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La prima risposta che mi sento di dare ai lavoratori a questa domanda è la seguente: un pezzo di contratto 2
Va però chiarito, soprattutto nella attività informativa che stiamo svolgendo, che nessuno ci deve confondere con i promotori finanziari delle banche o delle assicurazioni, bensì come i promotori di un diritto dei lavoratori. 3
NORMATIVA GENERALE 1 a fase Legge n 421/1992 Decreto legislativo n 124/1993 Decreto legislativo n 503/1992 Decreto legislativo n 585/1993 4
NORMATIVA GENERALE 2 a fase Legge n 335/1995 Legge n 133/1999 Legge n 144/1999 Decreto legislativo n 47/2000 Decreto legislativo n 168/2001 5
NORMATIVA GENERALE 3 a fase Legge n 243/2004 Decreto legislativo n 252/2005 Legge n 296/2006 Decreto Ministeriale 30 gennaio 2007 (conferimento TFR e FONDINPS) Decreto Ministeriale 30 gennaio 2007 (Fondo di Tesoreria) 6
NORMATIVA PUBBLICO IMPIEGO Legge n 335/95 Legge n 449/97 Legge n 448/98 Legge n 388/2000 Accordo quadro 21 luglio 1999 Decreto PCM 20 dicembre 1999 Decreto PCM 2 marzo 2001 Accordi di comparto 7
NORMATIVA PUBBLICO IMPIEGO Accordi di comparto Regioni - Autonomie Locali Sanità (accordo 14 maggio 2007 sia per i Comparti, sia per l Area della Dirigenza autonomie locali) Accordo (5 marzo 2008) per la dirigenza medica Accordo (5 marzo 2008) per la dirigenza sanitaria, tecnica, amministrativa Ministeri Enti pubbl. non economici (accordo 1 ottobre 2007) Università e Ricerca (accordo 9 febbraio-4 ottobre 2012) 8
NORMATIVA PUBBLICO IMPIEGO D.L. n 78/2010 in Legge n 122/2010 Dilazione pagamento TFR per tutti dal 1.1.2011 9
NORMATIVA PUBBLICO IMPIEGO D.L. n 138/2011 in Legge n 148/2011 Ulteriore differimento pagamento 105 giorni 6 mesi 24 mesi 10
NORMATIVA PUBBLICO IMPIEGO Sentenza Corte Costituzionale n 223/2012 Decreto Legge N 185/2012 Legge stabilità N 228/2012 Ovvero il ritorno al passato 11
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News! La pensione di vecchiaia Uomini e donne pubbliche Comma 6 Età UOMINI * Anni 1.1.2010 65 anni 61 anni DONNE PI 1.1.2012 66 anni 66 anni 1.1.2013 66 anni e 3 mesi 66 anni e 3 mesi 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019 66 anni e 11 mesi 66 anni e 11 mesi * Dipendenti, autonomi, gestione separata 14
DECRETO LEGGE N 201/2011 Comma 7 Il requisito contributivo per tutte le pensioni di vecchiaia nello ordinamento italiano è fissato in 20 anni di contribuzione, senza alcuna fattispecie di deroga. (unica eccezione i 15 anni al 1992) (Nota Min. Lav. n 2680 del 22 febbraio 2012) (Circolare INPS n 35 del 14 marzo 2012) 15
DECRETO LEGGE N 201/2011 Comma 7 Inoltre, per i lavoratori che hanno solo contributi dopo il 1995, è previsto che la pensione sia liquidabile solo con un importo pari a 1,5 volte l assegno sociale (2013 = 442,30 x 1,5 = 663,45 euro) (E gli optanti per il contributivo? Non è richiesto tale requisito) 16
DECRETO LEGGE N 201/2011 (2013 = 442,30 x 1,5 = 663,45 euro) Come raggiungerlo? Comma 7 Assicurato a 66 anni (coeff. 5,624%) deve avere lavorato per 20 anni con una retribuzione imponibile di 23.500 euro 23.500 x 33% = 7.755 euro 7.755 x 20 = 155.100 euro 155.100 x 5,624% = 8.723 euro 8.723 : 13 = 671 euro mensili 17
DECRETO LEGGE N 201/2011 (2013 = 442,30 x 1,5 = 663,45 euro) Come raggiungerlo? Comma 7 Assicurato a 66 anni (coeff. 5,624%) deve avere lavorato per 30 anni con una retribuzione imponibile di 15.500 euro 15.500 x 33% = 5.115 euro 5.115 x 30 = 153.450 euro 153.450 x 5,624% = 8.630 euro 8.401 : 13 = 663,85 euro mensili 18
DECRETO LEGGE N 201/2011 Comma 7 Si è derogati dall importo di 663,45 euro indicizzati solo al compimento dei 70 anni (indicizzati) e con una anzianità di contribuzione effettiva di almeno 5 anni. 19
INDICIZZAZIONE 70 ANNI 1.1.2012 70 anni 1.1.2013 70 anni e 3 mesi 1.1.2016 70 anni e 7 mesi 1.1.2019 70 anni e 11 mesi 1.1.2021 71 anni e 2 mesi 1.1.2023 71 anni e 5 mesi 1.1.2025 71 anni e 8 mesi 1.1.2027 71 anni e 11 mesi 1.1.2029 72 anni e 1 mese 1.1.2031 72 anni e 3 mesi 1.1.2033 72 anni e 5 mesi 1.1.2035 72 anni e 7 mesi 1.1.2037 72 anni e 9 mesi 1.1.2039 72 anni e 11 mesi 1.1.2041 73 anni e 1 mese 20
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La pensione anticipata News! Comma 10 Età Anni UOMINI 1.1.2011 40 anni 40 anni DONNE 1.1.2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese 1.1.2013 42 anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi 1.1.2014 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi 1.1.2016 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 1.1.2019 43 anni e 2 mesi 42 anni e 2 mesi 1.1.2021 43 anni e 5 mesi 42 anni e 5 mesi 1.1.2023 43 anni e 8 mesi 42 anni e 8 mesi 1.1.2025 43 anni e 11 mesi 42 anni e 11 mesi 1.1.2027 44 anni e 2 mesi 43 anni e 2 mesi 1.1.2029 44 anni e 4 mesi 43 anni e 4 mesi 22
News! DECRETO LEGGE N 201/2011 Comma 10 La pensione anticipata viene tuttavia disincentivata attraverso la introduzione di una decurtazione pari al 1% per i primi 2 anni ed al 2% per ogni ulteriore anno mancante all età di 62 anni (e relativi dodicesimi), gravante sulla quota di pensione relativa alle anzianità maturate al 31.12.2011. 23
DECRETO LEGGE N 201/2011 Comma 10 MODIFICHE DL N 216/2011 (Milleproroghe) Non si applica il disincentivo se l anzianità (41 o 42 anni) viene perfezionata entro il 31.12.2017 ed è costituita da prestazione effettiva di lavoro o periodi per maternità obbligatoria, servizio militare, malattia, infortunio o cassa integrazione ordinaria. 24
DECRETO LEGGE N 201/2011 Comma 11 Ferma restando la generale pensione anticipata, per i lavoratori del sistema contributivo viene introdotta una ulteriore pensione anticipata a condizione che: - l età non sia inferiore a 63 anni; - si possano far valere 20 anni di contribuzione effettiva. 25
INDICIZZAZIONE 63 ANNI 1.1.2012 63 anni 1.1.2013 63 anni e 3 mesi 1.1.2016 63 anni e 7 mesi 1.1.2019 63 anni e 11 mesi 1.1.2021 64 anni e 2 mesi 1.1.2023 64 anni e 5 mesi 1.1.2025 64 anni e 8 mesi 1.1.2027 64 anni e 11 mesi 1.1.2029 65 anni e 1 mese 1.1.2031 65 anni e 3 mesi 1.1.2033 65 anni e 5 mesi 1.1.2035 65 anni e 7 mesi 1.1.2037 65 anni e 9 mesi 1.1.2039 65 anni e 11 mesi 1.1.2041 66 anni e 1 mese 26
DECRETO LEGGE N 201/2011 Comma 11 Tale pensione anticipata non può essere liquidata se non è di importo pari a 2,8 volte l assegno sociale. (2013 = 442,30 x 2,8 = 1.238,44 euro) 27
DECRETO LEGGE N 201/2011 Comma 11 (2013 = 442,30 x 2,8 = 1.238,44 euro) Come raggiungerlo? Assicurato a 63 anni e 3 mesi (coeff. 5,1353%) deve avere lavorato per 20 anni con una retribuzione imponibile di 48.000 euro 48.000 x 33% = 15.840 euro 15.840 x 20 = 316.800 euro 316.800 x 5,1353% = 16.269 euro 15.269 : 13 = 1.251,43 euro mensili 28
DECRETO LEGGE N 201/2011 Comma 11 (2013 = 442,30 x 2,8 = 1.238,44 euro) Come raggiungerlo? Assicurato a 63 anni e 3 mesi (coeff. 5,1353%) deve avere lavorato per 35 anni con una retribuzione imponibile di 27.000 euro 27.000 x 33% = 8.910 euro 8.910 x 35 = 311.850 euro 311.850 x 5,1353% = 16.108 euro 16.108 : 13 = 1.239 euro mensili 29
Fonte: Rapporto RGS 2010 sul welfare 30
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Fonte: ISTAT 32
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News! Legge n 247/2007 (Articolo 1, comma 14) Articolo 12 D.L. n 78/2010 in Legge n 122/2010 (evoluzione della tabella in funzione della speranza di vita) 34
News! CALCOLO CONTRIBUTIVO ANNO Coefficiente PIL 1997 1,055871 1998 1,053597 1999 1,056503 2000 1,051781 2001 1,047781 2002 1,043698 2003 1,041614 2004 1,039272 2005 1,040506 2006 1,035386 2007 1,033937 2008 1,034625 2009 1,033201 2010 1,017935 2011 1,016165 2012 A cura di Villiam 1,011344 Zanoni 35
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I TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO Settore pubblico Stato - DPR n 1032/73 Indennità di buonuscita (ex ENPAS) - 1/12 dell 80% dell ultima retribuzione annua per ogni anno di servizio utile - la retribuzione è formata solo dagli emolumenti fissi e ricorrenti (tabellare, RIA, ad personam) e dalla 13 a mensilità -la IIS utile solo al 60% (reale 48%) dal 1994, e al 100% dopo l ultimo CCNL 37
I TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO Settore pubblico Per i dipendenti dello Stato e del comparto enti locali e sanità il lavoratore concorre al finanziamento del trattamento. Per i dipendenti del comparto del parastato il trattamento è a totale carico dell ente datore di lavoro. 38
I TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO Settore pubblico Aliquote finanziamento Soggetti ENPAS INADEL Parastato Ente 7,10% 3,60% 8,33% Lavoratore 2,50% 2,50% 0 Totale (*) 9,60% 6,10% 8,33% (*) Da applicare all 80% della retribuzione utile 39
I TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO L INTRODUZIONE DEL TFR Gazzetta Ufficiale n 111 del 15 05 2000 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999 Trattamento di fine rapporto e istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche Testo in vigore dal 30 maggio 2000 40
I TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO Il passaggio al TFR 1 1 Gen. 2001 30 30 Mag. 2000 Per chi? per tutti i nuovi assunti dal 1 gennaio 2001 (articolo 74, comma 3, legge n 388/2000) per tutti coloro che opteranno per il passaggio al TFR, sia che fossero assunti al 31.12.1995, sia che siano stati assunti fra il 1 gennaio 1996 ed il 31.12.2000 per i lavoratori assunti a tempo determinato dal 30 maggio 2000 41
I TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO L opzione Il passaggio al TFR per coloro che optano verrà calcolato il trattamento spettante (Buonuscita, IPS, Indennità anzianità) alla data dell opzione in base alle preesistenti normative tale quota base verrà poi successivamente incrementata dagli accantonamenti annui e dalle rivalutazioni previste dalla normativa del TFR 42
I TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO Il passaggio al TFR Il TFR viene però gestito interamente dall INPDAP al quale continuano a fluire le contribuzioni versate dalle amministrazioni La contribuzione viene calcolata sulla stessa base imponibile prevista dalla vecchia normativa Non vi è quindi alcun incremento di costi anche se il lavoratore percepisce formalmente una prestazione più elevata 43
I TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO Il passaggio al TFR Come viene calcolato l accantonamento annuo? In misura percentuale pari a quella di fatto dei dipendenti privati (6,91%) Prendendo a riferimento le stesse voci della retribuzione già utilizzate per il calcolo dei precedenti trattamenti, ma al 100%, salva la facoltà della contrattazione di inserire nuove voci 44
I TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO Il passaggio al TFR Retribuzione: Intero stipendio tabellare Intera indennità Integrativa Speciale Intera tredicesima mensilità Intera retribuzione individuale di anzianità Interi altri emolumenti già utili in base alle preesistenti norme dei precedenti trattamenti Interi altri emolumenti individuati dalla contrattazione di comparto 45
I TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Università per il biennio economico 2000 2001 (13 maggio 2003) Articolo 5 Incremento dell indennità di ateneo A decorrere dal 1 gennaio 2001 le misure individuali dell indennità di ateneo previste dall art. 65 del CCNL del 9 agosto 2000 sono rideterminate nelle misure indicate nella tabella 3. L indennità di cui al presente articolo continua ad essere erogata con le modalità in corso e, a decorrere dal 1 gennaio 2001, è considerata utile ai fini del calcolo della base per l indennità di buonuscita. Fino alla definizione della tabella di cui al comma 2 dell art. 51 del CCNL 9 agosto 2000, l incremento dell indennità di cui al presente articolo rispetto ai corrispondenti valori stabiliti dal CCNL 9 agosto 2000 - non viene considerata ai fini del trattamento economico di cui all art. 31 del DPR n. 761/79, salvo eventuale riassorbimento. La copertura degli oneri conseguenti agli aumenti ed all inclusione nella base di calcolo per l indennità di buonuscita dell indennità di cui al presente articolo è assicurata con le risorse corrispondenti all 1% del monte salari 1997. 46
IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Esempio al 31 dicembre 2012 Variazione indice ISTAT = 2,4038% Indice variabile = 75% di 2,4038% = 1,8029% Indice fisso = 1,5% ------------ Rivalutazione totale = 3,3029% Netta (-11%) 2,9396% 47
I TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO La trattenuta del 2,50% Per tutti i nuovi assunti e per gli optanti la introduzione del TFR comporta la soppressione della trattenuta del 2,50% a carico del lavoratore Tale soppressione deve avvenire con invarianza della retribuzione imponibile ai fini fiscali, della retribuzione netta, di quella utile ai fini previdenziali e di quella di riferimento ai fini contrattuali 48
I TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO La trattenuta del 2,50% L invarianza viene realizzata attraverso la riduzione della retribuzione lorda di un importo pari al contributo soppresso ed attraverso un incremento figurativo di pari importo ai fini previdenziali e del calcolo del TFR, nonché ad ogni fine contrattuale e della determinazione della massa salariale ai fini contrattuali. 49
D.L. n 78/2010 in Legge n 122/2010 articolo 12 comma 10 Passaggio al TFR per tutti A partire dal 1 gennaio 2011, tutti coloro che non sono già a TFR (quindi già in servizio al 31.12.2000 o soggetti non contrattualizzati) hanno visto applicate pro quota le disposizioni di cui all articolo 2120 del Codice civile, quindi tutti sono passati al calcolo del TFS come per il TFR. Circolare INPDAP n 17 del 8 ottobre 2010 50
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SENTENZA N. 223 ANNO 2012 LA CORTE COSTITUZIONALE 5) dichiara l illegittimità costituzionale dell articolo 12, comma 10, del d.l. n 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n 1032. 52
IMPLICAZIONI MULTIPLE a) economiche: quanti i lavoratori coinvolti nell eventuale abbattimento e relativa restituzione del contributo del 2,5%? b) contrattuali: ridefinizione dei trattamenti complessivi (TFS/TFR) e problema dei non contrattualizzati? c) previdenziali: può essere stravolta la natura della prestazione di fine servizio? d) fiscali: - la soppressione del contributo del 2,5% aumenta l imponibile fiscale, ma aumenta anche la retribuzione netta del lavoratore; - la soppressione del 2,5% fa cadere una parte dei benefici fiscali sul trattamento di fine servizio? - il cambio di natura della prestazione modifica il regime fiscale complessivo? e) previdenza complementare: l eliminazione del 2,5% elimina l incentivo INPDAP (1,5%) per gli optanti? 53
(Gazzetta Ufficiale n 254 del 30 ottobre 2012) Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici 54
(Gazzetta Ufficiale n 302 del 29 dicembre 2012 supplemento n 212) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) 55
98. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l articolo 12, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n 122, è abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del decreto legge 29 ottobre 2012, n 185, sono riliquidati d ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza... 99. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n 152, e dall articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n 1032, si estinguono di diritto; l estinzione è dichiarata con decreto, anche d ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti. 56
In estrema sintesi il decreto-legge ci riporta alla situazione esistente al 31 dicembre 2010, con effetto pari a zero sul trattamento economico dei dipendenti i quali fino ad oggi hanno continuato a pagare il contributo del 2,5%, e con identico effetto sulle amministrazioni che hanno sempre pagato la normale contribuzione. Chi deve ricalcolare l accantonamento è l INPS (ex INPDAP). 57
L INPS (ex INPDAP) deve anche riliquidare, entro 1 anno, i trattamenti fine servizio nel frattempo liquidati, senza però provvedere al recupero di somme eventualmente liquidate in più. Ne deriva che per l IPS ex INADEL tutto sarà confermato, poiché ci sarebbe un debito del lavoratore, mentre per la IBU ex ENPAS ci sarà un credito del lavoratore. 58
E altrettanto evidente che i soggetti che sono già a TFR vero (assunti dal 1.1.2001 in poi), così come non erano coinvolti nelle vicende della sentenza della Corte Costituzionale, non sono minimamente coinvolti nelle vicende del decreto legge: già avevano la decurtazione della retribuzione lorda in misura pari al contributo del 2,5% e per loro nulla cambia. 59
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La tassazione del TFS e del TFR Prima del decreto legislativo n 47/2000 i trattamenti di fine rapporto ed equipollenti erano uniformemente tassati a tassazione separata con aliquota interna con una franchigia di esenzione pari a 309,87 (ex lire 600.000) per ogni anno utile a tale fine. Tale tassazione avveniva a titolo definitivo. 61
IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Il Trattamento Fiscale Per gli accantonamenti dal 1.1.2001 vi sarà quindi la tassazione disgiunta fra la componente capitale (accantonamenti) e la componente finanziaria (rivalutazioni). - Quella capitale con criteri similari a quelli pregressi, ma senza più alcuna franchigia e a titolo di acconto, con conguaglio da parte della Direzione delle Entrate sulla base del reddito degli ultimi 5 anni; - quella finanziaria con l aliquota del 11%. 62
I TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO Il Trattamento Fiscale Per i trattamenti equipollenti al TFR, per i quali non trovano applicazione le regole del TFR, il T.U. fiscale, come modificato dal D.Lgs. n 47/2000, continua a prevedere l applicazione delle vecchie regole di tassazione. 63
I TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO Il Trattamento Fiscale Fra queste, in particolare, l abbattimento dall imponibile della quota di trattamento pagata dal lavoratore e pari al: 26,04% (2,50% : 9,60%) per l ex ENPAS 40,98% (2,50% : 6,10%) per l ex INADEL in aggiunta alla franchigia di 309,87 euro annui. 64
Buonuscita (A e B) e TFR a confronto 65
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Quali tempi per il decollo Accordo 14 marzo 2001 Atto costitutivo 17 novembre 2003 Solo in maggio 2007 si è insediato il Consiglio di Amministrazione a causa del mancato accordo fra Ministero Istruzione e organizzazioni sindacali sulla figura del Presidente. 67
Quali tempi per il decollo Accordo 14 maggio 2007 Atto costitutivo 21 dicembre 2010 68
Quali tempi per il decollo? Accordo 1 ottobre 2007 Atto costitutivo 14 settembre 2011 69
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Tassi di adesione al 31.12.2011 I migliori 10 I peggiori 10 FOPEN 90,0% FONDO SANITA 0,5% FONDENERGIA 90,0% AGRIFONDO 2,5% PREVIVOLO 82,1% SOLID. VENETO 4,9% FONCHIM 79,6% PREVEDI 6,4% CONCRETO 74,0% FONTE 7,7% QUADRI FIAT 70,4% FILCOP 7,8% PEGASO 60,2% FONDAPI 8,1% FONDO POSTE 61,6% ESPERO 8,1% ASTRI 55,7% PREVILOG 8,8% GOMMAPLASTICA 53,0% ARCO 15,2% COMETA CON QUASI IL 25% DEGLI ISCRITTI, HA IL 43,5% 73
IL PUBBLICO IMPIEGO COMPARTO N ADDETTI Scuola (ESPERO) 1.130.658 Accordo 14 maggio (PERSEO) Sanità 692.002 Autonomie Locali 605.392 Ministeri 202.270 Enti Pubblici non Economici 62.873 Accordo 1 ottobre (SIRIO) Agenzie Fiscali 54.282 Presidenza del Consiglio 2.300 Agenzia Demanio 1.690 TOTALE 2.751.467 Pari al 79% del settore (3.489.308) 74
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Principi fondamentali della previdenza complementare Volontarietà Complementarità Capitalizzazione individuale Contribuzione definita Conseguenze? Responsabilità individuale, consapevolezza, informazione 76
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COMPARTI INTERESSATI comparto Ministeri comparto Enti pubblici non economici comparto Presidenza del consiglio dei ministri personale non dirigente dell ENAC personale non dirigente del CNEL AREE INTERESSATE Area I - dirigenza comparto Ministeri Area VI - dirigenza comparti Enti pubblici non economici Area VIII -dirigenza comparto Presidenza del consiglio dei ministri dirigenza ENAC dirigenza CNEL 78
Ulteriore accordo 4 ottobre 2012 COMPARTI INTERESSATI comparto Agenzie fiscali comparto Università comparto Enti di ricerca personale CONI e Federazioni sportive AREE INTERESSATE Area VI - dirigenza Agenzie fiscali Area VII -dirigenza Università e Ricerca 79
Come si sviluppa: La campagna per la raccolta delle adesioni comincia a novembre dovrebbe avere una prima conclusione entro il 17 ottobre 2013 con 10.000 adesioni 80
LE MODALITA DI FINANZIAMENTO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 81
IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO N 124/1993, ESISTE UN RAPPORTO TRILATERALE MOLTO STRETTO TRA: TFR CONTRIBUTO LAVORATORE CONTRIBUTO DATORE LAVORO 82
Ne deriva ovviamente che chi vuole la previdenza complementare attraverso un fondo negoziale deve obbligatoriamente passare attraverso il TFR e attraverso la devoluzione di tutto o parte del TFR maturando, ma non può usare il solo TFR come nel privato. 83
Ne deriva anche che con un TFR attorno al 7% della retribuzione si raggiunge una parte importante della necessità di accantonamento funzionale alla costruzione di un decente risparmio previdenziale. 84
Il finanziamento del Fondo L utilizzo del TFR nel Pubblico Impiego La distinzione fra i neo assunti e gli altri passa per la data di entrata in vigore (30 maggio 2000 o 1 gennaio 2001) del DPCM di recepimento dell accordo intercompartimentale Per i neo assunti passaggio automatico al TFR e in caso di adesione alla previdenza complementare totale destinazione del TFR a Fondo pensione 85
Il finanziamento del Fondo L utilizzo del TFR nel Pubblico Impiego Per gli altri passaggio al TFR solo in forma opzionale con contestuale adesione alla previdenza complementare mediante parziale destinazione del TFR secondo misure stabilite dalle fonti istitutive Il TFR è pari al 6,91% della retribuzione utile La quota destinabile a previdenza complementare per i già assunti viene stabilita dalla contrattazione di comparto, entro un limite del 2% della retribuzione 86
Il finanziamento del Fondo Il versamento lavoratore nel Fondo Sirio Il lavoratore versa obbligatoriamente l 1% della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Il lavoratore ha altresì la facoltà di integrare volontariamente detto importo 87
Il finanziamento del Fondo Il versamento datore nel Fondo Sirio L Amministrazione datrice di lavoro versa l 1% della retribuzione utile per il calcolo del TFR. In luogo della contribuzione piena normalmente dovuta sugli incrementi di retribuzione erogati in occasione dei rinnovi contrattuali, è dovuto il solo contributo di solidarietà pari al 10% 88
Il finanziamento del Fondo Ulteriore fonte di finanziamento Il 29 luglio 1999 è stato sottoscritto l accordo quadro tra sindacato e ARAN Viene resa possibile l opzione introdotta dalla legge n 449/97 attraverso la destinazione di una quota del contributo del lavoratore (1,5%) che rappresenta una quarta forma di finanziamento a disposizione solo degli optanti iscritti all INPDAP ai fini del TFS 89
Quali altre risorse si versano: Per i lavoratori più diligenti che si iscrivono più celermente c è un ulteriore incentivo: - 1% una tantum per 1 anno per chi si iscrive nei primi 12 mesi (17.10.2013) - 0,5% una tantum per 1 anno per chi si iscrive negli ulteriori 12 mesi (18.10.2013 17.10.2014) (Sono esclusi i lavoratori degli EPNE, ENAC, CNEL, Università, Ricerca, Demanio, CONI e Federazioni sportive) 90
Il caso Pubblico Impiego Le vere risorse L unica vera quota di finanziamento reale sarà rappresentata dal contributo a carico del lavoratore e da quello a carico dell amministrazione La quota di TFR (intera o parziale che sia) e la quota pari al 1,5% avranno solamente una gestione virtuale Problemi e ricadute sulla gestione finanziaria 91
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La gestione delle risorse Le garanzie per gli iscritti I gestori sono soggetti al controllo da parte della (Banche) della e dello (SIM e Soc. Gest. Fondi) (Assicurazioni) I Fondi sono soggetti al controllo della 93
La gestione finanziaria La scelta fatta da tutti i fondi nella fase iniziale è quella della gestione monocomparto (unica linea di investimento per tutte le risorse del fondo e per tutti gli iscritti) La differenziazione fra gli iscritti dovrebbe, invece, portare ad individuare forme diverse fra soggetti più o meno giovani, più o meno prossimi al diritto alla pensione, più o meno propensi ad inserire un fattore di rischio negli investimenti 94
La gestione finanziaria Il multicomparto La necessità di creare i fondi multicomparto non deve essere confusa con la diversificazione degli investimenti attuata dai fondi che hanno ottenuto fino ad ora l'autorizzazione ad operare finanziariamente attraverso i gestori individuati. Tale diversificazione, infatti, nasce proprio dalla tipologia monocomparto per garantire il più alto rendimento medio possibile in una logica di garanzia del capitale 95
La gestione finanziaria Il pubblico impiego L unica vera quota di finanziamento reale sarà rappresentata dal contributo a carico del lavoratore e da quello a carico dell amministrazione La quota di TFR (intera o parziale che sia) e la eventuale quota pari al 1,5% avranno solamente una gestione virtuale 96
La gestione finanziaria Il pubblico impiego L accantonamento virtuale verrà rivalutato in base al tasso medio di rendimento di un gruppo di Fondi già costituiti individuati fra quelli che hanno il maggior numero di aderenti Solo in un secondo tempo verrà rivalutato in base al tasso di rendimento del singolo fondo del settore del pubblico impiego 97
La gestione finanziaria Il pubblico impiego Con decreto del Ministero dell economia e delle finanze del 23 dicembre 2005 è stato individuato il paniere di riferimento costituito da: Alifond; Arco; Cometa; Cooperlavoro; Fonchim; Fondenergia; Fopen; Laborfonds; Pegaso; Previambiente; Previcooper; Solidarietà Veneto; Quadri e Capi Fiat 98
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Le caratteristiche dei Fondi Pensione La normativa circoscrive a due sole ipotesi le caratteristiche dei Fondi pensione: - Regime di contribuzione definita, unica ipotesi possibile per i fondi che saranno istituiti per i lavoratori dipendenti e prima alternativa possibile per i fondi che saranno istituiti per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti - Regime di prestazione definita, ipotesi possibile in alternativa alla prima solo per i fondi che saranno istituiti per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti 102
Le caratteristiche dei Fondi Pensione La contribuzione definita (costi certi, prestazione incerta): - La contrattazione definisce le modalità di finanziamento e le quantità di risorse da destinare al fondo - Il mercato finanziario, attraverso gli interventi dei gestori, determina i rendimenti annui degli investimenti - Le prestazioni finali, in termini di capitale e rendita, saranno direttamente proporzionali alla rivalutazione del capitale che il gestore è riuscito a realizzare 103
Le caratteristiche dei Fondi Pensione La prestazione definita (costi incerti, prestazione certa): - Gli accordi definiscono la prestazione che il fondo deve essere in grado di garantire, sia in termini di quantità assolute che in termini percentuali di reddito - Il mercato finanziario, attraverso gli interventi dei gestori, determina i rendimenti annui degli investimenti - La contribuzione verrà di volta in volta modificata in relazione alla possibilità di realizzazione dell obbiettivo finale ed in relazione al rendimento degli investimenti 104
Quali prestazioni Prima del pensionamento Anticipazione Trasferimento Riscatto Riscatto volontario Riscatto involontario Al momento della pensione Prestazioni in capitale 50% Prestazioni in capitale 100% Prestazioni in forma di rendita 105
PRIMA DEL PENSIONAMENTO Anticipazioni dopo 8 anni Si può chiedere un anticipo fino al 100% del maturato su contribuzione reale + rendimenti Spese sanitarie, a seguito di gravi situazioni che riguardino l iscritto, il coniuge o i figli, fino al 75% della posizione Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o interventi di ristrutturazione, fino al 75% della posizione. 106
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PRIMA DEL PENSIONAMENTO TRASFERIMENTI In costanza di rapporto di lavoro è possibile trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare dopo i primi 5 anni di vita del Fondo pensione negoziale (successivamente bastano 3 anni; In caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare è possibile chiedere il trasferimento presso altra forma pensionistica cui accedere anche in dipendenza della nuova attività 108
PRIMA DEL PENSIONAMENTO DECESSO In questo caso la posizione individuale maturata presso PERSEO è riscattata: - dal coniuge - in assenza del coniuge, dai figli - in assenza del coniuge e dei figli, dai genitori se fiscalmente a carico - in mancanza di tali soggetti, dal beneficiario nominato dall aderente - in assenza anche di quest ultimo, la posizione resta acquisita al Fondo 109
Le prestazioni del Fondo D.Lgs. 124/93 Gli statuti dei Fondi debbono garantire le seguenti prestazioni: La pensione di vecchiaia La pensione di anzianità Debbono anche garantire la liquidazione in unica soluzione di una parte del capitale accumulato fino al massimo del 50% 110
Le prestazioni del Fondo La pensione complementare di vecchiaia Requisiti: D.Lgs. 124/93 - compimento dell età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza -almeno 5 anni di iscrizione al Fondo pensione Il lavoratore può chiedere che il 50% del capitale gli venga erogato in unica soluzione 111
Le prestazioni del Fondo La pensione complementare di anzianità Requisiti: D.Lgs. 124/93 - cessazione dell attività lavorativa - compimento di una età pari a quella stabilita per la pensione di vecchiaia, diminuita di 10 anni - almeno 15 anni di iscrizione al Fondo pensione Il lavoratore può chiedere che il 50% del capitale gli venga erogato in unica soluzione 112
Le prestazioni del Fondo D.Lgs. 124/93 La liquidazione in capitale Oltre che nei casi in cui è previsto il riscatto della posizione individuale, la liquidazione dell intero capitale può avvenire in unica soluzione se l importo annuo della rendita vitalizia derivante dalla conversione dei 2/3 del capitale risulta di importo inferiore al 50% dell assegno sociale 2013 = 5.750,00 x 50% = 2.875,00 113
Le prestazioni del Fondo D.Lgs. 124/93 In caso di perdita dei requisiti di iscrizione al Fondo, il lavoratore ha diritto ad una delle seguenti opzioni: - Riscatto della posizione pensionistica maturata (versamenti più rivalutazioni) - Trasferimento della posizione pensionistica presso altro Fondo chiuso - Trasferimento della posizione pensionistica presso un Fondo aperto 114
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Il Fisco e la complementare IL PRINCIPIO DELLA CORRELAZIONE Contribuzione dedotta Prestazione tassata Contribuzione non dedotta Prestazione non tassata 116
Il Fisco e la complementare Altre schematizzazioni T.T.T. E.E.E. E.T.T. Tassata la contribuzione Tassati i rendimenti Tassate le prestazioni Esente la contribuzione Esenti i rendimenti Esenti le prestazioni Esente la contribuzione Tassati i rendimenti Tassate le prestazioni 117
Deducibilità fiscale D.Lgs. 124/93 Vantaggio rilevante derivante dalla deducibilità delle somme destinate a Fondo pensioni Tale beneficio è riconosciuto solo su una quota del finanziamento non superiore al 12% del reddito complessivo, e comunque non oltre la somma di 5.164,27 euro annui La deducibilità è infine legata alla quota di TFR destinata a finanziamento del fondo, poiché il doppio di tale quota rappresenta comunque il massimo deducibile 118
Deducibilità fiscale D.Lgs. 124/93 Nel limite dei 5.164,57 euro annui rientrano i seguenti contributi: quelli a carico del lavoratore; quelli a carico del datore di lavoro; le somme eccedenti il massimale (99.034,00) di retribuzione pensionabile considerate non imponibili ai fini fiscali se devolute al fondo complementare; quelli versati dai familiari fiscalmente a carico per la parte non dedotta dagli stessi 119
Deducibilità fiscale D.Lgs. 252/2005 Vantaggio rilevante derivante dalla deducibilità delle somme destinate a Fondo pensioni Tale beneficio è riconosciuto fino ad un massimale unico non eccedente la somma di 5.164,27 euro annui Solo per i nuovi assicurati dal 1.1.2007 è possibile dedurre quanto non dedotto nei primi 5 anni, pari alla differenza fra 25.822,85 euro e quanto dedotto, nei 20 anni successivi ai primi 5 anni e nel limite di 2.582,29 euro annui, quindi in totale 7.746,56 euro 120
La tassazione dei rendimenti finanziari Sui rendimenti finanziari annualmente realizzati attraverso gli investimenti il fondo è tenuto a versare una imposta in misura pari all 11%, rispetto alla aliquota normale del 12,5% 121
La tassazione delle prestazioni del fondo D.Lgs. 124/93 La rendita erogata dal fondo è esente da imposte per la parte derivante dai rendimenti prodotti dagli investimenti E invece soggetta a normale tassazione progressiva la parte derivante dai versamenti effettuati sia dal lavoratore, sia dal datore di lavoro, sia mediante accantonamento del TFR 122
La tassazione delle prestazioni del fondo Le erogazioni sotto forma di capitale subiscono criteri diversi di tassazione alle seguenti condizioni Se il capitale erogato non è superiore ad 1/3 del capitale globale, la parte derivante dai rendimenti finanziari è esente mentre la parte derivante dai versamenti del lavoratore, del datore di lavoro e del TFR è soggetta a tassazione separata con aliquota interna come il TFR 123
La tassazione delle prestazioni del fondo Le erogazioni sotto forma di capitale subiscono criteri diversi di tassazione alle seguenti condizioni Se il capitale erogato è maggiore di 1/3 e non superiore al 50% del capitale complessivo, l intera somma erogata è soggetta a tassazione separata Duplicazione di imposta sui rendimenti 124
La tassazione delle prestazioni del fondo Le erogazioni sotto forma di capitale subiscono criteri diversi di tassazione alle seguenti condizioni Il tetto di 1/3 non trova applicazione nel caso in cui la rendita annua non risulti superiore al 50% dell assegno sociale, né nel caso di riscatto esercitato in seguito alla morte dell iscritto 125
La tassazione delle prestazioni del fondo Le erogazioni sotto forma di capitale subiscono criteri diversi di tassazione alle seguenti condizioni Negli altri casi di riscatto l intera somma corrisposta, compresa quella derivante dai rendimenti, è soggetta a tassazione corrente Fanno eccezione le ipotesi di riscatto per pensionamento, per collocazione in mobilità e per cessazione del rapporto di lavoro per cause non dipendenti dalla volontà delle parti 126
La tassazione delle prestazioni del fondo D.Lgs. 252/2005 Le prestazioni erogate dal fondo sotto forma di capitale, così come quelle erogate sotto forma di rendita, sono imponibili al netto delle quote già assoggettate a ritenuta (rendimenti). Analogo criterio viene adottato nella tassazione delle quote eventualmente anticipate 127
La tassazione delle prestazioni del fondo D.Lgs. 252/2005 Sulla parte imponibile delle prestazioni comunque erogate, viene operata una ritenuta a titolo di imposta pari al 15%. Detta percentuale è ridotta dello 0,30% per ciascun anno di adesione eccedente il 15 fino al massimo del 6% [l aliquota minima non potrà quindi essere inferiore al 9% con 35 anni di partecipazione (35 15 = 20 x 0,3 = 6)] Nella tassazione della anticipazione per la prima casa e per altre esigenze verrà applicata l aliquota del 23% 128
Buonuscita (A e B) e TFR a confronto 129
Convenienze e opportunità per optante STATO Retribuzione annua 23.000,00 TFS lordo 1.533,33 netto 1.343,77 TFR lordo 1.589,30 netto 1.210,19 Adesione al fondo Quota lavoratore lorda (1%) 230,00 Sgravio fiscale (27%) 62,10 ---------- Costo netto lavoratore 167,90 Quota datore di lavoro (1%) 230,00 Quota INPDAP (1,5% su 80%) 276,00 ---------- Totale accantonato 736,00 Il rendimento dell investimento (167,90) nel primo anno è pari al 338%. 130
Convenienze e opportunità per optante STATO Retribuzione annua 23.000,00 TFS lordo 1.533,33 netto 1.343,77 TFR lordo 1.589,30 netto 1.210,19 Adesione al fondo Bisogna poi tenere conto che nel fondo viene anche accantonato il 2% del TFR, e cioè 460,00 euro, mentre i restanti 1.129,30 euro continuano ad essere accantonati all INPDAP. Alla riscossione saranno sempre tassati al 23,85%, con un netto quindi pari a 859,96 euro. Quanto accantonato al fondo (736,00 + 460,00 = 1.196,00) sarà poi tassato al 23%, per un netto pari a 920,92 euro. 131
Convenienze e opportunità per optante STATO Retribuzione annua 23.000,00 TFS lordo 1.533,33 netto 1.343,77 TFR lordo 1.589,30 netto 1.210,19 Adesione Non adesione 859,96 TFS/TFR 1.343,77 230,00 Lavoratore 0 230,00 Datore 0 276,00 INPDAP 0 460,00 TFR fondo 0 920,92 Netto da fondo 0 167,90 - Costo lavoratore 0 ------------- ------------- 1.612,98 Totale 1.343,77 (+269,21) 132
Convenienze e opportunità per nuovo assunto STATO Retribuzione annua 23.000,00 TFR lordo 1.589,30 netto 1.210,19 Adesione Non adesione 1.589,30 TFR 1.210,19 230,00 Lavoratore 0 230,00 Datore 0 1.577,96 Netto da fondo 0 167,90 - Costo lavoratore 0 ------------- ------------ 1.410,06 Totale 1.210,19 (+199,87) 133
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