DOCUMENTO INFORMATIVO 1. IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO IN ITALIA L'apprendistato ha assunto in Italia un ruolo centrale nelle politiche occupazionali e nel quadro degli interventi formativi, rappresentando non solo uno strumento di promozione dell'occupazione giovanile, ma anche un mezzo per l'integrazione tra i sistemi scuola, lavoro e formazione. Regolamentato per la prima volta con la Legge 19 gennaio 1955 n. 25, e indicato poi dalla Legge Treu del 1997 come strumento per favorire l occupazione giovanile, il contratto di apprendistato rappresenta inoltre la modalità per assolvere al diritto-dovere di istruzione. Ciò significa che il giovane può completare la formazione sul posto di lavoro in alternativa al sistema scolastico e alla formazione professionale, come previsto dalla Riforma Moratti (Legge 28 marzo 2003 n. 53). La sua disciplina è regolata dal Decreto Legislativo 14 settembre 2011 numero 167, Testo Unico dell'apprendistato, che all'articolo 1 lo definisce come "un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani", individuando tre differenti tipologie: 1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionali 2. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere 3. Apprendistato di alta formazione e ricerca. 2. CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE L apprendistato qualificante costituisce una evoluzione del precedente contratto di apprendistato per l espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, e trova la sua disciplina negli artt.2 e 3 del Testo Unico. Tale tipo di contratto può essere stipulato per tutti i settori di attività, è rivolto ai giovani tra i 15 e i 25 anni e prevede lo svolgimento di un percorso formativo per il conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale. - 1 -
Le attività formative vengono definite dal Ministero del Lavoro, dal Ministero dell Istruzione e dalle Regioni. La durata non può essere superiore a tre anni elevabile a quattro anni nel caso di diploma quadriennale regionale. La regolamentazione dei profili formativi è rimessa a Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano previo accordo in Conferenza permanente Stato-Regioni e sentite le associazioni di datori e di prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Essi dovranno definire la qualifica o il diploma professionale, prevedere un monte ore di formazione, interna o esterna all azienda, congruo al riconoscimento della qualifica o diploma professionale. Il TU assegna un ruolo normativo anche alla contrattazione collettiva: i contratti collettivi di lavoro stipulati a qualsiasi livello possono disciplinare le modalità di erogazione della formazione aziendale. Quest ultima dovrà comunque rispettare gli standard generali fissati dalle Regioni e potrà essere erogata anche all interno degli Enti bilaterali. 3. CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE Il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale attraverso la formazione sul lavoro e l acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico-professionali. Esso è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 anni (ovvero 17 anni per i soggetti in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005) e i 29 anni. Tale contratto oltre ad essere utilizzato in tutti i settori di attività può essere stipulato anche nei settori pubblici, ossia in tutta la Pubblica Amministrazione, senza distinzioni tra enti statali e locali. La durata non può essere superiore a tre anni estensibile a cinque anni solo per alcune figure professionali degli artigiani, la cui individuazione è assegnato alla contrattazione collettiva del settore dell artigianato. Con tale tipologia contrattuale è possibile svolgere attività lavorativa e formativa all interno dell azienda secondo le regole stabilite dal contratto collettivo nonché specifici corsi organizzati dalle Regioni per una durata massima di 120 ore per la durata del triennio ossia 40 ore per ciascun anno. Gli accordi interconfederali (livello nazionale, territoriale o aziendale) e i contratti collettivi dovranno stabilire la durata e le modalità di erogazione della formazione per l acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale nonché la durata del contratto comunque entro i limiti imposti dalla normativa. - 2 -
4. CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA Il terzo tipo di apprendistato si rivolge ai giovani di età compresa tra i 18, ovvero 17 nel caso di soggetti in possesso di qualifica professionale (ex dlgs n. 226/2005), e i 29 anni che devono conseguire un titolo di studio secondario, che svolgono studi universitari, master o dottorati di ricerca ovvero pratica presso gli studi professionali o nel pubblico impiego. In tal caso la formazione deve svolgersi secondo le regole definite dalle Regioni o da intese raggiunte dai datori di lavoro con le istituzioni universitarie. Non esiste un limite massimo in quanto la regolamentazione è rimessa alle Regioni, ai contratti nazionali e alle università. L obiettivo è acquisire un titolo di studio secondario, universitario o di alta formazione. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato sono rimesse alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, dell innovazione e del trasferimento tecnologico. In mancanza di regolamentazioni regionali l attivazione dell apprendistato è rimessa a convenzioni stipulate da datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli Istituti Tecnici e professionali e le Istituzioni formative di ricerca. I datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono fare riferimento al solo percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale. 5. CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI LAVORATORI IN MOBILITÀ Il T.U ha previsto che, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità ossia coloro che sono temporaneamente sospesi dalle attività produttive, e per i quali è previsto un regime contributivo agevolato. Inoltre, se alla fine del rapporto di lavoro l azienda conferma l accordo, è previsto un incentivo del 50% sulle indennità di mobilità non percepite dal lavoratore. 6. LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO La riforma del mercato del lavoro si pone tra i principali obiettivi quello di valorizzare il contratto di apprendistato come canale preferenziale di accesso al mercato del lavoro mediante una qualificazione o riqualificazione professionale. Esso diventa la corsia preferenziale per giovani e lavoratori in mobilità senza limiti di età, prevedendo la possibilità di stipulare tale contratto anche ai datori di lavoro che svolgono l attività in cicli stagionali. - 3 -
La riforma ha modificato in parte la disciplina del Testo Unico dell Apprendistato prevedendo le seguenti novità: Durata minima dell apprendistato non inferiore a 6 mesi, fatto salvo l apprendistato a termine in attività stagionali In caso di disdetta al termine del contratto, nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione il regime dell apprendistato Il numero massimo di apprendisti che possono essere assunti, anche in somministrazione a tempo indeterminato non può superare: il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze qualificate e specializzate; il 100% per i datori sino a 9 dipendenti; il numero di 3 per il datore che abbia sino a 2 lavoratori qualificati o specializzati (queste disposizioni non valgono per le imprese artigiane) L assunzione di nuovi apprendisti è subordinata, per i datori di lavoro con almeno 10 dipendenti, alla stabilizzazione, al termine dell apprendistato, di almeno il 50% (il 30% fino al 18.7.2015) degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti (esclusi i rapporti cessati per recesso in prova, dimissioni o licenziamento per GC) Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l assunzione di un ulteriore apprendista aggiuntivo a quelli già confermati, ovvero di n.1 apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi Gli apprendisti assunti in violazione di questi limiti sono considerati normali lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto Assicurazione sociale per l impiego in relazione alla quale, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2013, è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti una contribuzione pari all 1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali 7. MODALITA APPLICATIVE DELL ISTITUTO Il Testo Unico definisce all articolo 2, i principi generali che le parti sociali sono tenute a rispettare nel disciplinare l apprendistato. In particolare si prevede: Forma scritta del contratto e del piano formativo individuale Divieto di retribuzione a cottimo Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori di retribuzione inquadramento o, in alternativa, di stabilire la retribuzione in misura percentuale e in modo graduale all anzianità di servizio Presenza di un tutore o referente aziendale Possibilità del riconoscimento della qualifica professionale e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti - 4 -
Possibilità di registrare nel libretto formativo del cittadino e certificare secondo le modalità definite dalle Regioni e Province autonome le competenze acquisite Possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a 30 giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi Possibilità che le parti sociali prevedano forme e modalità per la conferma in servizio al termine del percorso formativo Possibilità di recedere dal contratto al termine del periodo di formazione con preavviso decorrente da tale data Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, assicurazioni contro le malattie, assicurazione contro invalidità e vecchiaia, maternità, assegno familiare. 8. SGRAVI CONTRIBUTIVI INTRODOTTI DALLA LEGGE DI STABILITA Nella Legge di stabilità 2012 sono state introdotte alcune novità che riguardano sgravi contributivi e formazione. Per i contratti di apprendistato stipulati a decorrere dal 1º gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016 (come stabilito dall articolo 22 comma 1 della Legge), è riconosciuto ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Come precisato dalla circolare INPS n. 128/2012, l ipotesi si concretizza solo se si rispettano i limiti degli aiuti de minimis, così come imposti dall Unione Europea. Per questo motivo gli imprenditori interessati devono produrre apposita documentazione dalla quale risulti un importo complessivo di finanziamenti, nell arco di tre esercizi finanziari, non superiore a 200 mila euro. Limite che scende a 100 mila euro per le imprese del trasporto su strada e 7 mila e 500 euro per i produttori agricoli. ALCUNI RIFERIMENTI NORMATIVI SULL APPRENDISTATO DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 167 Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. http://www.lavoro.gov.it/nr/rdonlyres/dae97cae-674e-4188-bd0d-daceb4e3185e/0/20110914_dlgs_167.pdf Circolare INPS n. 128 del 2 novembre 2012 http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20128%20del%20 02-11-2012.htm Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 18 del 18 luglio 2012 http://www.lavoro.gov.it/nr/rdonlyres/21fdf179-5b66-4ed5-b017-1eee67dece27/0/20120718_circ_18.pdf - 5 -