Assicurazione furto e rapina



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LINEA LAVORO Assicurazione furto e rapina

Definizioni Il contratto di assicurazione è costituito: dal presente fascicolo, che contiene le definizioni, le garanzie prestate e i rischi esclusi, le condizioni particolari e generali di assicurazione; dalla scheda di polizza e dagli altri documenti eventualmente previsti, nei quali sono indicati tutti gli elementi essenziali per la operatività della copertura assicurativa. Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate: Definizioni di carattere generale Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; Assicurazione: il contratto di assicurazione; Contraente: il soggetto che stipula l assicurazione; Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; Polizza: il documento che prova l assicurazione; Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società; Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; Società: l impresa assicuratrice. ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2006 1

Definizioni relative alle garanzie prestate Armadio corazzato: mobile in acciaio avente almeno le seguenti caratteristiche: pareti e battenti con mantello esterno ed interno in acciaio; nella porta, davanti le serrature, piastre di acciaio speciale intrapanabile; catenacci multipli manovrati da maniglia e bloccati da serrature di sicurezza. Cassaforte a mobile: quella con pareti e battenti in acciaio, di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione. La corazzatura della cassaforte deve costituire un complesso monolitico, dove materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi si integrano tra loro. Le casseforti a mobile con peso inferiore a 200 kg devono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno una parete in laterizio. Cassaforte murata e ancorata: cassaforte con pareti e battenti in acciaio munita di alette di ancoraggio, incastonata con cemento nella muratura e con sportello d apertura a filo di parete. Contenuto: è il complesso delle cose mobili pertinenti l attività dell azienda rientrante nelle seguenti voci: arredamento d ufficio: mobili d ufficio, impianti di prevenzione e di allarme, casseforti e armadi corazzati, cancelleria, macchine da scrivere e da calcolo, macchine elettroniche d ufficio; cose particolari: come definite all art. 12 delle Condizione Generali di Assicurazione; merci: prodotti semilavorati e finiti, materie prime, ingredienti di lavorazione, scorte e materiali di consumo, veicoli di terzi in deposito per lavorazione o riparazione, supporti, scarti e ritagli di lavorazione; macchinari ed attrezzature: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e attrezzature di pesa, veicoli per traino e trasporto non iscritti al P.R.A., scale mobili, mobilio e arredamento industriale. Denaro e valori: monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore. Dipendenti: sono parificati ai dipendenti: guardie giurate addette alla sorveglianza dei locali contenenti le cose assicurate; dipendenti di imprese terze, addetti alla pulizia dei locali suindicati e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati contenenti le cose assicurate e relativi impianti, anche quando prestino servizi per l Assicurato in via temporanea. Furto: impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Mezzi di chiusura: ogni apertura verso l esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria (cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) dall esterno, e difesa, per tutta la sua estensione, da: robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, metallo o lega metallica chiu- 2 ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2006

si con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall interno; vetro antisfondamento. Rapina: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia. Scasso: rottura, sfondamento, effrazione, rimozione. Scippo: furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona il denaro e/o valori da essa trasportati. Vetro antisfondamento: quello costituito da due o più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, di spessore totale non inferiore a 6 mm. oppure quello costituito da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm. ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2006 3

Sezione I Garanzie prestate e rischi esclusi Articolo 1 - Contenuto La Società si obbliga a indennizzare, nei limiti della somma indicata in scheda di polizza, i danni materiali e diretti derivati all Assicurato dal furto delle cose assicurate alla partita Contenuto purché gli autori del furto si siano introdotti nei locali contenenti le cose assicurate con le seguenti modalità: a) con scasso di mezzi di chiusura dei locali; b) senza scasso, e cioè: attraverso aperture poste al di sopra di mt. 4 dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili o praticabili per via ordinaria dall esterno; mediante uso fraudolento di chiavi; per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; in modo clandestino, purché l asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. Se la linea di gronda del fabbricato contenente detti locali è posta a meno di 4 mt. dal suolo, superfici acquee e ripiani accessibili dall esterno per via ordinaria, il tetto o il solaio sottostante devono essere costruiti in muratura. Articolo 2 - Denaro e valori Relativamente a denaro e valori custoditi secondo le modalità previste nella scheda di polizza, l assicurazione è operante a condizione che gli autori del furto, dopo essersi introdotti nei locali contenenti le cose assicurate in uno dei modi previsti nell articolo precedente, abbiano operato lo scasso del mezzo di custodia. 4 ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2006

Articolo 3 - Estensioni di garanzia sempre operanti L assicurazione è estesa, con il limite delle somme assicurate in scheda di polizza: a) ai furti commessi: attraverso maglie di saracinesche o di inferriate con rottura dei vetri retrostanti; durante i periodi di chiusura diurna e serale, tra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso; rompendo i vetri delle vetrine durante l orario di apertura al pubblico e presenza di dipendenti o addetti all interno dei locali dell Assicurato; b) alla rapina, anche se iniziata fuori dai locali dell Assicurato, purché l impossessamento delle cose assicurate avvenga all interno degli stessi; c) alla rapina di oggetti personali dell Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti, con il limite di e 1.000 per persona, purché avvenuta all interno dei locali; d) al furto e alla rapina commessi da dipendenti, purché avvenuti secondo le modalità previste ai punti che precedono ed in ore diverse da quelle relative agli orari di lavoro; e) ai guasti cagionati alle cose assicurate dagli autori del furto o della rapina tentati o consumati; f) ai guasti cagionati dagli autori del furto o della rapina ai fabbricati, fissi ed infissi, fino alla concorrenza del 10% delle somme assicurate alla partita 1) contenuto. Articolo 4 - Condizione di validità sempre operante L assicurazione di cui ai precedenti articoli è operante a condizione che le cose assicurate siano poste e custodite in locali aventi pareti perimetrali e solai costruiti in muratura. Articolo 5 - Portavalori La Società si obbliga a indennizzare, entro la somma indicata in scheda di polizza, la perdita di denaro e valori di proprietà dell Assicurato avvenuta durante il trasporto fuori dai locali indicati in polizza in conseguenza di: scippo; rapina; furto, in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto; furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano denaro e valori; commessi sulla persona dell Assicurato o di suoi familiari o dipendenti mentre svolgono servizio esterno di trasporto. L assicurazione è operante a condizione che le persone incaricate del trasporto: non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori e siano in età non inferiore a 18 anni né superiore a 65; non siano altrimenti assicurate contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di denaro e valori. L assicurazione vale soltanto per il servizio svolto al di fuori dei locali dell Assicurato ed entro i confini della Provincia in cui lo stesso ha sede e di quelle ad essa limitrofe. In caso di sinistro, la Società corrisponderà all Assicurato il 90% dell importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 10% a carico dell Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all indennizzo, farlo assicurare da altri. ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2006 5

Articolo 6 - Spese sanitarie La Società si obbliga ad indennizzare le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dall Assicurato, dai suoi familiari o dipendenti, a seguito di scippo o rapina (consumati o tentati) indennizzabili a termini di polizza, con il limite massimo di 1.500. Articolo 7 - Infedeltà dipendenti La Società si obbliga a indennizzare, entro la somma indicata in scheda di polizza, la perdita relativa a denaro e valori di proprietà dell Assicurato, causata da infedeltà dei dipendenti, intendendosi per tale furto, rapina, appropriazione indebita, truffa commessi dai dipendenti nell esercizio delle incombenze cui sono adibiti a condizione che: a) tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso siano avvenuti durante la validità dell assicurazione; b) il reato sia stato accertato dall Assicurato entro il termine di un anno dalla consumazione. Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, la Società risponderà solo se l attività criminosa ha avuto inizio durante la validità dell assicurazione. Qualora nel periodo intercorrente tra dette azioni l assicurazione sia venuta a cessare, la Società risponderà unicamente delle perdite derivate dalle azioni compiute anteriormente al termine dell assicurazione, ancorché le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato. In caso di sinistro, la Società corrisponderà all Assicurato l 85% dell importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 15% a carico dell Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all indennizzo, farlo assicurare da altri. Articolo 8 - Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave: dall Assicurato o dal Contraente; da persone che abitano con l Assicurato o con il Contraente od occupano locali contenenti le cose assicurate o comunicanti con questi; da persone del fatto delle quali l Assicurato o il Contraente deve rispondere, salvo quanto previsto al precedente art. 7; da incaricati della sorveglianza, pulizia e manutenzione delle cose assicurate o dei locali che le contengono, salvo quanto previsto nel precedente art. 7. Sono altresì esclusi i danni causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni, scoppi, provocati dagli autori del furto o della rapina. Articolo 9 - Primo rischio assoluto L assicurazione è prestata a primo rischio assoluto. Pertanto la Società risponde del danno fino a concorrenza delle somme assicurate alle partite indicate nella scheda di polizza e cioè senza l applicazione della regola proporzionale di cui all art. 1907 C.C. 6 ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2006

Sezione II Condizioni particolari Condizioni operanti solo se sulla scheda di polizza è stata barrata la relativa casella A - Sorveglianza armata interna Il Contraente (o l Assicurato) dichiara, e tale dichiarazione è essenziale per l efficacia del contratto che, durante i periodi di chiusura, i locali sono internamente sorvegliati da guardiano munito di arma da fuoco che svolge servizio di ronda nell ambito dei locali stessi, con punzonatura almeno ogni ora, di orologi di controllo installati nei punti più idonei per l esercizio di una sorveglianza efficace. B - Coesistenza di merci La Società si obbliga ad indennizzare le merci indicate nell apposito spazio della attività assicurata riportata sulla scheda di polizza, fino a concorrenza del 15% della somma assicurata alla partita Contenuto con il limite massimo di 2.500. C - Reintegro automatico delle somme assicurate Con effetto dal momento del sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo vengono reintegrati nei valori originari e l Assicurato o il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all importo reintegrato, fino al termine del periodo assicurativo in corso, al momento del pagamento del sinistro. Il reintegro, che verrà automaticamente effettuato una sola volta per periodo assicurativo, non pregiudica la facoltà della Società di recedere dalle garanzie, a norma dell art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione. ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2006 7

D - Impianto di allarme antifurto L assicurazione è prestata alle condizioni, essenziali per l efficacia del contratto: che i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da impianto di allarme antifurto a Norme CEI munito di registratore di funzione (di controllo) ed installato da Ditta registrata presso l IMQ, come risulta dal Certificato di installazione e collaudo di impianto di allarme antifurto conforme alle vigenti norme CEI; che il Contraente o l Assicurato osservi e faccia osservare scrupolosamente i seguenti obblighi: 1) presentare alla Società assicuratrice, all atto dell emissione della polizza, il certificato di installazione e collaudo di un impianto di allarme antifurto conforme alle vigenti Norme CEI, redatto e firmato dalla Ditta installatrice, dal quale risulti che la Ditta stessa è registrata presso l IMQ. 2) mettere in funzione l impianto ogniqualvolta nei locali contenenti le cose assicurate e protette non vi sia presenza di persone. 3) stipulare con una Ditta installatrice registrata presso l IMQ, un regolare contratto di manutenzione che preveda ispezioni almeno semestrali, con relativo rilascio di certificato di manutenzione ordinaria di impianto di allarme a Norme CEI : nel caso in cui l ispezione non venga effettuata nei termini prestabiliti o se il certificato di manutenzione ordinaria non comprovi la piena efficienza dell impianto, le cose assicurate verranno considerate a tutti gli effetti come non protette dall impianto di allarme antifurto. 4) richiedere immediatamente l intervento della Ditta cui è affidata la manutenzione in occasione di ogni: modifica intervenuta nei locali e relativi mezzi di chiusura, nelle installazioni, nella dislocazione delle cose in essi contenute o qualsiasi altra eventualità di cui sia venuto a conoscenza e che siano suscettibili di influenzare l efficienza dell impianto; eventuale interruzione, anche parziale, riscontrabile nel suo funzionamento; urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione (anche involontaria), riscontrabile nelle sue parti componenti, anche se non ne hanno apparentemente comportato l interruzione di funzionamento. Il Contraente o l Assicurato deve in tal caso far effettuare dalla Ditta incaricata tutte le operazioni, sostituzioni, modifiche e prendere tutti quei provvedimenti che si rendessero necessari per ripristinare l efficienza nel più breve tempo possibile. Se a tal fine deve essere effettuata una qualsiasi modifica all impianto, il Contraente o l Assicurato deve presentare alla Società assicuratrice un nuovo Certificato di installazione e collaudo di impianto di allarme antifurto a Norme CEI redatto e firmato dalla Ditta cui è affidata la manutenzione. Durante il periodo di interruzione di funzionamento, il Contraente o l Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell impianto. In caso di mancanza di provvedimenti adeguati, come pure di mancata presentazione del predetto certificato, le cose assicurate saranno considerate a tutti gli effetti come non protette dall impianto di allarme antifurto. N.B. L impianto è considerato valido per una durata massima di 5 anni dalla data di prima installazione e collaudo o di successiva revisione alla scadenza quinquennale. Alla scadenza di detto quinquennio le cose assicurate verranno considerate a tutti gli effetti non protette se non sarà stata, nel frattempo, effettuata una completa revisione dell impianto stesso da parte di Ditta registrata presso l IMQ con lo scopo di rendere l installazione conforme alle Norme CEI in vigore a quella data. 8 ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2006

A revisione avvenuta, per rinnovare la validità dell impianto agli effetti assicurativi, il Contraente o l Assicurato deve presentare alla Società assicuratrice il certificato di revisione e collaudo di impianto di allarme antifurto a Norme CEI redatto e firmato dalla Ditta che ha effettuato la revisione. Da tale certificato dovrà risultare che la Ditta è in quel momento registrata presso l IMQ, riportare la dicitura Impianto a norme CEI, e comprovare l avvenuta revisione, collaudo ed efficienza dello stesso. Condizioni sempre operanti E - Mezzi di chiusura insufficienti Qualora gli autori del furto si siano introdotti nei locali contenenti le cose assicurate mediante scasso di mezzi di chiusura non conformi a quelli descritti nel capitolo Definizioni, la Società corrisponderà all Assicurato: l 80% dell importo liquidabile a termini di polizza qualora lo scasso sia avvenuto su vetro non antisfondamento; l 85% dell importo suddetto negli altri casi. F - Merci presso terzi Le garanzie prestate dalla presente polizza si estendono alle merci di proprietà dell Assicurato, quando queste si trovino presso: stabilimenti di terzi, in conto lavorazione o deposito; magazzini generali o doganali; esposizioni, fiere e mostre, nell ambito del territorio dell Unione Europea, alle quali l Assicurato partecipi in qualità di espositore. La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza del 15% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di 10.000. ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2006 9

Sezione III Condizioni generali di assicurazione Norme che regolano l assicurazione in generale Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Articolo 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art. 1901 C.C. Articolo 3 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. 10 ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2006

Articolo 4 - Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art. 1898 C.C. Articolo 5 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Articolo 6 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Articolo 7 - Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Articolo 8 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Articolo 9 - Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l Agenzia cui è assegnata la polizza. Articolo 10 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2006 11

Norme che regolano l assicurazione furto e rapina Articolo 11 - Cose di proprietà di terzi E coperto da assicurazione il contenuto di proprietà di terzi, la cui esistenza sia adeguatamente documentabile. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti (da eleggersi dalla Società e dal Contraente) né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall assicurazione non possono essere esercitati che dal Contraente. L indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l intervento all atto del pagamento dei terzi interessati. Articolo 12 - Cose particolari La Società, in caso di sottrazione - a seguito di furto o di altro evento indennizzabile con la presente polizza - di cose particolari, per tali intendendosi: schede, dischi, nastri, microfilm per calcolatori, per elaboratori elettronici e per macchine meccanografiche; disegni; documenti, registri, libri, pubblicazioni; modelli, stampi, cilindri, garbi, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, tavolette stereotipe, rami e zinchi con incisioni, fotocolors indennizza il solo costo del materiale e le spese per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro. Articolo 13 - Sospensione dell assicurazione per i locali incustoditi Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi, l assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Articolo 14 - Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro l Assicurato od il Contraente deve: a) darne avviso alla Società entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell evento e l importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l Agenzia ed il numero di polizza; b) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all Autorità; c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento; d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art. 1915 C.C. 12 ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2006

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l ammontare delle spese stesse unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L Assicurato o il Contraente deve altresì: e) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo; f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi; g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dall Autorità competente, in relazione al sinistro. Articolo 15 - Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l Assicurato che dolosamente esagera l ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all indennizzo. Articolo 16 - Procedura per la valutazione del danno L ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Articolo 17 - Mandato dei Periti I periti devono: a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro; b) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate; c) verificare se l Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all art. 14; d) verificare l esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate; e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2006 13

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità. Articolo 18 - Determinazione dell ammontare del danno L ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro e dal costo di riparazione delle cose danneggiate - col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro - senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi. Articolo 19 - Riduzione delle somme assicurate In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere. Articolo 20 - Titoli di credito Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che: a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; b) l Assicurato deve restituire alla Società l indennizzo per essi percepito non appena per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci; c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l esercizio dell azione cambiaria. Articolo 21 - Assicurazione presso diversi assicuratori Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente - superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcola- 14 ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2006

to secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Articolo 22 - Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni dalla data dell atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre nessuno dei casi previsti dall art. 8 della Sezione I - Garanzie prestate e rischi esclusi. Articolo 23 - Recupero delle cose rubate Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l Assicurato rimborsi alla Società l intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell importo dell indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l Assicurato. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l abbandono pagando l indennizzo dovuto. ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2006 15

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