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--------- N.d.R.: L'accordo 24 gennaio 2008 prevede quanto segue: Regolamentazione dell'apprendistato Premessa Premesso che nell'ambito della riforma dei contratti a contenuto formativo il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ha introdotto una nuova disciplina di legge dell'apprendistato, prevedendo le seguenti tre diverse tipologie (modalità di svolgimento) dello stesso, differenziate in relazione agli obiettivi formativi perseguiti: a) apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; b) apprendistato professionalizzante; c) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione; Considerato che, allo stato, non è ancora pienamente operativa la disciplina legislativa dell'apprendistato per il diritto-dovere, strettamente connessa alla riforma dei cicli scolastici, le parti contraenti con il presente accordo danno concreta attuazione all'apprendistato professionalizzante al fine di rendere immediatamente applicabile tale istituto in tutte le regioni e province italiane, sia in quelle che legiferato in merito sia nelle altre prive di specifica regolamentazione. Art. 1 (Norme generali) L'apprendistato professionalizzante è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista finalizzato al conseguimento di una qualificazione superiore rispetto al patrimonio professionale iniziale attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico professionalizzanti. La disciplina dell'apprendistato professionalizzante è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente accordo e da eventuali disposizioni stabilite da accordi e contratti regionali. Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dalle specifiche regolamentazioni contrattuali valgono per gli apprendisti le norme del vigente c.c.n.l. Art. 2 (Età di assunzione) Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni. L'assunzione potrà essere effettuata fino al compimento del trentesimo anno di età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni). Art. 3 (Forma e contenuto del contratto) Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, la retribuzione e ogni altra indicazione contrattuale utile. Al contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il piano formativo. Il contratto di apprendistato può essere instaurato per i profili dei lavoratori operai, intermedi ed impiegati dei livelli dal 1º s al 5º livello e per le relative mansioni relativamente al settore alimentari e per i profili dei lavoratori operai, intermedi ed impiegati dei livelli dal A1 s al A3 e dal livello B1 al B3 per il settore panificazione. Art. 4 (Periodo di prova) Può essere convenuto un periodo di prova, da indicare nella lettera di assunzione, non superiore a quanto previsto per i lavoratori inquadrati nei rispettivi livelli di destinazione dell'apprendista. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal rapporto di lavoro senza l'obbligo del preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o le giornate di lavoro effettivamente prestate. Art. 5 (Apprendistato presso altri datori di lavoro) Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, pre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione dei due periodi non sia superiore ai 12 mesi. Analogamente sarà computato per intero il periodo di apprendistato eventualmente svolto nell'ambito del diritto-dovere di formazione, pre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi.

Per ottenere il riconoscimento di detti cumuli di apprendistato, l'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione i periodi già compiuti. Le ore di formazione saranno proporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. Art. 6 (Durata dell'apprendistato professionalizzante) La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualificazione da raggiungere: Settore alimentare - 1º gruppo (livelli 1º, 1º s): durata: 5 anni e 6 mesi; - 2º gruppo (livelli 2º, 3ºa, 3º, 4º): durata: 5 anni; - 3º gruppo (livello 5º): durata: 3 anni. Panificazione gruppo A - 1º gruppo (livelli A1, A1 s): durata: 5 anni; - 2º gruppo (livello A2): durata: 4 anni e 6 mesi; - 3º gruppo (livello A3): durata: 3 anni. Panificazione gruppo B - 1º gruppo (livelli B1): durata: 5 anni; - 2º gruppo (livello B2): durata: 4 anni e 6 mesi; - 3º gruppo (livello B3): durata: 3 anni. Art. 7 (Retribuzione) Il trattamento economico durante l'apprendistato è determinato dall'applicazione delle percentuali riportate di seguito sulla retribuzione contrattuale (minimi, ex contingenza ed E.d.r.) del livello di inquadramento finale di uscita del contratto. La retribuzione dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello; la stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione. Settore alimentare Gruppi I II III IV V VI VII VIII IX X XI 1º 70 70 75 75 2º liv. 2º liv. 2º liv. 1º liv. 1º liv. 100 100 2º 70 70 75 75 2º liv. 1º liv. 1º liv. 1º liv. 100 100 3º 70 70 75 95 100 100 Settore panificazione XII Gruppi VII VIII I II III IV V VI IX X XI XII 1º 70 70 75 75 2º liv. 2º liv. 1º liv. 1º liv. 100 100 2º 70 70 75 75 2º liv. 2º liv. 1º liv. 100 100 3º 70 70 75 95 100 100 Chiarimento a verbale Nella tabella sopra riportata, relativa alla progressione retributiva degli apprendisti, le caselle contrassegnate dall'indicazione "2 liv." determinano l'applicazione della retribuzione (paga base + ex contingenza + E.d.r.) di due livelli inferiore rispetto al livello da conseguire alla fine del periodo in apprendistato. Analogamente, con l'indicazione "1 liv." si intende la retribuzione (paga base + ex contingenza + E.d.r.) di un livello inferiore rispetto al livello di destinazione dell'apprendista. Resta inteso che al momento dell'applicazione del meccanismo del sottoinquadramento, la retribuzione dell'apprendista non potrà essere in ogni caso inferiore a quella precedentemente determinata attraverso il meccanismo della percentualizzazione. Art. 8 (Piano formativo individuale) Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da raggiungere e con le conoscenze ed abilità già

possedute dallo stesso. Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor nell'ambito del contratto di apprendistato. Il piano formativo individuale potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del tutor. Art. 9 (Formazione dell'apprendista) Per formazione formale si intende il processo formativo, strutturato e certificabile, secondo la normativa vigente volto all'acquisizione di conoscenze/competenze di base e tecnico professionali. Le parti, in via eplificativa, individuano la seguente articolazione della formazione formale: 1) tematiche di base di tipo trasversale articolate in quattro aree di contenuto competenze relazionali; organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza del lavoro, (almeno 8 ore di formazione dedicate alla sicurezza devono essere erogate nella prima parte del contratto di apprendistato ed in ogni caso entro il primo anno del contratto stesso); 2) tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale in relazione alla qualificazione da raggiungere: conoscenza dell'organizzazione del lavoro in impresa; conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità; conoscenza ed utilizzo delle tematiche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale; conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto. Le ore di formazione formale sono 120 l'anno, di cui una parte relativa alle tematiche di base di tipo trasversale e la restante per tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale. La formazione formale potrà essere erogata in tutto od in parte all'interno dell'azienda, ove questa disponga di capacità formativa come più avanti specificato. Detta formazione potrà essere altresì erogata utilizzando modalità quali: affiancamento on the job, aula, elearning, inari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali. L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e o interne all'azienda. Le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato saranno registrate sul libretto formativo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Art. 10 (Capacità formativa dell'impresa) Ai fini dell'erogazione della formazione formale, la capacità formativa interna è la capacità dell'azienda stessa di erogare interventi formativi e deriva dalla: - disponibilità di locali idonei attrezzati in funzione della formazione da erogare; - presenza di tutor o di lavoratori, con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze; - capacità di progettazione della formazione da erogare. Ha altresì capacità formativa l'impresa che svolga interventi formativi avvalendosi anche di strutture formative esterne. Nel primo anno di apprendistato la formazione, esclusivamente a seguito di accordi regionali in materia tra Istituzioni e le parti firmatarie del presente accordo, potrà avvenire esternamente all'azienda o internamente attraverso l'ausilio di strutture esterne. Art. 11 (Tutor) Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal D.M. 28 febbraio 2000 e dalle regolamentazioni regionali. Il tutor potrà essere anche il titolare dell'impresa, un socio od un familiare coadiuvante nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane. Art. 12 (Profili formativi) Ai sensi delle disposizioni vigenti, ferma restando la competenza delle regioni in materia da realizzarsi previa intesa con le Organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente c.c.n.l., per quanto attiene ai profili formativi per l'apprendistato professionalizzante si fa riferimento agli Allegati 1 e 2. Le parti si incontreranno entro il 29 febbraio 2008 per eventuali modifiche o integrazioni a quanto contenuto nei menzionati allegati. Art. 13 (Attribuzione della qualifica) Al termine del periodo di apprendistato all'apprendista è attribuita la qualifica e livello per i quali ha effettuato l'apprendistato medesimo, salvo quanto disposto dalle vigenti norme di legge in merito alla possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro con preavviso ai sensi dell'art. 2118 cod civ.!01000>l90902_art2118

Al lavoratore che venga mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, anche da quelli introdotti e disciplinati dal presente c.c.n.l. Art. 14 (Decorrenza) La presente disciplina decorre dal 1º marzo 2008 e si applica ai rapporti di lavoro instaurati dopo quella data. Norma transitoria Gli apprendisti assunti prima del 1º marzo 2008 continueranno a seguire la disciplina prevista dal c.c.n.l. 23 novembre 1998. Le medesime regole si applicano altresì agli apprendisti minori di età compresa fino a 18 anni fino alla data di entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 276/2003. Norme finali Le parti a fronte della soluzione raggiunta con il presente accordo, la ritengono transitoria anche in relazione ai confronti in essere a livello interconfederale, nonché in relazione al prossimo rinnovo contrattuale. A tal fine le parti si incontreranno entro la vigenza contrattuale. Le parti si danno atto che l'apprendistato nell'artigianato ha tradizionalmente rappresentato uno strumento unico e speciale di trasmissione delle competenze, di elevato valore sociale. Si danno altresì atto che l'apprendistato nell'artigianato è uno strumento di rilevanza strategica per garantire buona e stabile occupazione. Le parti, nell'ambito delle attività previste dagli osservatori, si incontreranno per monitorare l'andamento delle attribuzioni delle qualifiche e conseguenti trasformazioni dei rapporti per i lavoratori che abbiano terminato il periodo di apprendistato. Le parti si incontreranno entro 90 giorni dalla stipula del presente accordo per disciplinare l'apprendistato per alta formazione. Le parti si incontreranno per disciplinare l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione a seguito della emanazione e piena operatività della relativa norma di attuazione. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge. In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui all'art. 52 del c.c.n.l. 23 novembre 1998. ---------- N.d.R.: Per i profili formativi si veda l'accordo in calce al c.c.n.l. ---------- N.d.R.: L'accordo 3 aprile 2008 prevede quanto segue: 1. Profili formativi del settore alimentazione Nel profilo 3: a) sostituire il titolo "Addetto alla produzione" con "Operatori di produzione compresi i pasticceri" e su b) competenze tecnico professionali di profilo sostituire il primo punto "Conoscenza delle materie prime, dei prodotti e dei servizi del settore" con "Conoscenza delle materie prime, dei prodotti e dei servizi del settore comprese le materie del settore dolciario". 2. Apprendistato a) Art. 7 - Retribuzione: sostituire le prime tre righe dell'articolo con:" La retribuzione dell'apprendista viene determinata mediante l'applicazione delle seguenti percentuali sulla retribuzione globale, prevista dal presente c.c.n.l., per il livello di inquadramento di uscita del lavoratore, al lordo delle ritenute previdenziali." b) Dopo l'art. 13 inserire: Art. 13 bis - Trattamento economico per malattia ed infortunio non sul lavoro In caso di malattia ed infortunio non sul lavoro, agli apprendisti trova applicazione quan to previsto in materia dal presente c.c.n.l. rispettivamente per operai e per gli impiegati. Art. 55 (Ferie apprendisti) A norma dell'art. 14 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, agli apprendisti di età non superiore ai 16 anni verrà concesso, per ogni anno di servizio, un periodo feriale retribuito di 30

giorni di calendario, mentre per gli apprendisti che hanno superato i 16 anni, valgono le norme previste per gli operai. All'apprendista non in prova che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie, per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa, di norma spetteranno tanti dodicesimi dei periodi suddetti per quanti sono i mesi di servizio prestato. In caso di licenziamento o di dimissioni, all'apprendista spetterà il pagamento delle ferie, in proporzione ai dodicesimi maturati. Art. 56 (Apprendisti impiegati) Ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 196/1997 le parti concordano nel prevedere, per tutti i settori, la possibilità di assumere apprendisti impiegati. Art. 57 (Inquadramento apprendisti settore alimentare) Nello spirito dell'art. 5 del citato accordo interconfederale del 21 dicembre 1983, a seconda del contenuto professionale, si distinguono 3 gruppi la cui appartenenza e le relative modalità e durata sono quelle di seguito elencate: Operai Gruppo 1º Durata: anni 5 Appartengono a questo gruppo i lavoratori destinati ad acquisire la necessaria professionalità per la realizzazione del ciclo completo di produzione: - settore lattiero-caseario-casaro; - settore degli insaccati (salumi); - settore stagionatura prosciutti - addetti a lavorazioni congiunte di salagione, disosso e controllo celle di stagionatura; - pasticceri, gelatieri, cuochi di gastronomia e similari. Gruppo 2º Durata: anni 3 e mesi 6 Appartengono a questo gruppo i lavoratori addetti: - conserve animali (spolpatori - lavorazioni sottoprodotti macellazione - selezionatori - stagionatori addetti a singole operazioni ed attività simili in aziende salumiere); - conserve vegetali - pastifici - molini - vini e liquori - aceti - sott'olio e sottaceti - dolciari; - alimenti zootecnici - zuccheri - lieviti - dadi - alimentari vari e simili; - pasta fresca, piadina e prodotti similari, pizza a taglio, commessi e banconieri di tutti i settori; - addetti sala plansister o rotostaggio; - settore lattiero-caseario: stagionatore - selezionatore. Gruppo 3º Durata: anni 1 e mesi 6 - acque minerali e bevande, ecc. Impiegati Durata: anni 2 Al termine del periodo di apprendistato i lavoratori verranno inquadrati nel 5º livello. Art. 57 bis (Inquadramento apprendisti settore panificazione) Nello spirito dell'accordo interconfederale del 21 dicembre 1983, a seconda del contenuto professionale, si distinguono 3 gruppi la cui appartenenza e le relative modalità e durata sono quelle di seguito elencate:

Operai Gruppo 1º Durata: 4 anni e 6 mesi Appartengono a questo gruppo i lavoratori apprendisti destinati ad acquisire la necessaria professionalità per l'espletamento di mansioni riferite alle categorie A1 Super, A1, B1. Gruppo 2º Durata: 3 anni e 8 mesi Appartengono a questo gruppo i lavoratori apprendisti destinati ad acquisire la necessaria professionalità per l'espletamento di mansioni riferite alle categorie A2, B2. Gruppo 3º Durata: 3 anni Appartengono a questo gruppo i lavoratori apprendisti destinati ad acquisire la necessaria professionalità per l'espletamento di mansioni riferite alle categorie A3, B3. Al termine del periodo di apprendistato i lavoratori verranno inquadrati nel livello corrispondente alle mansioni che verranno loro assegnate. Impiegati Durata: anni 2 Al termine del periodo di apprendistato i lavoratori verranno inquadrati nel gruppo B2. Art. 58 (Retribuzione apprendista settore alimentare) La retribuzione dell'apprendista viene determinata mediante l'applicazione delle seguenti percentuali sulla retribuzione globale al lordo delle ritenute previdenziali prevista dal presente c.c.n.l. per il lavoratore inquadrato nel 5º livello. Le parti concordano che la retribuzione dell'apprendista non potrà superare la retribuzione del lavoratore in qualifica inquadrato nel 5º livello al netto delle ritenute previdenziali. Percentuali di retribuzione Gruppo 1º (5 anni): 1º estre 50% 2º estre 56% 3º estre 62% 4º estre 68% 3º anno 75% 4º anno 85% 5º anno 90% Gruppo 2º (3 anni e 6 mesi): 1º estre 50% 2º estre 56% 3º estre 65% 4º estre 75% 3º anno 85% ultimo estre 90% Gruppo 3º (1 anno e 6 mesi): 1º estre 50% 2º estre 75% 3º estre 90% Apprendisti impiegati (2 anni): 1º estre 50%

2º estre 65% 3º estre 75% 4º estre 90% Art. 58 bis (Retribuzione apprendista settore panificazione) La retribuzione dell'apprendista viene determinata mediante l'applicazione delle seguenti percentuali sulla retribuzione globale al lordo delle ritenute previdenziali prevista dal presente c.c.n.l. per i lavoratori inquadrati nella cat. A3 o B3, a seconda che l'apprendista sia destinato ad acquisire la professionalità necessaria per l'espletamento di mansioni riferibili all'area di inquadramento A o B. Le parti concordano che la retribuzione dell'apprendista non potrà superare, al netto delle ritenute previdenziali, la retribuzione del lavoratore in qualifica inquadrato nelle cat. A3 o B3. Percentuali di retribuzione Gruppo 1º (4 anni e 6 mesi): 1º estre 56% 2º estre 62% 3º estre 68% 4º estre 75% 3º anno 80% 4º anno 85% ultimi 6 mesi 90% Gruppo 2º (3 anni e 8 mesi): 1º estre 56% 2º estre 62% 3º estre 68% 4º estre 75% 5º estre 80% 6º estre 85% ultimo 8 mesi 90% Gruppo 3º (3 anni): 1º estre 56% 2º estre 62% 3º estre 68% 4º estre 75% 5º estre 85% 6º estre 90% Art. 59 (Malattia e infortunio non sul lavoro) In caso di malattia e/o infortunio non sul lavoro, all'apprendista verrà riconosciuto un trattamento economico che comporti per l'impresa oneri percentuali pari a quelli sostenuti per i lavoratori non apprendisti. Norma transitoria per il settore alimentare La presente normativa si applica agli apprendisti assunti dal 1º luglio 1993; gli apprendisti in forza al 30 giugno 1993 manterranno il trattamento economico e normativo ad essi applicato. Il trattamento economico di cui sopra sarà quello risultante dall'applicazione delle percentuali riconosciute all'apprendista, precedentemente alla entrata in vigore del presente c.c.n.l. per tutto il periodo di apprendistato, sul 5º livello retributivo determinato ai sensi dell'art. 31 del presente c.c.n.l.

Nel caso in cui l'apprendista percepisca al 30 giugno 1993 retribuzioni superiori a quella sopra indicata, le eventuali differenze verranno congelate "ad personam" e verranno riassorbite fino a concorrenza. Norma transitoria per il settore panificazione La normativa di cui al presente c.c.n.l., riferita alla disciplina dell'apprendistato, si applica agli apprendisti assunti a partire dal 1º agosto 1995. Agli apprendisti in forza al 31 luglio 1995: - qualora, alla stessa data, abbiano superato la metà del periodo di apprendistato per essi previsto dal c.c.n.l. 1º luglio 1991, continuerà ad essere applicato il trattamento economico e normativo di cui al suddetto c.c.n.l.; - qualora, alla stessa data, non abbiano superato la metà del periodo di apprendistato per essi previsto del c.c.n.l. 1º luglio 1991, verranno applicati il trattamento economico e normativo, nonchè le durate, previste dalla disciplina di cui al presente c.c.n.l. In particolare, il trattamento economico di cui sopra sarà quello derivante dall'applicazione delle percentuali di retribuzione previste dal presente c.c.n.l. sul livello retributivo determinato per la categoria A3. Nel caso in cui, al 31 luglio 1995, l'apprendista percepisca una retribuzione superiore a quella sopra indicata, le eventuali differenze verranno congelate "ad personam" e verranno riassorbite fino a concorrenza. Dichiarazione delle parti In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive Organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato. Art. 60 (Apprendisti assunti con età superiore ai 24 anni fino ai 29 per il settore alimentare) Le parti, nel concorde intento di dare applicazione al 5º comma dell'art. 21 della legge n. 56/1987 e dell'art. 16 della legge n. 196/1997 convengono quanto segue: a) elevazione dell'età di assunzione degli apprendisti fino a 29 anni per le figure professionali di cui al primo gruppo; b) elevazione dell'età di assunzione degli apprendisti fino a 26 anni per le figure professionali di cui al secondo gruppo; c) ferma restando la durata del periodo di apprendistato di cui al primo gruppo (5 anni) per gli apprendisti assunti tra i 24 ed i 29 anni, il calcolo della retribuzione sulla retribuzione globale del 5º livello verrà effettuato secondo le seguenti progressioni percentuali: 1º estre 70%; 2º estre 80%; 3º estre (e seguenti) 90%; d) per gli apprendisti di cui al primo gruppo assunti tra i 22 ed i 24 anni, il calcolo della retribuzione sulla retribuzione globale del 5º livello verrà effettuato secondo le seguenti progressioni percentuali: 1º estre 55%; 2º estre 60%; 3º estre 65%; 4º estre 70%; 3º anno 75%; 4º anno 85%; 5º anno 90%. Per gli apprendisti del 3º gruppo vale l'estensione dei limiti dei età per l'assunzione di cui all'articolo 16 della legge n. 196/1997.

Al termine del periodo di apprendistato di cui sopra, gli apprendisti saranno inquadrati al 5º livello. Art. 60 bis (Apprendisti assunti con età superiore ai 24 anni fino ai 29 per il settore panificazione) Le parti, nel concorde intento di dare applicazione al 5º comma dell'art. 21 della legge n. 56/1987 e dell'art. 16 della legge n. 196/1997 convengono quanto segue: a) elevazione dell'età di assunzione degli apprendisti fino a 29 anni per le figure professionali di cui al primo gruppo; b) elevazione dell'età di assunzione degli apprendisti fino a 26 anni per le figure professionali di cui al secondo gruppo; c) ferma restando la durata del periodo di apprendistato di cui al primo gruppo (4 anni e 6 mesi) per gli apprendisti assunti tra i 24 ed i 29 anni, il calcolo della retribuzione sulla retribuzione globale della cat. A3 o B3 verrà effettuato secondo le seguenti progressioni percentuali: 1º estre 70% 2º estre 80% 3º estre (e seguenti) 90% d) per gli apprendisti di cui al primo gruppo assunti tra i 22 e i 24 anni, il calcolo della retribuzione sulla retribuzione globale della cat. A3 o B3, verrà effettuato secondo le seguenti progressioni percentuali: 1º estre 58% 2º estre 64% 3º estre 70% 4º estre 75% 3º anno 80% 4º anno 85% ulteriori 6 mesi 90% La categoria di riferimento (A3 o B3) è definita sulla base della professionalità necessaria per l'espletamento di mansioni riferibili rispettivamente all'area d'inquadramento A o B. Per gli apprendisti del terzo gruppo vale l'estensione dei limiti di età per l'assunzione di cui all'art. 16 della legge n. 196/1997.