Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1) 741.412 del 19 giugno 1995 (Stato 1 luglio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 9 capoverso 1, 25 e 106 della legge del 19 dicembre 1958 1 sulla circolazione stradale (LCStr), ordina: 1 Disposizioni generali 1.1 Campo d applicazione 1.1.1 La presente ordinanza contiene le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto, sottoposti alla LCStr, con o senza carrozzeria e aventi almeno quattro ruote e, per tipo di costruzione, una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h come pure per i loro rimorchi (in seguito veicoli di trasporto). 1.1.1.1 Gli autoveicoli di trasporto sono veicoli giusta gli articoli 11 e 12 dell ordinanza del 19 giugno 1995 2 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV). 1.1.1.2 I rimorchi di trasporto sono veicoli giusta gli articoli 20 e 21 OETV. 1.1.2 Sono eccettuati dalle disposizioni della presente ordinanza i seguenti veicoli: 1.1.2.1 I veicoli di trasporto che non dispongono di un approvazione generale CE o di un certificato di conformità della CE e quelli per cui non può essere provata la conformità al diritto svizzero mediante tutte le approvazioni parziali CE necessarie, le approvazioni internazionali equivalenti o le pertinenti dichiarazioni di conformità del costruttore. 1.1.2.2 I veicoli giusta l articolo 1 capoverso 2 OETV. 1.1.2.3 I veicoli che dispongono di un approvazione generale CE o di un certificato di conformità della CE ai quali, prima o dopo l immatricolazione, sono state tuttavia apportate modificazioni non corrispondenti all approvazione. Dal momento della trasformazione, il veicolo sottostà all OETV. RU 1995 4145 1 RS 741.01 2 RS 741.41 1
741.412 Circolazione stradale 1.1.2.4 I veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o consolari devono soddisfare soltanto le esigenze tecniche di cui nell allegato 5 della Convenzione internazionale dell 8 novembre 1968 3 sulla circolazione stradale. 1.1.2.5 I veicoli di piccola serie o di fine serie, i veicoli speciali e i veicoli di lavoro, i veicoli che si spostano su rotaie, i veicoli agricoli come anche i veicoli aventi, per tipo di costruzione, una velocità massima per costruzione di 25 km/h. 1.1.2.5.1 I veicoli di piccola serie sono quelli di una «famiglia tipo» il cui numero di esemplari all anno è limitato come segue: M 1 500 unità M 2, M 3 250 unità N 1 500 unità N 2, N 3 250 unità O1 4 250 unità Una «famiglia tipo» comprende tutti i veicoli che non si differenziano gli uni dagli altri dal punto di vista delle caratteristiche essenziali quali fabbricante, telaio, piattaforma nonché tipo di costruzione del motore (all. 12 lett. A. della direttiva 70/156 del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi). 1.1.2.5.2 I veicoli di fine serie sono quelli le cui approvazioni del tipo non sono più valevoli a causa di modificazioni legali, ma che corrispondono ancora all approvazione precedente. Il numero di esemplari dei veicoli che possono ancora essere immatricolati per un periodo limitato ammonta al 10 per cento al massimo del numero delle immatricolazioni dell anno precedente (all. 12 lett. B della direttiva 70/156/CEE). 1.1.2.5.3 I veicoli speciali sono veicoli che, a motivo dell uso speciale cui sono destinati, non possono soddisfare, in base alla ripartizione in classi, tutte le esigenze poste. 1.1.3 I veicoli che non rientrano nel campo d applicazione della presente ordinanza devono essere conformi alle disposizioni dell OETV; ai trattori agricoli si applica l ordinanza del 19 giugno 1995 4 concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli (OETV2). 1.2 Esigenze generali 1.2.1 I veicoli di trasporto che rientrano nel campo d applicazione della presente ordinanza devono corrispondere completamente alle prescrizioni della CE menzionate ai numeri 2.4 2.14 (direttive e regolamenti CE) o della Commissione economica per l Europa (regolamenti ECE). 3 RS 0.741.10 4 RS 741.413 2
Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi 741.412 1.2.1.1 Le esigenze tecniche giusta il numero 1.2.1 sono adempiute se è presentata un approvazione generale CE o un certificato di conformità della CE secondo la direttiva 70/156 del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Altrimenti la conformità alle esigenze tecniche può essere provata presentando approvazioni parziali CE, approvazioni internazionali equivalenti o dichiarazioni di conformità. 1.2.1.2 Nella misura in cui nella presente ordinanza non sia definita nessuna esigenza tecnica, si applica l OETV. 1.2.2 L approvazione del tipo di veicoli per i quali sono definite le esigenze tecniche nella presente ordinanza si fonda sull ordinanza del 19 giugno 1995 5 concernente l approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV). 1.2.3 6 Le dimensioni e i pesi di cui nella direttiva 96/53 del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale sono determinanti come parametri tecnici anche se divergono dalle prescrizioni svizzere. 1.3... 7 1.4 Dichiarazione del DATEC 8 che attribuisce forza vincolante a prescrizioni internazionali 1.4.1 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni 9 (DATEC) è autorizzato a: 1.4.1.1... 10 1.4.1.2 dichiarare vincolanti in Svizzera nuove prescrizioni internazionali concernenti la costruzione e l equipaggiamento che concernono particolari tecnici d importanza secondaria. 1.4.2 Sono sentite le autorità interessate. In caso di divergenze d opinione tra le autorità federali decide il Consiglio federale. 1.5 Classificazione dei veicoli 1.5.1 Classe M Veicoli a motore adibiti al trasporto di persone, con almeno quattro ruote: 5 RS 741.511 6 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 set. 1998 (RU 1998 2447). 7 Abrogato dal n. I dell O del 2 set. 1998 (RU 1998 2447). 8 Nuova espressione giusta l art. 1 n. 8 dell O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1 gen. 1998 (RU 1998 1796). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo. 9 Nuova espressione giusta l art. 1 n. 8 dell O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1 gen. 1998 (RU 1998 1796). 10 Abrogato dal n. I dell O del 21 ago. 2002 (RU 2002 3178). 3
741.412 Circolazione stradale 1.5.1.1 Classe M 1 Veicoli con al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente; 1.5.1.2 Classe M 2 Veicoli con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente, e con un peso garantito di al massimo 5 t; 1.5.1.3 Classe M 3 Veicoli con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente, e con un peso garantito superiore a 5 t. 1.5.2 Classe N Veicoli adibiti al trasporto di merci, con almeno quattro ruote: 1.5.2.1 Classe N 1 Veicoli con un peso garantito di al massimo 3,5 t; 1.5.2.2 Classe N 2 Veicoli con un peso garantito di oltre 3,5 t fino al massimo 12 t; 1.5.2.3 Classe N 3 Veicoli con un peso garantito di oltre 12 t; 1.5.3 Classe O Rimorchi (compresi semirimorchi e rimorchi con asse centrale): 1.5.3.1 Classe O 1 Rimorchi con un peso garantito di al massimo 0,75 t; 1.5.3.2 Classe O 2 Rimorchi con un peso garantito di oltre 0,75 t fino al massimo 3,5 t; 1.5.3.3 Classe O 3 Rimorchi con un peso garantito di oltre 3,5 t fino al massimo 10 t; 1.5.3.4 Classe O 4 Rimorchi con un peso garantito di oltre 10 t; 1.5.3.5 Per i semirimorchi o i rimorchi con asse centrale, il peso garantito determinante per la ripartizione in classi è pari al carico trasmesso al suolo dagli assi del rimorchio, se quest ultimo è collegato al veicolo trattore e se è caricato sino al valore massimo tecnicamente ammesso. 2 Esigenze tecniche 2.1 Le prescrizioni della CE (direttive e regolamenti CE) o della Commissione economica per l Europa (regolamenti ECE) menzionate ai numeri 2.4-2.14 si applicano alle singole esigenze tecniche per i veicoli di trasporto, corrispondentemente alla loro classificazione. 4
Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi 741.412 2.1a 11 Laddove nei regolamenti ECE sono previste esigenze o termini transitori divergenti, si applicano le esigenze o i termini transitori delle direttive CE pertinenti. 2.2 12 I testi delle direttive CE, regolamenti ECE e norme OCSE menzionati non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale (RU), né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Possono essere esaminati presso l Ufficio federale delle strade (USTRA). I testi delle direttive CE possono essere ottenuti, contro pagamento, presso il Centro svizzero d informazioni sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, e i regolamenti ECE presso l Ufficio federale delle strade, 3003 Berna. 13 2.3 Le date di pubblicazione e di modificazione di direttive CE e di regolamenti ECE sono indicate in Allegato 2 OETV 14 15. 2.4 Dimensioni/Pesi/Contrassegni 2.4.1 Dimensioni e pesi 2.4.2 Targhetta del fabbricante 2.4.3 Montaggio della targa posteriore 2.4.4 16 Dimensioni e pesi 92/21/CEE x 76/114/CEE x x x x x x x x x x 70/222/CEE x x x x x x x x x x 97/27/CE x x x x x x x x x 11 Introdotto dal n. I dell O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2389). 12 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 set. 1998 (RU 1998 2447). 13 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1 ott. 2002 (RU 2002 3178). 14 RS 741.41 15 Nuovo termine giusta il n. I dell O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1 ott. 2002 (RU 2002 3178). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo. 16 Introdotto dal n. I dell O del 2 set. 1998 (RU 1998 2447). 5
741.412 Circolazione stradale 2.5 Propulsione/Gas di scarico/livello sonoro 2.5.1 Livello sonoro/ 70/157/CEE x x x x x x ECE-R 51 Dispositivo di scappamento ECE-R 59 2.5.2 17 Emissioni 70/220/CEE x x x x x x ECE-R 83 benzina/diesel 2.5.3 18 Emissioni Diesel 88/77/CEE x x x x x x ECE-R 49 abrogata il 9 novembre 2006 2005/55/CE x x x x x x ECE-R 2.5.4 Fumo Diesel 72/306/CEE x x x x x x ECE-R 24 2.5.5 19 Consumo di 80/1268/CEE x x ECE-R 101 carburante 2.5.6 Potenza del motore 80/1269/CEE x x x x x x ECE-R 85 2.6 Trasmissione 2.6.1 Retromarcia/ tachimetro (indicatore di velocità) 2.6.2 20... 2.6.3 21 Limitatore di velocità (congegno) 75/443/CEE x x x x x x ECE-R 39 92/24/CEE x x x x ECE-R 89 17 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 set. 1998 (RU 1998 2447). 18 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1 lug. 2007 (RU 2007 2177). 19 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott. 2005 (RU 2005 4177). 20 Abrogato dal n. I dell O del 2 set. 1998 (RU 1998 2447). 21 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott. 2005 (RU 2005 4177). 6
Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi 741.412 2.7 Assi/Sospensione 2.7.1 2.8 Ruote/Pneumatici 2.8.1 22 Pneumatici 92/23/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 30 ECE-R 54 ECE-R 64 ECE-R 117 2.9 Sterzo 2.9.1 Dispositivi di sterzo 2.9.2 Dispositivi di guida in caso di urto 70/311/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 79 74/297/CEE x x ECE-R 12 2.10 Freni 2.10.1 23 Impianti di frenatura 2.10.2 24 Impianti di frenatura 71/320/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 13 ECE-R 90 71/320/CEE x ECE-R 13H 22 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott. 2005 (RU 2005 4177). 23 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 set. 1998 (RU 1998 2447). 24 Introdotto dal n. I dell O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1 ott. 2002 (RU 2002 3178). 7
741.412 Circolazione stradale 2.11 Carrozzeria 2.11.1 Dispositivo di protezione posteriore/ serbatoio del carburante 2.11.2 25 Chiusura di porte e cerniere 2.11.3 Sporgenze esterne 2.11.4 Sporgenze esterne 2.11.5 Campo di visibilità 2.11.6 Parafanghi delle ruote 2.11.7 Protezione laterale 2.11.8 Sistemi di protezione da spruzzi 2.11.9 Vetri di sicurezza 2.11.10 26 Collisione laterale 70/221/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 58 70/387/CEE x x x x x x x x ECE-R 11 74/483/CEE x ECE-R 26 92/114/CEE x x x 77/649/CEE x 78/549/CEE x 89/297/CEE x x x x ECE-R 73 91/226/CEE x x x x 92/22/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 43 96/27/CE x x ECE-R 95 2.11.11 27 Collisione frontale 96/79/CE x ECE R 94 2.11.12 28 Collisione frontale 2000/40/CE x x ECE-R 93 2.11.13 29 Sovrastruttura 2001/85/CE x x ECE-R 66 2.11.14 30 Parte frontale 2003/102/CE x* x** 25 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 set. 1998 (RU 1998 2447). 26 Introdotto dal n. I dell O del 2 set. 1998 (RU 1998 2447). 27 Introdotto dal n. I dell O del 2 set. 1998 (RU 1998 2447). 28 Introdotto dal n. I dell O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1 ott. 2002 (RU 2002 3178). 29 Introdotto dal n. I dell O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1 ott. 2002 (RU 2002 3178). 30 Introdotto dal n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott. 2005 (RU 2005 4177). 8
Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi 741.412 2.11.15 31 Sistemi di protezione frontale 2005/66/CE x *** x * Di massa massima non superiore a 2,5 tonnellate. ** Derivati da veicoli della categoria M 1. *** Di massa massima non superiore a 3,5 tonnellate. 2.12 Abitacolo 2.12.1 Finiture interne 74/60/CEE x ECE-R 21 2.12.2 Ancoraggio 74/408/CEE x x x x x x ECE-R 17 dei sedili 2.12.3 Ancoraggio 76/115/CEE x x x x x x ECE-R 14 delle cinture di sicurezza 2.12.4 32 Cinture di 77/541/CEE x x x x x x ECE-R 16 sicurezza come ECE-R 44 anche i sistemi di ritenuta per fanciulli 2.12.5 Poggiatesta 78/932/CEE x ECE-R 25 ECE-R 17 2.12.6 33 Identificazione 78/316/CEE x x x x x x ECE-R 121 dei co- mandi, spie ed indicatori 2.12.7 34 Dispositivi di sbrinamento e di disappannamento 78/317/CEE x x x x x x 2.12.8 35 Riscaldamento 78/548/CEE abrogata il 9 maggio 2004 x 2001/56/CE x x x x x x x x x x ECE-R 122 31 Introdotto dal n. I dell O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1 lug. 2007 (RU 2007 2177). 32 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1 ott. 2002 (RU 2002 3178). 33 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1 lug. 2007 (RU 2007 2177). 34 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1 ott. 2002 (RU 2002 3178). 35 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1 lug. 2007 (RU 2007 2177). 9
741.412 Circolazione stradale 2.12.9 36 Comportamento alla combustione 2.12.10 37 Emissioni degli impianti di condizionamento d aria 95/28/CE x ECE-R 118 2006/40/CE x x* * Solo per veicoli della classe I 2.13 Dispositivo d illuminazione 2.13.1 Installazione dei dispositivi 76/756/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 48 2.13.2 Catarifrangenti 76/757/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 3 2.13.3 38 Luci di posizione, di coda, d ingombro, di fermata, di circolazione diurna e d ingombro 76/758/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 7 ECE-R 87 ECE-R 91 laterali 2.13.4 39 Indicatori di direzione lampeggianti 76/759/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 6 2.13.5 Luci per illumi-76/760/cenare x x x x x x ECE-R 4 la targa 36 Introdotto dal n. I dell O del 2 set. 1998 (RU 1998 2447). Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott. 2005 (RU 2005 4177). 37 Introdotto dal n. I dell O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1 lug. 2007 (RU 2007 2177). 38 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 set. 1998 (RU 1998 2447). 39 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott. 2005 (RU 2005 4177). 10
Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi 741.412 2.13.6 40 Fari di profondità 76/761/CEE x x x x x x ECE-R 1 e fari a luce anabbagliante, lampade a incandescenza nonché proiettori a scarica di gas e loro sorgenti di luce ECE-R 5 ECE-R 8 ECE-R 20 ECE-R 31 ECE-R 37 ECE-R 98 ECE-R 99 2.13.7 Fari 76/762/CEE x x x x x x ECE-R 19 fendinebbia 2.13.8 Fari fendinebbia 77/538/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 38 di coda 2.13.9 Luci di 77/539/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 23 retromarcia 2.13.10 Luci di posteggio 77/540/CEE x x x x x x ECE-R 77 2.14 Altre esigenze ed equipaggiamenti supplementari 2.14.1 41 Soppressione delle perturbazioni radioelettriche 2.14.2 42 Specchio retrovisore Dispositivi per la visione indiretta 2.14.3 44 Tergicristallo/ lavacristallo 2.14.4 Avvisatore acustico 72/245/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 10 71/127/CEE 43 x x x x x x ECE-R 46 2003/97/CE x x x x x x ECE-R 46 78/318/CEE x x x x x x 70/388/CEE x x x x x x ECE-R 28 40 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 set. 1998 (RU 1998 2447). 41 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 set. 1998 (RU 1998 2447). 42 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott. 2005 (RU 2005 4177). 43 In vigore fino al 26 gen. 2010. 44 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1 ott. 2002 (RU 2002 3178). 11
741.412 Circolazione stradale 2.14.5 45 Dispositivo antifurto 74/61/CEE x x x x x x ECE-R 18 ECE-R 97 ECE-R 116 94/20/CE x x x x x x x x x x 2.14.6 46 Dispositivo di collegamento 2.14.7 Dispositivo di 77/389/CEE x x x x x x rimorchio 2.14.8 47 Veicoli 98/91/CE x x x x x x x destinati al trasporto di merci pericolose 2.14.9 48 Riutilizzabi- 2005/64/CE x x lità, riciclabilità e recuperabilità 3 Disposizioni penali e finali 3.1 Disposizioni penali Si applicano le disposizioni penali dell articolo 219 OETV. 3.2 Esecuzione Si applicano le disposizioni d esecuzione degli articoli 220 e 221 OETV. 3.3 Disposizioni transitorie 3.3.1 I veicoli ammessi a circolare innanzi il 1 ottobre 1995 devono essere conformi alle esigenze del diritto previgente. Essi beneficiano delle facilitazioni accordate dalla presente ordinanza se soddisfano le condizioni e gli obblighi che potrebbero accompagnare queste facilitazioni. Conseguentemente, per l applicazione dei regolamenti internazionali menzionati in Allegato 2 OETV 49 vigono le disposizioni transitorie di detti regolamenti; tuttavia, la data dell importazione o della costruzione in Svizzera è determinante per l immatricolazione. 45 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott. 2005 (RU 2005 4177). 46 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 set. 1998 (RU 1998 2447). 47 Introdotto dal n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott. 2005 (RU 2005 4177). 48 Introdotto dal n. I dell O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1 lug. 2007 (RU 2007 2177). 49 RS 741.41 12
Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi 741.412 3.3.2 Le approvazioni generali CE, le approvazioni parziali CE, altre approvazioni e i marchi di conformità, rilasciati dagli Stati esteri secondo il diritto internazionale, menzionato in Allegato 2 OETV, come anche le dichiarazioni di conformità giusta gli articoli 2 lettera f 50 e 14 OATV sono riconosciuti già dal 1 luglio 1995 nel quadro della procedura d approvazione del tipo. 3.3.3 51 Per l applicazione dei regolamenti internazionali menzionati in Allegato 2 OETV vigono le disposizioni transitorie dei rispettivi regolamenti; tuttavia la data dell importazione o della costruzione in Svizzera è determinante per l immatricolazione. 3.4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 ottobre 1995. 50 Nuova espressione giusta il n. I dell O del 2 set. 1998 (RU 1998 2447). 51 Introdotto dal n. I dell O del 2 set. 1998 (RU 1998 2447). 13
741.412 Circolazione stradale Allegato 52 52 Abrogato dal n. II dell O del 21 ago. 2002 (RU 2002 3178). 14