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CITTADINANZA Ufficio Stato Civile - Settore Cittadinanza Tel. +49 221 4008748 Fax: +49 221 4060350 E-mail: colonia.cittadinanza@esteri.it La cittadinanza italiana è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992, entrata in vigore il 16 agosto 1992, come novellata dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009. La legge n. 91/92, a differenza della precedente n. 123/83, rivaluta il peso della volontà individuale nell'acquisto della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità di più cittadinanze. La cittadinanza italiana si basa sul principio dello jus sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è, a sua volta, cittadino italiano. Tuttavia, è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli minori solo a partire dal 01.01.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale. Oltre che per filiazione, la legislazione in vigore prevede che la cittadinanza italiana possa essere acquisita anche in determinate altre circostanze. L Autorità competente ad effettuare l accertamento o a ricevere le istanze concernenti la cittadinanza è determinata in base al luogo di residenza del richiedente. Per i residenti in questa Circoscrizione Consolare, è il Consolato Generale a Colonia. RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA JURE SANGUINIS (DISCENDENZA DIRETTA DA AVO ITALIANO SENZA INTERRUZIONE DI POSSESSO) Le condizioni richieste per tale riconoscimento sono, da un lato, la dimostrazione della discendenza dall avo italiano emigrato e, dall altro, la prova dell assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. L istanza, corredata dalla prevista documentazione, deve essere presentata dall interessato all Ufficio di Stato Civile previo appuntamento concordato via e-mail (colonia.cittadinanza@esteri.it) o telefono (0221-4008748). Al momento della presentazione dell istanza, il richiedente è tenuto (ai sensi del D.L. n. 66/2014) al pagamento in contanti di diritti consolari pari a 300 euro per il trattamento della domanda, a prescindere dall esito della pratica. DOCUMENTI DA PRESENTARE all Ufficio di Stato Civile il giorno dell appuntamento: 1) estratto dell atto di nascita dell avo italiano emigrato all estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;

2) atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana; 3) atto di matrimonio dell avo italiano emigrato all estero, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana se formato all estero; 4) atti di matrimonio dei suoi discendenti in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana; 5) certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l avo italiano a suo tempo emigrato dall Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell ascendente dell interessato; 6) certificato di residenza; 7) permesso di soggiorno (per i cittadini di Paesi non facenti parte dell Unione Europea) - N.B.: al momento della presentazione della domanda e della relativa documentazione, il richiedente deve essere in possesso di un permesso di soggiorno di almeno un anno di validità; 8) schema degli ascendenti in linea retta del richiedente (albero genealogico con l indicazione di nomi e cognomi, date di nascita e morte) fino al dante causa (antenato emigrato). I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice e opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall Italia. I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana (cioè eseguita o certificata come conforme dal competente Ufficio Consolare nel Paese di emissione). L Ufficio Stato Civile Settore Cittadinanza si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora gli elementi a disposizione fossero ritenuti insufficienti per una corretta valutazione dell istanza di riconoscimento di cittadinanza (ad es. certificati di morte degli avi, soprattutto laddove i cognomi e/o i nomi degli stessi non corrispondano esattamente con quelli riportati negli atti di stato civile di nascita e matrimonio). I tempi di definizione delle istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza possono essere anche di alcuni anni e concludersi con esito negativo per incompletezza degli elementi probatori. La presentazione della domanda non implica in alcun modo un esito positivo e non obbliga il Consolato Generale al rilascio di alcuna certificazione, dichiarazione o attestazione prima della formale conclusione dell istruttoria. CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI CONIUGI DI CITTADINI ITALIANI (art.5 Legge 05.02.1992, n.91 e successive modifiche) Il coniuge straniero di cittadino italiano, se residente all estero, può presentare istanza per la concessione della cittadinanza italiana dopo tre anni dal matrimonio o dopo tre

anni dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana del coniuge per naturalizzazione (se il coniuge italiano non era italiano al momento del matrimonio). Questi termini sono ridotti a 18 mesi in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. È indispensabile per la presentazione dell istanza che l atto di matrimonio sia stato trascritto nei registri di stato civile del Comune italiano. Inoltre, si richiede che, al momento dell adozione del provvedimento di conferimento della cittadinanza italiana, non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione personale dei coniugi. Presentazione dell istanza Dal I agosto 2015 la domanda di cittadinanza deve essere inoltrata attraverso una procedura informatica messa a punto dal Ministero dell Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l Immigrazione - Direzione Centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze. È necessario contattare preventivamente per e-mail l Ufficio Stato Civile Settore Cittadinanza (colonia.cittadinanza@esteri.it ) per una verifica dei certificati, per la traduzione del certificato penale tedesco e per la legalizzazione della firma del traduttore che ha effettuato la traduzione, se presente nell elenco dei traduttori del Consolato Generale 1. Il richiedente dovrà: A) - REGISTRARSI sul portale https://cittadinanza.dlci.interno.it B) - COMPILARE la domanda utilizzando le credenziali d accesso ricevute (attenzione: nel modulo di registrazione vanno inseriti COGNOME NOME - DATA DI NASCITA così come indicati nell atto di nascita. Le donne devono inserire il cognome da nubile e non da coniugata. Si raccomanda di verificare che i dati anagrafici presenti su tutti i documenti siano concordanti e che vi sia l esatta indicazione del Comune di nascita). C) - TRASMETTERE la domanda (modello AE) in formato elettronico (sul sito del Ministero dell Interno è disponibile un manuale per l utente Sistema inoltro telematico ), allegando le scansioni dei seguenti documenti (attenzione: le scansioni devono essere complete, cioè riportare tutte le pagine dei documenti in questione): 1) atto di nascita del richiedente: deve essere completo di tutte le generalità (inclusi nome e cognome dei genitori), 1) redatto su modello internazionale oppure 2) essere un atto di nascita in lingua originale rilasciato dalle Autorità del Paese di origine, 2a) legalizzato con Apostille ai sensi della Convenzione dell Aja del 1961 o, 2b) se trattasi di Paese non aderente a detta Convenzione, con l autografo del funzionario che ha firmato l atto legalizzato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio. L atto dovrà essere tradotto in lingua italiana dalla Rappresentanza diplomaticoconsolare italiana presente nel Paese dove esso è stato emanato o da traduttore 1 Link Elenco die traduttori giurati.

giurato, la cui firma sarà legalizzata dalla predetta Rappresentanza diplomaticoconsolare; 2) certificato penale del Paese di origine e di eventuali altri Paesi in cui si abbia risieduto: questi certificati dovranno essere legalizzati e tradotti così come specificato al punto precedente. Per le modalità di legalizzazione rivolgersi al Consolato Generale o al Consolato italiano nel Paese in cui il certificato viene rilasciato. Si fa presente che il certificato penale deve essere richiesto presso le Autorità competenti di ciascun Paese dove il richiedente ha risieduto a partire dall età di 14 anni; 3) certificato penale tedesco (Führungszeugnis) da richiedere presso l Ufficio di Stato Civile (Einwohnermeldeamt) del Comune tedesco presso il quale si è residenti. Questo andrà poi debitamente tradotto e legalizzato a cura del Consolato Generale; 4) copia del passaporto del richiedente; 5) estratto per riassunto dai registri di matrimonio del Comune italiano presso il quale è stato registrato; 6) ricevuta del bonifico bancario di euro 200,00 da effettuare sul conto corrente postale intestato a: MINISTERO DELL INTERNO D.L.C.I.-CITTADINANZA codice IBAN: : IT54D0760103200000000809020 codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX per operazioni EUROGIRO: PIBPITRA Causale: ISTANZA CITTADINANZA [nome e cognome della persona che fa richiesta di cittadinanza] Una volta inserita la domanda online sopra indicata, sarà generato un documento riepilogativo e la ricevuta di invio. L Ufficio Stato Civile Settore Matrimoni del Consolato Generale sarà informato automaticamente della presentazione della domanda e procederà alle verifiche necessarie. Il richiedente riceverà quindi una comunicazione relativa all accettazione, all accettazione con riserva o al rifiuto della domanda stessa. Il Consolato Generale provvederà infine a dare indicazioni circa i passi successivi per il completamento della domanda. Il termine per la definizione del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362), è di 730 giorni a partire dalla data di presentazione della domanda, se corretta e completa di tutti i documenti richiesti, o dalla data dell integrazione di documentazione richiesta. In caso di accettazione della domanda, il richiedente sarà convocato con il coniuge cittadino italiano per depositare la documentazione in originale, già trasmessa per via telematica, e per l autentica della firma del richiedente sulla domanda di cittadinanza (diritti consolari: 14 euro, da pagare in contanti). In questa occasione il richiedente dovrà presentare in originale anche: 1) certificato di residenza (Aufenthaltsbescheinigung o Erweiterte Meldebescheinigung) intestato al richiedente, con indicazione completa del nominativo, cittadinanza, stato civile (coniugato), composizione del nucleo

familiare (coniuge ed eventuali figli), indirizzo esatto di residenza con decorrenza (anche questo certificato verrà tradotto direttamente a cura del Consolato Generale); 2) permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti Autorità tedesche. In caso di cambio di indirizzo (anche all interno della stessa Circoscrizione Consolare), occorre avvisare tempestivamente l Ufficio AIRE e il Settore Cittadinanza. In caso di trasferimento in un altra Circoscrizione Consolare o in Italia, occorre avvisare l Ufficio AIRE e il Settore Cittadinanza per il trasferimento della pratica al Consolato/Prefettura competente territorialmente. Il completamento del passaggio della pratica di cittadinanza avrà luogo nel momento in cui gli interessati si registreranno presso il nuovo Consolato o Comune italiano. Dopo l emanazione del Decreto di concessione della cittadinanza italiana, l Ufficio Cittadinanza ne darà notifica all interessato/a, che dovrà successivamente prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana, alla Costituzione e alle leggi dello Stato. RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA (A SEGUITO DI PERDITA) La legge n. 91/1992 prevede in alcuni casi la possibilità di riacquisto della cittadinanza ove questa sia stata precedentemente perduta. In particolare, il cittadino residente all'estero che abbia perso la cittadinanza può riacquistarla: - ai sensi dell art. 13, comma 1, lettera c) della legge n. 91/92, previa apposita dichiarazione al competente Ufficio Consolare qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione stessa; - ai sensi dell art. 13, comma 1, lettera d) della legge n. 91/92, dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza in Italia, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine. A decorrere dall 8 agosto 2009 le istanze o le dichiarazioni concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana sono soggette al pagamento di un contributo di 200 euro da versare al Ministero dell Interno. COSTI RELATIVI AD ISTANZE DI CITTADINANZA A decorrere dall 8 agosto 2009 le istanze o le dichiarazioni concernenti l'elezione, l acquisto, il riacquisto, la rinuncia o la concessione della cittadinanza italiana sono soggette al pagamento di un contributo di 200,00 euro da versare al Ministero dell Interno. A decorrere dall 8 luglio 2014 tutte le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne sono soggette al pagamento di una percezione consolare per il trattamento della domanda di 300,00 euro.