PROVINCIA DI GORIZIA 34170 Gorizia - Corso Italia, 55 - tel. 0481/385277 - FAX 0481/385251 - cod. Fisc e P.IVA 00123060311 DIREZIONE SVILUPPO TERRITORIALE E AMBIENTE Servizio Tutela del Territorio e Ambiente Decreto n. 5/2010 Gorizia, 30 aprile 2010 IL DIRIGENTE Visto - il D.Lvo. 152/2006 Norme in materia ambientale ; - il D.Lvo 16 gennaio 2008, n 4 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale ; - la delibera del Comitato Interministeriale 4 febbraio 1977 Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all art. 2, lettere b), d) ed e) della L. 10 maggio 1976, n 319, recante norme per la tutela delle acque dall inquinamento ; - il D.P.G.R. 23 agosto 1982, n 0384/Pres, recante il Piano generale per il risanamento delle acque (art. 8, L. 319/1976); Vista - la Legge Regionale 13 luglio 1981 n 45 recante Norme regionali in materia di tutela delle acque dall inquinamento ; - la Legge Regionale 26 gennaio 2001 n 7, articolo 22; - la Legge Regionale 15 maggio 2002 n 13, articolo 18, commi 25, 26, 27, 28 e 29; Pagina 1 di 10
- la Legge regionale 5 dicembre 2008, n 16 recante Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo ; Visto - il decreto di autorizzazione allo scarico, prot. n 19032/06 dd. 12.07.2006 della Provincia di Gorizia, con il quale il Sig. [Omissis] - in qualità di legale rappresentante della Società S.N.T. Società Nautica Tavoloni con sede legale in Comune di Monfalcone (GO), in via Consiglio d Europa, n 94, in Provincia di Gorizia è stato autorizzato a scaricare in corpo idrico superficiale, denominato Canale Locovaz, ai sensi dell art. 124 del D.Lvo. 152/06, le acque reflue industriali, provenienti dal proprio stabilimento, sito in via Consiglio d Europa, n 94 nel Comune di Monfalcone (GO), con le modalità descritte negli elaborati tecnici che costituiscono parte integrante del presente Decreto; Vista - la domanda prot. n 32/09 PF dd. 29 maggio 2009, iscritta al prot. n 14599/09 dd. 03.06.2009 della Provincia di Gorizia, a firma del Sig. [Omissis] - in qualità di Presidente nonché Legale Rappresentante della Società S.N.T. Società Nautica Tavoloni con sede legale in Comune di Monfalcone (GO), in via Pagina 2 di 10
Consiglio d Europa, n 94, in Provincia di Gorizia - intesa ad ottenere il rinnovo dell autorizzazione allo scarico, prot. n 19032/06 dd. 12.07.2006, nel corpo idrico superficiale, denominato Canale Locovaz, relativamente alle acque reflue industriali provenienti dal proprio stabilimento, sito in via Consiglio d Europa, n 94 nel Comune di Monfalcone (GO); - la domanda prot. n 23/10 PF/mm dd. 10 marzo 2010, iscritta al prot. n 9035/10 dd. 15.06.2009 della Provincia di Gorizia, a firma del Sig. [Omissis] - in qualità di Presidente nonché Legale Rappresentante della Società S.N.T. Società Nautica Tavoloni con sede legale in Comune di Monfalcone (GO), in via Consiglio d Europa, n 94, in Provincia di Gorizia - intesa ad ottenere la volturazione dell autorizzazione allo scarico, prot. n 19032/06 dd. 12.07.2006, a seguito di cambio di titolarità del Legale Rappresentante della Società S.N.T. Società Nautica Tavoloni ; - la nota prot. n 11918/10 dd. 13.04.2010 con la quale la Provincia di Gorizia chiedeva integrazioni documentali a seguito della domande di rinnovo e volturazione dell autorizzazione allo scarico, prot. n 19032/06 dd. 12.07.2006 di cui in precedenza; - la nota prot. n 39/10 GV/mm dd. 15.04.2010, iscritta al prot. n 12493/10 dd. 20.04.2010 della Provincia di Gorizia, Pagina 3 di 10
con la quale la Società S.N.T. Società Nautica Tavoloni trasmetteva in allegato la documentazione integrativa precedentemente richiesta dall Amministrazione provinciale di Gorizia con nota dd. 13.04.2010 di cui in precedenza; Preso atto - che, dalla documentazione integrativa trasmessa, risulta che non vi sono state variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico in questione, rispetto a quanto precedentemente autorizzato con decreto del Dirigente della Provincia di Gorizia, prot. n 19032/06 dd. 12.07.2006; Visto - che, a seguito dell inoltro delle analisi delle acque reflue, trasmesse dal titolare dell insediamento, in ottemperanza alle disposizioni di cui all art. 2, comma 1, paragrafo 10, del decreto di autorizzazione allo scarico, prot. n 19032/06 dd. 12.07.2006, non è mai stato evidenziato il superamento dei limiti di legge per i parametri analizzati e compresi nella tabella 3, dell Allegato 5, della Terza parte del D.Lvo 152/06; - che per le motivazioni di cui al punto precedente e al fine di evitare un ulteriore appesantimento nel procedimento amministrativo, come previsto dall art. 2 della L. 241/90, la Provincia di Gorizia ritiene congruo di non imporre, la trasmissione da parte del titolare dell autorizzazione allo Pagina 4 di 10
scarico, dei certificati analitici di auto controllo, prevista dall art. 2, comma 1, paragrafo 10, del precedente decreto prot. n 19032/06 dd. 12.07.2006, imponendo invece la conservazione degli stessi presso l insediamento, al fine di poter essere consultabili in qualunque momento su richiesta delle autorità competenti; Visto - il versamento effettuato a copertura delle spese di istruttoria, così come stabilito con delibera di Giunta Provinciale n 204 dd. 17.12.2008; Considerato - che la documentazione pervenuta soddisfa i requisiti di cui al D.Lvo. 152/06 in merito alla protezione delle acque dall inquinamento; Visto - l'art. 43 dello Statuto della Provincia di Gorizia, che demanda ai dirigenti il compito di adottare gli atti di autorizzazione; - l'art. 9 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n 525 del 10.11.1997; - l'atto n 19 del 08.08.2008 di affidamento di incarico dirigenziale sottoscritto dal Presidente, prot. n 23407/2008; DECRETA Pagina 5 di 10
ART. 1 - Autorizzazione Il decreto di autorizzazione allo scarico prot. n 19032/06 dd. 12.07.2006 della Provincia di Gorizia con il quale il Sig. [Omissis] - in qualità di legale rappresentante della Società S.N.T. Società Nautica Tavoloni con sede legale in Comune di Monfalcone (GO), in via Consiglio d Europa, n 94, è stato autorizzato a scaricare in corpo idrico superficiale, denominato Canale Locovaz, ai sensi dell art. 124 del D.Lvo. 152/06, le acque reflue industriali, provenienti dal proprio stabilimento, sito in via Consiglio d Europa, n 94 nel Comune di Monfalcone (GO), con le modalità descritte negli elaborati tecnici che costituiscono parte integrante del presente Decreto, viene volturato a favore del Sig. [Omissis] (C.F. [Omissis])- in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società S.N.T. Società Nautica Tavoloni (C.F. 90002210319), con sede legale in Comune di Monfalcone (GO), in via Consiglio d Europa, n 94, e rinnovato ai sensi dell art. 124 del D.Lvo. 152/06. ART. 2 Modifica prescrizioni Il periodo contenuto nell art. 2, comma 1, paragrafo 10, del decreto di autorizzazione prot. n 19032/06 dd. 12.07.2006, di seguito esposto: A partire dalla data emissione del presente decreto, ogni 4 mesi dovranno essere eseguite le analisi dei parametri chimici Pagina 6 di 10
fisici e biologici del refluo di scarico al fine di comprovare il rispetto dei limiti di legge. I reflui da analizzare dovranno essere prelevati con campionamento medio sulle 3 ore eseguito nell apposito pozzetto di campionamento; successivamente la Società dovrà trasmettere alla Provincia di Gorizia copia del certificato analitico (completo del verbale riportante tutti gli elementi che descrivano compiutamente le operazioni di campionamento) entro e non oltre 30 giorni dalla redazione del medesimo certificato di analisi; I certificati analitici di cui sopra, oltre alla scrivente Amministrazione provinciale, dovranno essere trasmessi all A.S.S. n 2 Isontina U.O. Nucleo Igiene Urbana ed Ambientale Dipartimento di Prevenzione; è sostituito integralmente dal seguente: Annualmente, a partire dalla data di emissione del presente decreto, deve essere eseguita l analisi dei parametri chimico fisici delle acque reflue industriali afferenti allo scarico in corpo idrico superficiale e prelevate dal pozzetto indicato nella planimetria allegata al decreto di autorizzazione prot. n 19032/06 dd. 12.07.2006, secondo le scadenze di seguito riportate: 1) entro il 30 giugno; 2) entro il 30 ottobre; 3) entro il 31 dicembre. Pagina 7 di 10
I certificati analitici, comprensivi del verbale di campionamento, dovranno essere conservati presso l impianto e consultabili in qualunque momento su richiesta delle autorità locali di controllo competenti. Le analisi delle acque reflue di scarico, di cui al punto precedente, dovranno essere sufficienti a comprovare il rispetto dei limiti di legge, di cui alla tabella 3 dell Allegato 5 della Terza Parte degli Allegati di cui al D.Lvo. 152/06 e comunque riguardare almeno i parametri di seguito elencati: - ph; - Azoto Totale; - COD; - Rame; - Solidi sospesi; - Piombo; - Fosforo totale; - Idrocarburi totali; I reflui da analizzare dovranno essere prelevati nell apposito pozzetto di ispezione di cui in precedenza, ed eseguiti con campionamento medio sulle 3 (tre) ore, o, qualora ciò non sia possibile, per un periodo inferiore dandone comunque atto nell apposito verbale; ad ogni referto analitico dovrà essere associato il rispettivo verbale di campionamento, redatto dal prelevatore, in cui siano riportate tutte le informazioni relative al campionamento, alle condizioni di marcia degli impianti da cui origina lo scarico e alle condizioni meteorologiche. La Provincia di Gorizia si riserva la facoltà di richiedere la Pagina 8 di 10
trasmissione dei certificati analitici (completo del verbale di campionamento) degli accertamenti eseguiti, in qualunque momento; la mancata trasmissione, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comporterà l applicazione delle sanzioni di cui all art. 7 del presente decreto. ART.3 - Prescrizioni Per quanto non espressamente modificato dall art. 2 del presente decreto, restano ferme tutte le prescrizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, stabiliti dal precedente Decreto di autorizzazione allo scarico, prot. n 19032/06 dd. 12.07.2006. ART. 4 - Durata Ai sensi dell art. 124, comma 8 del D.Lvo 152/06, la presente autorizzazione è valida per un periodo di anni quattro (4) a partire dalla data di scadenza dell autorizzazione allo scarico, prot. n 19032/06 dd. 12.07.2006, prevista per il giorno 12 luglio 2010, e quindi fino al 12 luglio 2014. ART. 5 - Rinnovo Il rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere richiesto almeno un anno prima della sua scadenza, e quindi entro il 11 luglio 2013. ART. 6 Disposizioni sanzionatorie La mancata osservanza delle norme vigenti e/o delle prescrizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla Parte Terza, Pagina 9 di 10
Titolo V, del D.Lvo. 152/2006. ART. 7 Disposizioni finali Il presente decreto viene emesso ai soli fini della Terza Parte del D.Lvo. 152/2006 e non sostituisce visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti. Ai sensi dell art. 21 della L. 1034/1971, avverso il presente atto è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ed al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla sua notificazione. Il presente atto viene redatto e sottoscritto in doppio originale; uno viene rilasciato al soggetto interessato, l'altro rimane acquisito agli atti d'ufficio. Il Dirigente Ing. Flavio Gabrielcig Pagina 10 di 10