IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;



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SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'AUMENTO DELLE MATERIE PRIME E DEI CARBURANTI NEL SETTORE DELLA PESCA E DELL'AGRICOLTURA, NONCHÉ PER IL RILANCIO COMPETITIVO DEL SETTORE. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare lo stato di crisi del settore della pesca marittima connesso ai continui aumenti dei costi dei fattori energetici e di produzione, e considerati anche gli strumenti di intervento finanziario di emergenza in favore del settore, previsti dal regolamento (CE) n. 1198/06 relativo al Fondo europeo per la pesca; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del... ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche europee, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. (Fermo di emergenza temporaneo e definitivo) 1. In dipendenza della situazione di crisi riguardante il settore della pesca anche a seguito dei rialzi dei costi energetici e di produzione è accordato, per impresa, l'arresto temporaneo delle attività di pesca per le imbarcazioni a strascico e/o volante, per una durata di trenta giorni nell' arco temporale di quattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. In conseguenza del fermo d'emergenza di cui al comma 1, il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Essa non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La compensazione è rapportata ai parametri stabiliti nel programma operativo, approvato dalla Commissione europea, per l'applicazione in Italia

del Fondo europeo per la pesca. In aggiunta, è autorizzata l' erogazione di una indennità giornaliera, determinata secondo le procedure di cui al comma 4, per garantire a ciascun membro dell'equipaggio imbarcato il minimo contrattuale ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali. Le misure di cui al presente comma, conseguenti all'evento di cui al comma 1, sono attuate con le modalità di cui al comma 4, fino alla concorrenza della somma di 35 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede per 25 milioni con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'asse prioritario 1 - misure per l'adeguamento della flotta da pesca - del regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio e, quanto a 10 milioni, direttamente a valere sulle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che non vengono trasferite per le finalità di cui all'articolo 2, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 3. Al fine di ottimizzare il rapporto tra consistenza della flotta di pesca e le risorse biologiche del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attiva entro il 15 luglio 2008, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, il procedimento di ristrutturazione della flotta utilizzando le risorse dell'asse 1 -misura di arresto definitivo - del regolamento (CE) 1198/06 del Consiglio per l'intero periodo di programmazione. 4. Le modalità di attuazione del fermo temporaneo, l'entità del premio, le relative erogazioni e la definizione dei periodi di fermo supplementare per esigenze biologiche misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima. 5. Le modalità di attuazione della misura di cui al comma 3, ivi compreso il regime di alternatività rispetto alla misura di cui ai commi 1 e 2, e le modalità di erogazione del premio sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima. Art. 2. (Cassa integrazione guadagni straordinaria ) 1. All'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "di cui 20 milioni per il settore agricolo", sono inserite le seguenti: "e 10 milioni per il comparto della pesca", e le parole: "460 milioni" sono sostituite dalle seguenti "470 milioni".

2. Per l' attuazione del comma 1, i termini del 20 maggio 2008 e del 15 giugno 2008 di cui al citato articolo 2, comma 521, della legge n. 244 del 2007, sono differiti per il comparto della pesca rispettivamente al 15 settembre 2008 ed al 30 settembre 2008. Art. 3. (Razionalizzazione dell'organizzazione degli enti nel settore dell'agricoltura). 1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 3: 1) al secondo periodo, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "quattro"; 2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Due dei componenti sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. "; b) all' articolo 14 il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per l'amministrazione dell'ente che non sono espressamente riservate ad altri organi. Esso, per gli istituti di cui agli articoli 10 e 11, è composto dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Del consiglio di amministrazione dell'ense fanno parte, oltre al presidente ed i due membri nominati con le procedure suindicate, anche un rappresentante della categoria dei costitutori, un rappresentante per ciascuna delle due associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei sementieri e un rappresentante della categoria dei moltiplicatori. Del consiglio di amministrazione del Centro fanno parte, oltre al presidente, due membri nominati con decreto del Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dalla Società italiana degli economisti agrari e uno designato dall'università degli studi «Federico II» di Napoli. Il consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più componenti funzioni specifiche. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, con

funzioni consultive, il direttore generale dell'ente, di cui al comma 6.". 2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "sei membri", sono sostituite dalle seguenti: "quattro membri"; b) le parole: "due designati dalla Conferenza", sono sostituite dalle seguenti: "uno designato dalla Conferenza"; c) le parole: "e uno esperto in discipline giuridiche ed economiche" sono soppresse. 3. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le parole: "da sette membri, sono sostituite dalle seguenti: "da quattro membri". 4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, gli organi di amministrazione degli enti di cui ai decreti legislativi 29 ottobre 1999, n. 454, 29 ottobre 1999, n. 449 e 27 maggio 1999, n. 165, sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono attribuiti ai rispettivi enti i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo, da destinare agli investimenti nei settori di intervento degli enti oggetto di riordino, con particolare riferimento alle emergenze del settore della pesca e del settore agricolo. ART. 4 (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA La presente relazione illustra il contenuto del decreto-legge recante misure urgenti per fronteggiare il caro gasolio nel settore della pesca e dell' agricoltura, nonché misure per il rilancio competitivo del settore. Per il comparto della pesca, la crisi innescata dal caro gasolio ha posto in maggiore evidenza i punti di debolezza strutturale della pesca italiana, caratterizzata da un forte sovradimensionamento della flotta, composta da 14.000 imbarcazioni aventi un' età media superiore ai 28 anni. Nella UE, solo la Grecia ha un numero superiore di battelli, mentre la flotta francese ha valori di stazza e potenza motrice analoghi a quelli dell' Italia, pur con la metà delle imbarcazioni. Peraltro, i prezzi di prima vendita dei prodotti sbarcati dalle imprese di pesca nazionali presentano forti viscosità che impediscono di recuperare al loro interno gli incrementi di costo generati dall' aumento del costo del gasolio. Le motivazioni possono essere individuate nella scarsa concentrazione delle imprese di pesca lungo gli oltre 8.000 Km della costa italiana e nella conseguente difficoltà ad organizzare flussi commerciali in grado di concorrere al processo di formazione dei prezzi. L'incidenza delle importazioni sui consumi di prodotti ittici in Italia rappresenta, infine, un ulteriore vincolo alla determinazione di prezzi di mercato remunerativi per le imprese di pesca. Lo stato delle risorse biologiche, d'altra parte, pur essendo oggetto di una costante azione dell'amministrazione centrale dello Stato volta al recupero degli stock sovra sfruttati, richiede l'adozione di ulteriori specifiche iniziative dirette a migliorare il rapporto fra le catture e lo sforzo di pesca a vantaggio della redditività delle imprese. In tal senso, l'amministrazione centrale ha provveduto alla predisposizione di idonei piani di gestione dando attuazione ad una strategia di intervento condivisa con l' amministrazione comunitaria, sia sotto l'aspetto scientifico che operativo. Le precedenti considerazioni di fondo dimostrano, dunque, come l'aumento del prezzo del gasolio, passato nel corso dell'ultimo anno da 0,40 a 0,80 euro al litro, abbia prodotto una forte compressione degli utili di impresa e dei redditi degli addetti. Il particolare tipo di contratto vigente nel settore della pesca basato sulla compartecipazione degli imbarcati al risultato dell' impresa, c.d. contratto alla parte, determina infatti l' automatica decurtazione dei redditi degli equipaggi a seguito degli incrementi di costi operativi. Il risultato di tale situazione trova riscontro nella sospensione volontaria delle attività di pesca da parte di un largo numero di imprese e nella conseguente mancanza di reddito degli addetti. In definitiva, l' aumento del costo del gasolio, che da solo rappresenta il 60% dei costi operativi delle imbarcazioni da pesca, si è inserito in un contesto già di per sé caratterizzato da tendenze negative che hanno

condizionato la recente evoluzione della pesca italiana e che possono essere sintetizzate nei seguenti punti: - tendenza al deterioramento degli stock ittici, mitigata da episodici miglioramenti degli indici di abbondanza e densità per talune specie; - consistente riduzione della flotta da pesca e dell'occupazione a seguito della strategia di riduzione dello sforzo di pesca; - diminuzione delle quantità sbarcate in rapporto allo sforzo di pesca; - mancato adeguamento dei prezzi di prima vendita a seguito degli incrementi di costo; - andamento negativo dei redditi degli operatori. Per quanto sopra occorre procedere con provvedimenti di urgenza in grado di limitare gli effetti negativi dell'aumento del prezzo dei carburanti, puntando ad assicurare la continuità economica delle imprese e garantire la stabilità occupazionale per i marittimi imbarcati privi attualmente di un sistema di ammortizzatori sociali. Pertanto ritenuto necessario ed urgente fronteggiare lo stato di crisi del settore della pesca marittima connesso ai continui aumenti dei costi dei fattori energetici e di produzione si propone il provvedimento di cui trattasi, diretto a sostenere il comparto attraverso l'utilizzo in modo diretto e immediato tutte le risorse economiche rese disponibili. In particolare l'art.1 propone l'attivazione immediata di un arresto temporaneo facoltativo per le imprese di pesca con la concessione alle stesse di un premio e una indennità giornaliera ai marittimi imbarcati. Inoltre, prevede l'attivazione immediata della misura "arresto definitivo", attuata nell'ambito dei Piani di disarmo previsti dal FEP e inclusi nel programma Operativo. Tale misura è fortemente attesa dalle imprese di pesca avendo implicazioni non solo di carattere biologico connesse con la riduzione dello sforzo di pesca, ma anche di carattere socio economico in considerazione del fatto che il premio di ritiro ha una funzione di buonuscita per i proprietari delle imbarcazioni. Il successivo articolo 2 intende fornire un sostegno alle imprese mediante l' introduzione di nuovi strumenti di natura economico sociale fortemente attesi da tutto il comparto, con l'introduzione del primo effettivo ammortizzatore sociale, con la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria di cui al comma 521, articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per il settore agricolo:

All'articolo 3, la norma riduce i componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché dell' UNIRE e dell' AGEA, consentendo risparmi gestionali. In particolare vengono ridotti a cinque (compreso il presidente) i componenti del Consiglio della ricerca in agricoltura (CRA), dell' UNIRE e dell' AGEA, ed a tre i componenti dell' INEA, dell' INRAN, mentre per l' ENSE ed il Centro di portici si riducono i membri di nomina ministeriale da quattro a due. In analogia a quanto già operato dalla legge n. 137 del 2002 (art. 14), viene disposto lo scioglimento ex lege degli organi dei predetti Istituti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della norma. Si evidenzia che i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dei costi burocratici sono indirizzati al rafforzamento degli investimenti nei settori di competenza degli enti oggetto di riordino, al fine di investimenti nei settori interessati dalle situazioni emergenziali.

RELAZIONE TECNICA ART. 1 La misura di arresto temporaneo è attuata in Italia da 18 anni e trova motivazione nell'esigenza di tutela delle risorse biologiche. Nel corso degli anni, alla motivazione iniziale è stata associata una seconda motivazione di ordine sociale, in quanto ha consentito periodi di riposo remunerato anche per gli imbarcati e pertanto tale tipo di fermo ha parzialmente assunto funzione di ammortizzatore sociale. Questo strumento risulta strategico poiché, consolidato nella tradizione della pesca italiana, consegue il duplice obiettivo di salvaguardare le risorse in fasi critiche del ciclo biologico e sostenere le imprese e i marittimi imbarcati. In particolare, con i primi due commi dell'articolo 1 del provvedimento si intende procedere alla realizzazione di un ulteriore periodo di fermo temporaneo delle attività di pesca associato con la erogazione di un premio in favore delle imprese di pesca e la concessione ai lavoratori imbarcati del minimo monetario garantito. Tali misure sono previste dalla attuale normativa comunitaria ed in particolare dall'articolo 24 del Reg. (CE) 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP). Il periodo di arresto temporaneo, giustificato da motivazioni di ordine sociale determinate dalla forte sofferenza economica generata dall'incremento del costo del gasolio, è limitato a soli 30 giorni, attese le limitate disponibilità economiche. La norma viene attuata nei limiti della somma di 35 milioni di euro, coperti in larga parte (25 milioni) mediante l' utilizzazione dei fondi previsti dal regolamento comunitario sopra citato. Le risorse sono disponibili a seguito del trasferimento, gia avvenuto, dalla UE di un anticipo pari al 7% dell'intera dotazione a favore dell'italia, per l'applicazione del FEP nel periodo 2007-2013. Per la parte restante (10 milioni di euro), verrà utilizzata, parzialmente, la disponibilità recata dal conto corrente infruttifero denominato " Fondo centrale per il credito peschereccio", istituito presso la Tesoreria centrale per conto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Si tratta di risorse che l'articolo 2, comma 121 della legge 244/2007, aveva previsto di trasferire ad ISMEA, ma, tenuto conto che il materiale trasferimento di tali risorse (circa 12, 4 milioni di euro), non è avvenuto, se ne propone ora il parziale utilizzo per le finalità di cui al presente articolo. Più in particolare, la misura si applica alle imbarcazioni con autorizzazione di pesca a strascico/volante che attualmente sono n. 3.096. Il fabbisogno stimato per un fermo di 30 giorni, risulta di euro 17.815.000 a favore dei proprietari, e di euro 17.185.000, a favore degli imbarcati, suddiviso fra le regioni obiettivo convergenza e fuori convergenza, per un totale di euro 35.000.000.

Con l'attivazione del disposto di cui al comma 3 dell'articolo 1, si procederà alla realizzazione della parte più significativa della strategia di intervento per ammodernare il comparto utilizzando le risorse disponibili del FEP. Infatti, nel quadro del regolamento FEP e del Programma Operativo a questo associato, si prevede la attivazione della misura di arresto definitivo destinata ad incentivare la demolizione del 18% dell'attuale flotta, di cui il 23% in area convergenza ed il 10% in area fuori convergenza. La vetustà della flotta da pesca nazionale, il livello di invecchiamento degli addetti al settore, le crescenti difficoltà economiche cui il settore nel suo complesso si trova a fronteggiare, inducono ad una accelerazione delle procedure di demolizione cui si procederà mediante l'attivazione dei previsti bandi di gara. Tutte le risorse finanziarie sono quindi già stanziate nell'ambito del Programma operativo approvato dalla Commissione europea per l'applicazione del Fondo europeo per la pesca in Italia (reg, CE n. 1198/2006) e non ci sono oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. ART. 2 Tale norma introduce anche per il settore pesca la possibilità di avvalersi della cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. Nonostante la progressiva assimilazione del settore ittico a quello agricolo e l' equiparazione tra imprenditore ittico e agricolo, ex art. 2 del D. Lgs. 226/2001, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs 154/2004, il comparto pesca è caratterizzato di fatto dalla mancanza di un idoneo sistema di ammortizzatori sociali. Tale carenza determina una ingiustificata disparità di trattamento tra i due comparti, infatti, considerato che il contratto per gli addetti al settore della pesca marittima prevede che la retribuzione prevalente sia "alla parte"-percentuale sulla produzione- nessuna garanzia hanno i predetti lavoratori di mantenere invariato il livello retributivo in caso di prolungati periodi di inattività causati da avverse condizioni meteo marine o dovute a causa di forza maggiore. L' estensione di tale strumento alla pesca determinerebbe, inoltre, evidenti riflessi positivi relativi alla sicurezza e alla salvaguardia della vita umana in mare. Infatti, l'armatore ha attualmente interesse a svolgere l'attività di pesca pur in presenza di avverse condizioni meteo, atteso l'obbligo di corrispondere in ogni caso ai marittimi imbarcati il minimo monetario garantito. L' onere derivante dal presente articolo, sarà garantito dalla dotazione finanziaria già stanziata a tale scopo, come confermato anche dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che ha ribadito

la possibilità di far gravare tali risorse aggiuntive sulla competenza 2008 del Fondo per l' occupazione. ART. 3 L'articolo 3, proponendo la riduzione dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, provoca risparmi di spesa. La decorrenza dei 30 giorni per lo scioglimento degli organi amministrati decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La competenza dei poteri di amministrazione ordinaria degli enti disciolti, sarà assicurata mediante le ordinarie procedure di commissariamento con minori oneri stimati.