Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi

Documenti analoghi
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi 1

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI PER L OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI Direttive particolari con i relativi decreti di recepimento ed i regolamenti ECE equivalenti

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Accordo del 20 marzo 1958

(Testo rilevante ai fini del SEE) (8) Con la decisione del Consiglio del 29 aprile 2004, (9) Con la decisione del Consiglio del 14 marzo 2005,

Accordo del 21 giugno 1999

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

DIRETTIVA 2013/15/UE DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA 2009/68/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

UNIONE EUROPEA SOMMARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2ª SERIE SPECIALE. PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 21 febbraio 2013 REGOLAMENTI. Anno 154 Numero 15

Modifica di sistemi e componenti Scania coperti da certificati

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

presenta: CENNI NORMATIVI SULLE SSOCIATO POLIZIA DELL ASOLAN SERVIZIO AS NO E DELLA PEDEM MONTANA PROVINCIA DI TREVISO

Ordinanza dell USTRA concernente l ordinanza sul controllo della circolazione stradale

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale

Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

I. Trasporti di persone. Traduzione 1 Accordo

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt)

Le recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese

DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 23 dicembre 2003 Uso, destinazione e distrazione degli autobus.

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)

Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri

(da inserire nella busta B) ALLEGATO N. 8. Bando 14/ fornitura di n. 7 veicoli commerciali di cui n. 6 con caratteristiche

TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI DALL ART. 126-BIS

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici

Concluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci;

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune

Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade

Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

Modalità di revisione periodica di autoveicoli motocicli e ciclomotori per l anno 2013

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Modifica alle norme per la definizione, classificazione dei veicoli e la. regolamentazione delle caratteristiche tecniche di cui alla Legge 20

Art. 141 Comma 8 velocità non commisurata alle situazioni ambientali 2

Ordinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS )

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D036128/02 ANNEX.

A quale categoria Euro appartiene il mio veicolo

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ordinanza del DATEC sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo

Il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro dei lavori pubblici:

Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

ALLEGATO TECNICO AL D.M. Sezione: Caratteristiche costruttive degli scuolabus

Ordinanza che disciplina l esercizio della professione di maestro conducente

CODICI PATENTE CARD DOPO IL


DIRETTIVA 2009/79/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA 2006/27/CE DELLA COMMISSIONE

Ordinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie

Concluso il 23 giugno 2004 Entrato in vigore mediante scambio di note il 30 maggio Titolo I: Campo d applicazione e definizioni

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale

Archivio inpratica CATADIOTTRI DEI VEICOLI Biagetti ing. Emanuele - funzionario tecnico DTT

ALLEGATO 01 : descrizione tecnica interurbani per assegnazione punteggi

PANORAMICA SULLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

OGGETTO: Revisione generale dei motoveicoli e dei ciclomotori per l anno 2001.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ordinanza del DFE concernente l esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell ordinanza sulla sicurezza dei prodotti

Art. 3. Caratteristiche tecniche delle luci di marcia diurna

CODICI RIPORTATI SULLA PATENTE DI GUIDA

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAIA)

STRUTTURA DI PROTEZIONE A DUE MONTANTI POSTERIORE PROGETTATA PER TRATTORI STANDARD A RUOTE MODELLO FIAT 500 E SIMILI (FIAT 550, FIAT 600, etc)

UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 22 giugno 2009 (OR. en) 2006/0175 (COD) PE-CONS 3629/08 CODIF 57 ENT 84 CODEC 523

VTi 95 L1-2 POSTI. Euro 6

Ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali

Ordinanza sulla navigazione militare

Dette prescrizioni sono riportate all art. 217 c. 1 che recita:

Ordinanza sul registro degli incidenti stradali

SCEGLIETE LA COMPETENZA CITROËN GUIDA ALL'ILLUMINAZIONE

Ordinanza del DATEC sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo

Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

MERCEDES A 160 CDI AUTOMATIC Premium

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili

Disciplinare di Sicurezza 70c.01 MACCHINE PER LA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI. Caricatori frontali montati su trattrici agricole a ruote

Istruzioni sull esonero dall approvazione del tipo

Commissione federale delle poste PostCom

SOMMARIO. Prefazione... XVII Costituzione... 3 Tavola di confronto tra il nuovo e il vecchio codice della strada... 41

CARRELLI ELEVATORI Norme tecniche per circolazione su strada

DIRETTIVA 93/91/CEE DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 1993 che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/316/CEE del Consiglio relativa alla

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

DECRETO 20 maggio 2015, macchine agricole ed operatrici Nuovo codice della strada l art. 80, comma l art. 111, comma 1 l art.

(Atti legislativi) REGOLAMENTI

Attribuzione del numero di matricola Controllo posticipato dello sdoganamento e dell imposizione

Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate

Transcript:

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1) 741.412 del 19 giugno 1995 (Stato 1 luglio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 9 capoverso 1, 25 e 106 della legge del 19 dicembre 1958 1 sulla circolazione stradale (LCStr), ordina: 1 Disposizioni generali 1.1 Campo d applicazione 1.1.1 La presente ordinanza contiene le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto, sottoposti alla LCStr, con o senza carrozzeria e aventi almeno quattro ruote e, per tipo di costruzione, una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h come pure per i loro rimorchi (in seguito veicoli di trasporto). 1.1.1.1 Gli autoveicoli di trasporto sono veicoli giusta gli articoli 11 e 12 dell ordinanza del 19 giugno 1995 2 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV). 1.1.1.2 I rimorchi di trasporto sono veicoli giusta gli articoli 20 e 21 OETV. 1.1.2 Sono eccettuati dalle disposizioni della presente ordinanza i seguenti veicoli: 1.1.2.1 I veicoli di trasporto che non dispongono di un approvazione generale CE o di un certificato di conformità della CE e quelli per cui non può essere provata la conformità al diritto svizzero mediante tutte le approvazioni parziali CE necessarie, le approvazioni internazionali equivalenti o le pertinenti dichiarazioni di conformità del costruttore. 1.1.2.2 I veicoli giusta l articolo 1 capoverso 2 OETV. 1.1.2.3 I veicoli che dispongono di un approvazione generale CE o di un certificato di conformità della CE ai quali, prima o dopo l immatricolazione, sono state tuttavia apportate modificazioni non corrispondenti all approvazione. Dal momento della trasformazione, il veicolo sottostà all OETV. RU 1995 4145 1 RS 741.01 2 RS 741.41 1

741.412 Circolazione stradale 1.1.2.4 I veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o consolari devono soddisfare soltanto le esigenze tecniche di cui nell allegato 5 della Convenzione internazionale dell 8 novembre 1968 3 sulla circolazione stradale. 1.1.2.5 I veicoli di piccola serie o di fine serie, i veicoli speciali e i veicoli di lavoro, i veicoli che si spostano su rotaie, i veicoli agricoli come anche i veicoli aventi, per tipo di costruzione, una velocità massima per costruzione di 25 km/h. 1.1.2.5.1 I veicoli di piccola serie sono quelli di una «famiglia tipo» il cui numero di esemplari all anno è limitato come segue: M 1 500 unità M 2, M 3 250 unità N 1 500 unità N 2, N 3 250 unità O1 4 250 unità Una «famiglia tipo» comprende tutti i veicoli che non si differenziano gli uni dagli altri dal punto di vista delle caratteristiche essenziali quali fabbricante, telaio, piattaforma nonché tipo di costruzione del motore (all. 12 lett. A. della direttiva 70/156 del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi). 1.1.2.5.2 I veicoli di fine serie sono quelli le cui approvazioni del tipo non sono più valevoli a causa di modificazioni legali, ma che corrispondono ancora all approvazione precedente. Il numero di esemplari dei veicoli che possono ancora essere immatricolati per un periodo limitato ammonta al 10 per cento al massimo del numero delle immatricolazioni dell anno precedente (all. 12 lett. B della direttiva 70/156/CEE). 1.1.2.5.3 I veicoli speciali sono veicoli che, a motivo dell uso speciale cui sono destinati, non possono soddisfare, in base alla ripartizione in classi, tutte le esigenze poste. 1.1.3 I veicoli che non rientrano nel campo d applicazione della presente ordinanza devono essere conformi alle disposizioni dell OETV; ai trattori agricoli si applica l ordinanza del 19 giugno 1995 4 concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli (OETV2). 1.2 Esigenze generali 1.2.1 I veicoli di trasporto che rientrano nel campo d applicazione della presente ordinanza devono corrispondere completamente alle prescrizioni della CE menzionate ai numeri 2.4 2.14 (direttive e regolamenti CE) o della Commissione economica per l Europa (regolamenti ECE). 3 RS 0.741.10 4 RS 741.413 2

Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi 741.412 1.2.1.1 Le esigenze tecniche giusta il numero 1.2.1 sono adempiute se è presentata un approvazione generale CE o un certificato di conformità della CE secondo la direttiva 70/156 del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Altrimenti la conformità alle esigenze tecniche può essere provata presentando approvazioni parziali CE, approvazioni internazionali equivalenti o dichiarazioni di conformità. 1.2.1.2 Nella misura in cui nella presente ordinanza non sia definita nessuna esigenza tecnica, si applica l OETV. 1.2.2 L approvazione del tipo di veicoli per i quali sono definite le esigenze tecniche nella presente ordinanza si fonda sull ordinanza del 19 giugno 1995 5 concernente l approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV). 1.2.3 6 Le dimensioni e i pesi di cui nella direttiva 96/53 del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale sono determinanti come parametri tecnici anche se divergono dalle prescrizioni svizzere. 1.3... 7 1.4 Dichiarazione del DATEC 8 che attribuisce forza vincolante a prescrizioni internazionali 1.4.1 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni 9 (DATEC) è autorizzato a: 1.4.1.1... 10 1.4.1.2 dichiarare vincolanti in Svizzera nuove prescrizioni internazionali concernenti la costruzione e l equipaggiamento che concernono particolari tecnici d importanza secondaria. 1.4.2 Sono sentite le autorità interessate. In caso di divergenze d opinione tra le autorità federali decide il Consiglio federale. 1.5 Classificazione dei veicoli 1.5.1 Classe M Veicoli a motore adibiti al trasporto di persone, con almeno quattro ruote: 5 RS 741.511 6 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 set. 1998 (RU 1998 2447). 7 Abrogato dal n. I dell O del 2 set. 1998 (RU 1998 2447). 8 Nuova espressione giusta l art. 1 n. 8 dell O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1 gen. 1998 (RU 1998 1796). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo. 9 Nuova espressione giusta l art. 1 n. 8 dell O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1 gen. 1998 (RU 1998 1796). 10 Abrogato dal n. I dell O del 21 ago. 2002 (RU 2002 3178). 3

741.412 Circolazione stradale 1.5.1.1 Classe M 1 Veicoli con al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente; 1.5.1.2 Classe M 2 Veicoli con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente, e con un peso garantito di al massimo 5 t; 1.5.1.3 Classe M 3 Veicoli con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente, e con un peso garantito superiore a 5 t. 1.5.2 Classe N Veicoli adibiti al trasporto di merci, con almeno quattro ruote: 1.5.2.1 Classe N 1 Veicoli con un peso garantito di al massimo 3,5 t; 1.5.2.2 Classe N 2 Veicoli con un peso garantito di oltre 3,5 t fino al massimo 12 t; 1.5.2.3 Classe N 3 Veicoli con un peso garantito di oltre 12 t; 1.5.3 Classe O Rimorchi (compresi semirimorchi e rimorchi con asse centrale): 1.5.3.1 Classe O 1 Rimorchi con un peso garantito di al massimo 0,75 t; 1.5.3.2 Classe O 2 Rimorchi con un peso garantito di oltre 0,75 t fino al massimo 3,5 t; 1.5.3.3 Classe O 3 Rimorchi con un peso garantito di oltre 3,5 t fino al massimo 10 t; 1.5.3.4 Classe O 4 Rimorchi con un peso garantito di oltre 10 t; 1.5.3.5 Per i semirimorchi o i rimorchi con asse centrale, il peso garantito determinante per la ripartizione in classi è pari al carico trasmesso al suolo dagli assi del rimorchio, se quest ultimo è collegato al veicolo trattore e se è caricato sino al valore massimo tecnicamente ammesso. 2 Esigenze tecniche 2.1 Le prescrizioni della CE (direttive e regolamenti CE) o della Commissione economica per l Europa (regolamenti ECE) menzionate ai numeri 2.4-2.14 si applicano alle singole esigenze tecniche per i veicoli di trasporto, corrispondentemente alla loro classificazione. 4

Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi 741.412 2.1a 11 Laddove nei regolamenti ECE sono previste esigenze o termini transitori divergenti, si applicano le esigenze o i termini transitori delle direttive CE pertinenti. 2.2 12 I testi delle direttive CE, regolamenti ECE e norme OCSE menzionati non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale (RU), né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Possono essere esaminati presso l Ufficio federale delle strade (USTRA). I testi delle direttive CE possono essere ottenuti, contro pagamento, presso il Centro svizzero d informazioni sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, e i regolamenti ECE presso l Ufficio federale delle strade, 3003 Berna. 13 2.3 Le date di pubblicazione e di modificazione di direttive CE e di regolamenti ECE sono indicate in Allegato 2 OETV 14 15. 2.4 Dimensioni/Pesi/Contrassegni 2.4.1 Dimensioni e pesi 2.4.2 Targhetta del fabbricante 2.4.3 Montaggio della targa posteriore 2.4.4 16 Dimensioni e pesi 92/21/CEE x 76/114/CEE x x x x x x x x x x 70/222/CEE x x x x x x x x x x 97/27/CE x x x x x x x x x 11 Introdotto dal n. I dell O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2389). 12 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 set. 1998 (RU 1998 2447). 13 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1 ott. 2002 (RU 2002 3178). 14 RS 741.41 15 Nuovo termine giusta il n. I dell O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1 ott. 2002 (RU 2002 3178). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo. 16 Introdotto dal n. I dell O del 2 set. 1998 (RU 1998 2447). 5

741.412 Circolazione stradale 2.5 Propulsione/Gas di scarico/livello sonoro 2.5.1 Livello sonoro/ 70/157/CEE x x x x x x ECE-R 51 Dispositivo di scappamento ECE-R 59 2.5.2 17 Emissioni 70/220/CEE x x x x x x ECE-R 83 benzina/diesel 2.5.3 18 Emissioni Diesel 88/77/CEE x x x x x x ECE-R 49 abrogata il 9 novembre 2006 2005/55/CE x x x x x x ECE-R 2.5.4 Fumo Diesel 72/306/CEE x x x x x x ECE-R 24 2.5.5 19 Consumo di 80/1268/CEE x x ECE-R 101 carburante 2.5.6 Potenza del motore 80/1269/CEE x x x x x x ECE-R 85 2.6 Trasmissione 2.6.1 Retromarcia/ tachimetro (indicatore di velocità) 2.6.2 20... 2.6.3 21 Limitatore di velocità (congegno) 75/443/CEE x x x x x x ECE-R 39 92/24/CEE x x x x ECE-R 89 17 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 set. 1998 (RU 1998 2447). 18 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1 lug. 2007 (RU 2007 2177). 19 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott. 2005 (RU 2005 4177). 20 Abrogato dal n. I dell O del 2 set. 1998 (RU 1998 2447). 21 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott. 2005 (RU 2005 4177). 6

Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi 741.412 2.7 Assi/Sospensione 2.7.1 2.8 Ruote/Pneumatici 2.8.1 22 Pneumatici 92/23/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 30 ECE-R 54 ECE-R 64 ECE-R 117 2.9 Sterzo 2.9.1 Dispositivi di sterzo 2.9.2 Dispositivi di guida in caso di urto 70/311/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 79 74/297/CEE x x ECE-R 12 2.10 Freni 2.10.1 23 Impianti di frenatura 2.10.2 24 Impianti di frenatura 71/320/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 13 ECE-R 90 71/320/CEE x ECE-R 13H 22 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott. 2005 (RU 2005 4177). 23 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 set. 1998 (RU 1998 2447). 24 Introdotto dal n. I dell O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1 ott. 2002 (RU 2002 3178). 7

741.412 Circolazione stradale 2.11 Carrozzeria 2.11.1 Dispositivo di protezione posteriore/ serbatoio del carburante 2.11.2 25 Chiusura di porte e cerniere 2.11.3 Sporgenze esterne 2.11.4 Sporgenze esterne 2.11.5 Campo di visibilità 2.11.6 Parafanghi delle ruote 2.11.7 Protezione laterale 2.11.8 Sistemi di protezione da spruzzi 2.11.9 Vetri di sicurezza 2.11.10 26 Collisione laterale 70/221/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 58 70/387/CEE x x x x x x x x ECE-R 11 74/483/CEE x ECE-R 26 92/114/CEE x x x 77/649/CEE x 78/549/CEE x 89/297/CEE x x x x ECE-R 73 91/226/CEE x x x x 92/22/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 43 96/27/CE x x ECE-R 95 2.11.11 27 Collisione frontale 96/79/CE x ECE R 94 2.11.12 28 Collisione frontale 2000/40/CE x x ECE-R 93 2.11.13 29 Sovrastruttura 2001/85/CE x x ECE-R 66 2.11.14 30 Parte frontale 2003/102/CE x* x** 25 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 set. 1998 (RU 1998 2447). 26 Introdotto dal n. I dell O del 2 set. 1998 (RU 1998 2447). 27 Introdotto dal n. I dell O del 2 set. 1998 (RU 1998 2447). 28 Introdotto dal n. I dell O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1 ott. 2002 (RU 2002 3178). 29 Introdotto dal n. I dell O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1 ott. 2002 (RU 2002 3178). 30 Introdotto dal n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott. 2005 (RU 2005 4177). 8

Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi 741.412 2.11.15 31 Sistemi di protezione frontale 2005/66/CE x *** x * Di massa massima non superiore a 2,5 tonnellate. ** Derivati da veicoli della categoria M 1. *** Di massa massima non superiore a 3,5 tonnellate. 2.12 Abitacolo 2.12.1 Finiture interne 74/60/CEE x ECE-R 21 2.12.2 Ancoraggio 74/408/CEE x x x x x x ECE-R 17 dei sedili 2.12.3 Ancoraggio 76/115/CEE x x x x x x ECE-R 14 delle cinture di sicurezza 2.12.4 32 Cinture di 77/541/CEE x x x x x x ECE-R 16 sicurezza come ECE-R 44 anche i sistemi di ritenuta per fanciulli 2.12.5 Poggiatesta 78/932/CEE x ECE-R 25 ECE-R 17 2.12.6 33 Identificazione 78/316/CEE x x x x x x ECE-R 121 dei co- mandi, spie ed indicatori 2.12.7 34 Dispositivi di sbrinamento e di disappannamento 78/317/CEE x x x x x x 2.12.8 35 Riscaldamento 78/548/CEE abrogata il 9 maggio 2004 x 2001/56/CE x x x x x x x x x x ECE-R 122 31 Introdotto dal n. I dell O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1 lug. 2007 (RU 2007 2177). 32 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1 ott. 2002 (RU 2002 3178). 33 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1 lug. 2007 (RU 2007 2177). 34 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1 ott. 2002 (RU 2002 3178). 35 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1 lug. 2007 (RU 2007 2177). 9

741.412 Circolazione stradale 2.12.9 36 Comportamento alla combustione 2.12.10 37 Emissioni degli impianti di condizionamento d aria 95/28/CE x ECE-R 118 2006/40/CE x x* * Solo per veicoli della classe I 2.13 Dispositivo d illuminazione 2.13.1 Installazione dei dispositivi 76/756/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 48 2.13.2 Catarifrangenti 76/757/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 3 2.13.3 38 Luci di posizione, di coda, d ingombro, di fermata, di circolazione diurna e d ingombro 76/758/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 7 ECE-R 87 ECE-R 91 laterali 2.13.4 39 Indicatori di direzione lampeggianti 76/759/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 6 2.13.5 Luci per illumi-76/760/cenare x x x x x x ECE-R 4 la targa 36 Introdotto dal n. I dell O del 2 set. 1998 (RU 1998 2447). Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott. 2005 (RU 2005 4177). 37 Introdotto dal n. I dell O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1 lug. 2007 (RU 2007 2177). 38 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 set. 1998 (RU 1998 2447). 39 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott. 2005 (RU 2005 4177). 10

Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi 741.412 2.13.6 40 Fari di profondità 76/761/CEE x x x x x x ECE-R 1 e fari a luce anabbagliante, lampade a incandescenza nonché proiettori a scarica di gas e loro sorgenti di luce ECE-R 5 ECE-R 8 ECE-R 20 ECE-R 31 ECE-R 37 ECE-R 98 ECE-R 99 2.13.7 Fari 76/762/CEE x x x x x x ECE-R 19 fendinebbia 2.13.8 Fari fendinebbia 77/538/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 38 di coda 2.13.9 Luci di 77/539/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 23 retromarcia 2.13.10 Luci di posteggio 77/540/CEE x x x x x x ECE-R 77 2.14 Altre esigenze ed equipaggiamenti supplementari 2.14.1 41 Soppressione delle perturbazioni radioelettriche 2.14.2 42 Specchio retrovisore Dispositivi per la visione indiretta 2.14.3 44 Tergicristallo/ lavacristallo 2.14.4 Avvisatore acustico 72/245/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 10 71/127/CEE 43 x x x x x x ECE-R 46 2003/97/CE x x x x x x ECE-R 46 78/318/CEE x x x x x x 70/388/CEE x x x x x x ECE-R 28 40 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 set. 1998 (RU 1998 2447). 41 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 set. 1998 (RU 1998 2447). 42 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott. 2005 (RU 2005 4177). 43 In vigore fino al 26 gen. 2010. 44 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1 ott. 2002 (RU 2002 3178). 11

741.412 Circolazione stradale 2.14.5 45 Dispositivo antifurto 74/61/CEE x x x x x x ECE-R 18 ECE-R 97 ECE-R 116 94/20/CE x x x x x x x x x x 2.14.6 46 Dispositivo di collegamento 2.14.7 Dispositivo di 77/389/CEE x x x x x x rimorchio 2.14.8 47 Veicoli 98/91/CE x x x x x x x destinati al trasporto di merci pericolose 2.14.9 48 Riutilizzabi- 2005/64/CE x x lità, riciclabilità e recuperabilità 3 Disposizioni penali e finali 3.1 Disposizioni penali Si applicano le disposizioni penali dell articolo 219 OETV. 3.2 Esecuzione Si applicano le disposizioni d esecuzione degli articoli 220 e 221 OETV. 3.3 Disposizioni transitorie 3.3.1 I veicoli ammessi a circolare innanzi il 1 ottobre 1995 devono essere conformi alle esigenze del diritto previgente. Essi beneficiano delle facilitazioni accordate dalla presente ordinanza se soddisfano le condizioni e gli obblighi che potrebbero accompagnare queste facilitazioni. Conseguentemente, per l applicazione dei regolamenti internazionali menzionati in Allegato 2 OETV 49 vigono le disposizioni transitorie di detti regolamenti; tuttavia, la data dell importazione o della costruzione in Svizzera è determinante per l immatricolazione. 45 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott. 2005 (RU 2005 4177). 46 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 set. 1998 (RU 1998 2447). 47 Introdotto dal n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott. 2005 (RU 2005 4177). 48 Introdotto dal n. I dell O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1 lug. 2007 (RU 2007 2177). 49 RS 741.41 12

Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi 741.412 3.3.2 Le approvazioni generali CE, le approvazioni parziali CE, altre approvazioni e i marchi di conformità, rilasciati dagli Stati esteri secondo il diritto internazionale, menzionato in Allegato 2 OETV, come anche le dichiarazioni di conformità giusta gli articoli 2 lettera f 50 e 14 OATV sono riconosciuti già dal 1 luglio 1995 nel quadro della procedura d approvazione del tipo. 3.3.3 51 Per l applicazione dei regolamenti internazionali menzionati in Allegato 2 OETV vigono le disposizioni transitorie dei rispettivi regolamenti; tuttavia la data dell importazione o della costruzione in Svizzera è determinante per l immatricolazione. 3.4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 ottobre 1995. 50 Nuova espressione giusta il n. I dell O del 2 set. 1998 (RU 1998 2447). 51 Introdotto dal n. I dell O del 2 set. 1998 (RU 1998 2447). 13

741.412 Circolazione stradale Allegato 52 52 Abrogato dal n. II dell O del 21 ago. 2002 (RU 2002 3178). 14