TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE

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Giuseppina Genesia 1

Normativa di riferimento: D. G. R. 74 5911 del 03 giugno 2013 «LR 34/08 artt.38-41. Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi. Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dai tirocinanti» Approvata disciplina sulle deroghe DGR 42-7397 del 7/4/2014 Linee Guida Nazionali del 22/1/2015 Tirocini di inclusione sociale DGR 28-2527 del 30/11/2015 2

Novità DGR 28-2527 del 30 novembre 2015 Definizione Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all inclusione sociale, all autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e dai servizi sanitari competenti. TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE consistono in un intervento innovativo, di natura educativa con valenza socioassistenziale/sanitaria 3

DESTINATARI - 1 Soggetti con disabilità non computati ai fini dell adempimento all obbligo di assunzione di cui all art. 3 della L. 68/99; Soggetti svantaggiati ai sensi della L. 381/91, compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, nei limiti stabiliti della vigente legislazione penitenziaria Soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi del Dlgs. n. 24 del 4 marzo 2014 a favore delle vittime della tratta Rom, Sinti e Camminanti (RSC) in attuazione della comunicazione della Commissione Europea n. 173/2011 Senza fissa dimora Ex-detenuti che hanno terminato di scontare la pena da non oltre cinque anni dalla fine della detenzione, ai sensi della L.R. 34/2008, art. 33 4

DESTINATARI - 2 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE Soggetti vittime di violenza e di grave sfruttamento inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell art. 18 del Dlgs.286/1998 Soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all art. 5, comma 6 del Dlgs 286/1998 Richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui all art. 2, comma 1, lett. e) e g) del Dlgs. 25/2008 Richiedenti asilo come definiti dal DPR n. 303/2004 Novità DGR 28-2527 del 30 novembre 2015: Lettera k). soggetti svantaggiati che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento ai fini dell'inclusione socio-lavorativa. 5

Questi soggetti, al momento di attivazione del tirocinio, devono essere già in carico ad un servizio pubblico competente (= soggetto attuatore), responsabile del percorso terapeutico e/o riabilitativo e/o di inclusione sociale, il quale, valutate le condizioni del soggetto, attesti che l inserimento in contesti lavorativi è parte integrante del suddetto percorso e può contribuire ed eventualmente facilitare il raggiungimento degli obiettivi di riabilitazione ed inclusione sociolavorativa. soggetti di cui all art. 2 della succitata Legge. n. 328/2000 e all art. 22 della L.R. 1/2004, non inseribili in percorsi previsti dalle D.G.R. 74-5911 del 3/6/2013 e D.G.R. 42-7397 del 7/4/2014, che si trovino nell'impossibilità di svolgere attività produttive economicamente rilevanti e per i quali non è possibile avviare un percorso finalizzato all'inserimento lavorativo 6

Novità DGR 28-2527 del 30 novembre 2015 Definizione di PRESA IN CARICO: TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE Per presa in carico si intende la funzione esercitata dal servizio sociale professionale e sanitario in favore di un persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi, che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio. devono essere utenti in carico ai servizi pubblici sociali e/o sanitari istituzionalmente competenti. La valutazione delle condizioni di disabilità o di bisogno e disagio individuale e familiare spetta agli operatori di riferimento dei servizi socio-assistenziali/sanitari competenti 7

NON RIENTRANO NELLA PRESENTE DISCIPLINA: TIROCINI RIVOLTI A DISABILI ATTIVATI AI SENSI DELL ART. 11 L.68/99 Ai tirocini in favore di persone con disabilità che, nell ambito di Convenzioni ai sensi dell art. 11 della L. n. 68 del 1999, consentono al soggetto ospitante di assolvere all obbligo di assunzione previsto all art. 3 della l. n. 68 del 1999 non si applica la disciplina prevista dalla presente delibera. A questi tirocini si applica la DGR 74-5911 del 3 giugno 2013. 8

DURATA: TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE a. 12 mesi per i soggetti di cui all art. 2, comma 1, lettere b)-c)-d)- e)-f)-g)-h)-i)- j) k), prorogabili per ulteriori 12 mesi ( max 24 mesi); b. 24 mesi per i soggetti disabili di cui all art. 2, comma 1, lettera a), prorogabili per ulteriori 24 mesi (max 48 mesi). La durata del progetto dipende dalle caratteristiche del singolo caso e dalle esigenze di programmazione economica-finanziaria dell Ente Gestore. 9

RIPETIBILITA : TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE Il tirocinio è ripetibile presso lo stesso soggetto ospitante anche con progetto formativo identico e in caso di interruzione, purché venga rispettata la durata massima prevista dalla disciplina. L ente promotore deve acquisire il parere favorevole del servizio pubblico competente per il percorso terapeutico, riabilitativo e/o di inclusione sociale che ha in carico il soggetto, che valuti l opportunità della ripetizione del tirocinio al fine di garantire la continuità necessaria al buon esito del percorso di riabilitazione e di inserimento socio-lavorativo È possibile la riproposizione negli anni del medesimo progetto senza limiti temporali, in considerazione del fatto che molti dei percorsi di inclusione sociale rappresentano l unica forma di inserimento sociale dei beneficiari nell arco dell intera vita. 10

L indennità : un indennità minima di partecipazione oraria pari a 3,40 euro/ora per la durata complessiva del tirocinio. In caso di impegno non superiore alle 10 ore settimanali, l indennità di partecipazione può non essere corrisposta. E previsto un rimborso delle spese sostenute per trasporto pubblico e vitto. ASSIMILATA A REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE: irpef, addizionali regionali e comunali, irap: è necessario predisporre buste paga, cedolini o CUD La quantificazione del sussidio è stabilita nell ambito del progetto individuale ed è indipendente dall impegno orario di frequenza delle attività proposte. L incentivo economico mantiene la sua natura di sussidio corrisposto da ente pubblico a titolo socio-assistenziale/sanitario. 11

Novità DGR 28-2527 del 30 novembre 2015 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE L indennità : sostegno di natura economica finalizzata all inclusione sociale, all autonomia delle persone e alla riabilitazione indicata dal progetto personalizzato. L indennità è corrisposta, di norma, da parte dell ente responsabile che ha preso in carico il tirocinante. Le pubbliche amministrazioni possono quindi definire ulteriori modalità di sostegno nei limiti delle risorse disponibili (es. sussidio). Nel caso in cui la Pubblica amministrazione preveda di erogare l'indennità a titolo di sostegno di natura economica assistenziale, si applica l'art. 34 comma 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, che prevede che i sussidi corrisposti dallo Stato, e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti. articolo 34, comma 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601:. 12

Modalità di attivazione: TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE Il servizio pubblico competente (soggetto attuatore) definisce insieme al soggetto promotore e al soggetto ospitante la predisposizione del progetto formativo/inserimento Alla convenzione che regola i tirocini cui deve essere allegato oltre al Progetto Formativo un progetto personalizzato per ciascun tirocinante che motivi la ragione dell'attivazione di tirocini di inclusione sociale in relazione alla esigenze del tirocinante. I tirocini di inclusione sociale sono soggetti all obbligo di Comunicazione Obbligatoria e compilazione del Progetto Formativo sul Portale tirocini. I soggetti attuatori sottoscrivono apposite convenzioni con i soggetti pubblici o privati. Alla convenzione deve essere allegato un progetto individuale di attivazione sociale. Esenti da obbligo di COB. 13

Tipologie di attività: possono essere previste anche attività lavorative anche finalizzate all'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi. esercizio di attività che non rivestono assolutamente carattere di prestazione lavorativa, ma la cui finalità di natura precipuamente assistenziale si fonde con una finalità socio-pedagogica volta all'inclusione sociale 14

Tutoraggio: TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE il tutor individuato dall ente promotore deve essere qualificato e competente a valutare il percorso del tirocinio nell ambito del progetto di riabilitazione e/o inclusione sociale L ente promotore può avvalersi di un tutor individuato dal soggetto attuatore che ha in carico il soggetto. gestire l organizzazione del tirocinio in coerenza col percorso di attivazione, riabilitazione e inclusione sociale e il monitoraggio dello stesso individuare le modalità più idonee per assicurare condizioni di benessere e sicurezza nello svolgimento del progetto individualizzato, compatibilmente con le caratteristiche ed i bisogni della persona risultanti dalla valutazione sociale e/o sociosanitaria, in relazione con il contesto ambientale raccordarsi costantemente con il tutor del soggetto ospitante per le modalità di tutoraggio e realizzazione del tirocinio. Il tutor è l operatore di riferimento, con capacità professionali adeguate, con funzione di motivatore, coordinatore del progetto e di valutatore del percorso attivato 15

Al termine del progetto il soggetto attuatore, che ha in carico il tirocinante, evidenzia con una breve relazione da inviare al soggetto promotore l andamento del percorso e i risultati ottenuti dall utente. Il soggetto promotore, ove possibile e coerentemente con il percorso formativo/orientamento o di inserimento/reinserimento, rilascia al tirocinante un attestazione dei risultati dell attività svolta, specificando le competenze acquisite con riferimento a quelle indicate nel progetto formativo/inserimento. Per il rilascio dell attestazione di cui al comma precedente non è previsto alcun termine minino di frequenza 16

Informazioni amministrative e normative: tirocini@regione.piemonte.it http://www.regione.piemonte.it/lavoro/politiche/tirocini.htm. Grazie per l attenzione 17