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Transcript:

1 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE II BIENNIO ECONOMICO 2008-2009.

2 In data 6 maggio 2010 alle ore 17.00, ha avuto luogo l incontro tra l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dell area dirigenziale IV, nelle persone di: Per l A.Ra.N.: nella persona del Commissario Straordinario: cons. Antonio Naddeo firmato e le seguenti: Al termine della riunione le parti sopraccitate hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale della dirigenza medico veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale II biennio economico 2008-2009, nel testo che segue.

3 CCNL DELLA DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2008-2009 TITOLO I CAPO I Disposizioni generali Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenze 1. Il presente contratto collettivo nazionale, che concerne il periodo 1 gennaio 2008-31 dicembre 2009, riguarda la parte economica di tale biennio e si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall'art. 10 del CCNQ dell 11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 1 febbraio 2008. 2. Sono confermati i commi 2 e 3 dell art. 1 del CCNL 17.10.2008. TITOLO II CAPO I Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo Art. 2 - Incrementi stipendio tabellare nel biennio 2008-2009 1. A decorrere dal 1 gennaio 2008, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici e veterinari a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico dall'art. 17 comma 2 del CCNL del 17 ottobre 2008, è incrementato di 22,37 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in 42.258,81. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2009 l incremento di cui al comma 1 è rideterminato in 103,30 lordi mensili. Per effetto di tale incremento lo

4 stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato alla stessa data in 43.310,90. 3.Gli incrementi di cui al presente articolo comprendono ed assorbono gli importi corrisposti, ai sensi delle disposizioni vigenti, a titolo d indennità di vacanza contrattuale. CAPO II Art. 3 - Incrementi stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari ad esaurimento 1. Dal 1 gennaio 2008, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici e veterinari di cui all'art. 18 del CCNL del 17 ottobre 2008, con rapporto di lavoro ad esaurimento non esclusivo, è incrementato dell'importo mensile di seguito indicato: a) Dirigenti medici: 7,45 b) Dirigenti veterinari: 9,51 Dal 1 gennaio 2008 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è quindi rideterminato rispettivamente in: a) 24.293,60 per i medici; b) 31.018,57 per i veterinari. 2. Dal 1 gennaio 2009 l incremento di cui al comma 1 è rideterminato nell importo mensile lordo di seguito indicato: a) Medici: 59,56 b) Veterinari: 76,05 Dal 1 gennaio 2009, lo stipendio tabellare annuo lordo, per tredici mensilità, è quindi rideterminato rispettivamente in: a) 24.971,03 per i medici b) 31.883,59 per i veterinari Art. 4 - Ex medici condotti ed equiparati 1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 13 del CCNL 3 novembre 2005, il trattamento economico omnicomprensivo di 6.974,78 previsto dall'art. 19, comma 1 del CCNL il 17 ottobre 2008 per gli ex medici condotti ed equiparati

5 tuttora a rapporto non esclusivo, è rideterminato, a decorrere dal 1 gennaio 2008, in 7.002,62 e, a decorrere dal 1 gennaio 2009, in 7.197,98. 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità. Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti Art. 5 La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo 1. A decorrere dall 1 gennaio 2009, la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo di cui all art 20 comma 1 del CCNL il 17 ottobre 2008 è così rideterminata: struttura complessa: area chirurgica struttura complessa: area medicina struttura complessa: area territorio struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2007 Incremento annuo Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1 gennaio 2009 13.546,08 714,68 14.260,76 12.141,53 714,68 12.856,21 11.448,58 714,68 12.163,26 8.653,74 456,56 9.110,30 4.235,53 223,46 4.458,99

6 Dirigente equiparato 3.163,81 166,92 3.330,73 Dirigente < 5 anni --- --- --- 2. L incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica.. 3. Il fondo dell'art. 24 del CCNL del 17 ottobre 2008, alla data indicata nel comma 1, è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all incremento spettante a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicato per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi. 4. E confermato il comma 4 dell art. 20 del CCNL del 17 ottobre 2008

7 Art. 6 La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo 1. A decorrere dall 1 gennaio 2009, la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo di cui all art 21 comma 1 del CCNL del 17 ottobre 2008 è così rideterminata: struttura complessa: istituti zooprofilattici struttura complessa: territorio struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 Dirigente equiparato Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2007 Incremento annuo Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1 gennaio 2009 11.448,57 714,68 12.163,25 11.448,57 714,68 12.163,25 8.653,74 456,56 9.110,30 4.235,53 223,46 4.458,99 3.163,81 166,92 3.330,73 Dirigente < 5 anni --- --- --- 2. L incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di

8 posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica.. 3. Il fondo dell'art. 24 del CCNL del 17 ottobre 2008, alla data indicata nel comma 1, è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all incremento spettante a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicato per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.. 4. E confermato il comma 4 dell art. 21 del CCNL del 17 ottobre 2008. Art. 7 La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo o ad esaurimento 1. Si conferma l art. 22 del CCNL del 17 ottobre 2008. CAPO III Art. 8 Effetti dei benefici economici 1. Le misure degli stipendi tabellari stabiliti nel presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull indennità premio di servizio, sull indennità alimentare di cui all art. 10 del CCNL integrativo del 6 maggio 2010, sull equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti minima unificata e variabile in godimento nonché alle voci retributive di seguito riportate: - del CCNL 8 giugno 2000: indennità di cui all art. 37, comma 2; assegni personali previsti dall art. 38, commi 1 e 2 e dall art. 43, commi 2 e 3 data la loro natura stipendiale; indennità dell art. 40; - dagli artt. 3, 4 e 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico. 3. I benefici economici risultanti dall applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell indennità premio di servizio, dell indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione

9 minima contrattuale. CAPO IV FONDI AZIENDALI Art. 9 Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa 1. Il fondo previsto dall art. 24 del CCNL del 17 ottobre 2008 per il finanziamento dell'indennità di specificità medica, della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonché dell'indennità di incarico di direzione di struttura complessa, è confermato. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2007. 2. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato delle risorse individuate negli artt. 5 e 6 a decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi articoli. 3. A decorrere dal 1 gennaio 2009, il fondo di cui al comma 1 è ulteriormente incrementato di 215,80 annui lordi per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2007. 4. E confermato il comma 3 dell art. 24 del CCNL del 17 ottobre 2008. Art. 10 Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro 1. Il fondo previsto dall art. 25 del CCNL del 17 ottobre 2008, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro è confermato sia per le modalità del suo utilizzo, che per le relative flessibilità. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2007, tenuto anche conto degli incrementi effettuati ai sensi dell art. 25, comma 2, secondo alinea del CCNL del 17/10/2008. 2. A decorrere dall entrata in vigore del presente contratto, la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15% è fissata in 26,61. In caso di lavoro notturno o festivo la tariffa maggiorata del 30% è pari a 30,08 ed in caso di lavoro notturno festivo maggiorata del 50% è pari a 34,70. Art. 11 Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale 1. L' art. 26 del CCNL del 17 ottobre 2008, relativo al fondo per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i

10 dirigenti medici e veterinari è confermato. L ammontare dei fondi ivi indicati è quello consolidato al 31 dicembre 2007, tenuto anche conto degli incrementi effettuati ai sensi dell art. 26, comma 2, secondo alinea, del CCNL del 17/10/2008. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di cui all art. 26 comma 1 ultimo periodo del CCNL del 17 ottobre 2008, le quali comunque costituisco ulteriori modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio 2008 ai sensi del comma 3. 2 Il fondo è incrementato, a decorrere dal 1 gennaio 2009, di 145,70 annui lordi per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2007. 3. Si conferma quanto previsto dal comma 3 dell art. 26 del CCNL del 17 ottobre 2008. TITOLO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI CAPO I Art. 12 Incremento dell indennità di esclusività del rapporto di lavoro 1. Gli importi dell indennità di esclusività del rapporto di lavoro di cui all art. 5 del CCNL del 8 giugno 2000, sono rideterminati dal 1 gennaio 2009 nelle misure annue lorde di seguito indicate: Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN superiore a quindici anni Dirigente con incarichi art. 27, lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni 17.052,27 12.791,61 9.385,84 2.325,41 2. L indennità di esclusività, fissa e ricorrente, è corrisposta per tredici mensilità. 3. E disapplicato l art. 5, comma 2, secondo capoverso del CCNL 8/6/2000, secondo biennio economico.

11 CAPO II Art. 13 Progetti e programmi per il miglioramento dei servizi all utenza 1. Al fine di dare maggiore impulso ai processi di innovazione, le Aziende promuovono specifici progetti programmi o piani di lavoro per il miglioramento dei servizi rivolti all utenza, con particolare riferimento alla piena adeguatezza dei sistemi organizzativi, nonché al conseguimento di una maggiore corrispondenza tra le prestazioni rese e le esigenze del cittadino. 2. I progetti e programmi di cui al comma 1, devono corrispondere ad esigenze effettive dell Azienda ed apportare un concreto e misurabile contributo aggiuntivo alla attività fissata nei livelli essenziali di assistenza soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi di riduzione delle liste di attesa e la piena e qualificata erogazione dei servizi, ivi compreso l ampliamento degli orari delle strutture e il miglioramento del servizio di guardia, nonché delle attività di gestione dell emergenza e del pronto soccorso.. 3. Nell ambito dei vincoli di finanza pubblica fissati per i rispettivi sistemi sanitari regionali e fatto salvo comunque il rispetto dei Patti per la salute e dei relativi obiettivi e vincoli economici e finanziari, le Regioni, in presenza di ulteriori economie effettuate nell ambito di processi strutturali di razionalizzazione e riorganizzazione del settore sanitario che consentano complessivi risparmi di spesa, ivi compresi quelli riferiti ai costi per il personale, individuano con specifica direttiva, a valere dall anno 2009, ulteriori risorse nel limite massimo dello 0,8%, calcolate sul monte salari 2007, per il finanziamento dei progetti innovativi di cui ai commi precedenti. Dette risorse non sono oggetto di consolidamento in alcuno dei fondi previsti dal presente CCNL e non possono finanziare voci del trattamento fondamentale della retribuzione, né la retribuzione di posizione. 4. Le suddette risorse sono erogate a consuntivo, previa verifica dell effettivo raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti, da attuarsi mediante appositi indicatori e parametri previsti nell ambito della direttiva regionale di cui al comma 3, sulla base dei criteri individuati nell Allegato 1 al presente CCNL. Tali risorse vengono destinate ai dirigenti direttamente coinvolti nell ambito di tali progetti, secondo appositi meccanismi premiali correlati ai risultati conseguiti.

12 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1 Le parti prendono atto che la massa salariale di cui all art. 13, comma 3 del presente CCNL è riferita al 31 dicembre 2007 e non ricomprende l indennità di esclusività. ALLEGATO N. 1 Criteri generali per la definizione di sistemi di verifica del raggiungimento degli obiettivi dei progetti e programmi di miglioramento di cui all art. 13 del presente CCNL. 1. Modalità attuative Le Regioni forniscono, nell ambito della direttiva di cui al comma 3 dell art. 13 del presente CCNL, le linee guida circa le modalità di attuazione dei progetti e programmi di cui al comma medesimo, individuando possibili macro-obiettivi coerenti con il piano sanitario regionale e prevedendo, in via generale, indicatori e parametri idonei ad accertare l effettivo miglioramento delle prestazioni e dei servizi erogati ed il raggiungimento dei risultati quali - quantitativi prefissati. Nell ambito dei suddetti macro-obiettivi, i progetti aziendali individuano prioritariamente: - gli obiettivi da conseguire; - i processi nei quali si articola l azione; - le risorse umane, tecniche e strumentali necessarie, individuando, altresì, le competenze e le professionalità coinvolte; - gli indicatori ed i parametri adeguati ai citati obiettivi ai fini della verifica dei relativi risultati raggiunti.

13 2. Indicatori parametri Per quanto riguarda le risorse assegnate e le procedure utilizzate, la misurazione del miglioramento qualitativo conseguito avviene sulla base di tali criteri, individuati a titolo esemplificativo: - Professionalità: intesa come livello delle conoscenze scientifiche e delle abilità professionali posseduto; - - Efficacia: con riferimento alla procedure utilizzate nell erogazione dei servizi e semplificazione delle stesse, anche ai fini alle riduzione dei tempi medi di erogazione; - - Capacità innovativa: attitudine dimostrata nell attuare innovazioni organizzative, tecnologiche e di servizio e di partecipare attivamente ai processi di cambiamento organizzativo; - Orientamento all utenza, anche con riferimento al grado di soddisfazione espresso dai soggetti interessati; - - Appropriatezza tecnica: della strumentazione utilizzata e delle tecnologie disponibili; - - Benchmarking: il confronto della qualità e quantità dei servizi con l analoga offerta di altre - aziende con performance elevate. - Per quanto riguarda le prestazioni ed ai servizi erogati nell ambito dei progetti, i risultati conseguiti, da esplicitarsi, ove possibile, anche con dati quantitativi, vengono accertati sulla base delle seguenti tipologie di indicatori e requisiti: - - Accessibilità ai servizi e alle prestazioni sanitarie: con riguardo anche all ampliamento degli orari di apertura delle strutture ovvero al miglioramento dei livelli di accoglienza e di ascolto anche in relazione alla capacità di garantire la massima trasparenza ed informazione; - - Ampiezza ed incisività dell intervento: adeguatezza dell attività assistenziale e sociosanitaria, rispetto alle esigenze e ai bisogni dell utenza; - - Integrazione: con riferimento ai servizi socio-sanitari ovvero tra ospedale e territorio o tra le diverse strutture pubbliche che operano in un determinato ambito territoriale; - - Continuità assistenziale: capacità di articolare e collegare nel tempo gli interventi dei diversi operatori e delle differenti strutture sanitarie coinvolte; - - Sicurezza: capacità di fornire il massimo livello di assistenza e cura con il minimo rischio per il paziente e per gli operatori; - - Immediatezza: rapidità nell erogare le prestazioni richieste dall utenza anche con particolare riferimento alla riduzione /azzeramento dei tempi di attesa, per i quali i risultati conseguiti sono individuati in termini percentuali.

14 - - Gestione dell emergenza: riduzione dei tempi di attesa dei codici bianchi e verdi e integrazione tra DEA e 118.