Regolamento di disciplina degli studenti ai sensi del DPR 249/98 (allegato IV) e DPR 235/2007 (allegato XI)

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Regolamento di disciplina degli studenti ai sensi del DPR 249/98 (allegato IV) e DPR 235/2007 (allegato XI) Art. 1 Sanzioni disciplinari Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia, hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all interno della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all infrazione e ispirate al principio della riparazione del danno. La riparazione non sempre estingue la mancanza, che influisce sul voto di condotta a discrezione dell organo competente. La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione è pubblica. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell altrui personalità. Ai fini della recidiva si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dello stesso anno scolastico. Per recidiva si intende la reterazione generica e continuata della violazione dei doveri. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l organo competente dovrà irrogare i provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni come da allegate tabelle. L alunno che è incorso nella sanzione della superiore a due giorni o in altra sanzione corrispondente non può partecipare in quell anno scolastico ai viaggi di istruzione o ad attività individuate dal Consiglio di classe. Durante il periodo previsto per il viaggio o le attività, lo studente continuerà a frequentare le lezioni in altra classe dello stesso livello. L alunno che è incorso nella sanzione della superiore a cinque giorni o in altra sanzione corrispondente perde il diritto all esonero dalle tasse scolastiche e dai contributi per l anno scolastico successivo a quello in cui è avvenuta la mancanza. Il trasferimento dalla scuola, anche in corso di anno, per fatti gravissimi, per condanna penale, ovvero per ragioni cautelari, viene deliberato dal Consiglio di classe in accordo con la famiglia, dopo aver sentito il parere dell autorità giudiziaria e i servizi sociali competenti. Il cambiamento di scuola non pone fine a un provvedimento disciplinare già iniziato, che seguirà il suo iter fino alla conclusione. Per infrazioni gravi che comportino il reale allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni, in caso di recidiva aggravata, il Consiglio di classe promuove un percorso di recupero educativo che miri all inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Lo studente e la famiglia hanno l obbligo di rispettare tale piano di recupero. TABELLA A INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI DOVERI (art. 3 dello Statuto) FREQUENZA REGOLARE E IMPEGNO SCOLASTICO RISPETTO DEGLI ALTRI COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazioni ai doveri 1 Elevato numero di assenze 2 Assenze non giustificate 3 Assenze strategiche 4 Ritardi e uscite anticipate oltre al consentito e non documentati 5 Ritardi al rientro da intervalli e cambi d ora 6 Mancato svolgimento delle esercitazioni assegnate. 7 Interventi inopportuni durante le lezioni. SANZIONI Punti da 1 a 7: Ammonizioni verbali o note scritte sul registro di classe che incidono sul voto di condotta. In caso di recidiva, dopo almeno 3 note scritte sul registro si provvederà ad applicare una sanzione disciplinare che contempli la da 1 a 3 giorni con obbligo di ORGANO COMPETENTE Il Dirigente, i docenti o il Consiglio di classe

frequenza per lavori socialmente utili. NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE 8 Utilizzo del cellulare o di altri dispositivi elettronici durante le lezioni 9 Violazione dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati 10 Comportamenti inadeguati al mantenimento della pulizia dell ambiente e dell integrità delle attrezzature di laboratorio. Punto 8 ritiro del cellulare, che viene riconsegnato ai genitori. Nota scritta sul registro. Punto 9: Nota scritta sul registro di classe che incide sul voto di condotta. Punto 10: nota sul registro di classe che incide sul voto di condotta. Ripristino delle strutture e/o attrezzature con riparazione dei danni a carico degli studenti. Riparazione pecuniaria o diretta con il lavoro socialmente utile. Il Dirigente, i docenti o il Consiglio di classe Il Dirigente, un Docente dell Istituto o il coordinatore di classe

TABELLA B INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI DOVERI (art. 3 dello Statuto) COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazioni gravi ai doveri SANZIONI RISPETTO DEGLI ALTRI. NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE 1. Allontanamento dalla classe o dall Istituto senza autorizzazione 2.Giustificazioni o comunicazioni con firma falsificata. 3. Utilizzo di termini offensivi e lesivi della dignità altrui (studenti, docenti, famiglie, personale ATA). 4. Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone. 5. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza. 6. Non rispetto del materiale altrui 7. Atti o parole che consapevolmente tendono a creare situazioni di emarginazione Per i punti 1 e 2:, da 1 a 3 giorni con obbligo di frequenza convertibili in lavoro socialmente utile. Per i punti da 3 a 7: da 1 a 5 gg con obbligo di frequenza convertibile in lavoro socialmente utile (pulizia dei locali, piccole manutenzioni attività di ricerca e/o produzione di elaborati che inducano lo studente a una riflessione sugli episodi verificatisi a scuola). ORGANO COMPETENTE Il Consiglio di classe convocato in forma perfetta (valido anche se presenti due terzi dei componenti), per le infrazioni che comportano una sospensione fino a 15 gg. Accoglie le segnalazioni in unione con la Dirigenza, accerta la veridicità delle infrazioni e applica la sanzione della sospensione dall attività didattica convertibile in lavoro socialmente utile. 8. Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture 9. Ricorso o istigazione alla violenza, atti che mettono in pericolo l incolumità altrui 10. Introduzione nella scuola di alcolici e droghe 11. rifiuto di declinare le proprie generalità o di esibire il documento di identità se richiesto dal personale della scuola 12 Introduzione di persone esterne alla scuola, non autorizzate ad alcun titolo alla permanenza all interno dell edificio. 13 permanenza all interno dell edificio scolastico oltre l orario di chiusura Per i punti da 8 a 10: da 6 a 15 gg con obbligo di frequenza convertibile in lavoro socialmente utile. Punto 11 per almeno 3 gg convertibile in lavoro socialmente utile Punti 12 e 13 per almeno 5 gg convertibile in lavoro socialmente utile

TABELLA C INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVISSIME DOVERI (art. 3 dello Statuto) RISPETTO DEGLI ALTRI. NORME DI SICUREZZA E DELL INTEGRITA FISICA DELLE PERSONE PRESENTI A VARIO TITOLO ALL INTERNO DELLA SCUOLA. COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazioni gravissime ai doveri 1. Compimento di fatti di reato, ivi compresa la sottrazione, manomissione o distruzione di documenti della scuola 2. Introduzione di armi 3. Recidive di infrazioni gravi e/o gravissime. SANZIONI Punti 1 e 2: sospensione oltre i 15 gg, attribuzione del 5 in condotta allo scrutinio finale e conseguente bocciatura. Punto 3: in caso di recidiva di infrazioni che abbiano già comportato la per almeno 3 giorni, ulteriore sospensione, a seconda della gravità del fatto, anche oltre i 15 giorni. In caso di recidiva aggravata, riferita ai casi di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una gravità tale da determinare una serie di apprensioni a livello sociale, e ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l anno scolastico, si potrà arrivare all allontanamento dello studente dalla comunità scolastica ORGANO COMPETENTE Il Consiglio di Istituto, nei casi che comportano una sospensione superiore ai 15gg, accoglie le segnalazioni in unione con la Dirigenza, accerta la veridicità delle infrazioni e applica la sanzione della sospensione o dell allontanamento fino all esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all Esame di Stato conclusivo del corso di studi Art. 2 Procedure Richiamo verbale (Tabella A). Il docente, davanti a testimoni, contesta allo studente la violazione del regolamento di disciplina su fatti espliciti. Lo studente espone le proprie considerazioni e giustificazioni. Il docente impartisce il richiamo verbale, eventualmente annotandolo sul registro di classe e personale. Richiamo scritto (Tabella A). Stessa procedura del punto precedente, ma la motivazione deve essere scritta sul registro di classe. Dopo tre richiami scritti, o in casi particolarmente gravi, il registro di classe viene inviato al Dirigente per la notifica e la sanzione viene comunicata alla famiglia. Sospensione dalle lezioni per periodo inferiore a 15 gg (Tabella B). Il Coordinatore (o il Dirigente o un suo delegato) incontra l alunno e la famiglia, espone i fatti contestati allo studente e ascolta considerazioni e giustificazioni. Conseguentemente viene convocato il Consiglio di classe tecnico per discutere sui fatti accaduti in violazione del Regolamento di disciplina, e a seguire viene convocato il Consiglio di classe in forma perfetta, che irrogherà la sanzione. La sanzione viene notificata alla famiglia e all alunno in forma scritta.

Qualora l adozione di un provvedimento disciplinare riguardi uno o entrambi i rappresentanti degli alunni, questi dovranno lasciare la seduta al momento della votazione. La stessa regola verrà adottata nei confronti del genitore rappresentante di classe interessato da un provvedimento disciplinare a carico del figlio. Il Consiglio di classe delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. Non è ammessa l astensione e a parità di voto prevale il voto del Presidente. Sospensione dalle lezioni o allontanamento dalla comunità scolastica (Tabella B). Il Consiglio di Istituto procede alla irrogazione della sanzione disciplinare, che ha immediata esecutività e che contestualmente viene notificata all alunno, alla famiglia e all Ufficio Scolastico Provinciale. Art. 3 Impugnazioni Gli organi competenti deliberano, per le decisioni di carattere collegiale, dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da docenti indicati dallo stesso. Contro la sanzione disciplinare è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) entro 15 gg dalla comunicazione della sanzione stessa all Organo di garanzia interno all Istituto, che deve riunirsi in forma perfetta ed esprimersi nei successivi 10 gg (art. 5, comma 1, DPR 235/2007). Qualora l Organo di garanzia non decida entro tale termine la sanzione non potrà che ritenersi confermata. Una ulteriore fase impugnatoria è definita dal comma 3 del citato art. 5, che attribuisce la competenza a decidere sui reclami contro la violazione dello Statuto al Direttore dell Ufficio Scolastico Regionale, che presiede l Organo di garanzia regionale. La proposizione di questo ulteriore reclamo dovrà avvenire entro 15 gg a decorrere dalla comunicazione della decisione dell Organo di garanzia interno. L Organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all istruttoria unicamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte (non sono ammesse audizioni orali del ricorrente), ed emette parere definitivo perentoriamente entro 30 gg dalla presentazione del ricorso. Qualora entro tale termine l Organo di garanzia regionale non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per le quali il termine è sospeso per un massimo di 15 gg senza ulteriori rinvii (art. 16, comma 4, Legge 7 agosto 1990 n. 241), il Direttore dell Ufficio Scolastico Regionale potrà decidere indipendentemente dal parere dell Organo di garanzia. L impugnazione, se accolta, non interrompe la sanzione, ma gli eventuali ulteriori effetti. Art. 4 Organo di garanzia Il Consiglio di Istituto nomina l Organo di garanzia di cui all art. 5 del DPR 249/98. 1.L Organo di garanzia dura in carica un anno scolastico ed è costituito dai seguenti membri: a. il Dirigente scolastico, che presiede b. un docente designato dal Collegio dei docenti c. un rappresentante eletto dagli studenti d. un rappresentante eletto dai genitori 2. Esso decide altresì, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all interno della scuola in merito all applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del Regolamento di disciplina. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti all Organo di garanzia è segreto. Non è consentita l astensione. Disposizioni finali È sanzionabile qualsiasi comportamento da cui sia derivato grave danno alla scuola o a terzi, anche se non esplicitamente previsto dal presente Regolamento. È sanzionabile qualsiasi comportamento di cui alle tabelle A e B che si caratterizzi come infrazione nel corso di uscite scolastiche e viaggi di istruzione. Le presenti norme fanno parte integrante del Regolamento di Istituto e del Piano dell Offerta Formativa della scuola. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio dei docenti. Le proposte di modifica possono essere richieste dalla maggioranza assoluta di ciascun

organo collegiale rappresentativo delle varie componenti (Collegio dei docenti, Comitato dei genitori, Comitato degli studenti, Assemblea ATA) o dai rappresentanti di ciascuna componente presenti nel Consiglio di Istituto. Dei contenuti del presente Regolamento studenti e genitori vengono informati in modo chiaro, efficace e completo all inizio di ogni anno scolastico. All inizio di ogni anno scolastico il Dirigente scolastico, i genitori e gli studenti sottoscrivono il patto educativo di corresponsabilità: patto condiviso tra scuola e famiglia sulle priorità educative. (Approvato dal Consiglio di Istituto il 3 Luglio 2013)