TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE



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Capitolo n. 1 Disciplina del TFR nel Codice Civile Il trattamento di fine rapporto è un elemento della retribuzione la cui erogazione è differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro (art. 2120, comma 1, Cod. Civ.), salvo i casi di anticipazione previsti dalla legge o dai contratti collettivi. L importo lordo del TFR equivale al 6,91% della retribuzione annua lorda, intendendosi per retribuzione l importo complessivo delle somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con l'esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese (i contratti collettivi possono comunque indicare criteri aggiuntivi o diversi di calcolo della base imponibile per la determinazione dell importo del TFR). Il trattamento di fine rapporto così determinato deve essere accantonato dal datore di lavoro ed assoggettato a rivalutazione annuale con applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'inflazione (art. 2120, commi 4 e 5, cod. civ.). In via sperimentale, nel periodo dall'aprile 2015 al 30 giugno 2018 il dipendente può richiedere la liquidazione della quota mensile di TFR direttamente in busta paga (Qu.I.R. - quota integrativa della retribuzione). La scelta, una volta espressa, è irrevocabile e può essere esercitata solo dai dipendenti del settore privato (art. 1 - comma 26 - legge 23.12.2014 n. 190) Per una breve, ma più completa sintesi della disciplina del TFR e delle modalità di determinazione dello stesso, si rimanda alla guida "TFR: coefficienti di rivalutazione".

Capitolo n. 2 Obblighi di scelta relativi al TFR Secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 252/2005 ciascun dipendente (*) è tenuto a scegliere sulla destinazione del suo TFR maturando entro 6 mesi dalla data di assunzione, comunicando se intende destinare lo stesso ad una delle forme pensionistiche complementari previste dalla legge oppure se desidera mantenerlo in azienda. In entrambi i casi la scelta è necessaria: come infatti chiarito dall art. 8, comma 7 del D.Lgs. n. 252/2005, in caso di mancata scelta espressa da parte del lavoratore, la stessa avverrà secondo il meccanismo del silenzio-assenso stabilito dalla legge (si veda successivo capitolo 5). (*) Non sono tenuti ad esprimere una scelta, in quanto esclusi dalla disciplina in esame: i dipendenti del settore pubblico; i lavoratori domestici; i lavoratori assunti dopo il 28 aprile 1993 che alla data del 31 dicembre 2006 hanno già aderito ad un fondo chiuso, in quanto per essi l'intera quota annua del TFR maturata sta già confluendo al fondo pensione. Il lavoratore ha a disposizione due scelte diverse. A) Mantenere il TFR in azienda B) Conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare

Sotto Capitolo n. 2.1 Scelta di mantenere il TFR in azienda Si tratta di una scelta revocabile, nel senso che il lavoratore può successivamente, in qualsiasi momento, decidere di conferire il proprio TFR ad un fondo di previdenza complementare. La scelta di mantenere il TFR in azienda comporta di fatto due conseguenze: 1. 2. il TFR continuerà ad essere accantonato e rivalutato secondo le modalità previste dall art. 2120 c.c.; il TFR verrà erogato direttamente dall azienda al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Nota bene Se il datore di lavoro occupa almeno 50 addetti è tenuto a versare al Fondo di Tesoreria dell Inps la quota di TFR mantenuta in azienda dal lavoratore: per il dipendente tale disposizione non ha alcun effetto, dal momento che il TFR versato all Inps, rimane comunque soggetto alla disciplina prevista dall art. 2120 c.c. quindi con rivalutazione annuale e liquidazione, sempre da parte del datore di lavoro, nel momento di cessazione del rapporto di lavoro (per le modalità di accantonamento e rivalutazione si veda il precedente capitolo 1).

Sotto Capitolo n. 2.2 Scelta di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare La scelta di conferire il TFR ad un fondo di previdenza complementare non comporta l obbligo per il lavoratore di aderire al fondo prescelto con una quota della propria retribuzione: in sostanza la scelta di versare al fondo una parte della propria retribuzione è una scelta volontaria e discrezionale del lavoratore. La scelta di conferire il TFR ad un fondo è di norma irrevocabile, nel senso che il lavoratore non può successivamente cambiare idea tornando ad accantonare il proprio TFR in azienda (il lavoratore comunque può decidere di cambiare fondo dopo almeno 2 anni di adesione; si veda quanto di seguito riportato in tema di portabilità). La scelta è irrevocabile anche se il lavoratore nel frattempo cambia azienda, nel senso che presso il nuovo datore di lavoro il dipendente potrà solo indicare a quale fondo intende devolvere il proprio TFR, ma non potrà optare per il mantenimento del TFR stesso presso il proprio datore. Ipotesi di revocabilità della scelta L irrevocabilità della scelta viene meno soltanto nell ipotesi in cui il lavoratore proceda a riscatto integrale di quanto versato al fondo originariamente prescelto (per i casi di riscatto integrale si veda quanto riportato nel successivo capitolo 8): in sostanza nell ipotesi in cui il lavoratore, dopo aver riscattato tutta la propria posizione accantonata presso il fondo cui risultava iscritto, inizi un nuovo rapporto di lavoro, avrà nuovamente la possibilità di scegliere presso il nuovo datore di lavoro tra le due alternative del mantenimento in azienda del proprio TFR (maturando dalla data di assunzione) oppure il conferimento dello stesso ad un fondo di previdenza complementare. Tipologia dei fondi presso i quali conferire il TFR Il lavoratore che decida di aderire ad un fondo di previdenza complementare ha la possibilità di scegliere tra: 1) FONDI CHIUSI = Si tratta dei fondi pensione negoziali previsti da contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali che si rivolgono ai lavoratori appartenenti ad un determinato comparto o ad un determinato territorio (ad esempio COMETA per il settore metalmeccanico, PREVIMODA per il tessile, FONCHIM per il settore chimico ed affini, SOLIDARIETÀ VENETO per i lavoratori della Regione Veneto, etc.) 2) FONDI APERTI = Sono quelli istituiti da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Possono essere previsti per un gruppo di lavoratori appartenenti o costruiti per l adesione individuale (ad esempio assicurazione sulla vita). Gestiscono direttamente i capitali raccolti. Il principio della portabilit à tra fondi Il lavoratore può cambiare il fondo prescelto, scegliendo un altro fondo, in queste ipotesi di legge: - dopo un periodo minimo di 2 anni di permanenza presso il fondo (per il Fondinps il periodo di permanenza minima dopo il quale è possibile esercitare la portabilità è ridotto ad 1 anno); - in caso di cambio di attività lavorativa, anche se intervenuto prima dei due anni: in sostanza se il rapporto di lavoro cessa ed inizia presso un settore diverso il lavoratore ha la possibilità di chiedere che la posizione maturata presso un fondo venga integralmente trasferita presso il fondo di riferimento del nuovo settore di attività. Ulteriori ipotesi possono essere stabilite dallo statuto del Fondo: risulta pertanto fondamentale un

attenta lettura dello stesso per poter conoscere l esistenza (ed il costo) di ulteriori possibilità di portabilità. La scelta della linea di investimento Il lavoratore, una volta optato per il conferimento del proprio TFR ad un fondo di previdenza complementare è tenuto, al momento dell adesione al medesimo fondo, ad esprimere anche una scelta sul tipo di comparto prescelto, cioè sul grado di rischiosità dell investimento che il fondo andrà ad operare.

Capitolo n. 3 Quota di TFR sulla quale il lavoratore deve esprimere una scelta La quota di TFR oggetto della scelta può variare a seconda dell anzianità contributiva del lavoratore. a) Lavoratore già iscritto alla previdenza obbligatoria al 28 aprile 1993 (*) se già aderente ad un fondo di previdenza complementare il lavoratore è tenuto a manifestare la scelta relativamente a tutta la quota residua del TFR: ciò significa che il lavoratore può optare per il mantenimento dell intera quota residua in azienda oppure per il conferimento della stessa ad un fondo (il lavoratore non può invece scegliere di aumentare la percentuale di TFR che già sta versando); Esempio Lavoratore già iscritto a COMETA al 31.12.2006 con versamento del 33% del proprio TFR Può decidere di innalzare la percentuale di versamento al 100% oppure scegliere di mantenere il 67% del TFR in azienda. Non può decidere, ad esempio, di innalz se non aderente ad alcun fondo, il lavoratore può effettuare tre scelte distinte: 1. 2. 3. mantenere il 100% del TFR in azienda; conferire ad un fondo di previdenza complementare il 100% del proprio TFR; conferire ad un fondo di previdenza complementare la misura minima stabilita dal CCNL di settore (in mancanza di previsioni contrattuali deve essere versato minimo il 50%): in questo caso la quota residua non conferita al fondo rimane in azienda in azienda e se questa occupa almeno 50 dipendenti la somma relativa è versata al Fondo di tesoreria Inps. b) Lavoratore iscritto alla previdenza obbligatoria dal 29 aprile 1993 (*) - se già iscritto ad un fondo di previdenza complementare il lavoratore non deve scegliere, in quanto già versa il 100% del proprio TFR; - se non iscritto ad alcun fondo, il lavoratore è tenuto a manifestare la scelta relativamente al 100% del TFR: ciò significa che il lavoratore può optare per il mantenimento dell intero TFR in azienda oppure per il conferimento del 100% dello stesso ad un fondo (il lavoratore pertanto non può versare solo una percentuale di TFR). (*) Con il termine lavoratore iscritto alla previdenza obbligatoria si intende colui che alla data indicata dalla legge (28 aprile 1993, data di entrata in vigore del D.Lgs. 124/1993), risultava aver già regolarmente versato contributi a enti di previdenza obbligatoria. Si considera iscritto anche il lavoratore che, sempre alla stessa data, possa far valere contribuzione da riscatto (ad esempio per il riscatto del periodo di laurea, sempre che il relativo onere economico sia stato assolto per intero) oppure contribuzione facoltativa (ad esempio in caso di riscatto del servizio militare/civile).

Capitolo n. 4 Termini entro i quali manifestare la scelta Tutti i lavoratori che iniziano una nuova occupazione sono tenuti ad esprimere una scelta entro 6 mesi dalla data di assunzione. Nota bene La scelta deve essere fatta in modo esplicito e per iscritto cioè con un atto scritto che indichi la scelta adottata dal lavoratore: a tal fine puo' essere utilizzato esclusivamente il modulo predisposto dal Ministero del Lavoro allegato al Decreto Interministeriale pubblicato nella G.U. del 1 febbraio 2007 (modulo TFR2, scaricabile anche nel sito governativo www.tfr.gov.it). Affinchè la scelta sia efficace il modulo, debitamente compilato, deve essere consegnato al proprio datore di lavoro che ne rilascia ricevuta con attestazione della data di ricezione: per facilitare la compilazione del modulo possono essere consultate le istruzioni riportate nel fac-simile allegato nel capitolo 11.

Capitolo n. 5 Scelta attuata secondo il silenzio-assenso Se il lavoratore non esprime una scelta nei 6 mesi previsti dalla legge e con le modalità sopra descritte il suo TFR verrà destinato ad un fondo pensionistico complementare secondo il meccanismo del silenzio-assenso stabilito dall art. 8, 7 comma del D.Lgs. n. 252/2005. Il TFR maturando dal giorno successivo alla scadenza del semestre (cioè dal giorno successivo allo spirare dei 6 mesi dall assunzione) verrà pertanto integralmente conferito secondo quest ordine gerarchico: 1. 2. 3. alla forma pensionistica prevista dalla contrattazione collettiva, anche territoriale, salvo diverso accordo aziendale; nel caso di più forme pensionistiche collettive applicabili, salvo diverso accordo aziendale, a quella con il maggior numero di adesioni da parte dei lavoratori (il numero di adesioni deve essere verificato alla data di assunzione); quando non sia applicabile nemmeno questo criterio (ad esempio perché non esistono fondi contrattuali, oppure nei casi di nessuna adesione alle date indicate o di un numero pari di adesioni) il TFR maturando verrà conferito alla forma pensionistica complementare istituita presso l Inps (Fondinps). Nota bene Nell ipotesi di scelta attuata secondo il meccanismo del silenzio-assenso, il TFR conferito al fondo viene investito per legge nel comparto garantito: resta comunque nelle facoltà del lavoratore la decisione di procedere successivamente al cambio del comparto, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dallo statuto del fondo stesso.

Capitolo n. 6 Versamenti successivi alla scelta Le scelte del lavoratore possono essere diverse, come diversi possono essere gli effetti che derivano dalla scelta manifestata. 1) Lavoratori assunti dal 1 gennaio 2007 La scelta ha effetto dal mese successivo alla data di adesione : in sostanza se il lavoratore assunto il 1 gennaio 2011 manifesta la scelta nel corso del mese di maggio, il TFR viene devoluto al Fondo a partire dallo stesso mese. Per questi lavoratori il contributo relativo deve essere versato al Fondo prescelto dal mese successivo all adesione stessa. Nota bene Se il datore di lavoro occupa almeno 50 addetti dovrà versare al Fondo di Tesoreria dell Inps le quote di TFR maturate dalla data di assunzione fino alla data di adesione al Fondo: nell esempio citato in sostanza (lavoratore assunto il 1 gennaio che sceglie a maggio), il datore dovrà versare al Fondo di tesoreria Inps le quote di TFR relative ai mesi da gennaio ad maggio. 2) Scelta attuata per legge secondo il meccanismo del silenzio-assenso previsto dall art. 8, 7 c. D.Lgs. n. 252/2005 La scelta in questo caso decorre dal mese successivo allo spirare del termine di 6 mesi dalla data di assunzione. Il TFR viene devoluto al Fondo a partire dal rateo del mese successivo alla scadenza del semestre. 3) Scelta di mantenere il TFR in azienda La scelta ha sempre effetto retroattivo nel senso che decorre sempre dal primo giorno del semestre. Nota bene Nelle ipotesi di conferimento del TFR ad un fondo pensionistico complementare, il relativo versamento potrà essere effettuato, con le decorrenze previste, soltanto se il fondo prescelto ha già ricevuto l autorizzazione da parte della Covip (Commissione Vigilanza dei Fondi Pensione) e risulti iscritto nell apposito Albo istituito ai sensi dell art. 19, 1 comma del D.Lgs. n. 252/2005. Nel caso in cui alla data prevista per l effettuazione del versamento il fondo prescelto non risulti autorizzato, ferma restando la irrevocabilità della scelta di conferire il TFR ad un fondo di previdenza complementare, il lavoratore dovrà essere chiamato ad optare per un diverso fondo, rientrante tra quelli autorizzati (l'elenco completo dei fondi autorizzati è consultabile nel sito www.covip.it, sezione Albo Fondi Pensione). Nel caso in cui alla data prevista per l effettuazione del versamento il fondo prescelto non risulti autorizzato, ferma restando la irrevocabilità della scelta di conferire il TFR ad un fondo di previdenza complementare, il lavoratore dovrà essere chiamato ad optare per un diverso fondo, rientrante tra quelli autorizzati.

Capitolo n. 7 Prestazioni erogabili dai fondi di previdenza complementare I fondi possono erogare prestazioni diverse, a seconda dei requisiti posseduti dal lavoratore e delle decisioni dallo stesso assunte. Le prestazioni possono essere di due tipi: A. RENDITA B. CAPITALE + RENDITA

Sotto Capitolo n. 7.1 RENDITA La rendita è un importo erogato con cadenza mensile. Si ottiene in presenza di almeno 5 anni di iscrizione al Fondo al momento dell accesso alla pensione obbligatoria: è comunque ammessa la prosecuzione volontaria - in costanza di rapporto di lavoro - da parte dell iscritto per almeno 1 anno. L importo della rendita dipende da una parte dai versamenti effettuati dall aderente e dal rendimento avuto dal Fondo (variabile a seconda della linea di investimento collegata al comparto prescelto), dall altra dal momento in cui la prestazione viene erogata rispetto alla data ufficiale di aspettativa di vita: dall importo lordo così ottenuto vanno detratti i costi di gestione e le imposte. In sostanza per capire, seppur in modo approssimativo, quale potrà essere il valore della rendita mensile è necessario che il lavoratore risponda alle seguenti domande: 1. 2. 3. 4. 5. quanti contributi penso di versare complessivamente? (per determinare l importo complessivo si dovrà tener conto del TFR versato, dell eventuale quota di retribuzione che il lavoratore decide di conferire, del contributo aziendale qualora dovuto) per quanti anni penso di versare? quale stimo potrà essere il rendimento medio del fondo? (variabile a seconda della linea di investimento prescelta) quanti saranno gli anni intercorrenti dal momento di richiesta della rendita alla data ufficiale sull aspettativa di vita? quali sono i costi di gestione e le imposte? Esempio Età pensionamento 67 anni obbligatoria (prevista) Aspettativa vita uomo 80 anni Attesa di vita 13 anni Capitale versato annualmente 3.000 Durata investimento 22 anni Rendimento ipotizzato annuo 2% (*) Capitale rivalutato 67.320 ( 3.000 x 2% x 22 - n. anni investimento) Rendita annua lorda (al lordo di imposte e spese gestionali) Nota bene Il calcolo proposto non tiene conto degli eventuali interessi composti maturati durante il periodo di adesione al fondo né del fatto che anno per anno per anno la rivalutazione di applica su di un importo sempre più alto (nell esempio riportato 3.000 il 1 anno, 6.000, il 2, 9.000 il 3, etc.). 67.320 : 13 = 5.178 (*) Il rendimento riportato nella tabella è puramente indicativo ed è stato indicato solo per facilitare la comprensione del meccanismo di calcolo. Si ricorda infatti che i rendimenti dipendono da numerose variabili e dall andamento del mercato e quindi non sono certi né garantiti.

Sotto Capitolo n. 7.2 RENDITA + CAPITALE Il lavoratore può decidere, in luogo della sola rendita mensile, di avere una parte in capitale al momento dell accesso alla pensione obbligatoria ed il restante del montante accantonato sotto forma di rendita. La percentuale massima del maturato che può essere liquidata sotto forma di capitale è il 50%. Tale percentuale può essere elevata soltanto in due casi: per coloro che al 28 aprile 1993 risultavano già iscritti ai fondi preesistenti alla data del 15 novembre 1992: tali soggetti possono richiedere la liquidazione del 100% del maturato sotto forma di capitale; nel caso in cui la rendita generata dalla conversione di almeno il 70% del montante sia inferiore al 50% dell'assegno sociale annuo (per il 2015 pari 5.830,76 euro): in questo caso, considerato l importo non elevato della rendita, l aderente può richiedere la prestazione in forma di capitale fino al 100% del maturato. Nota bene A prescindere dal tipo di prestazione erogata, in caso di decesso dell iscritto dopo la maturazione del diritto alla prestazione da parte del fondo può essere restituito il montante ai beneficiari indicati dall aderente o, in alternativa, essere riconosciuta agli stessi una rendita (previa stipula in entrambi i casi di specifiche polizze assicurative in caso di premorienza o sopravvivenza oltre la media).

Capitolo n. 8 Riscatto del capitale versato al fondo Il riscatto si verifica quando l iscritto richiede di poter prelevare definitivamente dal fondo tutto o parte del capitale versato prima dell accesso alla pensione obbligatoria (e quindi prima di aver maturato il diritto alla liquidazione da parte del fondo della prestazione sotto forma di capitale e/o rendita). Il riscatto è possibile: a) in caso di disoccupazione di almeno 12 mesi e non superiore a 48 mesi oppure in caso di ricorso da parte del datore a procedure di mobilità o CIG e CIGS. In queste ipotesi l aderente può riscattare il 50% del montante maturato; b) in caso di disoccupazione superiore a 48 mesi oppure in caso di invalidità con capacità lavorativa inferiore ad 1/3. In questa più grave ipotesi l aderente può riscattare il 100% del montante maturato; c) in caso di decesso dell iscritto prima della prestazione il maturato può essere riscattato dagli eredi e/o dalle altre persone indicate dall aderente.in mancanza di indicazioni il montante maturato rimane acquisito al fondo (se aperto) o devoluto per finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (se trattasi di fondo chiuso). In tutte e tre le ipotesi di legge la posizione riscattata è assoggettata ad un imposta con aliquota del 15% ridotta dello 0,30% annuo per ogni anno successivo al 15 di partecipazione a forme pensionistiche (fino ad arrivare alla aliquota minima del 9%). Ulteriori ipotesi di riscatto possono essere disciplinate direttamente dagli statuti/regolamenti dei fondi (dei quali pertanto risulta fondamentale un attenta lettura): in queste ulteriori ipotesi tuttavia, la posizione riscattata verrà assoggettata ad un imposta con aliquota fissa del 23%.

Capitolo n. 9 Principali disposizioni fiscali Dal punto di vista fiscale, i principali aspetti da valutare sono: a) Deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati al fondo fino a 5.164,57 euro annui. Rientrano nel limite di deducibilità anche i contributi versati dal lavoratore per familiari a carico (intendendosi i soggetti con reddito annuo complessivo non superiore a 2.840,51 euro). La quota di TFR conferita al fondo non è soggetta ad imposizione fiscale e pertanto non è deducibile dal reddito complessivo. Per i neo-assunti (cioè per coloro che hanno la loro prima occupazione in senso assoluto dopo il 31.12.2006), in considerazione dei probabili minori versamenti effettuati nei primi anni di occupazione, è prevista la possibilità di usufruire di una quota di deducibilità ulteriore: è infatti previsto che dopo il 5 anno di permanenza nel fondo possa essere dedotta, oltre che la quota annua di 5.164,57 euro, anche l ulteriore quota determinata dalla differenza tra 25.822,85 (pari alla potenziale somma che sarebbe stata deducibile nei primi 5 anni: 5.164,57 euro x 5 anni) e quanto effettivamente versato nei primi 5 anni. b) Tassazione dei rendimenti annuali del fondo con aliquota pari al 20% (dal 2015) La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190 del 2014) ha aumentato la tassazione dei rendimenti annuali conseguiti dal fondo dal 12,5% al 20%, salvo che per i rendimenti dei titoli del debito pubblico italiano sottoposti alla precedente tassazione del 12,5%. c) Tassazione delle prestazioni erogate dal fondo con aliquota agevolata Dal 1 gennaio 2007, le prestazioni erogate dal fondo (capitale o rendita) vengono tassate con l aliquota del 15% ridotta dello 0,30% annuo per ogni anno successivo al 15 di partecipazione a forme pensionistiche.

Capitolo n. 10 Anticipazioni del fondo L'anticipazione è la possibilità riconosciuta all'aderente di ottenere, prima dell accesso alla pensione obbligatoria, parte della posizione individuale maturata per far fronte a proprie specifiche esigenze. La prestazione del fondo può essere richiesta in via anticipata in queste ipotesi di legge (*): a) Spese mediche straordinarie per gravissime situazioni del lavoratore, del coniuge e /o dei figli Non è richiesta alcuna anzianità minima dell aderente per esercitare il diritto in esame. L anticipazione, richiedibile nella percentuale massima del 75% del montante maturato fino a quel momento, è soggetta ad una tassazione al 15% ridotta dello 0,30% annuo per ogni anno successivo al 15 di partecipazione a forme pensionistiche (fino ad arrivare alla aliquota minima del 9%). b) Acquisto e/o ristrutturazione prima casa per il lavoratore o per i figli L anzianità minima dell aderente per esercitare il diritto in esame è di almeno 8 anni (raggiunti anche presso più fondi). L anticipazione, richiedibile anche in questo caso nella percentuale massima del 75%, è soggetta ad una tassazione fissa al 23%. c) Altre causali (senza obbligo di motivazione ) Anche in questo caso l anzianità minima dell aderente per esercitare il diritto in esame è di almeno 8 anni (raggiunti anche presso più fondi). L anticipazione, richiedibile nella percentuale massima del 30%, è soggetta ad una tassazione fissa al 23%. Nota bene In tutte e tre le ipotesi ricordate valgono le seguenti disposizioni: a) le percentuali (75% o 30%) si determinano sulla posizione individuale accantonata, complessiva degli interessi e rendimenti maturati; b) sono possibili più anticipazioni, purchè complessivamente le somme anticipate non superino il limite complessivo del 75% della posizione maturata; c) le somme anticipate possono essere reintegrate dal lavoratore in qualsiasi momento, godendo, tra l altro, della deducibilità fino al limite annuo di 5.164,57 euro (si veda capitolo 9). (*) Ulteriori distinte ipotesi di anticipazione possono essere introdotte direttamente dagli statuti/regolamenti dei fondi.

Capitolo n. 11 Norme di legge, circolari, documentazione Si riportanto per ulteriori appprofondimenti la normativa, le circolari e la documentazione di maggior interesse. NORME DI LEGGE CIRCOLARI INPS DELIBERAZIONI COVIP DI MAGGIOR INTERESSE

Capitolo n. 12 Schema riepilogativo Al fine di disporre di uno strumento di sintesi della disciplina applicabile in tema di previdenza complementare, si allega un utile file pdf. che riepiloga gli aspetti operativi principali (termini, obblighi scelte, versamenti, etc.).

Confindustria Vicenza - 2007