall'articolo 46 del regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada. 3. Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strade provinciali, correnti nell'interno del centro abitato senza preventiva autorizzazione del Comune non possono essere aperti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti. 4. I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 5. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nei rispettivi titoli edilizi abilitativi. 6. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche e del Codice della Strada e del relativo regolamento d'esecuzione. 7. Per i passi carrai esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, (01/01/1993) nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dei competenti uffici comunali, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lett. a) dell'art. 46 del predetto regolamento di esecuzione. ART. 5 Apertura di un passo carrabile provvisorio 1. Il passo carrabile provvisorio è quel passo che viene aperto per motivi temporanei quali l apertura di cantieri o simili. 2. Anche per l aperura del passo carrabile provvisorio, devono essere rispettate le condizioni e i requisiti esaminati per il passo carrabile definitivo relativi alle distanze dalle intersezioni, all idoneità di fatto e di diritto allo stazionamento dell area laterale, alle caratteristiche costruttive; 3. In caso di non osservanza della distanza di metri 12 dall intersezione per l apertura del passo carraio provvisorio, dovrà essere prescritta l installazione di idonea segnaletica di pericolo di cui agli artt. 30 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. in relazione all attuazione dell art. 21 del C.d.S..

4. In ogni caso, per il passo carrabile provvisorio, non è prevista l osservanza delle prescrizioni circa: La realizzazione dell accesso in modo da favorire una rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale; L arretramento del cancello a protezione della proprietà laterale, che potrà pertanto anche essere posizionato a filo strada, nonostante sussistano le possibilità di arretrare o, nel caso in cui non sussistano, a prescindere dalla valutazione inerente l intensità del traffico veicolare che richiederebbe l installazione di sistemi di apertura automatica. ART. 6 Ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione del passo carraio 1. Competente all'istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2 è l'ufficio Urbanistica e previo nulla osta dell'ente proprietario della strada per le strade non comunali e previo parere della Polizia Locale per le strade comunali. 2. Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, come da modello allegato al presente regolamento. ART. 7 Durata dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione del passo carraio ha durata di anni 15, dalla data del rilascio dell'autorizzazione, salvo rinnovo, ai sensi dell'art. 27, comma 5, del Codice della Strada. La stessa potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza alcun indennizzo. 2. L'autorizzazione decade in caso di trasferimento della proprietà del passo carrabile, sempre che non venga inoltrata richiesta di subentro dal nuovo proprietario entro gg. 60 dall'avvenuto trasferimento di proprietà. ART. 8 Diniego di autorizzazione 1. Il Comune può negare l'autorizzazione all'apertura ai passi carrabili quando ciò comporti pregiudizio per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di pubblico interesse. ART. 9 Indicazione dei passi carrabili 1. La presenza del passo carrabile viene evidenziata attraverso apposito segnale indicante divieto di sosta, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada; 2. I passi carrabili, autorizzati e conformi, sono individuati e contrassegnati dall'apposito segnale, di cui all'art. 120 del Regolamento di esecuzione ed attuazione al nuovo Codice della Strada, rilasciato dal Comune e recante l'ente che rilascia l'autorizzazione, il numero dell'autorizzazione e l'anno del rilascio, la cui installazione è affidata al titolare dell'autorizzazione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio. La mancata indicazione dell'ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto. 3. L'acquisto, l installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della concessione. 4. L'autorizzazione di passo carrabile consente di fruire, compatibilmente con le esigenze tecniche esistenti al momento della chiamata, dell'intervento del "servizio rimozione" della Polizia Locale, qualora risulti ostruito da veicoli in sosta lo spazio di suolo pubblico prospicente il passo carrabile. ART. 10 Passo carrabile con installazione di cancello: arretramento 1. Questa ipotesi, che ricorre nella stragrande maggioranza dei casi, prevede che oltre al varco di accesso (per il quale è sufficiente la verifica dell'esistenza dei presupposti di cui sopra), venga richiesta anche l'installazione di cancello a protezione della proprietà laterale 2. In questo caso è imposto l'arretramento del cancello allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso, senza così arrecare disturbo o intralcio alla circolazione corrente sulla strada principale.

3. L'arretramento può essere perpendicolare, trasversale o parallelo all'asse stradale; ciò che importa è che il veicolo sia messo in condizione di poter sostare fuori dalla carreggiata. 4. Le misure dell'arretramento saranno prescritte in fase di rilascio dell'assenso edilizio in conformità ai disposti dell art. 47 del Regolamento Edilizio Comunale ART. 11 Deroghe al solo arretramento dell'accesso: cancello automatico 1. Nel caso in cui l'arretramento del carraio sia impossibile per esigenze costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata (es.: mancanza di spazi sufficienti; notevole differenza di quote tra la proprietà laterale ed il piano stradale, ecc.) il cancello, o la serranda che delimita l'accesso, potrà anche essere installato a filo strada, purché venga prescritto l'impiego di sistemi dì apertura automatica anche avendo riguardo a quanto prescritto dalle NTA del Piano Regolatore Generale Comunale e dal Regolamento Edilizio Comunale. ART. 12 Passi carrabili a titolo gratuito. 1. Nessun passo carrabile potrà essere autorizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per gli uffici della Pubblica Amministrazione (Municipio e Scuole), gli uffici Giudiziari, le sedi delle Forze di Polizia e le sedi dei Vigili del Fuoco. ART. 13 Casistiche particolari 1. Vicoli: 1.1. Caratteristiche: Il vicolo è una strada urbana di norma senza sbocchi, con notevole difficoltà di manovra. 1.2. Cartello: L'apposizione del cartello del passo carrabile è unico per tutto il vicolo e deve essere apposto all'inizio del vicolo. 2. Strade /vie private ad uso privato: 2.1. Caratteristiche: Il suolo della strada/via è privato, le opere di urbanizzazione sono state effettuate dai privati. Il transito nella strada/via è limitato agli abitanti della stessa. 2.2. Cartello: L'apposizione del cartello del passo carrabile è unico per tutta la strada privata e deve essere apposto all'inizio della strada/via. 3. Strade/vie private ad uso pubblico passaggio: 3.1. Caratteristiche: Il suolo della strada/via è privato, le opere di urbanizzazione sono state effettuate dai privati. La strada/via viene utilizzata quale accesso ad altre strade/vie e pertanto è di pubblico passaggio. 3.2. Cartello: L'apposizione del cartello del passo carrabile deve essere effettuato su ogni passo carraio esistente della strada/via. 4. Rientri di strade/vie: 4.1. Caratteristiche: trattasi dei "segue numerazione" dei numeri civici di una strada/via posti in una rientranza della stessa. La proprietà del suolo di tale rientranza può essere sia pubblico, sía privato. 4.2. Cartello: Nei rientri di strade/vie l'apposizione del cartello di fronte ad ogni passo carraio è subordinato alla proprietà del suolo. 4.2.1. In caso di suolo pubblico il cartello dovrà essere posizionato su ogni proprietà; 4.2.2 In caso di suolo privato l'apposizione può essere effettuata all'inizio del rientro. 5. Box: 5.1. Caratteristiche: garage, spazio riservato alla rimessa di automobili. 5.2. Cartello: i box che sono compresi in un'area condominiale privata delimitata da una recinzione non hanno l'obbligo di esporre il cartello di passo carraio. Tale cartello deve essere esposto sul cancello di ingresso alla recinzione dell'area condominiale. 5.2.1 I box che sono compresi in un'area condominiale privata e non delimitata da una recinzione, devono esporre il cartello di passo carraio. 5.2.2 I box che hanno l'accesso direttamente sulla strada/via hanno l'obbligo di esporre il cartello del passo carraio. ART. 14 Procedura per il rilascio dell autorizzazione di passo carrabile 1. Gli interessati al rilascio dell autorizzazione del passo carraio devono inoltrare l'istanza al Comune, compilando l'allegato modello.

2. L'istanza deve essere presentata in bollo e deve contenere le generalità del proprietario richiedente, il codice fiscale, la sua residenza e il domicilio, le necessarie indicazioni per l'individuazione del locale o dell'area interessata e dovrà contenere, inoltre, l'esplicita dichiarazione relativamente alle dimensioni del passo carrabile. ART. 15 Spese ed imposizione 1. Per ogni autorizzazione di cui all'art. 4 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare è fissato con deliberazione della Giunta Comunale da aggiornarsi ogni anno, che stabilisce le modalità di versamento. I passi carrai non sono assoggettati al pagamento del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. 2. Qualora si decidesse di assoggettare i passi carrai al canone, saranno da considerarsi tali esclusivamente quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. 3. L'assoqqettamento al canone dipenderà esclusivamente dalla modalità costruttive e non della presenza o meno del cartello di cui all' articolo 3 del presente regolamento. ART. 16 Norma transitoria 1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, coloro che non intendono avvalersi dei passi carrabili già in uso dovranno avanzare espressa istanza di rinunzia al Comune che provvederà a realizzare opportune opere atte ad impedire l'accesso veicolare al passo carrabile (ripristino marciapiedi, ripristino sede stradale etc...). 2. In caso di mancata comunicazione di rinunzia entro i termini di cui al precedente comma, l'utilizzatore del passo carrabile sarà soggetto alle sanzioni previste dal successivo art. 1,61 ed all'obbligo della regolarizzazione. ART. 17 Sanzioni 1. Ai sensi dell'articolo 22 del Nuovo Codice della Strada, è vietato aprire nuovi passi carrai definitivi e/o provvisori, trasformarli, variare l'uso o mantenere in esercizio passi o accessi carrabili preesistenti senza la prescritta autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario. 2. I trasgressori identificati principalmente nel titolare dell autorizzazione, se già esistente e/o nel proprietario del fondo dal quale si è aperto il nuovo accesso, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Codice della Strada da 41,00 fino ad 679,00 salvo modifiche e/o integrazioni. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a carico del trasgressore a proprie spese ai sensi dell art. 22 comma 11 del C.d.S.. 3. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi della Legge 689/81, oltre alla sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada di cui al comma precedente. 4. La Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 16, 2tomma della legge 689/1981, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma del medesimo articolo. ART. 18 Norma finale di rinvio 1. Per quanto non espressamente indicato e previsto dal presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché alle vigenti disposizioni in materia. ART. 19 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data del 01/12/2016.

COMUNE DI ISOLA D'ASTI Provincia di Asti P.zza Merlino, 1 - C.a.p. 14057 - Tel. 0141-958134 Fax 0141-958866 sito internet: www.comune.isoladasti.at.it - e-mail: urbanistica@comuneisoladasti.it p.e.c.: urbanistica.isoladasti.at@legalmail.it SETTORE TECNICO URBANISTICO PROTOCOLLO MARCA DA BOLLO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE Il/La sottoscritto/a codice fiscale nato/a a ( ) il / / residente a in via / corso / piazza n tel. / cell. / mail / p.e.c. in qualità di: (barrare la casella corretta) Proprietario dell immobile situato in via n Amministratore del condominio denominato sito in Isola d Asti, via /corso n codice fiscale condominio Legale Rappresentante della ditta con sede legale in ( ) in via / corso / piazza n codice fiscale / partita IVA / proprietaria dell immobile sito in via / corso / piazza n

C H I E D E ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e s.m.i., il rilascio dell'autorizzazione per: N. NUOVO/I PASSO/I CARRABILE NUOVO PASSO CARRABILE PROVVISORIO REGOLARIZZAZIONE DI PASSO CARRABILE ESISTENTE DA REGOLARIZZARE MODIFICA PASSO CARRABILE AUTORIZZATO CON PROVVEDIMENTO N DEL ed, in particolare, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico ed alla collocazione di apposito cartello stradale(art. 120 D.P.R.495/1992 Reg. C.d.S), in Isola d Asti, via / corso / piazza n ; a tal proposito, avvalendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità 1. che l'accesso è stato realizzato in forza di: DICHIARA licenza edilizia concessione edilizia n. del / / permesso di costruire D.I.A. S.C.I.A. C.I.L.A. presentata in data / / prot. n. 2. che il passo carrabile consente l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli, ed in particolare l'accesso è a servizio di: terreno fabbricato cortile altro: riportato in catasto del Comune di Isola d Asti, foglio particella sub con destinazione urbanistica 3. che il passo carrabile di cui alla presente richiesta: insiste su area di proprietà del sottoscritto e che non viene investita, né compromessa, né lesa nessun altra proprietà privata e, comunque, esenta il Comune di Isola d Asti da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, insiste su area di proprietà di che ne ha autorizzato la realizzazione come da dichiarazione sottoscritta che si allega (per i condomini allegare delibera assembleare); 4. che il passo carrabile è: a raso, in quanto posto a filo (sullo stesso livello) con il manto stradale e, in ogni caso, privo di opere visibili che rendano concreta l'occupazione; non a raso, in quanto caratterizzato da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (scivolo, smusso, interruzione del marciapiede, ecc.); 5. che la larghezza del passo carrabile è pari a mt.

6. che ai sensi dell'art 46 del D.P.R. 495/1992 (Reg. Att. al C.d.S.), il passo carrabile: dista almeno 12 metri dalla più vicina intersezione stradale; dista meno di 12 metri dalla più vicina intersezione ed, in particolare mt. dall'intersezione della Via con la Via, ma trattasi di accesso o diramazione già esistente alla data 01.01.1993 (entrata in vigore del D.P.R. 495/92), in quanto realizzato in data / / a seguito del rilascio di autorizzazione n. del / /, in regola con i pagamenti del canone (COSAP) a partire dalla data di realizzazione sino ad oggi, ed è tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del Codice della Strada per le motivazioni di cui all'allegata relazione tecnica; poiché l'accesso alla proprietà laterale è destinato anche a notevole traffico pedonale, sarà prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale; 7. che a protezione della proprietà laterale: non è stato apposto alcun cancello è stato apposto un cancello di tipo: scorrevole apribile verso l'interno con n. ante e che è stato arretrato di m. allo scopo di consentire la sosta fuori dalla carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso non essendo possibile arretrare il cancello a protezione della proprietà laterale, è stato adottato un sistema di apertura automatica a distanza; SI IMPEGNA Al versamento della somma dovuta a sostegno delle spese di sopralluogo ed istruttoria DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE: (a) alla data attuale il passo carrabile NON è assoggettato a canone annuale. Qualora l Amministrazione Comunale decidesse di assoggettare i passi carrai al canone, saranno da considerarsi tali esclusivamente quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Dell avvenuta imposizione sarà data comunicazione scritta. (b) In caso di cambio di destinazione d'uso che renda l'area non idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, il titolo autorizzativo è revocato. ALLEGATI: fotocopia documento di identificazione del richiedente (patente di guida, carta di identità, ecc.); n. 2 marche da bollo del valore di 16,00 cadauna, da apporre rispettivamente sulla domanda e sull'autorizzazione; Ricevuta versamento diritti di istruttoria sul c/c bancario con INAN IT29B0608510316000000020120 intestato a Comune di Isola d Asti con la causale: Passo Carrabile Via identificato al Foglio n. mappale n. stralcio planimetrico in scala 1:2000 con evidenziata l'ubicazione del passo carrabile; planimetria di progetto in scala 1:100 o 1:200 documentazione fotografica; autorizzazione del proprietario dell'area (se diverso dal richiedente), con allegata fotocopia del documento; copia deliberazione assembleare (nel caso in cui l'area fosse di proprietà condominiale) copia ultimo bollettino pagato (nel caso in cui si tratta di un mantenimento). Isola d Asti, li IL RICHIEDENTE