Regolamento Regionale quadro per la scelta delle candidature alle cariche istituzionali.

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Regolamento Regionale quadro per la scelta delle candidature alle cariche istituzionali. (Approvato dall Assemblea Costituente Regionale riunita lunedì 02 marzo 2009, ai sensi dell art. 39 comma 4. dello Statuto Regionale.) Il presente regolamento quadro disciplina la selezione delle candidature alle cariche istituzionali del P.D. della Puglia, secondo quanto previsto all articolo 29 commi 4. 5. e 6. dello Statuto Regionale. TITOLO I Selezione delle candidature per le cariche istituzionali regolate da sistemi elettorali a collegio uninominale Capo 1. Premesse generali. 1. Le primarie sono uno strumento della politica e non il suo superamento. Esse non esautorano il ruolo degli Organismi dirigenti del Partito ne quello degli iscritti che hanno anzi il compito di selezionare le migliori candidature da offrire ai cittadini, sulla base di valutazioni politiche che tengano conto del radicamento sociale, della capacità di rappresentare le esigenze del territorio, nonché del rispetto del pluralismo interno. Con questo regolamento quindi, continuando sullo spirito con il quale è stato costruito lo Statuto regionale, il PD della Puglia si sforza di trovare il giusto equilibrio tra ruolo degli organismi e degli iscritti, e coinvolgimento dei cittadini nelle scelte. 2. Ai fini del presente regolamento, per candidato, dove non meglio specificato, si intende chi decide di partecipare al meccanismo di selezione ai sensi del presente regolamento. Capo 2. Tempistica 3. In tutti i collegi uninominali della Puglia interessati al voto, il Partito Democratico seleziona i suoi candidati alle elezioni amministrative entro e non oltre 30 giorni dalla data fissata per la presentazione delle liste. Nel caso di svolgimento di primarie, queste si svolgeranno nello stesso giorno in tutti i collegi. L individuazione della data è demandata ai Comitati provinciali per la selezione delle candidature. Regolamento regionale Candidature cariche isitituzionali pag. n 1

Capo 3. Comitato provinciale per la selezione delle candidature 4. Su proposta del Segretario Provinciale, la direzione provinciale elegge il Comitato Provinciale per la selezione delle candidature con i 2/3 dei voti validamente espressi. Tale elezione dovrà avvenire entro e non oltre 100 giorni dalla data stabilita per lo svolgimento delle elezioni. 5. Il Comitato Provinciale per la selezione delle candidature è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 15 membri ed esso: stabilisce la data di presentazione delle candidature, ne da comunicazione ai circoli e ne garantisce la massima pubblicizzazione; sovrintende allo svolgimento dei lavori; supervisiona il corretto svolgimento delle operazioni; predispone la modulistica per la raccolta delle firme; accerta i requisiti di ammissione delle candidature e la regolarità delle firme raccolte; ufficializza la lista dei Candidati ammessi e non ammessi e la rende pubblica mediante affissione presso le sedi del PD. 6. Il Comitato Provinciale per la selezione delle candidature inoltre, nel caso di svolgimento di elezioni primarie: definisce i Seggi elettorali; nomina scrutatori e Presidente di seggio; predispone il materiale necessario allo svolgimento delle Primarie; definisce la localizzazione dei seggi; predispone la stampa, la consegna ed il ritiro della modulistica relativa all'esercizio del voto; fornisce i moduli di ricevuta dei contributi economici versati dagli elettori; raccoglie i fondi e li contabilizza. 7. La carica di componente del Comitato, componente del Comitato dei Garanti nazionale, regionale o provinciale, e di Candidato sono tra di loro incompatibili. Capo 4. Presentazione delle candidature 8. Possono partecipare alla selezione delle candidature per le cariche istituzionali regolate da sistemi elettorali a collegio uninominale i cittadini in possesso dei requisiti di legge che li rendano eleggibili a tali cariche, la cui candidatura non sia in contrasto con il Codice etico del PD e che abbia sottoscritto, oltre al presente Regolamento, il Codice etico e lo Statuto nazionale e regionale del Partito democratico. 9. La candidatura deve essere avanzata al Comitato provinciale per la selezione delle candidature entro la data da quest ultimo stabilita con un numero di sottoscrizioni comprese tra un minimo di 100 e un massimo di 500 elettori del collegio nel quale si intende candidare. 10. Le candidature devono essere sottoscritte su appositi moduli predisposti dal Comitato Provinciale. 11. I moduli per l accettazione di candidatura e per la raccolta delle sottoscrizioni riportano il contrassegno a colori del Partito Democratico, ma possono essere stampati ed utilizzati in bianco e nero. 12. Le sottoscrizioni non hanno bisogno di autenticazione e si ritengono valide se raccolte in presenza di iscritti al Partito Democratico che ricoprano uno dei seguenti incarichi: Parlamentare nazionale o europeo; Consigliere o assessore regionale, provinciale, comunale. 13. Le candidature sono valide se accompagnate da una autocertificazione circa il soddisfacimento dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Codice etico. 14. Il Comitato Provinciale competente procede alla verifica della documentazione di presentazione delle candidature, della validità delle sottoscrizioni e della loro congruità rispetto ai requisiti quantitativi nonché della correttezza della documentazione richiesti. 15. Il Comitato Provinciale può eventualmente accordare 24 ore di tempo ai candidati per integrare la documentazione richiesta dai regolamenti. Regolamento regionale Candidature cariche isitituzionali pag. n 2

16. Trascorse 24 ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, in mancanza di ricorsi o contestazioni, il Comitato Provinciale verbalizza i nomi dei candidati. 17. In caso di ricorsi, il Comitato provinciale li devolve al Collegio dei Garanti del livello territoriale immediatamente superiore, che decide in unica e inappellabile istanza entro 24 ore. 18. Gli uscenti possono avanzare la loro candidatura al Comitato Provinciale entro la data da quest ultimo fissata, presentando una dichiarazione di intenti e senza la necessità di raccogliere le sottoscrizioni previste al precedente comma 2.. Capo 5. La selezione delle candidature 19. La selezione delle candidature deve partire dalla valutazione degli uscenti. In tal senso il Comitato Provinciale come primo atto dal suo insediamento fissa la data entro cui gli uscenti, ricandidabili ai sensi degli artt. 30 31 32 dello Statuto regionale, possono presentare la loro candidatura. 20. Il Comitato Provinciale, verificate le candidature presentate dagli uscenti, le comunica ai circoli interessati. Il coordinatore del circolo entro una settimana dalla comunicazione del Comitato Provinciale deve convocare l assemblea degli iscritti con specifico ordine del giorno. 21. L assemblea di circolo dovrà esprimersi sul lavoro svolto dall uscente e sulla sua ricandidatura alle elezioni amministrative. Se il 60% dei presenti all assemblea si esprimerà in modo favorevole sull ipotesi di ricandidatura, questo sarà il candidato alle elezione amministrative per il PD in quel collegio. Se invece l uscente non ottiene il 60% di gradimento dei presenti all assemblea, può comunque decidere di partecipare alla selezione interna insieme agli altri candidati di quel collegio ai sensi del successivo comma 8.. 22. Il Comitato Provinciale, acquisite le ricandidature degli uscenti nei collegi interessati, secondo quanto previsto al precedente comma 3., stabilisce per gli altri collegi la data entro cui è possibile presentare la candidatura ai sensi dell art. 4. del presente regolamento. 23. Il Comitato Provinciale, ultimate le verifiche di accettazione delle candidature, le comunica ai circoli interessati. 24. Il coordinatore del circolo entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione del Comitato Provinciale, convoca l assemblea delle iscritte e degli iscritti con specifico ordine del giorno. Nella convocazione dovrà anche indicare i nomi dei candidati pervenuti e le modalità di selezione. Di tale convocazione dovrà inoltre darne comunicazione al Comitato Provinciale. 25. Se è pervenuta una sola candidatura, questa sarà quella che il PD presenterà alle elezioni amministrative. 26. Nel caso siano state comunicate al Circolo la presentazione di più candidature, l Assemblea delle iscritte e degli iscritti dovrà discuterle e votarle. Il candidato che otterrà il 70% dei voti validamente espressi sarà il candidato che il PD presenterà alle elezioni amministrative. Se nessuno dei candidati ottiene il 70% dei voti validamente espressi dall assemblea, saranno indette le primarie di collegio tra i tre candidati più suffragati e che abbiano comunque ottenuto almeno il 20% dei voti validamente espressi. 27. Le percentuali di cui al precedente commi 3. e 8. sono calcolate in modo secco nel caso in cui nel collegio insista un solo circolo; nel caso in cui nello stesso collegio siano presenti più circoli del PD, ogni circolo inciderà in maniera proporzionale alla quota di elettori residenti nella porzione di territorio coinvolto nel collegio, rispetto al numero complessivo degli elettori. 28. Nel caso in cui la competenza territoriale di un circolo includa più collegi, le prerogative riservate ai circoli vengano demandate alle unioni cittadine. Regolamento regionale Candidature cariche isitituzionali pag. n 3

29. Le percentuali di cui ai commi 3. e 8. del presente articolo sono calcolate sul dato del tesseramento registrato dall ufficio provinciale per il tesseramento alla data di elezione del comitato provinciale per la selezione delle candidature. Hanno diritto di voto nell Assemblea di circolo le iscritte e gli iscritti registrati nell anagrafe provinciale delle iscritte e degli iscritti alla data di e- lezione del Comitato Provinciale per la selezione delle candidature. Capo 6. Le primarie di collegio 30. Le primarie di collegio sono indette dal comitato provinciale nei casi previsti dall art. 5 comma 8. del presente regolamento. 31. I candidati che accedono alle primarie dovranno sottoscrivere, pena l inammissibilità della sua candidatura, formale impegno a supportare il candidato che si affermerà nelle elezioni primarie. 32. La campagna elettorale per le primarie può durare al massimo 20 giorni, il Comitato Provinciale dovrà definirne la data di apertura e di chiusura. 33. Il Comitato Provinciale dovrà redigere ed approvare il regolamento per la campagna elettorale per le elezioni primarie che garantisca le pari opportunità tra i concorrenti. I candidati che violano le regole in esso contenute dovranno essere esclusi dalla competizione. Capo 7. Elettori 34. Possono partecipare alle primarie le persone che alla data delle primarie abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, già registrate nell'albo degli elettori del Partito Democratico o che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell Unione europea residenti nel territorio comunale o provinciale, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, iscritti e non iscritti al Partito Democratico, dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell Albo pubblico delle elettrici e degli elettori al momento del voto. Capo 8. Norme transitorie e finali 35. In fase di prima applicazione del presente regolamento le federazioni provinciali potranno derogare alla tempistica in questo prevista, purchè vengano comunque garantiti tutti i passaggi democratici previsti. 36. In fase di prima applicazione del presente regolamento le prerogative assegnate alle direzioni provinciali, li dove queste non siano state ancora elette, sono delegate alle Assemblee provinciali. 37. In fase di prima applicazione del presente regolamento, per gli uscenti comunque ricandidabili ai sensi degli artt. 30 31 32 dello statuto regionale, vale quanto previsto all art. 38 comma 7. dello statuto regionale. 38. Nei collegi dove sono presenti più di un uscente che ha proposto la propria ricandidatura, si seguirà la procedura prevista al comma 3. Regolamento regionale Candidature cariche isitituzionali pag. n 4

TITOLO II Selezione delle candidature per le cariche istituzionali regolate da sistemi elettorali in cui è prevista la preferenza. Capo 9. Selezione delle candidature alla carica di consigliere comunale. 39. Il Partito Democratico della Puglia seleziona le sue candidature alla carica di consigliere comunale entro e non oltre 30 giorni dalla data fissata per la presentazione delle liste. 40. In tutti i comuni interessati al voto il coordinamento di circolo, ovvero la direzione cittadina, stabilisce la data entro cui è possibile presentare le candidature comunicandola a tutti gli iscritti e dandone massima pubblicità. 41. Possono partecipare alla selezione delle candidature per la carica di consigliere comunale i cittadini in possesso dei requisiti di legge che li rendano eleggibili a tali cariche, la cui candidatura non sia in contrasto con il Codice etico del PD e che abbiano sottoscritto, oltre al presente Regolamento, il Codice etico e lo Statuto nazionale e regionale del Partito democratico. 42. La candidatura va presentata al coordinamento di circolo, ovvero all unione cittadina, entro la data da quest ultimo stabilita accompagnata da una dichiarazione di intenti. 43. Il coordinamento di circolo, ovvero la direzione cittadina, ha il compito di elaborare una proposta di candidature del Partito partendo dalle disponibilità pervenute che tenga conto della rappresentanza territoriale, della rappresentanza di genere e del pluralismo interno. La proposta così licenziata dal coordinamento, ovvero dalla direzione cittadina, va portata all assemblea delle iscritte e degli iscritti che la discutono e la approvano. 44. Se l assemblea di circolo, ovvero l assemblea cittadina, respinge la proposta avanzata dal coordinamento di circolo, ovvero dalla direzione cittadina, si passa al voto segreto. In tal caso ai componenti l assemblea di circolo, ovvero dell assemblea cittadina, va distribuita una scheda contenente la proposta nominativa avanzata dal coordinamento, ovvero dalla direzione, inclusi i nomi eventualmente esclusi dalla proposta. Ogni componente l assemblea voterà un numero di candidati pari al numero degli eleggibili in consiglio comunale. La lista sarà composta dai più votati sino ad un numero pari agli eleggibili in consiglio comunale. In caso di parità di voti conseguiti, si sceglierà il più giovane d età. Bari, 02 marzo 2009 Regolamento regionale Candidature cariche isitituzionali pag. n 5