248 Le relazioni affettive non matrimoniali



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248 Le relazioni affettive non matrimoniali Quest ultimo aspetto è estremamente importante. Tanto con riferimento al dovere di fedeltà quanto al dovere di coabitazione, infatti, gli evidenziati limiti della prospettiva analogica si manifestano sopratutto con riferimento ai profili sanzionatori. Si è già sottolineato, in particolare, come non appaia sanzionabile l infedeltà di uno dei conviventi, atteso che dietro l infedeltà si può celare la volontà, anche unilaterale, di sciogliere il rapporto. L assenza di un vincolo legale, pertanto, porta ad escludere il sorgere di una obbligazione risarcitoria, tendente a riparare le conseguenze negative derivanti all altro convivente dalla rottura del rapporto causata dalla violazione del dovere di fedeltà 43. Sulla scorta di questa consapevolezza, la giurisprudenza non ha ravvisato la sussistenza di un fatto illecito rispetto al comportamento del convivente che abbia taciuto alla compagna, nel periodo in cui costei si stava sottoponendo a terapie di fecondazione assistita, di avere intrapreso una nuova relazione sentimentale 44. Inoltre, in caso di rottura del rapporto per infedeltà non sembra applicabile alla famiglia di fatto quel meccanismo attuativo della solidarietà post-coniugale, che si pone alla base della corresponsione di un assegno di mantenimento, in sede di separazione o divorzio, al coniuge economicamente in difficoltà. Una diversa soluzione, potrebbe rimanere legata a forme di autoregolamentazione contrattuale tese a sanzionare non tanto l infedeltà sessuale in quanto tale bensì la violazione di quel reciproco dovere di lealtà che si pone alla base della relazione affettiva non matrimoniale. 4. Assistenza morale e materiale: il regime delle obbligazioni naturali come strumento di risoluzione dei conflitti. Delicate questioni interpretative si pongono sul piano dell applicazione alla convivenza delle altre statuizioni previste in materia di diritti e doveri fra coniugi: non si può sottovalutare che la famiglia di fatto si fonda, pur sempre, su un progetto di vita comune che presuppone assistenza e protezione di fatto l allontanamento dalla casa familiare, invero, sembra far venir meno i presupposti stessi della prosecuzione del rapporto. Paradossalmente, pertanto, la violazione del dovere di coabitazione potrebbe avere conseguenze ben più gravi all interno della famiglia di fatto, rispetto a quanto avviene all interno della famiglia legittima. Sul punto v. Riccio, La famiglia di fatto, cit., p. 335 s. 43 In questa direzione v. Tommasini, La famiglia di fatto, in Famiglia e matrimonio, cit., p. 413. 44 Cfr. Trib. Genova 25 settembre 2009, in Fam. e dir., 2009, p. 389. 183689_002_ROMEO_CH 01-08.indd 248

Romeo: I rapporti personali tra i conviventi 249 reciproca 45. Non è dato dubitare che oltre a quello della libertà l altro tratto distintivo della famiglia di fatto, che la connota rispetto ad altri modelli familiari non matrimoniali, è quello finalistico: i conviventi danno vita ad un unione che realizza, pur nella costante revocabilità dell impegno, una comunione spirituale e materiale fra i membri della coppia. Ne discende che i conviventi, come già emerso con riferimento al profilo della fedeltà, pur non essendo obbligati al puntuale rispetto dei doveri matrimoniali elencati nell art. 143 c.c., sono pur sempre tenuti ad alimentare il rapporto con comportamenti rispettosi degli obblighi reciproci previsti per i coniugi. Pur in assenza di un eteroimposizione, i parteners fin quando dura la convivenza devono dare luogo ad una responsabile comunione di vita morale e spirituale. Ben si comprende, tuttavia, che tali doveri paraconiugali non possono essere considerati come obblighi giuridici: pertanto, questioni di non poco conto si pongono con riferimento alla somministrazione delle prestazioni riconducibili all assistenza morale e materiale 46. Anche a fronte del netto rifiuto opposto da dottrina e giurisprudenza a soluzioni di tipo giusfamiliare non si può fare a meno di provare a ricostruire uno statuto minimo della famiglia di fatto. In quest ottica, la reciproca assistenza tra i conviventi, in quanto espressione di quei doveri morali e patrimoniali di solidarietà, posti a fondamento di ogni comunità di tipo familiare può dar luogo ad una obbligazione naturale con la conseguenza che nel caso di interruzione del rapporto, non è ammessa la ripetizione di indebito (art. 2034 c.c.) 47. Pertanto, in assenza di una normativa di riferimento ci si 45 Sul punto Roppo, voce Coniugi. I) Rapporti personali e patrimoniali tra coniugi, cit., p. 3, ove si sottolinea come i doveri di assistenza morale e materiale tra i coniugi sono assolutamente reciproci e simmetrici. In questa direzione v. anche Asprea, La famiglia di fatto. In Italia e in Europa, Milano, 2003, p. 93 ss. 46 Di particolare rilievo, in particolare, appaiono le questioni legate ai contributi necessari al soddisfacimento delle comuni esigenze di vita. 47 La contribuzione tra i conviventi, infatti, è considerata doverosa dalla morale sociale in virtù dei connotati del rapporto che si instaura tra essi e, pertanto, legittima il sorgere di un obbligazione naturale. Al riguardo, da ultimo, vedi le puntuali osservazioni contenute nella recente Cass. 22 gennaio 2014, n. 1277, in www.collegiumiuris.it. Sulla medesima linea si collocano Cass. 15 maggio 2009, n. 11330, in Corr. giur., 2010, p. 72, con nota di Ruvolo; Cass. 13 marzo 2003, n. 3713, in Giur. it., 2004, c. 530, con nota di Di Gregorio. Sul punto vedi anche la più risalente Cass. 20 gennaio 1989, n. 285, in Arch. civ., 1989, p. 498. In questa direzione v. anche App. Genova 4 maggio 2005, in Banca dati Pluris (caso molto particolare in cui vengono considerate irripetibili le spese funerarie per le esequie del defunto convivente more uxorio, essendo state sostenute in adempimento di doveri morali e sociali); App. Napoli 5 novembre 1999, in Giur. napoletana, 2000, p. 232, ha ricondotto al paradigma dell obbligazione naturale la dazione di titoli alla compagna di una lunga e consolidata relazione, pretermessa nel testamento del partner, il quale aveva in vita così voluto attribuirle un 183689_002_ROMEO_CH 01-08.indd 249

250 Le relazioni affettive non matrimoniali può appellare ad un dovere morale, che trova il suo fondamento nella rilevanza sociale attribuita alla famiglia di fatto 48 : unica garanzia assicurata al convivente, sebbene condizionata alla volontà del convivente forte di adempiere spontaneamente, risulta quella della soluti retentio 49. Al riguardo appare significativo che la giurisprudenza abbia preso ad occuparsi del trattamento giuridico delle relazioni di fatto proprio con riguardo a domande giudiziali di restituzione delle attribuzioni patrimoniali compiute da una parte in favore dell altra in occasione della cessazione della convivenza 50. La Suprema Corte, nella prospettiva di tutelare sostegno economico anche per il futuro, in considerazione del fatto che la stessa si era dedicata interamente alla famiglia di fatto e non si era potuta procurare autonome ed idonee fonti di reddito; Trib. Bologna 20 dicembre 2006, in Il merito, 2007, p. 37; Trib. Napoli 27 gennaio 2005, in Giur. merito, 2005, p. 2359. Appare utile sottolineare come l obbligazione naturale finisca con l essere il veicolo principale di acquisizione del fenomeno dell unione affettiva alla sfera giuridica. Così i doveri morali o sociali di assistenza, contribuzione, mantenimento che prendono vita dal legame more uxorio giustificano l irripetibilità delle attribuzioni eseguite spontaneamente dai partner durante o alla cessazione della relazione sulla base ed entro i limiti dell art. 2034 c.c. Su tale delicata questione v. le riflessioni di Venuti, I rapporti patrimoniali tra i conviventi, in questo Volume, Capitolo VII ove si osserva criticamente che la circostanza per cui i partner non abbiano voluto il matrimonio e gli effetti che da esso discendono non significa per ciò stesso che la loro relazione sia da considerare come un mero fatto privo di rilievo per l ordinamento e che i doveri da essa nascenti assumano spessore soltanto nella sfera morale o sociale. Spunti di sicuro interesse si rinvengono anche in Russo, La crisi della convivenza, in questo Volume, Capitolo XII. 48 In questa direzione v. Trib. Monza 18 novembre 1999, in Giur. milanese, 2000, p. 189, secondo cui le prestazioni eseguite da un convivente a favore dell altro possono costituire l adempimento dei doveri morali e sociali anche se non giuridici che sorgono tra i conviventi, in analogia a quelli giuridici esistenti tra i coniugi a norma dell art. 143 c.c. (reciproca assistenza morale e materiale e contribuzione ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie capacità). V. anche App. Genova 26 marzo 2001, in Gius, 2001, p. 1741; Trib. Napoli 27 gennaio 2005, in Giur. merito, 2005, p. 2359; Trib. Monza 1 ottobre 2008, in Banca dati Pluris, che riconduce tutti i quotidiani o periodici esborsi effettuati nel contesto di una convivenza more uxorio, attinenti alla conduzione ed al mantenimento della famiglia, ad altrettante obbligazioni naturali. Per una puntuale disamina della richiamata giurisprudenza si rinvia a Venuti, I rapporti patrimoniali tra i conviventi, in questo Volume, Capitolo VII. 49 In questa direzione v. D Angeli, La tutela delle convivenze senza matrimonio, cit., p. 70, ove si osserva che gli obblighi di coabitazione, fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione e contribuzione caratterizzanti la libera unione, possono costituire esclusivamente oggetto di obbligazione naturale in costanza di rapporto. La richiamata dottrina precisa che l adempimento dei richiamati obblighi, in ogni caso, rappresenta l indice stesso di qualificazione della coppia: in difetto non si potrebbe parlare di conviveva more uxorio neanche sul piano della mera rilevanza sociale. 50 Allo stesso modo, in mancanza di un vestimento adeguato a far sorgere doveri e obbligazioni giuridicamente efficienti, la giurisprudenza riconduce al paradigma dell obbligazione naturale l attribuzione di somme di denaro alla cessazione della relazione (v. Cass. 20 gennaio 1989, n. 285, in Arch. civ., 1989, p. 498, in base alla quale, corrisposta una somma di denaro in adempimento di un obbligazione naturale, detta somma risulta definitivamente 183689_002_ROMEO_CH 01-08.indd 250

Romeo: I rapporti personali tra i conviventi 251 il convivente in posizione più debole come meglio si vedrà nel prosieguo della trattazione ha ritenuto che sia conforme all ordine morale assicurare adeguati mezzi di sussistenza, al momento della rottura della convivenza, alla donna che nel contrarla e nel persistere in essa, abbia rinunciato e si sia precluse altre prospettive, in ciò indotta dal comportamento del partner che in lei abbia suscitato il ragionevole affidamento sul carattere serio e duraturo della relazione, in quanto idonea a garantirle una costante tranquillità economica 51. Dal comportamento adottato dall uomo e dall affidamento suscitato nella donna trae origine ad avviso della Cassazione un preciso dovere di coscienza e l impegno morale a provvedere all avvenire della convivente. Sicché le prestazioni compiute, in occasione o in previsione della rottura della relazione, per assolvere al detto dovere, costituiscono adempimento di un obbligazione naturale 52. Le considerazioni svolte correlate alla irripetibilità della prestazione compiuta in adempimento dei doveri morali e sociali scaturenti dalla rottura della convivenza delineano, tuttavia, una forma di tutela non troppo incisiva, rispetto alle esigenze assistenziali dell ex convivente che, privo di entrata a far parte del patrimonio dell accipiens, con la conseguenza che l effetto giuridico scaturitone, della soluti retentio, impediva che la somma medesima potesse essere chiesta in restituzione, oppure calcolata in compensazione, da parte del solvens). Su tali profili si rinvia a Venuti, I rapporti patrimoniali tra i conviventi, in questo Volume, Capitolo VII; Russo, La crisi della convivenza, in questo Volume, Capitolo XII. 51 Cfr. Cass. 25 gennaio 1960, n. 68. Il testo integrale si può leggere in Balestra, La famiglia di fatto, Padova, 2004, 96 ss. 52 Il diffuso favore ed il consenso che l orientamento da ultimo richiamato ha incontrato sembra dovuto anche al mutamento della posizione sociale della donna, tanto che la definitiva consacrazione della validità della menzionata tesi viene ravvisata nella pronuncia che ha disatteso la domanda, proposta, questa volta, dalla donna, nei confronti degli eredi del convivente defunto, per la restituzione delle somme di denaro versate a quest ultimo, in un periodo di difficoltà economica, nell ambito di una lunga convivenza (cfr. Cass. 3 febbraio 1975, n. 389, in Foro it., 1, c. 2301, con nota di Florino; conforme Cass., 26 gennaio 1980, n. 651, in Giust. civ. Mass., 1980, I. Su tali profili v. anche Mercolino, I rapporti patrimoniali nella famiglia di fatto, in Dir. fam. e pers., 2004, 949). Non è dunque consentito operare, al cospetto dei detti doveri morali, alcuna differenza in base al sesso, a seconda che la rottura della relazione sia dovuta a determinazione dell uomo o intervenga ad opera della donna. Occorre precisare che lo schema dell obbligazione naturale è configurabile solo nei casi in cui la prestazione costituisca adempimento dei doveri morali scaturenti dalla convivenza suscettibili di essere adempiuti mediante una prestazione di carattere patrimoniale. Conseguentemente, l attribuzione patrimoniale a favore del convivente non costituisce sempre adempimento di un dovere morale, ben potendo essere espressione della volontà di conformarsi agli usi o sottendere lo spirito di liberalità o, ancora, essere collocata dalle parti, nonostante la relazione affettiva, nell alveo dell onerosità. Sul punto cfr. Balestra, La convivenza more uxorio: profili di rilevanza, Relazione al Convegno Alghero «La famiglia nel terzo millennio» del 6 maggio 2006, p. 11. 183689_002_ROMEO_CH 01-08.indd 251

252 Le relazioni affettive non matrimoniali adeguate fonti di reddito, versi in stato di bisogno ed aspiri a fare valere, proponendo azione giudiziale, eventuali ragioni di credito per gli effetti negativi conseguenti alla rottura del rapporto, nei confronti dell ex partner che abbia unilateralmente deciso di porvi fine. Questo è per l appunto l aspetto saliente della questione: occorrerà stabilire, pertanto, se ed in qual modo la tutela dell ex convivente bisognoso possa essere potenziata, attraverso il riconoscimento di pretese creditorie azionabili in via giudiziale ovvero se debba rimanere confinata negli angusti limiti dell irripetibilità della prestazione ricevuta. Si tratta di enucleare possibili forme di salvaguardia del convivente più debole che, privo di adeguate fonti di reddito, aspiri a conservare, almeno in parte, il tenore fruito durante una convivenza protrattasi a lungo nel tempo e sulla quale si era fatto un ragionevole affidamento anche per il futuro 53. Le esigenze assistenziali del partner più svantaggiato non esauriscono la vasta gamma delle questioni che la dissoluzione della convivenza fa insorgere, poiché, sotto ulteriori aspetti, la rottura del rapporto determina il delinearsi di una serie di problematiche di natura prettamente patrimoniale. La comunione di vita e di interessi e la reciproca assistenza che caratterizzano le unioni familiari di fatto si ripercuotono, infatti, sul piano strettamente economico dando vita ad una commistione di atti e di azioni nelle sfere patrimoniali, a scambi di doni quali segni del vincolo affettivo che lega la coppia, ad apporti dei partners per il sostentamento dei relativi oneri e, in generale, ad attribuzioni che uno dei conviventi effettua a favore dell altro per soddisfare le esigenze del menage familiare. La costituzione e lo svolgimento della convivenza more uxorio comporta, come osservato da attenta dottrina, la messa a disposizione di beni propri, l acquisto di beni o servizi destinati a soddisfare bisogni comuni con denaro dell uno o di entrambi, l acquisto di beni personali dell uno con risorse comuni o dell altro, la prestazione di lavoro nell impresa o nello studio professionale 54. 5. L obbligo alimentare tra i conviventi. Rinvio. Ci si è chiesti se il convivente di fatto possa invocare l adempimento dell obbligo alimentare che il codice civile pone a carico del coniuge sul fondamento della solidarietà familiare. L elencazione analitica dei soggetti 53 V. Russo, La crisi della convivenza, in questo Volume, Capitolo XII. 54 Sul punto Ferrando, Famiglia di fatto: gioielli e mobili antichi vanno restituiti alla fine della convivenza?, in Fam. e dir., 2000, p. 286. Su tali profili si rinvia all ampio ed esaustivo contributo di Venuti, I rapporti patrimoniali tra i conviventi, in questo Volume, Capitolo VII. 183689_002_ROMEO_CH 01-08.indd 252