REGIONE CALABRIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (nella qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010) n. 98 del 28 Giugno 2012 OGGETTO: Accreditamento definitivo della struttura "Giardino dei Semplici s.r.l.", corrente in Mandatoriccio (CS) loc. Mortilla - (Ordinanza Consiglio di Stato, n. 5070 del 18 novembre 2011) Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. del _
REGIONE Il Presidente CALABRIA della Giunta regionale (nella qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010) PREMESSO che: - la L. 311/2004 (legge finanziaria per l'anno 2005) al comma 180 dell'articolo unico, come modificato dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80, prevede in capo alle Regioni in squilibrio economico la necessità di procedere ad una ricognizione delle cause che lo determinano ed alla elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio; - ai sensi della medesima norma i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal successivo comma 173; - l'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 1 0 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla L.3 agosto 2009 n. 102, ha stabilito, attesa la straordinaria necessità ed urgenza di tutelare, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, che la Regione predisponga un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e s.m.i.; - il Piano di rientro è stato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del documento adottato in precedenza dalla medesima regione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009; VISTA la delibera di Giunta regionale n. 908 del 23.12.2009, avente ad oggetto: "Accordo per il piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria ex art. 1, co. 180, L. 311/2004, sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute ed il Presidente della regione Calabria il 17 dicembre 2009 - Approvazione", successivamente integrata dalla D.G.R. n. 97 del 12/02/2010; PRESO ATTO che l'art. 7, comma 5, dell'accordo prevede che gli interventi individuati dal Piano e allegati all'accordo "sono vincolanti, ai sensi dell'art. 1, co. 796, lettera b) della L. n. 296/2006, per la Regione Calabria e le determinazioni in esso previste comportano effetti di variazione dei prowedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima Regione Calabria in materia di programmazione sanitaria"; - che l'art. 2, comma 95, della L. n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), prevede che "Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i prowedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro"; DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato Accordo in materia di esecuzione del Piano di Rientro, è prevista: - la funzione di affiancamento della regione per l'attuazione dello stesso, che è svolta da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'art. 1 comma 288 della L. 23/12/2005 n. 266; - la trasmissione ai Ministeri competenti, ai fini dell'acquisizione di un preventivo parere, dei prowedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e, comunque, di tutti i prowedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale; (
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 30 Luglio 2010 con la quale il Presidente pro tempore della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario ai sensi dell'art. 4 del D.L. 01/10/2007 n. 159, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 L. 29/11/2007 n. 222; DATO ATTO che la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010 dispone la prosecuzione del Piano di rientro attraverso i programmi operativi del Commissario ad acta, diretti a dare attuazione alle linee di intervento già previste dal Piano di rientro, coerentemente con gli obiettivi finanziari programmati, sia nella dimensione finanziaria che nella tempistica di attuazione e tenuto conto delle specifiche prescrizioni e osservazioni già comunicate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze; - che con la medesima delibera il Commissario è stato incaricato di dare attuazione al piano di rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario Regionale della Calabria ed, in via prioritaria, di provvedere alla realizzazione di specifici interventi, identificati in dodici punti; DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del4 agosto 2010 il Gen. Dott. Luciano Pezzi e il Dott. Giuseppe Navarria sono stati nominati sub Commissari per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010; PRESO ATTO che il Dott. Giuseppe Navarria ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico a far data dal 01/02/2011; VISTA la delibera adottata nella seduta del 31/05/2011 con la quale il Consiglio dei Ministri, nel prendere atto delle dimissioni rassegnate dal dotto Navarria, ha nominato il dott. Luigi D'Elia sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010; DATO ATTO che dall'analisi del combinato disposto delle norme succedutesi nel tempo in materia di commissariamento delle regioni in PdR (art. 4, comma 2, del DL n. 159/2007, conv. con legge n. 222/2007 e s.m.i., art. 2, comma 83 - nella parte applicabile - e comma 88, ultimo periodo, della L. 191/2009 e s.m. i.) emerge che i compiti ed i poteri attribuiti al Commissario ad acta attengono: a. all'adozione di tutte le misure indicate nel piano di rientro (o nei programmi operativi adottati per la prosecuzione di detti PdR, ai sensi dell'art. 2, comma 88), nonché agli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali implicati dal PdR, in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano (ex art. 2, comma 83, terzo periodo); b. alla verifica della piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale (art. 2, comma 83, quarto periodo); c. alla trasmissione al Consiglio regionale dei provvedimenti legislativi regionali rivelatisi d'ostacolo all'attuazione del PdR o dei programmi operativi adottati ex art. 2, comma 88 (art. 2, comma 80, terzo periodo, nella nuova formulazione introdotta, unitamente al periodo quarto e quinto, dall'art. 17 - comma 4 - lett. a) del D. L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011); VISTO il paragrafo "STRUTTURE RESIDENZIALI RIABILITATIVE GESTITE DAL PRIVATO" della D.G.R. 19 febbraio 2007, n. 105 recante "Linee guida per la tutela della salute mentale" che dispone «Per le strutture residenziali riabilitative private già accreditate, ivi comprese quelle accreditate ai sensi della D. GR. n. 477/2004, presenti nel territorio regionale, va specificato che le stesse devono adeguarsi ai criteri sopradetti e alle indicazioni regionali in materia di accreditamento entro 24 mesi a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURC della D.GR. in oggetto». VISTO il paragrafo "STRUTTURE RESIDENZIALI RIABILITATIVE GESTITE DAL PRIVATO" della D.G.R. n. 141/2009 recante "Approvazione linee guida per la tutela della salute mentale" che dispone «Per le strutture residenziali riabilitative private già accreditate, ivi comprese quelle accreditate ai sensi della D. GR. n. 477/2004, presenti nel territorio regionale, va specificato che le stesse avrebbero dovuto adeguarsi ai criteri dettati dalla D.GR. n. 105/2007 entro 24 mesi a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURC della citata D.GR. 10512007. Le stesse strutture dovranno( adeguarsi alle direttive emanate con la presente deliberazione entro il termine perentorio di 12 mesi
dalla sua pubblicazione sul BUR Calabria, in caso di non adempienza entro tale termine verrà disposta la sospensione de/j'autorizzazione a/j'esercizio e de/j'accreditamento con annullamento del contratto in corso». VISTO, altresì, il decreto n. 4 del 24 agosto 2010, del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro, parzialmente rettificato con decreto n. 9 del 9 settembre 2010, che proroga al 31 ottobre 2010 il termine ultimo per il possesso dei requisiti di legge da parte delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della Regione Calabria; PRESO ATTO CHE: la struttura sanitaria privata denominata "II Giardino dei Semplici s.r.l.", con sede nel Comune di Mandatoriccio (CS) in Località Mortilla, di cui il Dott. Alessandro Donnici è il legale rappresentante, risulta accreditata nell'anno 2006, ai sensi della D.G.R. n. 477/2004 come "Comunità Terapeutica Psichiatrica" di tipo "A" per n. 10 posti letto; con nota prot. n. 1474 del 14 gennaio 2009 il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie ha awiato il procedimento amministrativo finalizzato alla riconversione della struttura de qua come Residenza Psichiatrica ad alto trattamento ed elevata intensità assistenziale, attivando la Commissione Aziendale dell'a.s.p. di Cosenza per la verifica sul possesso dei requisiti previsti dalla succitata D.G.R. n. 105/2007; con deliberazione n. 2 del 3 gennaio 2011 del Commissario Straordinario dell'a.s.p. di Cosenza, si disponeva «Di prendere atto del Verbale della Commissione Tecnico Consultiva per l'accreditamento - Asp di Cosenza, allegato (Allegato '~'J al presente prowedimento per formarne parte integrante e sostanziale; - Di esprimere parere Sfavorevole sul possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi al fine della Riconversione della struttura sanitaria denominata "II Giardino dei Semplici srl" con sede operativa nel Comune di Mandatoriccio (CS) in Località Mortilla, e sede legale in Piazza Duomo snc dello stesso Comune, di cui il Doti. Alessandro Donnici ne è il Legale Rappresentante, come Residenza Psichiatrica ad alto trattamento ed elevata intensità assistenziale con presenza di operatori fino alle 24 ore per n. 10 posti letto, ai sensi della L.R. 24/08, del T.u. 81/08 e della D.GR. 141/09»; con nota prot. n. 252 del 5 gennaio 2011 il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, ai sensi dell'art. 1Q-bis della Legge 241/1990 e s.m.i., in conseguenza della succitata delibera n. 2/2011 del Commissario Straordinario dell'asp di Cosenza, comunicava al Rappresentante Legale della struttura de qua l'awio del procedimento di revoca dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio e dell'accreditamento per la mancanza del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di autorizzazione ed accreditamento, con nota acquisita al prot. n. 1273 del 17 gennaio 2011 il suddetto legale rappresentante della struttura de qua trasmetteva le relative controdeduzioni con istanza di riesame, corredata da documentazione a supporto, debitamente istruita e valutata; con deliberazione n. 1127 del 24 marzo 2011 avente per oggetto: "Controdeduzioni Delibera Asp di Cosenza n. 2/2011 - Riconversione Struttura Sanitaria "II Giardino dei Semplici srl " - Mandatoriccio (CS)", il Commissario Straordinario dell'azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, a seguito del riesame, esprimeva parere sfavorevole ai fini della riconversione della struttura de qua per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ritenendo non superate le criticità rilevate nella precedente delibera commissariale n. 2 del 3 gennaio 2011 ; pertanto, con il D.P.G.R. n. 35 del 6 maggio 2011, adottato dal Presidente della Regione Calabria nella sua qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal deficit della sanità, veniva disposta la "Revoca dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio e dell'accreditamento della struttura sanitaria privata "II Giardino dei Semplici s.r.l." con sede nel Comune di Mandatoriccio (CS)". CONSIDERATO CHE: awerso tale prowedimento di revoca "II Giardino dei Semplici s.r./." proponeva ricorso dinanzi al TAR Calabria-Catanzaro, iscritto al r.g. n. 888/2011, al fine di ottenerne { l'annullamento, previa sospensione degli effetti, ma il TAR adito in prima istanza non accoglieva la domanda di sospensione;
tuttavia, poiché nel suddetto ricorso, notificato anche all'asp di Cosenza, veniva richiesto il riesame dell'istruttoria circa il possesso dei requisiti di legge, l'as.p. di Cosenza, in data 26 luglio 2011, nelle more della decisione del TAR sul merito della controversia, disponeva un nuovo accertamento presso la struttura sanitaria in questione; tale nuovo sopralluogo accertava la sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge Regionale n. 24/2008 e dalla D.G.R. n. 141/2009 per l'autorizzazione e l'accreditamento; in conseguenza agli esiti del nuovo accertamento ed essendo palesemente mutato il quadro di fatto e di diritto preso in considerazione dal TAR Calabria, il "II Giardino dei Semplici s.r.l." ricorreva in appello al Consiglio di Stato contro l'ordinanza del TAR che aveva disposto sulla domanda cautelare; il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 05070/2011, depositata in segreteria il 18 novembre 2011, accoglieva l'appello cautelare n. 8083/2011, sospendendo per l'effetto l'ordinanza cautelare del T.AR. Calabria - Catanzaro, Sezione I, n. 00505/2011; in particolare, il Consiglio di Stato, sebbene riunitosi per la decisione sull'istanza di sospensione, entrava eccezionalmente nel merito della controversia, evidenziando come il nuovo accertamento svoltosi nelle more del giudizio dinanzi al TAR avesse condotto ad un giudizio positivo circa la sussistenza dei requisiti di legge da parte della struttura de qua e, con l'ordinanza n. 5070/2011, affermava che sussisteva nella specie il fumus boni iuris, per cui venivano evidenziati i profili della sussistenza della fondatezza del ricorso, preludio ad un suo accoglimento nel merito; in ottemperanza al pronunciamento giurisdizionale del Consiglio di Stato, ed in relazione alla necessità di acquisire la disponibilità di posti letto per l'assistenza in strutture residenziali riabilitative psichiatriche ad utenti bisognosi di tali prestazioni, rappresentata dail'as.p. di Cosenza con nota prot. n. 0032509 del 13 febbraio 2012, il Sub-Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro della Regione Calabria dava il proprio nulla osta alla stipulazione del relativo contratto per l'anno 2011, avendo l'accreditamento della struttura già ripreso efficacia in forza del provvedimento giurisdizionale; in data 15 marzo 2012, "II Giardino dei Semplici s.r.l." sottoscriveva il formale contratto per l'erogazione delle prestazioni assistenziali specialistiche per l'anno 2011 il "II Giardino dei Semplici s.r.l.", tuttavia, essendo ancora pendente la causa innanzi al T.AR. Calabria per la definizione del merito ha manifestato, attraverso una dichiarazione di volontà alla sottoscrizione di una transazione, la volontà di chiudere la controversia in corso mediante rinuncia al contenzioso ed a qualsivoglia azione finalizzata alla rivendica dei danni subiti medio tempore per effetto della comminata revoca, incluse le spese legali e di giudizio, con il conseguimento dell'accreditamento definitivo; con nota acquisita agli atti del Dipartimento al prot. n. 191305/SIAR del 30 maggio 2012, l'avv. Teresina Laversa, difensore incaricato dall'avvocatura Regionale per la suddetta controversia, esprimeva parere favorevole alla proposta transattiva della controversia in oggetto; VISTO l'art. 11 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.; RITENUTO, sulla base di quanto sopra esposto, opportuno addivenire alla definizione transattiva della controversia al fine di evitare i prevedibili oneri conseguenti al proseguimento del contenzioso, a seguito delle statuizioni del Consiglio di Stato; DECRETA Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale: DI PRENDERE ATTO della volontà del rappresentante legale del "Giardino dei semplici s.r.l." di chiudere la controversia in corso mediante sottoscrizione di apposita transazione, con rinuncia al ( contenzioso ed a qualsivoglia azione finalizzata alla rivendica di eventuali danni subiti medio tempore per effetto della comminata revoca, incluse le spese legali e di giudizio;
DI ADERIRE, controversia; per i motivi esposti in premessa, alla proposta transazione, al fine di chiudere la DI ANNULLARE conseguentemente in autotutela il D.P.G.R. n. 35 del 6 maggio 2011 DI ACCREDITARE definitivamente la struttura sanitaria denominata "II Giardino dei Semplici s.r.l.", con sede in Mandatoriccio (CS) come "Residenza Psichiatrica ad alto trattamento ed elevata intensità assistenziale" per n. 10 posti letto; DI PREVEDERE che i prowedimenti di annullamento in autotutela e di accreditamento definitivo abbiano efficacia dalla data di sottoscrizione dell'atto transattivo in questione; DI AUTORIZZARE la sottoscrizione del suddetto atto di transazione, delegando all'uopo il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria; DI PRECISARE che awerso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR della Calabria, da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 giorni dalla piena conoscenza, owero, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; DI MANDARE al Dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute il presente prowedimento per la sua esecuzione nei tempi prescritti dalle norme; DI TRASMETTERE il presente decreto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'accordo del Piano di rientro, ai Ministeri competenti; DI DARE MANDATO alla Struttura Commissariale per la trasmissione del presente decreto, agli interessati, ai Ministeri dell'economia e finanze e della salute, per la pubblicazione sul Bollettino regionale e sul sito web istituzionale della Regione Calabria. Il S b-~o missariq) G n. D tt. LUCiar.peZZi I / ~~L- (91L.
ATTO DI TRANSAZIONE Tra: - La struttura sanitaria privata "IL GIARDINO DEI SEMPLICI s.r.l.", in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. Alessandro Donnici, con sede legale in Mandatoriccio (CS) alla Loc. Mortilla, P.1. 02345030783, assistito dagli avvocati Claudia Parise e Francesco M. Cornicello - da una parte - e - il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal deficit della sanità per la regione Calabria, in persona del Presidente della Regione Calabria, l.r.p.t., rappresentato giusta delega istituzionale dal Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" della regione Calabria, dottoantonino Orlando; - dan' altra parte - premesso - che, "Il Giardino dei Semplici s.r.l." è una struttura sanitaria privata che si occupa della riabilitazione di soggetti psicotici bisognevoli di trattamento riabilitativo e/o farmacologico con obbligo di sorveglianza h24, nonché di soggetti riportanti un disagio sociale, accreditata per n. lo posti, ai sensi della D.G.R. n. 477/04, come Comunità Terapeutica Psichiatrica di tipo "A" sin dall'anno 2006; - che, in data 14 gennaio 2009, con nota prot. n. 1474, il Dipartimento Tutela della Salute avviava il procedimento amministrativo finalizzato alla Riconversione della struttura de qua come Residenza Psichiatrica ad alto trattamento ed elevata intensità assistenziale, attivando la Commissione Aziendale dell' ASP di Cosenza per la verifica sul possesso dei relativi requisiti;
- che, l' ASP di Cosenza, al fine della valutazione dei requisiti per il conseguimento dell'accreditamento definitivo, eseguiva presso la struttura psichiatrica due diverse visite ispettive, rispettivamente in data 30 dicembre 2010 ed in data 4 febbraio 2011, in esito alle quali esprimeva parere sfavorevole; - che, pertanto, acquisiti tali pareri, con nota prot. n. 252 del 5 gennaio 2011, il Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" della Regione Calabria, comunicava a "Il Giardino dei Semplici s.r.l." l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio e l'accreditamento della struttura, che si concludeva con il D.P.G.R. n. 35 del 6 maggio 2011, con il quale il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro della Regione Calabria revocava l'autorizzazione sanitaria all'esercizio e l'accreditamento alla struttura sanitaria; - che, avverso tale provvedimento "Il Giardino dei Semplici s.r.l." proponeva ricorso dinanzi al TAR Calabria-Catanzaro n.r.g. 888/2011 onde ottenerne l'annullamento previa sospensione degli effetti. Il TAR adito non accoglieva la domanda di sospensione; - che, tuttavia, a seguito della notifica del ricorso nel quale veniva richiesto il riesame dell'istruttoria dei requisiti di legge ad opera di altra Commissione, l'a. S.P. di Cosenza, in data 26 luglio 2011, si recava presso "Il Giardino dei Semplici s.r.l." al fine di effettuare un nuovo accertamento. Tale nuovo sopralluogo - disposto dal Commissario straordinario dell' ASP di Cosenza con nota PROT. N. 128039 del 18 luglio 2011 - accertava in capo al Giardino dei Semplici la sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge Regionale n. 24/2008 e dalla D.G.R. n. 141/2009; 2
- che, all'evidenza, il "Il Giardino dei Semplici s.r.l." si determinava ad adire il Consiglio di Stato che, con Ordinanza n. 05070/2011, depositata in segreteria il 18 novembre 2011, accoglieva l'appello cautelare n. 8083/2011, sospendendo per l'effetto l'ordinanza cautelare del T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sezione I, n. 00505/2011. In particolare, il Consiglio di Stato evidenziava come il nuovo accertamento svoltosi nelle more del giudizio dinanzi al TAR avesse condotto ad un giudizio positivo circa la sussistenza dei requisiti di legge da parte della struttura de qua; - che, nelle more, in relazione alla necessità di acquisire la disponibilità di posti letto per l'assistenza in strutture residenziali riabilitative psichiatriche ad utenti bisognosi di tali prestazioni, rappresentata dall' A.S.P. di Cosenza con nota prot. n. 0032509 del 13 febbraio 2012, il Sub-Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro della Regione Calabria dava il proprio nulla osta alla stipulazione del relativo contratto per l'anno 20 Il, avendo l'accreditamento già npreso efficacia In forza del provvedimento giurisdizionale; - che, in data 15 marzo 2012, Giardino dei Semplici ha sottoscritto il formale contratto per l'erogazione delle prestazioni assistenziali specialistiche per l'anno 2011; - che, quindi, ad oggi, la struttura sta operando regolarmente; - che, "Il Giardino dei Semplici s.r.l." ha manifestato la volontà di transigere la controversia in corso attraverso la rinuncia al ricorso pendente dinanzi al TAR Calabria ed alla rinuncia a qualsivoglia azione finalizzata alla rivendica dei danni subiti medio tempore per effetto della comminata revoca e mediante il conseguimento dell'accreditamento definitivo; 3
- che il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro della Regione Calabria ritiene opportuno addivenire alla definizione transattiva della controversia in ragione del manifestato convincimento del Giudice d'appello sulla questione controversa; tanto premesso, le parti, come sopra generalizzate, convengono e stipulano quanto segue Art. l) La premessa forma parte integrante ed essenziale del presente atto transattivo. Art. 2) Il Dr. Alessandro Donnici, in qualità di legale rappresentante pro-tempore della struttura sanitaria "Il Giardino dei Semplici s.r.l.", con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di rinunciare, e in effetti rinuncia, agli atti del ricorso n.r.g. 888/2011 pendente dinanzi al TAR Calabria Catanzaro e si impegna a non intraprendere alcuna ulteriore azione nei confronti della Regione Calabria - Dipartimento della Tutela della Salute relativa e/o connessa al rapporto controverso de quo. Art. 3) Da parte sua, il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro della Regione Calabria si impegna a revocare il D.P.G.R. n. 35 del 6 maggio 2011, disponendo l'accreditamento definitivo così come in corso di definizione al momento della gravata revoca; ART. 4) Con la conclusione del procedimento amministrativo di secondo grado finalizzato alla revoca del decreto oggetto di impugnativa e con la definizione del procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento dell'accreditamento definitivo, il Dr. Alessandro Donnici, in qualità di legale rappresentante protempore della struttura sanitaria Giardino dei Semplici, dovrà ritenersi soddisfatto 4
e, per l'effetto, le parti si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra in dipendenza dei rapporti sopra richiamati, comprese le spese legali e di giudizio. Catanzaro, lì LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 5