ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO ATTUALITÀ DELLO STATUTO NEL CENTENARIO DEL REGIO MAGISTRALE DECRETO COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO.

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COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO Centro Studi ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO ATTUALITÀ DELLO STATUTO NEL CENTENARIO DEL REGIO MAGISTRALE DECRETO 17 Novembre 2007

Pag. 2 di 5 COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO Centro Studi ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO ATTUALITÀ DELLO STATUTO NEL CENTENARIO DEL REGIO MAGISTRALE DECRETO Il 17 novembre 1907, con un Regio Magistrale Decreto, Re Vittorio Emanuele III dava la sua forma definitiva allo Statuto fondamentale per l Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, fondato nel 1572 da Papa Gregorio XIII con la fusione fra l antico Ordine internazionale di Terra Santa di San Lazzaro (XIII secolo) e la Milizia di S. Maurizio, fondata nel 1434 dal primo Duca di Savoia Amedeo VIII. Dopo il documento che pubblichiamo esiste solo il Regio Decreto N. 276 del 16 marzo 1911, che non modifica lo Statuto ma stabilisce alcune norme per il conferimento degli ordini equestri. Il suo articolo 4 recita: Per l'ordine Mauriziano rimangono ferme le norme sancite dall'articolo 3 del R. decreto 20 febbraio 1868. Inoltre nessuno potrà essere decorato dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro se prima non risulterà insignito, da almeno un anno, di egual grado nell'ordine della Corona d'italia. Né Re Vittorio Emanuele III né Re Umberto II modificarono lo Statuto, che è l unico valido ancora oggi. E noto che per un certo periodo di tempo l Ordine è stato "messo a disposizione" dello Stato in virtù del fatto che il Capo della Dinastia affidataria sedeva, in quel periodo, sul trono d Italia. Anche se le sue insegne furono utilizzate anche per retribuire semplici meriti, l'ordine non cambiò natura; la quale, per così dire, si "arricchì" di una nuova funzione (peraltro certamente secondaria) fino a quando cessò l'utilizzo delle decorazioni da parte dello Stato. Nel frattempo, non intervennero modifiche statutarie lecite (cioè approvate dal Papa), dunque l'ordine tornò, ipso facto, alla sua missione originaria. R. MAGISTRALE DECRETO IN DATA 17 NOVEMBRE 1907 che approva lo statuto fondamentale per gli ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d Italia VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA E DEGLI ORDINI DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO E DELLA CORONA D'ITALIA GENERALE GRAN MASTRO Allo scopo di addivenire ad un riordinamento degli Statuti e delle Norme fondamentali che reggono l'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, sparsi gli uni e le altre in parecchie Regie Magistrali Patenti, e di mettere le antiche disposizioni in maggiore armonia con quelle che successivamente furono fissate, o è bene adottare per l'avvenire, pur conservando al glorioso Istituto Mauriziano il particolare complesso di ordinamenti quale fu determinato dalla saggezza dei Nostri Augusti predecessori e Sovrani Gran Mastri; Sentiti il Nostro Consiglio dei Ministri, ed il conforme parere del Consiglio degli Ordini Mauriziano e della Corona d'italia sul riordinamento e sulle modificazioni agli Statuti dei due Ordini, che al Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere della Corona d'italia, parve opportuno proporre alle Nostre determinazioni; di Nostro moto proprio e per Regia Magistrale autorità; Abbiamo decretato e decretiamo:

Pag. 3 di 5 TITOLO I PRELIMINARI Art. 1 L'Ordine Mauriziano ha per scopo: a) di rimunerare i lunghi e segnalati servizi e le benemerenze acquistate da funzionari dello Stato nelle carriere civili e militari, o da privati nelle industrie, nelle arti, nei commerci, nelle opere di beneficenza pubblica e privata, nello studio e nell'applicazione delle discipline economiche sociali, o con opere umanitarie e filantropiche nei campi della istruzione e coltura popolare, scientifica e tecnica; b) di esercitare la pubblica beneficenza mediante il ricovero e la cura degli ammalati poveri, o con soccorsi pecuniari nei casi di pubblici infortuni; c) di concedere sussidi a decorati mauriziani in bisogno, assegni vitalizi o sussidi alle loro vedove ed orfani quando manchino di ogni appoggio e di mezzi sufficienti alle prime necessità della vita e giusta le disposizioni di fondazioni particolari; d) di sussidiare le opere di istruzione e di culto, conforme agli obblighi di fondazioni generali e particolari. Art. 2 Per i funzionari dello Stato e per i cittadini italiani le ricompense consistono in decorazioni cavalleresche dell'ordine e nelle pensioni concesse sul Tesoro di esso; per gli stranieri nelle sole decorazioni. Art. 3 Le distinzioni cavalleresche sono stabilite nei seguenti gradi: Cavalieri, Ufficiali, Commendatori, Grandi Ufficiali, Cavalieri di Gran Croce decorati del Gran Cordone. Il numero dei decorati, nonché il modo e la forma pei conferimento delle decorazioni saranno determinati con disposizioni particolari. Art. 4 Art. 5 Le pensioni sopra il Tesoro dell'ordine non possono essere accordate che a funzionari dello Stato su proposta del Ministro dal quale dipendono, ovvero a funzionari dell'ordine Mauriziano su proposta del Primo segretario. Non sono soggette a queste limitazioni le pensioni conferite di moto proprio da S.M. il Re, quale Generale Gran Mastro dell'ordine. Art. 6 La Medaglia Mauriziana per il merito militare di 10 lustri può essere conseguita dai soli decorati dell'ordine Mauriziano, i quali, dopo 50 anni di meritevole militare carriera, si troveranno tuttora in attività di servizio nel R. Esercito. Uno speciale regolamento determinerà le norme per la concessione della medaglia predetta. Art. 7 L'uso dell'uniforme militare dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro è limitato senza eccezione alle persone cui è concesso con R. Decreto. Art. 8 Alla sede dell'ordine Mauriziano in Roma è affidata la Custodia delle grandi Collane dell'ordine Supremo della SS. Annunziata. Art. 9 L Ordine della Corona d'italia, istituito per conservare la memoria dell'annessione della Venezia all'italia, ha per scopo di rimunerare benemerenze segnalate di cittadini italiani e stranieri e specialmente quelle che riguardano direttamente gli interessi politici della Nazione. Art. 10 L'Ordine della Corona d'italia, è diviso in cinque classi: Cavalieri, Ufficiali, Commendatori, Grandi Ufficiali e Cavalieri di Gran Croce decorati del Gran Cordone. Art. 11 Per il conferimento delle decorazioni dell'ordine della Corona d Italia saranno stabilite norme con speciale regolamento.

Pag. 4 di 5 Art. 12 Il Re, Generale Gran Mastro dell'ordine Mauriziano e dell'ordine della Corona d'italia, è Capo supremo del Gran Magistero e provvede all'amministrazione dell'ordine stesso. Le funzioni del Gran Magistero sono ripartite tra gli organi seguenti: 1) il Consiglio dell'ordine; 2) il Primo Segretario; 3) il Tesoriere Generale; 4) la Giunta Mauriziana; 5) il Primo Ufficiale. L'Amministrazione dipende dal Primo Segretario ed è regolata in base ad un organico stabilito con Decreto Reale. Il Tesoriere Generale ha funzione di sorveglianza sulla regolarità del Controllo e della Tesoreria dell'ordine. a norma del regolamento in vigore. Art. 13 Il patrimonio sia mobiliare che immobiliare dell'ordine, è unico qualunque sia il luogo dove si trovano le sue parti. Art. 14 Le rendite dell'ordine non possono essere destinate ad altri scopi che a quelli prefissi dagli Statuti. Art. 15 Il Gran Magistero Mauriziano ha la sua sede in Roma. Il Primo Segretario ha facoltà di delegare al Primo Ufficiale la rappresentanza dell'amministrazione dell'ordine per tutti gli effetti legali, sia giudiziari che amministrativi. Il Primo Ufficiale siede in Torino per delegazione del Primo Segretario con quella parte di Amministrazione che gli verrà assegnata. Il Primo Segretario, reputandola cosa opportuna, onde rendere più semplice e spedito il corso degli affari, potrà ad ogni effetto giudiziale ed amministrativo eleggere il suo domicilio legale in Torino, dove il Gran Magistero possiede la massima parte del suo patrimonio. TITOLO II DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE Art. 16 Il Consiglio dell'ordine Mauriziano e dell'ordine della Corona d'italia, ha il compito: 1 di dare il suo avviso, quando ne sia richiesto, intorno alla formazione degli Statuti e dei Regolamenti dell'ordine Mauriziano per quanto concerne l'amministrazione del suo patrimonio; 2 di vigilare sull'amministrazione del patrimonio dell'ordine. Art. 17 Il Consiglio dell'ordine è composto del Primo Segretario di 5. M. per il Gran Magistero, del Tesoriere Generale, membro nato, e di altri nove Consiglieri. I Consiglieri sono nominati dal Re tra i Cavalieri decorati del Gran Cordone, i Grandi Ufficiali ed i Commendatori dell'ordine Mauriziano. Art. 18 Tra i Consiglieri dell'ordine, che siano Grandi Ufficiali o Cavalieri di Gran Cordone, il Re nominerà annualmente il Presidente, il quale potrà essere riconfermato. Vice - presidente del Consiglio è il Tesoriere Generale. TITOLO III DELLA GIUNTA MAURIZIANA Art. 27 La Giunta Mauriziana è composta del Primo Segretario del Gran Magistero che la presiede e di 4 Consiglieri dell'ordine nominati con decreto magistrale e reale per un anno, che potranno essere riconfermati. Le deliberazioni sono valide con l'intervento di tre Consiglieri, compreso il presidente. Art. 28 Il Segretario della Giunta Mauriziana è il Direttore Capo della Divisione I. Art. 29 È compito della Giunta di verificare se nelle proposte di decorazioni dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro presentate dai Ministri concorrano le norme che sono stabilite dagli Statuti e regolamenti relativi.

Pag. 5 di 5 Art. 30 Le osservazioni e le deliberazioni della Giunta relative alle singole proposte di onorificenze Mauriziane verranno notificate a cura del Primo Segretario dell'ordine a ciascuno dei Dicasteri interessati. Nei Regi Decreti di concessioni di Decorazioni Mauriziane dovrà essere fatta espressa menzione della favorevole deliberazione della Giunta. TITOLO IV DEL PRIMO SEGRETARIO Art. 31 Il Primo Segretario, presi gli Ordini di S.M. il Re, dirige la cancelleria Cavalleresca dei due Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'italia; controfirma i Magistrali Decreti di concessione di decorazioni e pensioni firmati da S.M. curandone l'esecuzione; soprintende a tutto ciò che riguarda l'amministrazione del Patrimonio Mauriziano; riferisce a S.M. il Re le deliberazioni del Consiglio; fa tutte le proposte di assegni, di pensioni di moto proprio e di sussidi; provvede alla conservazione e difesa dei diritti dell'ordine; lo rappresenta in giudizio sia come attore che come convenuto; stipula i contratti con facoltà di delegare il Primo Ufficiale a rappresentano; riceve e firma la corrispondenza ufficiale dell'ordine; rassegna a S.M. le proposte riguardanti i funzionari dell'ordine, in conformità delle disposizioni statutarie e regolamentari. Art. 40 Le modificazioni degli Statuti dell'ordine e la costituzione di nuove disposizioni che regolino qualche rapporto tra l'ordine e lo Stato, debitamente discusse dal Consiglio dell'ordine, sulla proposta del Primo Segretario, saranno da esso comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'opportuna disamina e le R.M. Provvisioni saranno controfirmate dal Ministro di Grazia e Giustizia, Guardasigilli dello Stato e dal Primo Segretario del Gran Magistero. Art. 41 Con le disposizioni contenute nel presente Statuto rimangono abrogate quelle comprese in precedenti Reali Decreti e Magistrali Patenti, in quanto siano ad esse contrarie. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'ordine della Corona d'italia, sono incaricati della esecuzione del presente decreto che, munito della firma del ministro Guardasigilli dello Stato, sarà registrato al Controllo Generale dell'ordine Mauriziano ed alla Cancelleria dell'ordine della Corona d'italia. Dato a Roma addì 17 novembre 1907. VITTORIO EMANUELE Giuseppe Banchieri - Giolitti - Orlando