dal 1249 CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO SULLE STRADE FORESTALI NON ADIBITE AD ESCLUSIVO SERVIZIO DEL BOSCO Approvato con la deliberazione del Comitato Amministrativo n. del
Premessa. La L.P.23 maggio 200 n. 11 Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d acqua e delle aree protette disciplina all articolo 100 la viabilità forestale rimandando ad apposito regolamento i criteri e la procedura per la classificazione delle strade forestali e delle piste d esbosco, per la regolamentazione del transito e per il rilascio delle autorizzazioni da parte dei proprietari nonché per l identificazione degli autoveicoli degli aventi diritto di uso civico e dei proprietari dei beni immobili serviti dalla strada. Ai sensi dell articolo 114 della legge i regolamenti previsti dalla stessa determinano, anche in modo differenziato, le date in cui iniziano ad applicarsi le singole disposizioni della legge medesima e dei regolamenti stessi. Fino a tali date continuano ad applicarsi le disposizioni per cui si prevede l abrogazione all articolo 115, nonché le disposizioni regolamentari previgenti. Il regolamento ad oggi non è stato ancora emanato tanto è che per la definizione e la regolamentazione della viabilità forestale ci si riferisce, ancora alla normativa previgente. La Giunta Provinciale, con deliberazione n. 4614 22 maggio 1987, ha approvato il Testo Unico delle disposizioni contenute nella L.P. 23 novembre 1978, n. 48 e con successive modificazioni ed integrazioni concernente Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse. L articolo 6 del T.U. classifica le strade al servizio dei boschi in due categorie: A) le strade forestali e le piste di esbosco, sulle quali è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali nonché di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni, nonché di quelli autorizzati di volta in volta dal proprietario in casi straordinari di necessità ed urgenza; B) le strade forestali non adibite all esclusivo servizio del bosco, sulle quali è consentito il transito dei veicoli a motore muniti di autorizzazione rilasciata, per particolari e motivate necessità, dal proprietario della strada medesima; tale autorizzazione non è richiesta per i veicoli a motore di proprietà degli aventi diritto di uso civico nell ambito del territorio gravato da tale diritto o di proprietari di beni immobili serviti dalla strada forestale; l autorizzazione non è inoltre richiesta per i veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazione, nei casi previsti dall articolo 14 della L.P. 7 gennaio 1991, n. 1. In attuazione dello stesso articolo 6 del T.U., il Presidente della Giunta Provinciale di Trento, con decreto 20 gennaio 1997, n. 2-46/Leg., ha quindi emanato il Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco. L articolo 1 del Regolamento consente il transito sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco solo nei seguenti casi: Pag. 2 di 5
a) siano accertate specifiche e motivate ragioni connesse con la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio umano, culturale, produttivo ed ambientale delle zone montane, in riferimento alle tradizionali attività compatibili con gli equilibri ambientali, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita civili delle comunità locali; b) sia rilasciata l autorizzazione al transito di cui all articolo 4; c) la pluralità degli usi concomitanti della strada forestale non pregiudichi le funzioni principali cui essa è destinata né le finalità di cui all articolo 1 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 (vincolo idrogeologico) e alla legge provinciali 31 ottobre 1977, n. 30 (difesa dei boschi dagli incendi). Pag. 3 di 5
Al fine di garantire un ordinato utilizzo della viabilità forestale non adibita ad esclusivo servizio del bosco, il comma 2 dell articolo 1 del Regolamento dà la facoltà al proprietario delle strade di stabilire ulteriori criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni, anche determinando tipologie dei permessi ed il loro eventuale contingentamento. L articolo 2 del Regolamento individua i seguenti casi nei quali i veicoli possono transitare senza autorizzazione, ma con specifico contrassegno, sulle strade forestali non adibite all esclusivo servizio del bosco: a) siano adibiti alla sorveglianza dei patrimoni silvo-pastorali; b) siano impiegati per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali, ivi compresi i beni immobili situati in dette aree; c) siano adibiti allo svolgimento di pubblici servizi o funzioni; d) siano di proprietà e siano utilizzati da soggetti aventi diritto di uso civico, nell ambito del territorio gravato da tale diritto. La Comunità delle Regole è proprietario, in C.C. Ragoli II ed in C.C. Montagne, di nove strade forestali, classificate come strade non adibite ad esclusivo servizio del bosco con deliberazione n.210 03 giugno 2004 e n.186 03 giugno 2004, e precisamente: Nome Strada Tipo Loc. di Partenza Loc. di Arrivo Poza Vecia B Bivio Vagliana Rifugio Grostè Montagnoli Spinale B Malga Montagnoli Rifugio Spinale Fevri B Belvedere Rifugio Spinale Vallesinella B Rifugio Vallesinella Teleferica Tuchett Cason B Vivaio Brenta Rifugio Vallesinella Brenta Bassa B Bivio Valagola Teleferica Brentei Valagola B Piaza dele bore (parcheggio) Ponte rio Valagola Manez B Bivio strada Pozza Ancis Pramarciù (nuova) B Bivio Manez - Pramarciù Amol Per queste nove strade, in considerazione della loro ubicazione e delle loro caratteristiche strutturali, è opportuno stabilire specifici criteri di limitazione al rilascio delle autorizzazioni di transito a tutela del vincolo idrogeologico, a garanzia della difesa del bosco dagli incendi ed a protezione del fondo delle carreggiate stradali, in quanto la chiusura con le stanghe va mantenuta, salvo che in relazione ad eventi particolari, e quindi le chiavi di apertura delle stanghe vanno consegnate ai cittadini soltanto nei casi di effettiva necessità. Tutto ciò premesse, si elencano di seguito i seguenti criteri, elaborati in collaborazione con l Ispettorato Distrettuale delle Foreste e la Stazione Forestale di Tione di Trento e Pinzolo: Pag. 4 di 5
PUNTO 1. Sulle strade forestali è consentito il transito senza autorizzazione solo ai veicoli che operano per ragioni di pubblico servizio e precisamente: a) siano adibiti alla sorveglianza dei patrimoni silvo-pastorali; b) siano impiegati per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali, ivi compresi i beni immobili situati in dette aree; c) siano adibiti allo svolgimento di pubblici servizi o funzioni. PUNTO 2. Possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, di durata limitata, per i seguenti motivi: a) per motivi di studio o di ricerca, in relazione a corsi scolastici /universitari oppure a indagini di carattere scientifico; b) per la manutenzione delle postazioni di caccia, per una sola volta all anno e per una sola giornata, qualora sia necessario il trasporto di materiali; c) per ragioni documentate ai veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazione persone o con problemi di deambulazione; PUNTO 3. In caso di feste e di altre manifestazioni a carattere sociale o culturale, organizzate o patrocinate dall amministrazione comunale, potrà essere autorizzata la libera circolazione sulla strada interessata per il periodo di tempo strettamente necessario, previa comunicazione alla stazione forestale di competenza; in modo analogo si procederà per i transiti legati al taglio ed all esbosco della legna di uso civico, all interno dei periodi stabiliti. PUNTO 4. Non saranno rilasciate autorizzazioni per l esercizio di attività legate al tempo libero (raccolta funghi e prodotti secondari del bosco, caccia e pesca). PUNTO 5. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato in ogni caso alla presentazione di una domanda, in regola con la disciplina sul bollo, che espliciti le motivazioni della richiesta. Pag. 5 di 5