Art. 4 Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970): Controlli a Distanza

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Transcript:

Art. 4 Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970): Controlli a Distanza - Testo articolo modificato, da ultimo, dal D.Lgs. n. 151/2015 - Circ. n. 2/2016 INL - Nota n. 1004/2017 Con queste modifiche il Legislatore si adegua alle nuove tecnologie che hanno superato le disposizioni dell originario art. 4; gli strumenti di oggi infatti consentono un controllo continuo sull attività che il lavoratore svolge nel luogo di lavoro Testo art. 4: Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più' regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale Art. 4 continua: In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi In primis può notarsi come scompare la parola divieto dal testo dell art. 4; ciò significa che ora vi è un generale permesso all uso di questi impianti, ma condizionato da delle limitazioni e dall avere le necessarie autorizzazioni 1

Da premettere che le norme dell art. 4 si riferiscono a tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, indipendentemente dal settore e dal numero di dipendenti. Non vi è applicazione per quegli impianti installati ed utilizzati dall Autorità di Pubblica sicurezza o dalle agenzie di investigazione (a patto che l incarico affidato dal datore di lavoro non riguardi il controllo dell attività lavorativa dei dipendenti) Lavoratori interessati: tutti i lavoratori subordinati dipendenti del datore di lavoro che ha installato gli impianti, compresi i dirigenti. Si ritiene che la norma dell art. 4 non si applichi ai lavoratori autonomi, compresi i co.co.co. ed i tirocinanti Commi successivi art. 4: la disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Si tratta di una doppia regolamentazione: - Impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori; - Strumenti di registrazione degli accessi e presenze 2

Per gli impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, la novità è soprattutto l introduzione della tutela del patrimonio aziendale che si aggiunge alle altre fattispecie che già erano presenti nella versione precedente dell articolo Un altra novità è che le imprese che hanno più unità produttive ubicate in diverse province o diverse regioni possono sottoscrivere accordi con le associazioni sindacali territoriali o nazionali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale Lista di impianti e strumenti oggetto dell art. 4: - Telecamere e webcam per esigenze organizzative, produttive, sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale (che riprendano l attività lavorativa dei dipendenti); - Sistemi di GPS installati su veicoli utilizzati dai dipendenti; - PC e tablet utilizzati dai lavoratori; - Smartphones; - Registratori di cassa elettronici; - Tessere RFID; - Software di controllo L articolo dispone che vi debba essere l accordo sindacale e l autorizzazione della DTL o del Ministero del lavoro; le informazioni che vengono acquisite con gli strumenti di controllo a distanza sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro (e quindi anche per possibili sanzioni disciplinari) nel caso in cui i lavoratori siano informati su: - Modalità d uso degli strumenti; - Modalità di effettuazione dei controlli; - Rispetto della Privacy D.Lgs. n. 196/2003 3

Sugli strumenti utilizzati per rendere la prestazione lavorativa, è opinione che non sia richiesta l autorizzazione di cui sopra, né un accordo sindacale; rimangono però gli obblighi di informazione elencati. Una volta che gli obblighi sono stati rispettati, si ritiene che questi strumenti siano utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro (anche a quelli disciplinari) Lista di strumenti: - Pc; - Smartphone; - Registratori di cassa; - Viacard; - Telepass; - Carte di credito; - Ecc Strumenti di rilevazione delle presenze: sono strumenti come ad esempio il badge ed anche in questo caso il datore di lavoro non è tenuto né ad accordarsi con le RSA/RSU né ad essere autorizzato dalla DTL o dal Ministero del Lavoro; rimangono gli obblighi di informazione ai lavoratori. Strumenti di registrazione degli accessi: sono pressoché i medesimi utilizzati per la registrazione delle presenze e vigono le stesse regole; un esempio possono essere strumenti che registrano l accesso dei lavoratori a locali ad accesso riservato In sostanza, sono ammessi i cosiddetti controlli difensivi. Pertanto, secondo il nuovo articolo 4, l installazione di questi apparati è ammessa per finalità indirette di controllo a distanza dei lavoratori non più per sole esigenze produttive, organizzative o di sicurezza sul lavoro, ma anche con l obiettivo di tutelare il patrimonio aziendale 4

La procedura Accordo Collettivo: deve essere stipulato con le RSA/RSU oppure con le Associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale se si tratta di imprese con unità produttive in diverse province della stessa regione o in più regioni Autorizzazione: ottenere l autorizzazione rilasciata dall Ispettorato Territoriale del Lavoro oppure dall Ispettorato Nazionale del Lavoro se si tratta di imprese con unità produttive in diverse province della stessa regione o in più regioni L accordo con le RSA/RSU deve contenere: - Le esigenze organizzative e produttiva, per la sicurezza sul lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale che ne legittimano l operazione; - L accordo raggiunto sull installazione degli impianti e sull utilizzo delle apparecchiature; - Le modalità di funzionamento delle apparecchiature L istanza volta ad ottenere l autorizzazione amministrativa all installazione deve essere corredata da documenti e dagli elaborati grafici relativi ai contenuti tecnici e strumentali degli impianti di controllo a distanza L adozione del provvedimento di autorizzazione all installazione e all uso dell impianto deve avvenire nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell istanza. Nel caso di richiesta di integrazioni o documentazione il termine viene sospeso e riprende dal momento di ricezione del documento richiesto 5

Sia l accordo sindacale che l autorizzazione rilasciata dall ITL recheranno le raccomandazioni rilasciate dal Garante della Privacy con la nota dell 8 aprile 2010 editata per la creazione di un modello semplificato di informativa «minima: informazione ai lavoratori della presenza di telecamere; nomina di un incaricato della gestione delle video riprese; posizionamento delle telecamere verso le zone a rischio cercando, nei limiti del possibile, di non collocarle in maniera unidirezionale verso i lavoratori in attività; conservazione delle immagini per un periodo temporale limitato (fatte salve specifiche esigenze); avvertenza che una eventuale implementazione degli strumenti di controllo è soggetta ad una nuova autorizzazione o ad un nuovo accordo collettivo La Corte di Cassazione ribadisce che il controllo a distanza sui lavoratori non può avvenire senza il preventivo accordo sindacale o, in alternativa l autorizzazione amministrativa, nonché senza il rispetto di quanto previsto dal codice della privacy (in particolare per quanto riguarda informativa e consenso individuale). L accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, la preventiva autorizzazione amministrativa sono elementi di legittimità imprescindibili che garantiscono il corretto equilibrio tra il diritto del lavoratore alla riservatezza e il diritto del datore di lavoro a proteggere i beni aziendali 6

Sanzioni Violazione: Installazione di impianti e strumenti non per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale (cioè finalizzati esclusivamente per il controllo dell attività dei lavoratori) (legge n. 300/1970, art. 4, comma 1): Violazione: Installazione di impianti e strumenti per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell attività dei lavoratori senza accordo sindacale o autorizzazione delle strutture periferiche o centrale del Ministero del lavoro (legge n. 300/1970, art. 4, comma 1): Violazione: Mancata informazione dei lavoratori (legge n. 300/1970, art. 4, comma 3: - Ammenda da 154 a 1.549 o arresto da 15 giorni ad un anno (legge n. 300/1970, art. 38, comma 1) - Ammenda e arresto applicate congiuntamente (nei casi più gravi) (legge n. 300/1970, art. 38, comma 2) - Ammenda aumentabile fino al quintuplo (in base alle condizioni economiche del reo) (legge n. 300/1970, art. 38, comma 3) - Pubblicazione della sentenza di condanna (nei casi più gravi).0 (legge n. 300/1970, art. 38, comma 4) Violazione: Mancato coinvolgimento delle rappresentanze sindacali (condotta antisindacale) (legge n. 300/1970, art. 4, comma 1): - Ordine di cessazione del comportamento antisindacale (legge n. 300/1970, art. 28) Violazione: Inosservanza del provvedimento del giudice (di cessazione del comportamento antisindacale) (Cod. pen., art. 650): - Arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 (Cod. pen., art. 650) In caso di accertata installazione di impianti di controllo a distanza senza specifico accordo con le organizzazioni sindacali o in mancanza dell'autorizzazione, l ispettore deve impartire una prescrizione allo scopo di eliminare gli effetti della contravvenzione accertata mediante l immediata cessazione della condotta illecita e la rimozione materiale degli impianti, fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente quello tecnicamente necessario: trattandosi di apparecchiature per la cui rimozione è necessario l'intervento di personale specializzato, si evidenzia che il tempo da assegnare dovrà essere congruo. Nei casi in cui, nel periodo di tempo assegnato dall ispettore si raggiunga l'accordo sindacale oppure venga rilasciata l'autorizzazione prevista dalla Legge, a fronte del venire meno dei presupposti oggettivi dell'illecito e, quindi, dell avvenuto ripristino della legalità violata, l'ispettore può ammettere il datore di lavoro a pagare in sede amministrativa, nel termine di 30 giorni, una somma pari a 387,25 euro, vale a dire al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione (art. 21, d.lgs. n. 758/1994 7

Approfondimenti: Colf e Badanti Nota n. 1004-2017 dell ispettorato del lavoro sulla videosorveglianza in un abitazione privata con lavoratore domestico: la nota dice che è necessario il consenso del lavoratore ma non l autorizzazione dell Ispettorato per l installazione di un impianto di videosorveglianza collocato in un abitazione privata all interno della quale è presente un lavoratore domestico, colf o badante Le telecamere si possono installare senza richiedere l'autorizzazione dell ispettorato del lavoro ma si deve informare e ottenere il consenso del lavoratore e tutelare comunque la sua privacy La motivazione: l Ispettorato del lavoro ricorda innanzitutto che il rapporto di lavoro domestico è sottratto alla tutela dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970) poiché in questo caso, il datore di lavoro è un soggetto privato non organizzato in forma di impresa. Di conseguenza è esclusa l applicabilità del divieto di controlli a distanza se non discussi e concordati con le rappresentanze sindacali dei lavoratori e per i quali vada richiesta l autorizzazione della direzione territoriale del lavoro Si applica invece, anche al lavoro domestico, l art. 8 dello Statuto, che pone il divieto di indagini su profili del lavoratore non attinenti alle sue attitudini professionali. L esclusione del lavoro domestico dalla necessità di autorizzazione ministeriale però non sottrae questa materia dal rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, in quanto la tutela del diritto del lavoratore alla riservatezza è comunque garantita dal D.Lgs. n. 196/2003, che dispone la necessarietà del consenso preventivo e del connesso obbligo informativo degli interessati, per garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale. Nell ambito domestico, dunque, il datore di lavoro, anche nel caso di trattamento di dati riservati per finalità esclusivamente personali, per procedere alla videosorveglianza dovrà preventivamente acquisire il consenso del lavoratore 8

Approfondimenti: GPS L Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) ha emanato, il 7 novembre 2016, la circolare n. 2/2016 in materia di installazione e uso di apparecchiature di geolocalizzazione su auto aziendali In linea di massima, e in termini generali, l INL ritiene che i sistemi di geolocalizzazione rappresentino un elemento aggiunto agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l esecuzione dell attività lavorativa ma, per rispondere ad esigenze di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro Per tale motivo, ne consegue che la fattispecie rientri nel campo di applicazione di cui al comma 1, art. 4 e le relative apparecchiature possano essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell INL Solo, quindi, in casi del tutto particolari - qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (e cioè la stessa non possa essere resa senza ricorrere all uso di tali strumenti), ovvero l installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare, si può ritenere che gli stessi finiscano per trasformarsi in veri e propri strumenti di lavoro 9

Novità: sentenza Cassazione: l installazione di un impianto di videosorveglianza senza il preventivo accordo sindacale (o senza l autorizzazione amministrativa equivalente) è un reato penale, anche se i singoli lavoratori hanno acconsentito all utilizzo di tale apparecchio. Con questa decisione la Cassazione penale (sentenza 22148/2017,) cambia il proprio indirizzo interpretativo in materia di controllo a distanza dei lavoratori La Cassazione, partendo dalla considerazione che il bene giuridico protetto dall articolo 4 dello Statuto dei lavoratori ha natura collettiva e non individuale (nonostante ci sia una interferenza tra i due piani), in quanto i singoli lavoratori non hanno sufficiente forza per negoziare con il datore di lavoro in posizione paritaria. Pertanto, il datore di lavoro che installa un impianto di controllo a distanza senza ricercare e ottenere l accordo sindacale con le rappresentanze aziendali (o, in mancanza, senza chiedere l autorizzazione all autorità amministrativa competente) danneggia gli interessi collettivi di cui sono titolari e portatrici le rappresentanze sindacali Il comportamento del datore di lavoro, prosegue la sentenza, non integra solo un reato penale, ma anche la fattispecie della condotta antisindacale, suscettibile di essere repressa con la procedura speciale disciplinata dall articolo 28 dello Statuto dei lavoratori. Inoltre la Corte ricorda che lo stesso Garante della privacy ha più volte ritenuto illecito il trattamento dei dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza installati senza il rispetto dei vincoli procedurali previsti dall articolo 4 dello Statuto, nonostante l eventuale consenso dei singoli lavoratori Le considerazioni della sentenza valgono sia per la versione dell art. 4 antecedente il Jobs Act, sia per il testo modificato dal D.Lgs. n. 151/2015 10