COMUNE DI SALO Provincia di Brescia

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COMUNE DI SALO Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ACQUEI PER L ORMEGGIO NEI PORTI DEL COMUNE DI SALO (Approvato con delibera di C.C. n. 34 del 20.07.2015) Pubblicato all Albo dal 09.09.2015 al 24.09.2015 Rep. N. 1078

REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ACQUEI PER ORMEGGIO NEI PORTI DENOMINATI LUNGOLAGO PORTO SIRENA E PORTO BARBARANO LUNGO IL LITORALE DEL COMUNE DI SALO. ART. 1 Oggetto Il presente regolamento ha come oggetto la definizione dei criteri per l assegnazione degli spazi acquei nei porti del Comune di Salò, in adempimento a quanto previsto dall esercizio della delega di funzioni amministrative conferite in materia di navigazione interna e demanio lacuale, in attuazione della L.R. n. 06/2012 e successive modificazioni ed integrazioni e delle disposizioni contenute nelle direttive emanate in materia con deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/7967 del 06 agosto 2008. ART. 2 Bando L Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, in quanto Autorità Demaniale, assegna i posti di ormeggio previa pubblicazione di apposito bando che viene predisposto secondo le indicazioni contenute nel presente regolamento. L assegnazione dei posti di ormeggio è effettuata per la durata di un anno. L assegnazione è automaticamente rinnovabile, di anno in anno, sino a otto anni sulla base di determinazione dell Autorità Demaniale anche riferita a più assegnatari contestualmente. Tale indicazione deve essere necessariamente contenuta nel bando. Il bando per l assegnazione dei posti di ormeggio viene pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi antecedenti il periodo indicato nel bando medesimo per la presentazione delle domande. La domanda deve recare l esplicita richiesta di rilascio della concessione per l occupazione di spazio acqueo da destinarsi all ormeggio della propria unità di navigazione. La domanda deve contenere: i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, recapito telefonico, eventuale numero di fax ed indirizzo di posta elettronica); i dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini italiani (via e numero civico, comune, provincia e cap); i dati per i residenti all estero (comune di residenza, nazionalità, località, indirizzo e recapito telefonico, indicare anche il domicilio in Italia); i dati relativi alle società, enti pubblici e associazioni (denominazione e tipo di ente o società, partita I.V.A. e codice fiscale, sede, responsabile o legale rappresentante, recapito telefonico, numero di fax ed indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata); il porto di preferenza nel quale si richiede l assegnazione dell ormeggio; la classe dell utilizzatore del natante (fruitore ordinario, impresa con finalità turistiche, operatore di aziende ricettive all aria aperta, strutture alberghiere e attività di somministrazione di cibi e bevande, limitatamente a quanto utilizzato ai fini della navigazione, azienda pubblica o privata a maggioranza pubblica per le finalità istituzionali, ente o associazione senza fine di lucro per le imbarcazioni sociali, ente pubblico o gestione associata per le finalità istituzionali, pescatore professionista per le sole unità di navigazione iscritte negli appositi registri, residente, unità con disabili a bordo di cui alla L. 104/92, società e circolo nautico ad esclusione delle società e circoli nautici che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione, cantiere nautico a livello locale con esclusione delle ditte che già

possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione, scuola nautica a livello locale che rilasciano patenti nautiche); Relativamente all unità di navigazione di proprietà, nella domanda dovranno essere indicate: le caratteristiche dell unità di navigazione [nome unità cantiere costruttore e materiale di costruzione, colore, targa, larghezza massima, lunghezza massima (comprensiva di pulpito di prua, plancetta balneare, scaletta, motore fuoribordo e appendici varie) e il pescaggio]; il tipo di propulsione (remi, vela deriva fissa o mobile, motore, marca del motore, numero del certificato del motore o dichiarazione di potenza e matricola dello stesso, potenza massima esercizio CV o KW, entrobordo, fuoribordo, entrofuoribordo). Nella domanda il richiedente deve, inoltre, dichiarare: di essere proprietario dell unità di navigazione per la quale si richiede il posto barca; di essere disposto ad accettare il posto eventualmente assegnato; di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme di cui alla legge regionale n. 06/2012 e successive modificazioni ed integrazioni e di quelle che regolano le concessioni demaniali oggetto della domanda; di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il periodo stabilito dal bando ed all invio entro i termini prescritti dell attestazione dell avvenuto pagamento. Con riferimento all unità di navigazione alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: n 2 fotografie del natante con riprese diversificate, in primo piano e a colori, stampate su carta fotografica tradizionale e, nel caso l unità di navigazione sia munita di targa, questa dovrà risultare visibile così come scritte, disegni o particolari che aiutino ad identificare l imbarcazione. L unità di navigazione deve essere libera da teli di copertura e altro. Non sono ammesse copie di depliant o cataloghi; per servizio professionale: copia della licenza delle navi o galleggianti; per diporto: copia della licenza di abilitazione alla navigazione per unità di navigazione immatricolata; per diporto: copia del certificato d uso del motore per unità di navigazione non immatricolata. La domanda deve essere obbligatoriamente redatta in conformità allo schema che verrà predisposto dall autorità demaniale. ART. 3 Riserva dei posti d ormeggio Nel definire il Piano del Porto dovranno essere rispettate le seguenti riserve: un minimo del 3% degli spazi o comunque almeno 1 posto barca deve essere riservato all ormeggio a ore ; un minimo dell 1% e sino al 5% degli spazi acquei idonei all ormeggio (con il minimo di 1) è riservato per le emergenze di ordine meteomarine; il 50% dei posti barca per ogni porto, arrotondato per difetto, verrà riservato ai residenti;

un minimo del 2% dei posti barca complessivi, comunque almeno 1 posto barca, viene garantito alle unità di navigazione il cui titolare rientri nelle categorie svantaggiate, di cui alla Legge 104/92, previa presentazione di certificazione comprovante uno stato di invalidità superiore al 65%. ART. 4 Precedenze nell assegnazione dei posti di ormeggio Esaurite le precedenze, gli ormeggi verranno assegnati secondo il seguente ordine di precedenza: unità di navigazione adibite a servizio pubblico di vigilanza e di soccorso appartenenti agli enti pubblici competenti; unità di navigazione iscritte nei pubblici registri nautici (unità professionali) e appartenenti a pescatori professionisti; unità di navigazione iscritte nei pubblici registri nautici (unità professionali) fino ad un massimo di n. 8 posti d ormeggio; unità di navigazione di proprietà di società e circoli nautici, adibite ad appoggio e soccorso nell attività di scuola o manifestazioni nautiche limitatamente a n. 1 posto d ormeggio per porto ed approdo lacuale, con esclusione delle società e circoli nautici che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione; unità di navigazione dei cantieri nautici a livello locale, che svolgono attività di produzione limitatamente a n. 1 posto di ormeggio per porto o approdo lacuale, da utilizzarsi esclusivamente per esposizione o prova ad uso clienti, con esclusione delle ditte che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione; unità di navigazione delle scuole nautiche a livello locale che rilasciano patenti nautiche limitatamente a n. 1 posto d ormeggio per porto o approdo lacuale, da utilizzarsi esclusivamente per attività di esercitazioni nautiche. ART. 5 Modalità di assegnazione Completate le riserve e le precedenze, gli eventuali posti di ormeggio rimanenti verranno assegnati mediante pubblico sorteggio fra tutte le domande spedite e/o consegnate entro le date previste dal bando e ritenute valide, dopo aver effettuato il controllo dei dati e dei documenti allegati. Un apposita Commissione avrà il compito di espletare le operazioni di sorteggio e di formulare la graduatoria provvisoria e definitiva. Art. 6 Graduatoria e pubblicità Dopo l espletamento delle procedure inerenti l assegnazione dei posti di ormeggio, l Autorità di Bacino redige per ogni porto o approdo lacuale una graduatoria provvisoria delle domande, indicante per ciascun richiedente l eventuale numero di assegnazione del posto di ormeggio. Tale elenco viene pubblicato all Albo Pretorio on line e sui siti internet del Comune di Salò e dell Autorità di Bacino per quindici giorni consecutivi durante i quali ciascun richiedente potrà presentare eventuali reclami scritti all apposita Commissione. Al termine del periodo di pubblicazione, l Autorità di Bacino provvederà con proprio atto alla concessione dei posti di ormeggio, disponendo una graduatoria definitiva.

La graduatoria resta aperta fino ad esaurimento dei posti che si renderanno disponibili. Le domande spedite e/o consegnate fuori termine saranno inserite, in ordine cronologico, in una lista d attesa, dalla quale si attingerà secondo il verificarsi delle disponibilità dei posti di ormeggio nei porti, dopo aver comunque esaurito la graduatoria definitiva di cui sopra. ART. 7 Adempimenti degli assegnatari Gli assegnatari dei posti d ormeggio sono tenuti al versamento dei relativi canoni d uso nei modi e nei termini stabiliti dalla proposta di assegnazione. Nel caso di versamento relativo alle annualità successive, questo andrà effettuato entro e non oltre il termine indicato dall Autorità Demaniale. In caso di mancata osservanza dei termini sopra indicati, decade il diritto all assegnazione. Agli assegnatari dell ormeggio viene rilasciato annualmente dall autorità demaniale un apposito contrassegno predisposto sulla base delle direttive regionali. E fatto obbligo da parte dell assegnatario l esposizione del contrassegno sull unità di navigazione in modo ben visibile dal molo di attracco. È compito del concessionario provvedere alla manutenzione del contrassegno d ormeggio, che deve essere sempre in condizioni tali da garantirne la massima visibilità e leggibilità. E fatto obbligo all assegnatario di comunicare all autorità demaniale tutte le eventuali variazioni rispetto alle informazioni indicate nella domanda di concessione. ART. 8 Norme generali a. Non è consentita la cessione a terzi del posto d ormeggio assegnato. b. E vietato lo scambio dei posti d ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato dall Autorità Demaniale. c. Il concessionario non può ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata sulla domanda, se non a seguito di autorizzazione dell Autorità Demaniale. d. La vendita a terzi dell unità di navigazione oggetto della concessione non comporta per l acquirente automatico diritto di occupazione del posto di ormeggio. e. La sostituzione dell unità di navigazione oggetto di concessione deve essere tempestivamente comunicata all Autorità Demaniale per la variazione dei canoni d uso e per l eventuale rilascio del nuovo contrassegno. La conservazione del posto di ormeggio è subordinata alla verifica d ufficio della nuova unità di navigazione, che deve mantenere le caratteristiche di quella precedentemente autorizzata e/o essere comunque compatibile con le dimensioni dello spazio acqueo concesso. f. L assegnazione di un posto di ormeggio per l unità di navigazione oggetto della domanda esclude l eventuale assegnazione di posto d ormeggio in un altro comune lacuale, pena la decadenza della concessione. g. L uso di uno spazio da parte di soggetti diversi dall assegnatario con il consenso dello stesso comporta la decadenza della concessione. h. I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro natanti alle attrezzature portuali e alle altre unità di navigazione. i. Il concessionario durante il periodo estivo (1^ maggio - 30 settembre) dovrà utilizzare stabilmente il posto di ormeggio in concessione, evitando ubicazioni presso cantieri privati o l utilizzo saltuario del

posto; nel caso di mancato utilizzo per un periodo superiore a 7 giorni, il concessionario deve preventivamente comunicare per iscritto all Autorità Demaniale il periodo di assenza temporanea della propria unità di navigazione. Accettando la concessione del posto barca il concessionario: j. solleva l Autorità di Bacino da qualsiasi responsabilità per danni arrecati a cose o persone nell utilizzo dell ormeggio o delle attrezzature portuali; k. si impegna a risarcire l Autorità di Bacino per danni causati alle attrezzature portuali; l. si impegna a controllare periodicamente il posto barca assegnato intervenendo tempestivamente qualora l ormeggio non garantisca più l incolumità dell unità di navigazione ormeggiata, l incolumità di altre imbarcazioni o delle strutture portuali; in particolare le attività periodiche di verifica devono essere intensificate in presenza di perturbazioni meteorologiche tali da modificare sensibilmente il livello delle acque e/o il corretto galleggiamento dell imbarcazione e la tenuta dei sistemi di ormeggio. Ogni danno conseguente la mancata e/o non corretta custodia dell unità di navigazione sarà posto a carico del concessionario inadempiente. ART. 9 Responsabilità Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dalla Regione e dall Autorità Demaniale nei riguardi delle unità di navigazione, sia pur regolarmente autorizzate, che ormeggiano in porto. Parimenti non sono riconoscibili responsabilità all Autorità Demaniale per eventuali danni e impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali. I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre unità di navigazione e sono tenuti a stipulare in via obbligatoria un apposita polizza assicurativa. L Autorità Demaniale può in qualunque momento chiedere copia di tale polizza all assegnatario, il quale deve provvedere in merito pena la revoca della concessione di ormeggio. ART. 10 Spazi per ormeggio L Autorità Demaniale può predisporre un piano del porto per ogni porto e zona portuale, tenendo conto degli spazi acquei soggetti a riserva. Il piano del porto viene approvato dalla Giunta Comunale sulla base di un piano di ripartizione predisposto dall Autorità Demaniale. ART. 11 Controlli e vigilanza Le unità di navigazione autorizzate all ormeggio fisso devono esporre a bordo il possesso del relativo titolo, certificato da apposito contrassegno rilasciato dall Autorità Demaniale riportante gli estremi dell assegnazione e cioè: porto, numero del posto barca e periodo di assegnazione dello spazio acqueo. Il contrassegno deve essere collocato a cura del proprietario dell unità di navigazione in modo che sia chiaramente visibile.

La vigilanza in materia di demanio lacuale e navigazione interna è regolata dalla normativa regionale vigente e/o dai provvedimenti emanati in materia dall Autorità Demaniale purché non in contrasto con la normativa regionale. Ai sensi della L.R. 6/2012 l ormeggio abusivo comporta la rimozione dell unità di navigazione abusiva ed i proprietari sono tenuti a risarcire le spese sostenute per la rimozione e la custodia forzata del mezzo di loro proprietà, oltre che della relativa sanzione amministrativa. ART. 12 Canoni I canoni concessori sono determinati in base alla Legge Regionale n. 06/2012 e s.m.i. ART. 13 Norma di rinvio Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme attuative e la vigente normativa nazionale e regionale in materia. *********