INCONTRO INFORMATIVO ACCISA SULL ENERGIA ELETTRICA



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Transcript:

INCONTRO INFORMATIVO ACCISA SULL ENERGIA ELETTRICA

PROGRAMMA I SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELL ACCISA SULL E.E. L ACCERTAMENTO E LA LIQUIDAZIONE DELL ACCISA SULL E.E. IL VERSAMENTO DELL ACCISA SULL E.E. LA DICHIARAZIONE DI CONSUMO DI E.E.. IL RIMBORSO DELL ACCISA SULL E.E. UTILIZZATA IN USI NON SOTTOPOSTI.

SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELL ACCISA SULL ENERGIA ELETTRICA (Art. 53, comma 1 D.Leg.vo n. 504/95) a) Coloro che fatturano i consumi di energia elettrica agli utenti finali (venditori); b) Coloro che producono l energia elettrica e la consumano in toto od in parte (auto produttori); c) Coloro che utilizzano energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore ai 200 kw. c-bis) I soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico limitatamente al consumo di detta energia.

SU RICHIESTA POSSONO ESSERE RICONOSCIUTI COME SOGGETTI OBBLIGATI (Art. 53, comma 2 D.Leg.vo n. 504/95) a) Coloro che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore ai 200 kw; b) Coloro che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kwh.

I SOGGETTI OBBLIGATI E ADEMPIMENTI (Art. 53 del D.Leg.vo n. 504/95) Comma 4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all'ufficio dell'agenzia delle dogane competente per territorio e di dichiarare ogni variazione, relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell'attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.

I SOGGETTI OBBLIGATI E ADEMPIMENTI (Art. 53 del D.Leg.vo n. 504/95) COMMA 5 I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, prestano una cauzione sul pagamento dell'accisa determinata dal competente Ufficio dell'agenzia delle dogane in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia di cui al comma 4 e a quelli eventualmente in possesso dello stesso Ufficio.

I SOGGETTI OBBLIGATI E ADEMPIMENTI (Art. 53 del D.Leg.vo n. 504/95) COMMA 5 Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e alle società di cui al comma 3 un'autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia..

I SOGGETTI OBBLIGATI E ADEMPIMENTI (Art. 53 del D.Leg.vo n. 504/95) COMMA 7 Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano officine di energia elettrica è rilasciata, dal competente ufficio dell'agenzia delle dogane successivamente alla verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo dell'autorizzazione di cui al comma 5, soggetta al pagamento di un diritto annuale.

I SOGGETTI OBBLIGATI E ADEMPIMENTI (Art. 53 del D.Leg.vo n. 504/95) COMMA 7 Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo 21, la licenza è rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale. No Verifica I impianto

I SOGGETTI OBBLIGATI E ADEMPIMENTI (Art. 53 del D.Leg.vo n. 504/95) COMMA 8 I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, presentano una dichiarazione di consumo annuale.

SOGGETTI NON OBBLIGATI (Art. 53-bis D.Leg.vo n. 504/95) I PRODUTTORI DI ENERGIA ELETTRICA CON PRODUZIONE INTERAMENTE DEDICATA ALLA CESSIONE, IN ASSENZA DI CONSUMI PROPRI; I SOGGETTI CHE EFFETTUANO ATTIVITA DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER CONTO DI SOGGETTI OBBLIGATI.

ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL ACCISA (Art. 55 del D.Leg.vo n. 504/95) 1) L accertamento e la liquidazione dell accisa sono effettuati dal competente Ufficio dell Agenzia delle Dogane sulla base della dichiarazione di consumo annuale 2) Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kw, con impiego promiscuo, i venditori devono convenire, per tali utenti, con il competente Ufficio dell'agenzia delle dogane, il canone d'imposta corrispondente, in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote.

ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL ACCISA (comma 5 Art. 55 del D.Leg.vo n. 504/95) I soggetti di cui all art. 53, comma 1, lettera b), (autoproduttori) esercenti officine non fornite da misuratori o da altri strumenti integratori della misura dell energia adoperata, corrispondono mediante un canone annuo di abbonamento determinato dal competente Ufficio dell Agenzia delle Dogane

VERSAMENTO DELL ACCISA (Art. 56 comma 5 del D.Leg.vo 504/95) I SOGGETTI DI CUI ALL ARTICOLO 55, COMMA 5, VERSANO IL CANONE ANNUO D IMPOSTA ALL ATTO DELLA STIPULA DELLA CONVENZIONE DI ABBONAMENTO E, PER GLI ANNI SUCCESSIVI, ANTICIPATAMENTE, ENTRO IL MESE DI GENNAIO DI CIASCUN ANNO.

VERSAMENTO DELL ACCISA (Art. 56 comma 1 del D.Leg.vo 504/95) IL PAGAMENTO DELL ACCISA E EFFETTUATO IN RATE DI ACCONTO MENSILI, DA VERSARE ENTRO IL 16 DI CIASCUN MESE, CALCOLATE SULLA BASE DI UN DODICESIMO DEI CONSUMI DELL ANNO PRECEDENTE. PER IL MESE DI AGOSTO LA RATA DI ACCONTO E VERSATA ENTRO IL GIORNO 20. IL VERSAMENTO DEL CONGUAGLIO E EFFETTUATO ENTRO IL 16 DEL MESE DI MARZO DELL ANNO SUCCESSIVO A QUELLO CUI SI RIFERISCE. LE SOMME EVENTUALMENTE VERSATE IN PIU DEL DOVUTO SONO DETRATTE DAI SUCCESSIVI VERSAMENTI DI ACCONTO.

VERSAMENTO DELL ACCISA (Art. 56 comma 6 del D.Leg.vo 504/95) IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SI APPLICANO L INDENNITA DI MORA E GLI INTERESSI NELLA MISURA PREVISTA PER IL TARDIVO PAGAMENTO DELLE ACCISE. PER IL RECUPERO E PER I RIMBORSI DELL IMPOSTA SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL ART. 14.

MODALITA DI VERSAMENTO DELLE ACCISE IL PAGAMENTO DELL ACCISA PUO AVVENIRE TRAMITE: 1) MODELLO F/24 ACCISE (Codice tributo: 2806) 2) DIRETTAMENTE IN TESORERIA O TRAMITE CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO ALLA STESSA TESORERIA (Capitolo 1411/1 - Capo I ) 3) MEDIANTE BONIFICO A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE.

MODALITA E TERMINI DI PRESENTAZIONE LE DICHIARAZIONI DI CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA SONO PRESENTATE IN FORMA ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA (dal 1 gennaio 2008 determinazione direttoriale n. 1493/UD del 26.09.2007) AL COMPETENTE UFFICIO DELL AGENZIA DELLE DOGANE ENTRO IL MESE DI MARZO SUCCESSIVO A QUELLO CUI SI RIFERISCE. L art. 1 comma 1-bis) del decreto legge n. 262 del 2006 prevede che: la omessa, incompleta, o tardiva presentazione dei dati, dei documenti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 [ ] è punito con la sanzione amministrativa di cui all articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

CONSULTARE LE DICHIARAZIONI DI CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI ANNI PRECEDENTI A QUELLO ATTUALE L esito positivo dell invio delle dichiarazioni AD-1 è consultabile dalle società sul sito Istituzionale dell Agenzia delle Dogane nell applicazione del Servizio Telematico Doganale, seguendo il percorso «Operazioni sul file --- Interrogazione --- Ricerca --- Codice file --- Dettaglio --- Esito». Per gli esiti delle dichiarazioni annuali per l energia elettrica AD-1 trasmesse negli anni precedenti, l utente potrà reperire tramite la funzione «Operazioni di prelievo» --- Storico Esiti, tutta la documentazione in questione fino all anno 2010.

DICHIARAZIONI DI ENERGIA ELETTRICA visualizzazione e descrizione quadri della dichiarazione di energia elettrica

I NOSTRI RECAPITI CIVINI DAVIDE tel. 0307680223 email: davide.civini@agenziadogane.it INGROSSO TONIO Tel. 0307680271 email: tonio.ingrosso@agenziadogane.it

GRAZIE PER L ATTENZIONE!