ACCORDO QUADRO SU ASPETTI DI DISCIPLINA NORMATIVA ED ECONOMICA, SICUREZZA SUL LAVORO E RELAZIONI SINDACALI PER IL SITO ESPOSITIVO EXPO 2015



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ACCORDO QUADRO SU ASPETTI DI DISCIPLINA NORMATIVA ED ECONOMICA, SICUREZZA SUL LAVORO E RELAZIONI SINDACALI PER IL SITO ESPOSITIVO EXPO 2015 Addì, 25 luglio 2014, si sono incontrati: Expo 2015 S.p.A. rappresentata da Giuseppe Sala, Amministratore Delegato CGIL Milano rappresentata da Graziano Gorla, Segretario Generale CGIL Milano, Antonio Lareno Faccini, CGIL Progetto Expo CISL Milano Metropoli rappresentata da Danilo Galvagni, Segretario Generale CISL Milano Metropoli, Renato Zambelli, Segretario UIL Milano e Lombardia rappresentata da Danilo Margaritella, Segretario Generale UIL Milano e Lombardia, Stefano Franzoni, UIL Progetto Expo FILCAMS CGIL Milano rappresentata da Massimo Bonini, Segretario Generale FISASCAT CISL Milano Metropoli rappresentata da Luigino Pezzuolo, Segretario Generale UILTuCS Milano e Lombardia rappresentata da Giovanni Gazzo, Presidente e da Massimo Aveni, Segretario Generale Premessi ed integralmente richiamati: il Memorandum di Intenti sottoscritto in data 25 luglio 2007 tra Comune di Milano e CGIL, CISL, UIL di Milano; il Protocollo di Intenti sottoscritto in data 21 luglio 2009 tra Expo 2015 S.p.A. e CGIL, CISL, UIL di Milano; il Protocollo a tutela della Sicurezza e Salute sul Lavoro e della Legalità firmato in data 29 settembre 2009 tra Expo 2015 S.p.A. e CGIL, CISL, UIL di Milano; l Avviso Comune in materia di assegnazione di attività, opere e servizi; volontariato; stage sottoscritto in data 20 aprile 2010 tra Expo 2015 S.p.A. e CGIL, CISL, UIL di Milano; il Protocollo sottoscritto in data 18 aprile 2011 tra Expo 2015 S.p.A., Inail e CGIL, CISL, UIL; Il Protocollo d intesa Expo 2015 S.p.A. e le OO.SS. ex art. 4 Statuto dei Lavoratori del 10 febbraio 2012; il Protocollo di Legalità firmato in data 13 febbraio 2012 tra Expo 2015 S.p.A. e Prefettura di Milano; il Protocollo Sito Espositivo firmato in data 23 luglio 2013 tra Expo 2015 S.p.A. e CGIL, CISL, UIL, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTuCS. 1

Confermato che: l Esposizione Universale di Milano si configura come un evento unico e peculiare e la stessa Società Expo 2015 S.p.A. è costituita in base ad un provvedimento legislativo di carattere nazionale per la realizzazione dell Evento e del Padiglione Italia; la Società Expo 2015 S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL sono impegnate a garantire in tutto il Sito espositivo pari condizioni in ordine a tutela della salute, della sicurezza sul lavoro, di regolarità contrattuale e contributiva, anche tramite l apposizione di specifiche clausole nei contratti di appalto e affidamento di opere, servizi e forniture stipulati per la gestione dell evento e del Sito espositivo; la pluralità delle attività di diversi settori produttivi e la varietà di tipologie di soggetti coinvolti che assumeranno la natura di Datore di Lavoro, nell ambito dell esposizione, è un tratto caratteristico del Sito espositivo; la Società Expo 2015 S.p.A., quale organizzatore e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL sono impegnate a garantire parità di condizioni in ordine alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché di condizioni normative ed economiche per quanto di competenza e in particolare per i rapporti di lavoro instaurati in Italia; la regolamentazione della mobilità, degli ingressi e dei rapporti di lavoro tra diversi Stati è affidata alla vigente disciplina nazionale, comunitaria e internazionale. Ritenuto che: per effetto di quanto sopra è indispensabile una regolamentazione condivisa che dia certezza per quanto attiene le normative di riferimento, l attivazione di eventuali flessibilità già presenti nelle normative stesse e una visione unitaria e certa del diritto del lavoro e della contrattualistica nazionale applicabile in tale circostanza eccezionale; tale opzione favorisce un positivo clima di relazioni sindacali idoneo a prevenire l insorgenza di controversie interpretative circa la natura del rapporto di lavoro ed il suo corretto inquadramento contrattuale. Tutto ciò premesso, le Parti convengono la stipula del seguente Accordo Quadro Articolo 1 Campo di applicazione e Durata Il presente Accordo Quadro (di seguito per brevità Accordo ), che si configura come accordo di secondo livello, trova applicazione nei confronti: a) dei lavoratori assunti - direttamente o per il tramite di Agenzia per il Lavoro - dai Partecipanti Ufficiali e dai Partecipanti Non Ufficiali, nonché dai soggetti da essi incaricati a 2

qualunque titolo, previa adesione espressa al presente Accordo. La definizione dei Partecipanti Ufficiali e dei Partecipanti Non Ufficiali (di seguito per semplicità Partecipanti ) è contenuta nell Accordo di Sede sottoscritto dal Governo italiano e dal BIE l 11 luglio 2012 e, pertanto: i. per Partecipanti Ufficiali s intendono gli Stati e le Organizzazioni internazionali intergovernative che hanno ricevuto e accettato l invito ufficiale da parte del Governo italiano a partecipare all Expo Milano 2015; ii. per Partecipanti Non Ufficiali s intendono, per esclusione rispetto alla precedente categoria, tutte le entità giuridiche autorizzate dal Commissario Generale/Unico dell Expo Milano 2015 a partecipare. b) del personale impiegato da Expo 2015 S.p.A. per tutto quanto non già disciplinato nel Protocollo Sito Espositivo del 23 luglio 2013 richiamato in premessa. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso, fino al 31 maggio 2016. Articolo 2 Partecipanti (Ufficiali e Non Ufficiali) con proprio CCNL Nel caso di Partecipanti Ufficiali e/o Non Ufficiali aderenti a CCNL diversi da quanto espresso al seguente art. 5, potrà essere attivato un confronto con le Organizzazioni Sindacali CGIL CISL UIL di Milano e le Federazioni di Categoria interessate al fine di verificare l opportunità di adesione al presente Accordo e le eventuali armonizzazioni in relazione alle specifiche attività. La richiesta di attivazione del confronto potrà essere inoltrata all Osservatorio Permanente, definito nel Protocollo Sito Espositivo del 23 luglio 2013, al seguente indirizzo e-mail: osservatoriopermanente@expo2015.org Articolo 3 Contratto di appalto e/o affidamento stipulato dai Partecipanti (Ufficiali e Non Ufficiali) Ferma restando la vigente disciplina nazionale, comunitaria e internazionale in tema di mobilità, ingresso e lavoro, le Parti condividendo l obiettivo di contrasto al lavoro sommerso, all intermediazione illecita di manodopera e la necessità di avere quanto più possibile un armonizzazione delle condizioni normative ed economiche, dichiarano che i contenuti del presente Accordo Quadro possono costituire utile riferimento anche per la definizione delle condizioni di lavoro del personale impiegato da soggetti terzi incaricati dai soggetti di cui all art. 1. In tal caso, fermo restando il CCNL applicato dall appaltatore o dall affidatario, potrà essere attivato un confronto con le Organizzazioni Sindacali CGIL CISL UIL di Milano e le Federazioni di Categoria interessate al fine di verificare l opportunità di adesione al presente Accordo e le eventuali armonizzazioni in relazione alle specifiche attività. 3

La richiesta di attivazione del confronto potrà essere inoltrata all Osservatorio Permanente al seguente indirizzo e-mail: osservatoriopermanente@expo2015.org Articolo 4 Sistema delle Relazioni Sindacali e Risoluzione dei Conflitti Le Parti firmatarie del presente Accordo e le Parti per adesione, come sopra definite, ritengono opportuno promuovere ed adottare uno stabile sistema di relazioni sindacali, garantendo la piena agibilità sindacale in ogni ambito connesso alla realizzazione/svolgimento di attività nell ambito del Sito espositivo. Allo scopo di assicurare la corretta applicazione dei contenuti dei Protocolli ed intese sopra richiamati nonché dell Accordo, con l obiettivo di intervenire efficacemente e tempestivamente a fronte di problematiche, criticità e/o controversie interpretative e prevenire o evitare iniziative unilaterali, le Parti convengono di istituire un Osservatorio Partecipanti attivato quale sede unica delle relazioni sindacali tra i Partecipanti e le OO.SS. firmatarie; nell Osservatorio Partecipanti è rappresentata anche Expo 2015 S.p.A. quale facilitatore della relazione tra i Partecipanti e le OO.SS. firmatarie. L Osservatorio Partecipanti è attivato preliminarmente e sistematicamente ogniqualvolta vi sia la necessità di un confronto tra le Parti che lo compongono; alle riunioni prendono parte le organizzazioni sindacali firmatarie, i rappresentanti dei Partecipanti cui si riferisce la riunione e i rappresentanti di Expo 2015 S.p.A. L Osservatorio Partecipanti è infine la sede ove le OO.SS. si impegnano ad affrontare le relazioni sindacali e qualunque controversia con gli appaltatori e i prestatori d opera contrattualizzati dai Partecipanti stessi. In tali occasioni, all Osservatorio Partecipanti si aggiungono i rappresentanti designati dagli appaltatori e dai prestatori d opera. Coerentemente, qualunque conflitto, individuale o collettivo, dovesse sorgere per il tramite dei lavoratori rappresentati o per il tramite dei loro rappresentanti con riferimento all esecuzione delle attività lavorative all interno del Sito Espositivo in relazione a qualunque istituto (ivi inclusi a titolo esemplificativo condizioni di lavoro, pause, orari ecc.), le Parti firmatarie e i soggetti che aderiscono successivamente al presente Accordo convengono di adottare la seguente procedura di conciliazione obbligatoria, preventiva a qualunque dichiarazione o azione unilaterale: 1. La Parte richiedente invierà comunicazione scritta all Osservatorio Permanente di cui al Protocollo Sito Espositivo del 23 luglio 2013, con un preavviso minimo di 10 giorni, indicando con chiarezza le questioni da affrontare, per consentire alle altre Parti di conoscere preventivamente le motivazioni a sostegno della richiesta; 2. La Parte ricevente s impegna a rispondere convocando l Osservatorio, entro 3 giorni dalla comunicazione per esperire il tentativo di conciliazione entro i successivi 3 giorni; 3. Conclusione del tentativo di conciliazione entro 5 giorni e verbalizzazione del tentativo. 4

Salvo i casi in cui siano in campo valori democratici e di dignità dei lavoratori, sino al completo svolgimento dell incontro, i lavoratori interessati non adiranno l Autorità Giudiziaria, né le OO.SS. faranno ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo. Le altre Parti, dal canto loro, non daranno attuazione unilaterale alle questioni oggetto della richiesta di incontro. Qualora il conflitto abbia natura individuale, ancorché plurima, e il tentativo di conciliazione di cui al presente articolo abbia successo, le Parti concordano che il verbale di cui al punto 3 che precede venga ratificato in una delle sedi disciplinate dagli artt. 410 e ss. c.p.c. Di ogni riunione dell Osservatorio Partecipanti sarà formato processo verbale. La Sede dell Osservatorio Partecipanti sarà presso l Ufficio Lavoro, sede dell Osservatorio Permanente costituito con il Protocollo del 23 luglio 2013, nelle immediate vicinanze del Sito Espositivo. Articolo 5 CCNL applicabile e regolamentazioni specifiche Data l importanza in termini occupazionali dell Evento e considerata la complessità legislativa in materia, le Parti concordano le seguenti regole, al fine di individuare una disciplina contrattuale certa e uniforme, applicabile ai soggetti aderenti al presente Accordo. Ad esclusione dei Partecipanti appartenenti a specifiche categorie, che applicano già specifici e diversi CCNL (e in relazione ai quali vale quanto specificato al precedente art. 2 del presente Accordo), per i restanti Partecipanti, le Parti concordano che si applichi il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (di seguito CCNL Terziario ). Per ciò che attiene agli appalti e agli affidamenti conferiti dai Partecipanti, si applicano i CCNL di pertinenza stipulati delle OO.SS. CGIL, CISL e UIL, fermo restando quanto previsto al precedente art. 3 del presente Accordo. Nel caso in cui il Partecipante, stipuli un contratto di somministrazione di lavoro con un Agenzia per il Lavoro dotata della necessaria autorizzazione ministeriale, configurandosi così come Utilizzatore di manodopera, il CCNL di riferimento resta quello dell Utilizzatore; troveranno, inoltre, applicazione le previsioni del presente Accordo, purché vi sia la previa adesione a quest ultimo da parte dell Utilizzatore, ai sensi del precedente art. 2. Il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro è opzione obbligatoria per l impiego di manodopera per quei Partecipanti che non siano già in possesso, in Italia, di posizione contributiva e assicurativa (presso l INPS e l INAIL). Con l esercizio di questa opzione opereranno in qualità di utilizzatore e committente del servizio di somministrazione. Come da normativa vigente, restano in capo all Utilizzatore - datore di lavoro sostanziale - gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 23, co. 5 D.Lgs. 276/2003 e art. 3, co. 5 D.Lgs. 81/2008). 5

Le Parti firmatarie convengono le seguenti modalità per l attivazione di contratti di lavoro in occasione dell Evento Expo Milano 2015: a) Stante la peculiarità e unicità dell evento e la concentrazione dell attività in un arco temporale definito, potranno essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, superando i limiti percentuali previsti dagli artt. 63, 65 e 66 del CCNL Terziario, riconosciuto che la casistica in oggetto è sussumibile sia nella previsione normativa di cui all art. 10 co. 7, lett. a) D.Lgs. 368/2001, sia nella previsione ex art. 67 del CCNL Terziario. Tale disposizione trova applicazione per i contratti a tempo determinato stipulati dal 01/06/2014 che si concludono entro il 31/05/2016. b) Verificato che il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi non contempla attualmente una qualifica professionale rispondente alle mansioni previste nello svolgimento delle attività durante l esposizione, ai sensi dell art. 10 del medesimo, le Parti concordano di individuare nella figura dell Operatore Grandi Eventi, Tecnico Sistemi di Gestione Grandi Eventi e nella figura dello Specialista Gestione Grandi Eventi introdotte con il Protocollo del 23 luglio 2013, le figure professionali attivabili dai Partecipanti aderenti al presente Accordo nel caso di utilizzo del contratto di apprendistato, secondo quanto disciplinato nell accordo del 23/07/2013. c) Per quanto attiene le eventuali attività di ristorazione e di conduzione di pubblico esercizio svolte all interno dei Padiglioni che non siano state affidate a terzi di cui all art. 3, il personale sarà inquadrato secondo le declaratorie professionali e i livelli di inquadramento previsti nel CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, secondo la tabella di conversione allegata al presente accordo e parte integrante dello stesso (Allegato 1); Articolo 6 Orari di Lavoro, Reperibilità, Straordinario e Periodi di Riposo Premesso che il Sito Espositivo sarà attivo 24 ore al giorno 7 giorni su 7, giorni festivi inclusi, le Parti fermo restando quanto previsto dalle norme di legge e del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi concordano che: a) gli orari di lavoro ordinario e l avvicendamento per turni sono stabiliti in funzione degli orari di apertura al pubblico (indicativamente: lunedì e martedì dalle 9 alle 20, da mercoledì a domenica dalle 9 alle 23,30), nonché secondo l organizzazione delle attività che si svolgono necessariamente oltre gli orari di apertura al pubblico ivi comprese le festività, applicandosi le maggiorazioni previste dal CCNL Terziario per il lavoro festivo o notturno; b) per i periodi di riposo giornalieri, data l eccezionalità dell Evento, si applica quanto previsto dall art. 120, co. 2 e 3 del CCNL Terziario; c) può essere adottata un organizzazione dell orario di lavoro su 5 o su 6 giorni settimanali. Nel caso di superamento delle 40 ore settimanali si applicano le maggiorazioni previste dal CCNL Terziario per il lavoro straordinario. Le parti riconoscono che può essere adottata 6

un organizzazione degli orari di lavoro secondo quanto previsto dagli artt. 125, 126 e 127 del CCNL Terziario. Nel caso di necessità di avvalersi di tali previsioni i Partecipanti ed Expo 2015 S.p.A. si incontreranno con le OO.SS. firmatarie per la definizione delle applicazioni concrete in funzione della programmazione oraria del lavoro. Resta inteso che nel caso di adozione delle disposizione di cui agli artt. 125, 126 e 127 del CCNL Terziario, la durata e scadenza del contratto deve pertanto essere predeterminata ricomprendendo il periodo di riposo compensativo o prorogata; d) le ferie previste dal CCNL Terziario salvo cause di forza maggiore o eventi famigliari e personali motivati saranno godute prima del 01 maggio 2015 e successivamente al 31 ottobre 2015. Resta ferma la fruibilità dei permessi retribuiti maturati; e) in considerazione della specificità dell evento, nonché delle modalità organizzative che saranno adottate, il limite massimo dell orario di lavoro settimanale di cui all art. 4 co. 2 del D.Lgs. 66/2003 sarà calcolato ai sensi del co. 4 del predetto articolo con riferimento ad un periodo di 9 mesi, inteso quale periodo mobile nell arco dei dodici mesi di calendario; in caso di contratti di lavoro con una durata inferiore, il predetto limite sarà calcolato con riferimento alla effettiva durata del rapporto di lavoro. Le Parti, infine, riconoscono che l Esposizione Universale di Milano è sussumibile nella previsione normativa di cui all art. 5 co. 4, lett. c) del D.Lgs. 66/2003, in quanto rientra tra gli eventi particolari in occasione dei quali è ammesso il ricorso al lavoro straordinario; f) in caso di previsione nel contratto di lavoro individuale della reperibilità al di fuori dell orario e/o avvicendamento in turni, deve essere riconosciuta al personale un indennità di reperibilità aggiuntiva alla normale retribuzione pari a 90 euro lordi / mese per il periodo di attribuzione e un gettone pari a 2 ore di retribuzione lorda riconosciuto in caso di effettiva chiamata. Al lavoratore deve essere comunicato per iscritto l orario e il periodo cui la reperibilità si riferisce, avendo cura di prevedere in caso di necessità principi di rotazione. Il lavoratore che effettui la propria prestazione in regime di reperibilità riceverà le suddette somme (indennità e gettone) nonché la retribuzione oraria per le ore effettivamente lavorate; a tal fine, convenzionalmente, il computo delle ore da retribuire avrà inizio a partire dalla mezz ora precedente l attestazione di arrivo sul posto di lavoro e avrà termine mezz ora dopo che il lavoratore abbia lasciato il luogo di lavoro. Le ore così determinate saranno retribuite con le maggiorazioni contrattuali, ove spettanti, per il lavoro straordinario, notturno, festivo; la maggiorazione per lavoro straordinario competerà unicamente se la prestazione effettuata in reperibilità abbia determinato il superamento dell orario ordinario di lavoro. L indennità di reperibilità e gettone per l effettiva chiamata non si computano nella base di calcolo di elementi retributivi indiretti o differiti. 7

Articolo 7 Mercato del Lavoro Expo 2015 S.p.A. nel perfezionamento del contratto di partnership per la gestione delle risorse umane in favore della propria organizzazione prevedrà la possibilità per i Partecipanti (Ufficiali e Non Ufficiali) di avvalersi tramite accordo commerciale separato dei servizi di incrocio domanda e offerta di lavoro, somministrazione, staff leasing e formazione forniti dall aggiudicatario (di seguito il Partner per le Risorse Umane ), nonché del relativo know-how contrattuale. Il Partner per le Risorse Umane agirà sia mettendo a disposizione le candidature già presenti nei propri database sia raccogliendo le nuove candidature attraverso un unico portale sul quale pubblicare le offerte di lavoro dei Partecipanti (Ufficiali e Non Ufficiali) che si sono rivolti allo stesso. Nel caso di somministrazione di personale, il contratto erediterà le previsioni di cui al presente Accordo. Il Partecipante può rivolgersi ad altro soggetto, diverso dal Partner per le Risorse Umane purché lo stesso sia in possesso di tutti i requisiti per erogare i servizi richiesti, le autorizzazioni ministeriali e sia operatore accreditato presso la Regione Lombardia come operatore per Dote Unica Lavoro e/o per altro percorso di Politica Attiva dalla stessa previsto. L attività verrà gestita con particolare attenzione alla formazione e al collocamento dei lavoratori provenienti da liste di mobilità e/o altri ammortizzatori sociali, il cui avviamento al lavoro gode di consistenti sgravi contributivi. Articolo 8 Trattamento Convenzionale di fine rapporto aggiuntivo al TFR e Tutoraggio Considerato il particolare impatto sociale dell espansione e della contrazione occupazionale generata dall Evento, le Parti concordano la necessità di definire come condizione di accesso alle previsioni del presente Accordo la definizione di un Trattamento Convenzionale di Fine Rapporto (TCR) per i contratti con durata pari o superiore a 4 mesi di lavoro (comprensivi di eventuali proroghe o rinnovi), con previsione in forma scritta nel contratto di assunzione di: a) percorsi di tutoraggio o outplacement erogati da apposita struttura operante nell ambito di tali servizi e/o dal Partner Risorse Umane di cui al precedente art. 7; oppure b) inserimento del personale in questione nei percorsi istituzionali di ricollocazione e reinserimento lavorativo (es. Dote Unica Lavoro) e in altri percorsi di politica attiva varati dalle istituzioni e organizzazioni competenti in funzione di Expo Milano 2015. Nel caso in cui non sia possibile attivare il Trattamento Convenzionale di Fine Rapporto con le opzioni sopra definite, lo stesso viene sostituito da un erogazione economica al personale in questione pari a una mensilità per i contratti con durata pari o superiore a 4 mesi. Resta inteso che tale trattamento è aggiuntivo al Trattamento di Fine Rapporto previsto per legge. 8

Articolo 9 Tutela della Salute e della Sicurezza sul lavoro Per gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ferme restando le previsioni e gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 le Parti tutte concordano che: a) il Partecipante individuerà il Datore di Lavoro o un suo Delegato ai fini della tutela delle salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLSA) potrà essere eletto tra il personale impiegato o in alternativa si farà riferimento al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito istituito dal Protocollo del 23 luglio 2013; c) ferme restando le competenze e la sistematicità garantita dal Comitato per la Sicurezza istituito dal Protocollo del 23 luglio 2013, viene costituito un Comitato Partecipanti per la Sicurezza attivabile in caso di necessità e composto: i) dai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo; ii) dai rappresentanti dei Partecipanti o delle aziende ad essi collegate anche per il tramite di un contratto di appalto e/o di affidamento; iii) dai RLSA dei soggetti di cui al punto ii, se presenti, e comunque dai RLS del Sito Espositivo; iv) dai rappresentanti di Expo 2015 S.p.A. ALLEGATO 1 TABELLA DI CONVERSIONE INQUADRAMENTI Specializzato Provetto Specializzato Specializzato Specializzato Qualificato Super ESEMPLIFICAZIONE PROFESSIONALE PROFILI CCNL TURISMO Capo Cuoco, Barista unico, Capo mensa, Sommelier, Sotto Capo Cuoco Cassiere Bar, ristorante, self service, tavola calda, pasticceria e gelateria, Cuoco capo partita, Pizzaiolo Assistenza alle biglietterie e partenze e addetto alle prenotazioni, Hostess / Stuart Banconiere di tavola calda, di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che esplica prevalentemente operazioni di vendita nel negozio, addetto vendita biglietti Cameriere bar, tavola calda, self-service, barista, addetto alla cucina LIVELLO INQUADRAMENTO DEL CCNL TERZIARIO 3 livello Impiegato 4 livello Impiegato 4 livello Impiegato 4 livello Impiegato 5 livello Impiegato per i primi 18 mesi Comune Personale di fatica e/o pulizie addetto alla sala, cucina ecc. 7 livello Impiegato 9

Letto, confermato e sottoscritto, CGIL Milano, Graziano Gorla, Segretario Generale CGIL Milano Antonio Lareno Faccini, CGIL Progetto Expo FILCAMS CGIL Milano, Massimo Bonini, Segretario Generale CISL Milano Metropoli Danilo Galvagni Segretario Generale CISL Milano Metropoli, Renato Zambelli, Segretario FISASCAT CISL Milano Metropoli, Luigino Pezzuolo Segretario Generale UIL Milano e Lombardia Danilo Margaritella Segretario Generale UIL Milano e Lombardia, Stefano Franzoni, Progetto Expo UILTuCS Milano e Lombardia, Giovanni Gazzo Presidente Massimo Aveni Segretario Generale Expo 2015 S.p.A. Giuseppe Sala, Amministratore Delegato Expo 2015 S.p.A. Christian Malangone, Direttore Generale Business Planning & Control Expo 2015 S.p.A. Davide Sanzi, Direttore Risorse Umane e Organizzazione 10