Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie



Documenti analoghi
Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie

Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie

Inoltre, la prassi ha dimostrato che l articolo 12 (designazione della professione) risulta poco comprensibile e deve pertanto essere rivisto.

Ordinanza sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche

Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie

Ordinanza concernente gli esami professionali particolari per Svizzeri dell estero e Svizzeri naturalizzati

Legge federale sulle professioni mediche universitarie

Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Legge federale sulle professioni mediche universitarie

Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori

Legge sui consulenti in brevetti

Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)

Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie

Ordinanza relativa alla tassa sul CO 2

Legge federale sui consulenti in brevetti

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA)

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL ECONOMIA

Ordinanza concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

Ordinanza concernente gli esami federali per le professioni mediche

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza concernente l entrata e il rilascio del visto

Ordinanza concernente l entrata e il rilascio del visto

Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Dipartimento federale dell interno DFI. Ufficio federale della sanità pubblica UFSP. Dicembre Rapporto esplicativo

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo

primi due anni (studio di base) del corso quinquennale di scienze farmaceutiche e del diploma federale di farmacista.

Comunicazione di atti scritti a un autorità

Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie

Ordinanza del DFI

Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro

CAPO III PROFESSIONI SANITARIE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DAI LAUREATI IN CHIROPRATICA E DAI LAUREATI IN OSTEOPATIA ART. 14.

Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie

Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)

Legge federale sui giuristi d impresa (LGIm)

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC)

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Rapporto esplicativo relativo alla revisione dell'ordinanza concernente le formazioni e le attività permesse in materia di radioprotezione

Ordinanza del DDPS sui cicli di studi di bachelor e di master presso la Scuola universitaria federale dello sport

Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Ordinanza concernente la viticoltura e l importazione di vino

Ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani

Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità

(OERic-SSS) del... Il Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca (DEFR), ordina:

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza sui diplomi, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie

modifica delle ordinanze nel settore dei visti in seguito all'entrata in vigore del codice CE dei visti (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

Ordinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera

Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Ordinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF)

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

d e c r e t a : I. Disposizioni generali

Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie

Ordinanza sulla protezione dei marchi

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)

Legge federale sull inchiesta mascherata e l indagine in incognito

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Direttive del Consiglio dello IUFFP sulla concretizzazione delle condizioni d'ammissione ai cicli di studio dello IUFFP

Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

Ordinanza concernente gli elementi d indirizzo nel settore delle telecomunicazioni

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Profilo della formazione in linguistica applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali

Collegio Infermieri Professionali Assistenti Sanitari Vigilatrici d Infanzia Provinciale di Gorizia

Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)

Ordinanza del DDPS sui cicli di studi di bachelor e di master presso la Scuola universitaria federale dello sport 1

Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione

Codice civile svizzero

Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Richiesta di certificazione (per certificati GH1, WH1, WH2)

Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE E RISORSE UMANE ZANOBINI ALBERTO

Oggetto.- Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio anno

del 20 dicembre 2006 Art. 1 ed al loro riconoscimento è approvata.

Ciclo di formazione Banca e Finanza SSS

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private

Ordinanza sul controllo della circolazione stradale

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

Modificazione del 1 gennaio 2016

Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo

Profilo della formazione in psicologia applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali

Decisioni del Consiglio nazionale del Codice civile svizzero

Transcript:

Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (Ordinanza sulle professioni mediche, OPMed) Modifica del... Avamprogetto Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 2007 1 sulle professioni mediche è modificata come segue: Titolo Concerne soltanto il testo francese Art. 5 cpv. 2 lett. a, j e cvp. 3 lett. b 2 Il segretariato delle sezione «Formazione» della MEBEKO raccoglie i seguenti dati riguardanti i titolari di un diploma federale, di un diploma estero riconosciuto o di un diploma equivalente secondo l articolo 36 capoverso 3 LPMed: a. Concerne soltanto il testo francese j. gli attestati di equivalenza per i diplomi di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed, con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché la data dell'attestato di equivalenza concesso dalla MEBEKO. 3 Il segretariato della sezione «Perfezionamento» della MEBEKO raccoglie i seguenti dati riguardanti i titolari di un titolo di perfezionamento federale, di un titolo di perfezionamento riconosciuto oppure di un titolo di perfezionamento equivalente secondo l'articolo 36 capoverso 3 LPMed: b. l'attestato di equivalenza per i titoli di perfezionamento di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed, con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del titolo di perfezionamento, nonché la data dell'attestato di equivalenza concesso dalla MEBEKO. RS... 1 RS 811.112.0 2014... 1

Art. 11 cpv. 3 Abrogato Art. 12 cpv. 1, 2, 2 bis, 3, 3 bis e 3 ter 1 I titolari di un corrispondente diploma federale o di un corrispondente diploma estero riconosciuto possono utilizzare le seguenti denominazioni professionali: a. medico riconosciuto a livello federale; b. dentista riconosciuto a livello federale; c. chiropratico riconosciuto a livello federale; d. farmacista riconosciuto a livello federale; e. veterinario riconosciuto a livello federale. 2 I titolari di un corrispondente titolo federale di perfezionamento o di un corrispondente titolo estero di perfezionamento riconosciuto possono utilizzare le seguenti denominazioni professionali: a. per la professione di medico: medico specialista nella corrispondente specializzazione di cui all allegato 1; b. per la professione di dentista: dentista specialista nella corrispondente specializzazione di cui all allegato 2; c. per la professione di chiropratico: chiropratico specialista nella corrispondente specializzazione di cui all allegato 3; d. per la professione di farmacista: farmacista specialista nella corrispondente specializzazione di cui all allegato 3a. 2bis I titolari di un diploma o di un titolo di perfezionamento federale o di un diploma o di un titolo di perfezionamento estero riconosciuto possono utilizzare anche un sinonimo corrente, purché non dia adito a malintesi. 3 I titolari di un diploma o di un titolo di perfezionamento federale possono utilizzare anche la designazione secondo il tenore del proprio diploma federale o titolo di perfezionamento federale. 3bis I titolari di un diploma o di un titolo di perfezionamento estero riconosciuto possono utilizzare anche la designazione secondo il tenore del proprio diploma o titolo di perfezionamento e nella lingua nazionale dello Stato che lo ha rilasciato. 3ter Se un diploma o un titolo di perfezionamento estero riconosciuto può essere confuso con un diploma o un titolo di perfezionamento federale, alla designazione deve essere aggiunto tra parentesi il Paese d origine del titolo. Art. 18b Disposizione transitoria della modifica del... Le persone che hanno conseguito un corrispondente titolo di perfezionamento di diritto privato prima della creazione del titolo di perfezionamento federale in chirurgia della mano possono utilizzare la designazione di medico specialista in chirurgia della mano. 2

II 1 Gli allegati 1, 2 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa. 2 L allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa. 3 L allegato 4 è abrogato. III La presente ordinanza entra in vigore il...... In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione,... La cancelliera della Confederazione,... 3

Perfezionamento dei medici Allegato 1 (art. 2 cpv. 1 lett. a e b e art. 10) n. 1, rubrica e testo 1. Specializzazioni e relativa durata secondo l articolo 25 della direttiva 2005/36/CE 2 Per le seguenti specializzazioni è adeguata la durata: anestesiologia ginecologia e ostetricia medicina interna generale patologia radiologia radio oncologia / radioterapia n. 2, rubrica 2. Specializzazione e relativa durata secondo l articolo 28 della direttiva 2005/36/CE n. 3 Inserire prima della voce «medicina intensiva» chirurgia della mano 6 anni 2 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 set. 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all'all. III sez. A n. 1 dell'acc. sulla libera circolazione delle persone. 4

Perfezionamento dei dentisti Allegato 2 (art. 2 cpv. 1 lett. c e art. 10) n. 1, rubrica 1. Specializzazioni e relativa durata secondo l articolo 35 della direttiva 2005/36/CE 3 3 Cfr. nota a piè di pagina relativa all allegato 1 lett. 1. 2014... 5

Perfezionamento dei chiropratici Allegato 3 (art. 2 cpv. 1 lett. d e art. 10) Specializzazione e relativa durata in chiropratica secondo gli articoli 10-15 della direttiva 2005/36/CE 4 chiropratica specialistica 2 1/2 anni 4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all allegato 1 lett. 1 6

Emolumenti n. 2 lett. a e b, n. 3 lett. a e b e n. 3a Allegato 5 (art. 15) Sono fissati gli emolumenti seguenti: 2. per il riconoscimento di diplomi esteri e l iscrizione nella banca dati della MEBEKO: a. procedura secondo l articolo 15 capoverso 1 LPMed, incluso il rilascio della tessera 800-1000 b. procedura secondo l articolo 15 capoverso 4 LPMed 800-1000 3. per il riconoscimento di titoli di perfezionamento esteri e l iscrizione nella banca dati della MEBEKO: a. procedura secondo l articolo 21 capoverso 1 LPMed 800-1000 b. procedura secondo l articolo 21 capoverso 4 LPMed 800-1000 3a. per la verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi secondo l articolo 35 capoverso 1 LPMed a. primo annuncio 800-1000 b. rinnovo dell annuncio 150 7

8