LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: UTILIZZO E FINALITA Il decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 ha rinviato al 1 gennaio 2007 esclusivamente l obbligo della destinazione del TFR maturando alla previdenza complementare. Entro 6 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2007, vale a dire entro il 30 giugno 2007, o entro 6 mesi dall assunzione se successiva, le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del settore privato (sono esclusi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni) saranno chiamati a scegliere se destinare, in tutto o in parte, il loro TFR maturando alla previdenza complementare o lasciarlo in azienda. Nel caso in cui non manifesteranno alcuna scelta, il TFR maturando sarà conferito in via automatica ad una forma pensionistica complementare (principio del silenzio assenso). Nel caso invece il lavoratore manifesti la volontà di non destinare il TFR maturando alla previdenza complementare se l azienda presso la quale è occupato ha almeno 50 dipendenti, detto TFR verrà versato al Fondo di Tesoreria gestito presso l INPS, se l azienda ha meno di 50 dipendenti resterà presso il datore di lavoro. Sono interessati alla scelta tutti i lavoratori non iscritti alla previdenza complementare e coloro che pur iscritti versano al Fondo di previdenza solo una parte di TFR. Assenso esplicito Lavoratori occupati post 28.4.93 non Intero TFR maturando a previdenza iscritti complementare Lavoratori occupati ante 29.4.93 iscritti Parte residua TFR maturando a previdenza complementare (di fatto intero TFR maturando) Quota TFR maturando a previdenza complementare fissata da accordi o contratti Lavoratori occupati ante 29.4.93 non collettivi (se non previsto dagli accordi in iscritti misura non inferiore al 50%) È in ogni caso ammesso il conferimento di una quota superiore fino all intero TFR
Assenso tacito(silenzio) Lavoratori occupati post 28.4.93 non Intero TFR maturando a previdenza iscritti complementare Lavoratori occupati ante 29.4.93 iscritti Parte residua TFR maturando a previdenza complementare (di fatto intero TFR maturando) Lavoratori occupati ante 29.4.93 non Intero TFR maturando a previdenza iscritti complementare La previdenza complementare è una forma di previdenza non obbligatoria che crea, per ogni iscritto, un conto individuale, nel quale si possono accumulare i versamenti contributivi investiti nel mercato finanziario; nel momento del pensionamento potranno essere liquidati o per una rendita o per l intero capitale. Sulla base di questo decreto, vengono introdotte nuove modalità di versamento del TFR e entro il 30/06/2007, o comunque entro sei mesi dalla data di assunzione, se successiva, i lavoratori devono decidere a chi destinare il proprio TFR, se non finalizzato integralmente ad un fondo pensione. Ovviamente tale riforma interessa i giovani e tutti coloro che avevano meno di 18 anni di contributi versati al 1995 ( e un calcolo con il sistema contributivo per i contributi versati dal 1 gennaio 1996). Il lavoratore che a tale data possedeva almeno 18 anni di contributi avrà la sua pensione calcolata secondo il metodo retributivo. La sua anzianità contributiva gli renderà il 2% per ogni anno di contribuzione, da applicare sulla media retributiva degli ultimi 10 anni. In questo caso, il lavoratore non ha la necessita di crearsi una seconda pensione. Può scegliere liberamente di tenersi il TFR o versarlo ad un fondo integrativo come forma di risparmio gestito. Si tenga conto che, secondo un indagine della COVIP, in questi ultimi anni il rendimento dei fondi pensione è stato più alto di quello del TFR. Se invece il lavoratore possedeva meno di 18 anni di contributi, in questo caso l importanza dell adesione sarà inversamente proporzionale all anzianità posseduta a tale data in quanto la pensione sarà costituita da 2 quote: una retributiva, relativa ai contributi versati prima del 1995 ed una contributiva relativa ai contributi versati dopo. Pertanto più inciderà la prima quota, più alto sarà l importo della pensione.
I lavoratori che hanno la possibilità di aderire ad un fondo di Previdenza complementare possono essere dipendenti del settore privato, del settore pubblico, autonomi e i liberi professionisti, i collaboratori occasionali, i lavoratori a progetto, le casalinghe e anche i disoccupati. Naturalmente le tipologie di fondi sono differenziate anche rispetto all utenza: ci sono i fondi chiusi che riguardano i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) per il cui settore produttivo è previsto uno specifico fondo. Invece i lavoratori dipendenti, che non abbaiano un proprio fondo chiuso, e tutte le altre categorie sopra menzionate, possono aderire ai fondi aperti e ai FIP (forme di risparmio individuale. Il Fondo deve essere necessariamente autorizzato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), la quale provvede all iscrizione dello stesso nell apposito albo dei Fondi Pensione. I fondi chiusi si possono creare attraverso un contratto collettivo nazionale, un accordo aziendale o un accordo tra lavoratori promosso da categorie sindacali. I contributi versati vengono gestiti finanziariamente da società esterne ( banche, imprese assicurative, società d intermediazione immobiliare) con le quali il fondo stipula apposite convenzioni. Quando la quota di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro è stabilita fin dall' inizio, i fondi sono a contribuzione definita; la misura del trattamento pensionistico, erogato al momento della maturazione dei requisiti richiesti, è, in questo caso, relativo all andamento del mercato finanziario e all'abilità dei gestori finanziari dei fondi pensione. Quando, invece, si stabilisce a priori il livello della rendita pensionistica finale, i fondi sono a prestazione definita e riguardano i lavoratori autonomi o i liberi professionisti; la contribuzione da versare varia in base all' andamento della gestione finanziaria del fondo o all' andamento dei mercati finanziari. Dopo aver preso visione della scheda informativa che contiene tutte le necessarie informazioni sulle caratteristiche del fondo, si può sottoscrivere l adesione, assolutamente volontaria, ad un fondo pensione chiuso attraverso la compilazione del modulo di adesione, reperibile presso l ufficio del personale della propria azienda. Per quanto riguarda i Fondi aperti,sono le società abilitate alla gestione del risparmio (Banche, Sim, imprese di assicurazione) che creano direttamente i fondi aperti e pertanto, in questa tipologia di fondi, il soggetto fondatore e il soggetto gestore del patrimonio, coincidono. L' adesione ad questo tipo
di fondo aperto può avvenire in via individuale (il lavoratore opera autonomamente la scelta tra i fondi aperti esistenti sul mercato) o in via collettiva (il lavoratore si iscrive al fondo pensione cui aderisce la sua azienda). Per aderire ad un fondo pensione aperto, di natura individuale, si può scegliere tra quelli esistenti sul mercato offerti da banche, società di intermediazione mobiliare o imprese di assicurazione. Ad fondo pensione aperto di natura collettiva, il lavoratore può aderire compilando un modulo di adesione, reperibile presso l ufficio del personale della propria azienda. Anche in questo caso, la sottoscrizione deve essere preceduta dalla visione della scheda informativa che contiene tutte le necessarie informazioni sulle caratteristiche del fondo. Le FIP (Forme di Risparmio Individuale), invece, sono realizzate mediante contratti di assicurazione sulla vita, con finalità previdenziale, stipulati con imprese di assicurazione autorizzate dall' Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo. Anche ad una forma di risparmio individuale si può aderire, scegliendo tra quelli esistenti sul mercato offerti da banche, società di intermediazione mobiliare o imprese di assicurazione. La sottoscrizione deve essere preceduta dalla visione della scheda informativa che contiene tutte le necessarie informazioni sulle caratteristiche del fondo. Fino al 2006, riguardo al TFR, è opportuno distinguere fra gli assunti prima dell aprile del 1993 e quelli assunti dopo: i primi versano unicamente una quota del trattamento di fine rapporto maturata successivamente all adesione alla previdenza complementare mentre la quota già maturata rimane accantonata nell azienda e continua ad essere rivalutata fino alla liquidazione che avverrà all atto della cessazione dell attività lavorativa. Quelli assunti dopo il 28 aprile 1993, versano l intero trattamento di fine rapporto maturato dopo l adesione alla previdenza complementare. Anche in questo caso, la quota già maturata rimane accantonata nell azienda e continua ad essere rivalutata fino alla liquidazione nel momento di cessazione dell attività lavorativa. Il finanziamento dei fondi pensione aperti ed dei Piani di Previdenza Individuale, avviene attraverso il versamento di un contributo da parte del solo lavoratore, nella misura da lui stesso determinata.
Dal 1 gennaio 2007, il trattamento di fine rapporto viene utilizzato soltanto per la parte che matura successivamente all adesione del lavoratore alla previdenza complementare. La parte del TFR già maturata rimane, invece, accantonata nell azienda, continua ad essere rivalutata per essere poi liquidata al momento di cessazione del rapporto di lavoro. Con la nuova legge viene stabilito che l adesione ad una forma pensionistica complementare realizzata tramite il solo versamento del TFR non comporta l obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Nel caso in cui, però, il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare ed abbia diritto, sulla base di accordi collettivi, accordi aziendali, regolamenti di enti e aziende, ad un contributo del datore di lavoro, quest ultimo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso con le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali. I contratti collettivi stabiliscono la misura percentuale del contributo a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore iscritto da almeno 1 anno ad una forma pensionistica complementare, ha la possibilità di continuare a versare contribuzione volontaria anche oltre il raggiungimento dell età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza. In questo modo, l iscritto avrà anche la facoltà di determinare in maniera autonoma il momento dal quale intende percepire le prestazioni pensionistiche. Riguardo queste prestazioni, fino al 2006, i trattamenti pensionistici erogati dai fondi pensione sono costituiti dalla pensione di vecchiaia (necessari 5 anni di partecipazione al fondo e l età anagrafica richiesta nel regime previdenziale obbligatorio di appartenenza), dalla pensione di anzianità (con almeno 15 anni di iscrizione al fondo,alla conclusione del rapporto di lavoro e con l età anagrafica richiesta nel regime previdenziale obbligatorio di appartenenza, che può essere diminuita al massimo di 10 anni), dalla rendita reversibile (la prestazione di cui può beneficiare un soggetto preventivamente indicato dall iscritto, al momento del decesso del titolare della pensione di vecchiaia o anzianità erogata dal fondo, ovviamente se prevista dallo Statuto del Fondo stesso). Dopo 8 anni di iscrizione al fondo, si ha la possibilità di avere un anticipazione sulle somme versate, con la possibilità di reintegrarle, per
far fronte a spese sanitarie o all acquisto della prima casa per sé e per i propri figli o alla ristrutturazione della prima casa di abitazione. Chi è iscritto da almeno 3 anni al fondo pensione (o 5 anni limitatamente ai primi 5 anni di vita del fondo stesso) può trasferire la propria posizione individuale presso un altra forma pensionistica complementare, ed in ogni momento nel caso in cui cambi la propria attività lavorativa. Inoltre, senza limite anagrafico o di permanenza nel fondo, l iscritto può riscattare tutto il capitale maturato presso il fondo, nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione, come ad esempio cambiamento o cessazione della propria attività lavorativa senza alcuna prospettiva di nuova occupazione entro un breve periodo. Se l iscritto decede prima di accedere alle prestazioni pensionistiche, la posizione individuale viene riscattata dal coniuge o, se quest ultimo non esiste, dai figli. In assenza di questi soggetti, dai genitori, se a carico dell iscritto.in caso diverso e in assenza di ulteriori disposizioni, la posizione individuale resta acquisita presso il fondo pensione. Dal 1 gennaio 2007, in alternativa alla rendita, prestazione tipica del fondo pensione, il pensionato ha la possibilità di chiedere una liquidazione parziale sotto forma di capitale unico entro il limite massimo del 50 % del montante accumulato. E possibile, in ogni caso, optare per la liquidazione dell intera prestazione pensionistica in forma di capitale nel caso in cui l importo della rendita, derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale, risulti inferiore al 50% dell importo dell assegno sociale (per il 2006 pari a 4.962,36). Nel momento in cui vengono maturati i requisiti di accesso alla pensione, se l iscritto fa valere almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, può accedere alle prestazioni pensionistiche. Nel caso in cui l iscritto cessi la propria attività lavorativa (con disoccupazione per oltre 48 mesi), l accesso alle prestazioni pensionistiche è consentito con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti richiesti per ottenere la pensione nel sistema obbligatorio di appartenenza. In caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, è possibile, (se il fondo lo prevede) restituire il montante residuo ai beneficiari indicati dall iscritto
oppure erogare agli stessi una rendita calcolata in base al montante residuo. Per quanto riguarda le prestazioni prima del pensionamento, l iscritto alla forma pensionistica complementare può richiedere un anticipazione, eventualmente reintegrabile, delle somme versate, in qualsiasi momento, in misura pari al 75% del capitale maturato, per spese sanitarie a seguito di situazioni gravissime per terapie o interventi straordinari relativamente a sé, al coniuge e ai figli. Dopo 8 anni di iscrizione, in misura pari al 75% del capitale maturato, per acquisto della prima casa per sé o per i propri figli o ristrutturazione della prima casa di abitazione; dopo 8 anni di iscrizione, in misura paria al 30% del capitale maturato, per ulteriori esigenze. Invece, nel caso di morte dell aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale può essere riscattata dagli eredi o dai diversi beneficiari indicati dall iscritto stesso. In mancanza di questi soggetti, la posizione maturata presso una forma pensionistica individuale viene devoluta a finalità sociali secondo modalità stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; nel caso di un fondo pensione negoziale resta acquisita al fondo stesso. In caso di inoccupazione, causa cessazione dell attività lavorativa, per un intervallo di tempo compreso fra i 12 ed i 48 mesi, l iscritto può riscattare il proprio capitale nella misura del 50%. La stessa possibilità è prevista quando il datore di lavoro abbia attivato procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. Nel caso in cui, invece, l iscritto non si sia rioccupato trascorsi i 48 mesi, è consentito il riscatto totale di quanto maturato. Stessa opportunità è riservata agli iscritti che siano diventati invalidi in maniera permanente con una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. Questa facoltà non può, però, essere esercitata nei cinque anni precedenti la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari. Trasferimento della posizione individuale E possibile trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare in due circostanze: quando si cambia attività
lavorativa e quando siano decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare.