Incontri informativi. Verona 27 novembre 2012 4 dicembre 2012

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Transcript:

CAMPAGNA EUROPEA 2012 SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI PSICOSOCIALI NELL'AMBIENTE DI LAVORO Incontri informativi Verona 27 novembre 2012 4 dicembre 2012 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Direzione Territoriale del Lavoro di Verona Dr.ssa Daniela Leone Ispettore del lavoro

PROGRAMMA - I RISCHI PSICOSOCIALI E LO STRESS LAVORO CORRELATO quadro di riferimento - profili sanzionatori - PRINCIPI GENERALI DELLA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO - CONTENUTI MINIMI DEL DVR - VALUTAZIONE PRELIMINARE E VALUTAZIONE APPROFONDITA - LISTA DI AUTOCONTROLLO confronto sul tema - elementi di criticità

COMITATO EUROPEO DEGLI ALTI RESPONSABILI DELL ISPETTORATO DEL LAVORO (CARIL) 12 Stati membri sotto la direzione della Svezia OBIETTIVO DELLA CAMPAGNA Migliore qualità della valutazione dei rischi psicosociali AZIONI PREVISTE Sensibilizzazione - divulgazione di materiale informativo Attività di vigilanza in azienda Report di attività

PERCHE OCCUPARSI DEI RISCHI PSICOSOCIALI: LE STATISTICHE EUROPEE STRESS DA LAVORO CORRELATO (UE- ANNO 2002) 40 milioni di individui in tutta l UE costo economico annuale - 20.000 milioni di Euro

EU OSHA Agenzia Europea per la salute e la sicurezza sul lavoro CAMBIAMENTI NEL MONDO DEL LAVORO precarietà aumento della pressione e del carico di lavoro elevata domanda emozionale sul lavoro squilibrio tra il lavoro e la vita privata.

RISCHI PSICOSOCIALI: GLI ACCORDI CON I PARTNERS EUROPEI STRESS LAVORO CORRELATO ACCORDO QUADRO EUROPEO SULLO STRESS LAVORO (08/10/2004) OGNI AZIENDA - OGNI TIPOLOGIA DI LAVORATORE VIOLENZIA E MOLESTIE ACCORDO QUADRO EUROPEO SULLE MOLESTIE E LA VIOLENZA NEL LUOGO DI LAVORO (08/11/2007) SENSIBILIZZAZIONE E RESPONSABILIZZAZIONE DELLA DIREZIONE AZIENDALE AUTOGESTIONE DELLA VALUTAZIONE E DELLE SOLUZIONI Valutazione collettiva Valutazione individuale Intervento collettivo e individuale Intervento individuale e collettivo dall organizzazione del lavoro alla persona dalla persona all organizzazione del lavoro

ma una esposizione prolungata allo stress(distress) può ridurre l efficienza sul lavoro e causare problemi di salute obiettivo è offrire un modello ai datori di lavoro e ai lavoratori per individuare, prevenire, gestire i problemi di stress da lavoro ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS SUL LAVORO Lo stress non è una malattia È la risposta fisiologica dell organismo ad ogni richiesta di modificazione da parte di uno stimolo (stressor)

ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS SUL LAVORO Art. 1, co. 2 Potenzialmente lo stress può riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore - indipendentemente dalle dimensioni dell azienda - indipendentemente dal settore di attività - indipendentemente dalla tipologia del contratto Ciò non significa che tutti i luoghi di lavoro e tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati

ACCORDO QUADRO EUROPEO ART.3 DESCRIZIONE DELLO STRESS E DELLO STRESS LAVORO CORRELATO LO STRESS - può essere accompagnato da disturbi di natura fisica, psicologica o sociale - è conseguenza del fatto che alcuni non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro - persone diverse possono reagire differentemente a situazioni simili - lo stesso individuo può reagire diversamente di fronte a situazioni simili in momenti diversi della propria vita NON TUTTE LE MANIFESTAZIONI DI STRESS CHE AVVENGONO AL LAVORO POSSONO ESSERE CONSIDERATE COME STRESS LAVORO-CORRELATO LO STRESS LAVORO CORRELATO può essere causato da DISFUNZIONI DELL ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO fattori lavorativi (stressor) legati al contenuto del lavoro e al contesto di lavoro

VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO 1. ACCORDO QUADRO EUROPEO SULLO STRESS SUL LAVORO (08/10/2004) 2. ACCORDO INTERCONFEDERALE DI RECEPIMENTO (09/06/2008) 3. D. Lgs. n. 81/08 (articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1 bis e successive modificazioni e integrazioni) 4. INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO (18/11/2010) N.B. LIVELLO MINIMO 5. INTERPELLO N. 5/2012 (15/11/12)

ORDINAMENTO ITALIANO Art. 2087 c.c. - artt. 38 e 41 Cost. N.B. CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, SENTENZA 15 novembre 2001, causa n. C 49/00, condanna l'italia per la non corretta trasposizione della direttiva quadro n. 89/391/CE, art.6, n.3, lett.a), nel D. Lgs. n. 626/1994 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

D. Lgs. n. 81/08 Articolo 28 La valutazione., deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, 106/09 (aggiunge).nel rispetto delle indicazioni elaborate dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, e comunque a far data dal 01/08/ 2010. LEGGE 30 luglio 2010, n. 122 proroga al 31 dicembre 2010 18/11/2010 Indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato Dal 31/12/2010 OBBLIGO PER TUTTE LE AZIENDE DI VALUTARE IL RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO NEL DVR

D. Lgs. n. 81/08 - PROFILI SANZIONATORI - DVR - Non esiste il DVR art. 29, co. 1 /art.55, co1., a) oppure co.2 - Omessa valutazione dello stress art. 28, co. 1 bis - Incompleta valutazione art.28, co. 2, lett.b), c), d) /art.55, co.3 ex. manca piano attuativo - Omessa relazione criteri di valutazione mansioni esposte al rischio Art. 28, co. 2, lett. a) e f) /art. 55, co. 4 - Mancata consultazione RLS art. 29, co.2 / art. 55, co.3 - Mancato aggiornamento Ogni 2 anni/ogni cambiamento org. (30 gg.) art. 29, co.3 / art. 55, co.3 - Istituto della DISPOSIZIONE art. 302 bis D. Lgs. n. 81/08 Arresto 3/6 mesi o Ammenda 2.500/6,400 Ipotesi aggravata: arresto da 4 a 8 mesi Ammenda da 2.000 a 4.000 Ammenda da 1.000 a 2.000 Ammenda da 2.000 a 4.000 Ammenda da 2.000 a 4.000 Indicazioni metodologiche

CONTENUTI MINIMI DEL DVR Specifica realtà aziendale - intero percorso NO DOCUMENTI STANDARDIZZATI - Descrizione dell attività - criterio di ripartizione gruppi omogenei - METODO di valutazione ex. INAIL: MODELLO MANAGEMENT STANDARD - Figure aziendali coinvolte/rappresentatività/eventuale formazione o azioni informative - Modalità di COINVOLGIMENTO dei lavoratori - ANALISI E QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO/SOGLIA DI AZIONE (azioni propedeutiche, valutazione preliminare, verifica dell efficacia, valutazione approfondita eventuale) - Misure PREVENTIVE già attuate e misure CORRETTIVE - Piano attuativo - Piano di MONITORAGGIO e AGGIORNAMENTO - TEMPI congrui: Circ. Min Lav del 18 novembre 2010 DATA DI AVVIO ad oggi le aziende sino a 250 lavoratori terminato la Valutazione preliminare le grandi aziende calendarizzazione con termine finale, indicato nel DVR data certa - AUTOCERTIFICAZIONE aziende fino a 10 lavoratori- sino al 31/12/12 N.B. in azienda documentazione attestante l avvenuta valutazione N.B. l autocertificazione non esime dal monitoraggio periodico e dall aggiornamento

PRINCIPI GENERALI DELLA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO gestione datore di lavoro o top management oggetto di studio: ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PARTECIPAZIONE effettiva dei lavoratori Centralità RSPP-MC-RLS Processo DINAMICO Modello PREVENZIONALE Soluzioni COLLETTIVE INTEGRAZIONE con il processo complessivo di valutazione dei rischi PRESENZA NEL DVR

METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO Percorso: 1. AZIONI PROPEDEUTICHE composizione e formazione del team - scelta del metodo- consultazione RLS individuazione gruppi omogenei 2. VALUTAZIONE PRELIMINARE (necessaria) CRITERI: oggettivi complessivi - parametrici OGGETTO: eventi sentinella, contenuto e contesto del lavoro Tutte le aziende devono fare la valutazione preliminare 3. VALUTAZIONE APPROFONDITA (eventuale) si rilevano elementi di rischio da stress lav.-correlato + misure correttive adottate inefficaci 4. MONITORAGGIO e AGGIORNAMENTO (ogni 2 anni)

AZIONI PROPEDEUTICHE QUALI FIGURE COINVOLTE NELLA VALUTAZIONE? DATORE-DIRIGENTE MC RSPP RLS RSPP Medico Competente (ove presente) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali Consulenti

AZIONI PROPEDEUTICHE INDIVIDUARE I GRUPPI OMOGENEI/PARTIZIONI ORGANIZZATIVE Omogenei RISPETTO AL RISCHIO - divisione per sedi, strutture, reparti - divisione per mansioni - divisione per attività - divisione per tipologia contrattuale Sino a 30 lavoratori - RIPARTIZIONE NON NECESSARIA. grandi aziende - VALUTAZIONE COERENTE con la propria complessità organizzativa

LA VALUTAZIONE PRELIMINARE - NECESSARIA OGGETTIVA, COMPLESSIVA E PARAMETRICA : riscontri documentali e verificabili nelle annotazioni indicare le fonti allegare documenti ( ad es. relative alle certificazioni di qualità) Eventi sentinella (nell ultimo triennio): indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; segnalazioni del medico competente; lamentele formalizzate da parte dei lavoratori; istanze giudiziarie. Fattori di contenuto (RLS consultato): ambiente di lavoro; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra competenze dei lavoratori e requisiti professionali. Fattori di contesto (RLS consultato): autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali; sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste). NECESSARIO VALUTARE TUTTE E TRE LE FAMIGLIE DI FATTORI

LA VALUTAZIONE PRELIMINARE INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO A- QUANDO NON EMERGONO ELEMENTI DI RISCHIO da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio VALUTAZIONE PRELIMINARE (rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili) ESITO NEGATIVO RISULTATO RIPORTATO nel DVR PREVISIONE di PIANO di MONITORAGGIO

LA VALUTAZIONE PRELIMINARE INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO B- NEL CASO IN CUI SI RILEVINO ELEMENTI DI RISCHIO da stress MISURE CORRETTIVE (elenco esemplificativo non tassativo - Interpello n. 5/12) misure organizzative misure tecniche misure procedurali comunicazione formazione VALUTAZIONE PRELIMINARE (rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili) ESITO POSITIVO RISULTATO RIPORTATO nel DVR PREVISIONE di PIANO di MONITORAGGIO PIANIFICAZIONE ed ADOZIONE di INTERVENTI CORRETTIVI VALUTAZIONE DELL EFFICACIA DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI esempi Interventi: organizzativi tecnici procedurali comunicativi formativi Se EFFICACI Se INEFFICACI

LA VALUTAZIONE PRELIMINARE VALUTAZIONE APPROFONDITA C- NEL CASO IN CUI GLI INTERVENTI CORRETTIVI SI RIVELINO INEFFICACI VALUTAZIONE PRELIMINARE (rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili) ESITO POSITIVO PIANIFICAZIONE ed ADOZIONE di INTERVENTI CORRETTIVI Organizzativi/ procedurali/comunicativi/formativi VALUTAZIONE DELL EFFICACIA DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI Se INEFFICACI VALUTAZIONE APPROFONDITA (entro 2 anni) (valutazione della percezione soggettiva)

SOGLIA DI AZIONE MODELLO INAIL: 1) RISCHIO NON RILEVANTE 25% 2) RISCHIO MEDIO >25% o 50% 3) RISCHIO ALTO >50% SOGLIA DI AZIONE = 25% < 25% NON è necessaria (facoltativa) la VALUTAZIONE APPROFONDITA

ULTERIORI MISURE CORRETTIVE LA VALUTAZIONE APPROFONDITA Obiettivo rilevare percezione soggettiva dei lavoratori strumenti di indagine qualitativi - operatori esperti - QUESTIONARI (anonimato/ report finale) - FOCUS GROUP (gruppo rappresentativo ristretto da 6 a 13 discussione interattiva- moderatore-osservatore) - INTERVISTE SEMISTRUTTURATE (domande aperte/partecipazione intervistato) Fattori di contesto e contenuto del lavoro - Nelle aziende di maggiori dimensioni - campione rappresentativo di lavoratori. - Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori RIUNIONI di tutto il personale

AL TERMINE DEL PROCESSO VALUTATIVO PERMANE UNA CONDIZIONE INELIMINABILE DI STRESS POTENZIALMENTE DANNOSA (INEFFICACIA ULTERIORI MISURE CORRETTIVE) SORVEGLIANZA SANITARIA (facoltativa)

ATTIVITÀ DI VIGILANZA ISTITUZIONALE Sopralluogo in azienda - Visione del DVR comprensivo del rischio stress - Accertamento della metodologia utilizzata - Verifica del processo di valutazione messo in atto - Valutazione delle azioni dirette a risolvere le eventuali criticità emerse - Confronto con i RLS o i lavoratori, il RSPP, il MC e i consulenti MOMENTI SANZIONI DISPOSIZIONE INFORMATIVI art. 302 bis D. Lgs. n. 81/08

INTERVENTI DI VIGILANZA COSA VA INSERITO ALL INTERNO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO LAVORO - CORRELATO?

LISTA DI CONTROLLO PER LA VIGILANZA Elementi da verificare Quali soggetti sono coinvolti nella valutazione (team di valutazione)? Quale metodo è stato adottato per la valutazione preliminare? Sono stati rilevati gli eventi sentinella? Sono stati osservati i fattori di contesto ed i fattori di contenuto nella quantificazione del rischio? È stata individuata una soglia di azione oltre la quale intervenire con misure correttive? LIVELLO MINIMO Il gruppo dei valutatori comprende Datore di lavoro (o suo rappresentante), RSPP (o ASPP), Medico competente (se nominato), RLS/RLST (o lavoratori esperti). Se gli RLS/RLST non fanno parte del team comunque i lavoratori e/o gli RLS/RLST devono essere sentiti nella valutazione dei fattori di contesto e di contenuto (vedi punto 3) l metodo deve essere validato o adeguatamente sperimentato; deve prevedere la rilevazione degli eventi sentinella, l analisi osservazionale dei fattori di contesto e di contenuto e deve quantificare il rischio in riferimento ad una soglia di azione. Deve consentire di individuare le misure correttive e la loro efficacia. In che modo si è realizzato il coinvolgimento dei lavoratori? In che fase sono stati consultati gli RLS? Gli RLS devono essere consultati preventivamente nella definizione del processo valutativo nell ambito della consultazione sulla valutazione dei rischi. Gli RLS e/o altri lavoratori devono essere consultati nella fase di valutazione preliminare dei fattori di contesto e di contenuto e nella eventuale individuazione delle misure correttive. Gli RLS e eventuali altri lavoratori coinvolti devono essere esperti della realtà organizzativa del/i gruppo/i omogeneo/i esaminato/i. Devono essere sentiti durante il processo valutativo e non dopo.

LISTA DI CONTROLLO PER LA VIGILANZA Elementi da verificare Nelle aziende con maggiore complessità organizzativa (più di 30 lavoratori) la valutazione è stata condotta per gruppi omogenei o partizioni organizzative? Con quali criteri di rappresentatività sono stati individuati i gruppi omogenei? Come è stata realizzata la valutazione preliminare? Quali sono gli elementi di valutazione adottati? Sono basati su riscontri documentali o comunque oggettivamente verificabili? I rilevatori sono stati formati sul metodo di valutazione adottato? Quali procedure in caso di disaccordo tra i componenti del team di valutazione? LIVELLO MINIMO Nelle aziende a maggiore complessità organizzativa (indicativamente oltre i 30 lavoratori) la valutazione è condotta suddividendo i lavoratori in gruppi omogenei/partizioni organizzative. L individuazione dei gruppi di lavoratori deve riflettere la reale organizzazione del lavoro in azienda e il contesto territoriale in cui opera. I gruppi individuati devono rappresentare tutti i lavoratori dell azienda Lo strumento adottato è stato utilizzato rispettando correttamente le indicazioni per la sua applicazione. I rilevatori sono stati formati o comunque hanno un adeguata conoscenza del metodo di valutazione Gli elementi di valutazione sono basati su riscontri documentali o comunque oggettivamente verificabili. In caso di disaccordo nel team le indicazioni dei lavoratori devono essere riportate nelle note e le conclusioni devono essere motivate e documentate.

LISTA DI CONTROLLO PER LA VIGILANZA Elementi da verificare LIVELLO MINIMO Sono state individuate le Le misure di prevenzione devono essere individuate con la misure di prevenzione? partecipazione degli RLS e/o dei lavoratori; Quali? Successivamente Si devono riferire alle fonti del rischio organizzativo risultate sono state riportate nel DVR? critiche, con valenza collettiva. Nel DVR devono essere indicate le misure di prevenzione adottate con il relativo piano attuativo e l eventuale programma di ulteriori interventi correttivi e/o azioni di miglioramento. È stata pianificata e/o verificata l efficacia delle misure correttive? Riapplicazione dello strumento adottato per la valutazione preliminare. Coinvolgimento di tutti i referenti previsti per la valutazione preliminare, eventualmente integrati con altri che sono stati oggetto delle azioni correttive. Se le misure adottate sono risultate inefficaci è stata effettuata la valutazione approfondita? Sono state svolte riunioni, somministrati questionari oppure realizzati focus group o interviste semistrutturate? A che tipo di professionalità è stata affidata la realizzazione di questa fase? Devono essere presi in esame tutti i fattori/indicatori considerati nella fase preliminare, con particolare attenzione a quelli che hanno manifestato criticità tali da richiedere interventi correttivi, relativamente ai gruppi omogenei/partizioni organizzative interessati. Questionari validati in sede scientifica, in grado di indagare le dimensioni che coprono le criticità emerse nella valutazione preliminare, somministrati( da professionalità abilitate all uso) al/i gruppo/i omogeneo/i dove le misure correttive sono risultate inefficaci( a tutti i lavoratori del/i gruppo/i o ad un campione significativo dal punto di vista statistico). Focus group o interviste semistrutturate, condotti da operatori esperti in tali tecniche. Riunione con tutti i lavoratori, in caso di aziende fino a 5 dipendenti.

LISTA DI CONTROLLO PER LA VIGILANZA Elementi da verificare Sono state intraprese iniziative di informazione/ formazione? Nei confronti di quali soggetti? Sebbene non sia obbligatoria, è stata prevista la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischio da stress lavoro-correlato? È stato predisposto un piano per il monitoraggio e l aggiornamento della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato? Con quale periodicità? LIVELLO MINIMO Sulla metodologia valutativa da mettere in atto, ai soggetti aziendali che compongono il team di valutazione. Nei confronti di lavoratori, dirigenti e preposti come previsto dagli art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 secondo i contenuti dell accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. La sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischio da stress lavoro-correlato non è obbligatoria. Può essere legittimamente adottata se, al termine dell intero percorso di valutazione del rischio, permane una condizione ineliminabile di stress potenzialmente dannoso. Il protocollo deve prevedere la ricerca di disturbi o patologie stress-correlate, attraverso strumenti standardizzati di raccolta anamnestica, supportati, se del caso, da riscontri documentali o da accertamenti clinico-strumentali. Riapplicazione dello strumento adottato per la valutazione preliminare periodicamente (indicativamente ogni 2 anni) o tempestivamente nei casi previsti dall art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08

INTERVENTO DELLA REGIONE VENETO Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 8 Regione Veneto Prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-sociale della persona sul luogo del lavoro Articolo 6 SPORTELLI DI ASSISTENZA Articolo 7 CENTRI DI RIFERIMENTO PER IL BENESSERE ORGANIZZATIVO

Articolo 7 CENTRI DI RIFERIMENTO PER IL BENESSERE ORGANIZZATIVO Soggetti attuatori Azienda USLL capoluogo di provincia Composizione collegio multidisciplinare di specialisti un medico specialista in medicina del lavoro uno psicologo, esperto in test psicodiagnostici uno psicologo, esperto in psicologia del lavoro e delle organizzazioni un medico specialista in psichiatria; uno psicoterapeuta PROVINCIA DI VERONA - ULSS 20 Delibera D.G. N. 102 del 01/03/2012 CENTRO PER L ANALISI DEI RISCHI E DELLE PATOLOGIE PSICO-SOCIALI DI ORIGINE LAVORATIVA Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica Università di Verona DGR 4407/05 Regione Veneto

Orientare il lavoratore presso le strutture di supporto del territorio Centro di riferimento per il Benessere Organizzativo Direzione Territoriale Lavoro Consigliera di Parità Sindacato Medico competente Dipartimento di Salute Mentale

Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro Indicazioni per la corretta gestione del rischio e l attività di vigilanza (scaricabile dal sito www.medicocompetente.it)

CONCLUSIONI Come la valutazione dei rischi psicosociali viene percepita in azienda? mero adempimento burocratico- formale opportunità per migliorare la qualità della gestione delle risorse umane allo scopo di fidelizzarle e di migliorarne la produttività