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TL 216/2010 P.G. 13079/10 Oggetto : Ordinanza per il controllo obbligatorio dei gas di scarico dei veicoli ai sensi della Direttiva 07.07.98 ed art. 7 del Nuovo Codice della Strada. PREMESSO CHE il traffico veicolare rappresenta una delle più significative componenti dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane e risulta pertanto indispensabile adottare misure a carattere permanente che consentano di limitare gli apporti dei gas di scarico degli autoveicoli; che un migliore controllo dei dispositivi di alimentazione e di combustione dei motori possa obiettivamente garantire una maggiore efficienza degli stessi e quindi una riduzione delle emissioni inquinanti, oltre che del consumo di carburante; che la Regione Emilia Romagna, con gli Accordi annuali in materia di qualità dell aria ha inteso fornire una risposta articolata ed il più possibile omogenea sul proprio territorio individuando, oltre ad iniziative di limitazione della circolazione, l iniziativa del Bollino Blu tesa al controllo delle emissioni veicolari quale intervento a carattere permanente da applicarsi a tutti i residenti del territorio regionale. VISTA LA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA ED IN PARTICOLARE: il Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92 Nuovo codice della strada e s.m.i.; il D.P.R.n.495 del 16.12.92 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e succ. int. e mod. Il Decreto 28.02.94 Individuazione delle imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti e Direttiva 07.07.98 Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli ( bollino blu ) ai sensi del nuovo codice della strada ; Il D.M. 05.02.96 Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della Direttiva CEE 92/55 (come modificato per effetto del D.M. 7 agosto 2000); Il D.M. 23.10.96 n. 628 Regolamento recante norme per l approvazione e l omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e Circolari n. 88/95, successiva del 6/09/99, n.6247/698/99 (protocollo MCTCNET) e n.6902/604 del 04.08.2000; Il D.M. del 21.04.99 n. 163 Regolamento recante norme per l individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione in applicazione dell art. 3 della Legge 04.11.97, per quanto attualmente vigente; Il Decreto Ministeriale del 02.04.2002 n. 60 (recepimento direttiva 1999/30/CE relativa ai valori limite di qualità dell aria ambiente per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, 1

particelle e piombo, e direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell aria ambiente per benzene e monossido di carbonio ) Il D.Lgs del 21.05.2004 n. 183, Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria ; Visto il Decreto Legislativo 3 agosto 2007, n. 152, di attuazione della direttiva 2004/107/CE relativa all'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente e successivo Decreto Legislativo n. 120 del 26.06.2008 di modifica; TENUTO CONTO INOLTRE del Protocollo d Intesa sottoscritto presso l Amministrazione Provinciale in data 27.10.2003 per l'attuazione e l'esercizio delle disposizioni relative al controllo dei gas di scarico degli autoveicoli ( Bollino Blu ); dell adesione al suddetto protocollo d intesa che il Comune di Ravenna aveva approvato in Consiglio Comunale, in data 23.10.2003, con Delibera P.G. 60577/03 - Prot. Verb. N.198; del successivo aggiornamento di tale Protocollo di Intesa, approvato dalla Amministrazione Provinciale con Delibera n. 65 dell 11.07.2006 e sottoscritto per il Comune di Ravenna in data 04.10.2006; dell aggiornamento del suddetto protocollo d intesa che il Comune di Ravenna aveva approvato con Delibera di G.C n. 6407/06 P.V. n. 39 del 24.01.2006 ; dell Ordinanza per il controllo obbligatorio dei gas di scarico dei veicoli ai sensi della Direttiva 07.07.98 ed art. 7 del Nuovo Codice della Strada - TL. 7/2007 - PG. 825/07 del 02.01.2007 del Protocollo d Intesa sottoscritto in data 28.01.2010 presso l Amministrazione Provinciale per l'attuazione e l'esercizio delle disposizioni relative al controllo dei gas di scarico degli autoveicoli ( Bollino Blu ) che proroga ed aggiorna il Protocollo sopraccitato in scadenza; Tenuto conto che il Comune di Ravenna, in data 10 novembre 2009 ha approvato, con Delibera P.V. n. 560 - P.G. 109775/09 di Giunta Comunale l adesione al suddetto protocollo di Intesa; Visto lo Statuto del Comune di Ravenna, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 40327/145 del 31.07.01 e s.m.i. ed il Regolamento in materia di sanzioni amministrative approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35896/148 del 09.07.02 ed esecutivo dal 11.08.02; INVITA i proprietari di autoveicoli a garantire la costante manutenzione dei dispositivi di alimentazione e combustione dei veicoli, in modo da limitare al minor livello possibile la quantità di inquinanti nei gas di combustione, provvedendo in tal senso mediante l esecuzione dei necessari interventi di manutenzione 2

ORDINA l esecuzione dei seguenti adempimenti : A) Il divieto di circolazione nel centro abitato di Ravenna, ossia all interno dei segnali di località (D.Lgs n. 285 del 30.04.92 - Codice della Strada - e succ. int.), ai proprietari di autoveicoli alimentati a metano, gas liquido, benzina e gasolio, ovvero a coloro che ne abbiano a qualunque titolo la disponibilità residenti sul territorio regionale, i quali non abbiano effettuato i controlli strumentali - con esito positivo - delle caratteristiche dei gas di scarico con le modalità e con la tempistica stabilite dal presente Atto. B) La rispondenza delle caratteristiche dei gas di scarico deve essere dimostrata a seguito di specifico controllo strumentale con esito positivo, che attesti il contenimento delle emissioni inquinanti entro i limiti previsti dal D.M. 05.02.96 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e succ. int. e mod. Ciò dovrà essere attestato dal certificato previsto dalla Direttiva 07.07.98 e tramite apposizione sul parabrezza dell apposito contrassegno denominato Bollino Blu predisposto secondo le indicazioni normative. C) I suddetti controlli devono essere eseguiti presso una delle Ditte appositamente autorizzate ai sensi del successivo comma D, oppure presso il Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Ravenna, in sede di revisione veicolare. I controlli sui gas di scarico potranno essere effettuati anche presso Ditte site in altri Comuni del territorio Nazionale, purché debitamente autorizzate nell ambito di analoghi provvedimenti ordinatori di pubbliche Amministrazioni. La Ditta autorizzata dovrà esporre presso l officina, all esterno dei propri locali, in modo ben visibile, il contrassegno previsto dall art.6 della Direttiva 07.07.98 del Ministero dei LL.PP., fornito dall Amministrazione Comunale all atto del rilascio dell autorizzazione. D) Le Ditte Artigiane e commerciali del settore che, disponendo di idonei strumenti per il controllo delle caratteristiche dei gas di scarico degli autoveicoli, intendano essere autorizzate per la prima volta all effettuazione dei controlli dei gas di scarico autoveicolari, con rilascio di attestato valido ai fini della presente Ordinanza, devono presentare domanda di autorizzazione al Sindaco sui moduli predisposti dagli uffici competenti. All atto di presentazione della richiesta di cui sopra, le Aziende dovranno allegare un certificato rilasciato dalla ditta produttrice degli strumenti o dalla Ditta che ne cura la manutenzione - che attesti l idoneità ( conformità al D.M. n. 628 del 23.10.1996, succ. Circolari esplicative ed applicative e s.m.i. ) e la corretta taratura della strumentazione posseduta. Successivamente la taratura della apparecchiatura andrà effettuata con cadenza almeno annuale. Il risultato delle tarature deve essere trascritto nel libretto metrologico dell apparecchiatura. I certificati di taratura ed il libretto metrologico devono essere conservati ed esibiti durante i sopralluoghi di verifica. Unitamente alla autorizzazione suddetta, alla Ditta verrà rilasciato un apposito disciplinare nel quale verranno specificati gli obblighi a cui è sottoposta e le modalità mediante le quali dovranno essere effettuati i controlli. Nel caso in cui i tecnici di Arpa, in seguito a controlli ispettivi riscontrino la manomissione dell apparecchiatura, il non corretto funzionamento della stessa o di parte di essa, la falsificazione della documentazione attestante le tarature effettuate, oppure l esecuzione delle verifiche difformi rispetto a quanto previsto nel disciplinare e dalla specifica normativa, procedono secondo gli obblighi di competenza e ne danno comunicazione agli uffici comunali. Nel caso se ne ravvisassero gli estremi, oltre che all applicazione delle sanzioni amministrative previste, il Comune potrà procedere alla 3

cancellazione dall elenco delle Ditte autorizzate all effettuazione dei controlli, senza pregiudizio delle eventuali azioni penali. I casi di cessata attività, subingresso nella conduzione dell attività, cessazione di ramo aziendale, modifica alla natura giuridica causa fusione, trasformazione societaria, trasferimenti dell attività in altra sede, nonché della sede legale o Amministrativa od anche la rinuncia alla effettuazione del controllo gas di scarico sugli autoveicoli dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto, al fine di apportare le dovute modifiche all autorizzazione o procedere alla revoca di questa. E) Le modalità operative per il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione sono quelli utilizzati per le procedure di revisione, ossia quelli previsti dal Decreto del Ministro dei Trasporti 23 ottobre 1996, n. 628, dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/55/CEE, recepita con Decreto 5 febbraio 1996 e modifiche disposte con D.M. 7 agosto 2000, nuova circolare 88/95 del 6 settembre 1999 e Decreto Ministeriale del 04/01/2002 ed eventuali succ. int. F) A rilievi effettuati dovrà essere rilasciato al proprietario del veicolo l apposito certificato che deve riportare, senza cancellazioni: Ragione sociale della Ditta esecutrice dei controlli, data di effettuazione del controllo, tipo e targa del veicolo, risultati dei controlli strumentali che attestino la conformità alle disposizioni dell ordinanza e delle norme in materia di emissioni veicolari. A norma della Direttiva 07.07.98 la documentazione attestante il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti (bollino blu e certificato accompagnatorio) ha validità di dodici mesi, a decorrere dalla data di rilascio per gli autoveicoli immatricolati dopo il 01/01/1988, mentre per gli autoveicoli immatricolati prima del 01.01.1988 la validità è di sei mesi. Il primo controllo è rappresentato da quello eseguito in sede di prima revisione del veicolo. Il controllo dei gas di scarico, effettuato nell ambito della revisione sostituisce a tutti gli effetti il controllo previsto dalla presente Ordinanza e darà origine al rilascio del bollino blu e del certificato accompagnatorio. G) La Ditta dovrà applicare le tariffe ( I.V.A. inclusa), stabilite in sede di Protocollo di intesa tra la Provincia e le Associazioni di categoria interessate od in sede di analoghi accordi/protocolli stabiliti a livello Regionale. Le tariffe comprenderanno: l effettuazione del controllo dei gas di scarico, gli eventuali interventi di semplice regolazione, nonché il rilascio del certificato e del bollino in caso di positivo superamento del controllo. H) Sono escluse dagli obblighi previsti dalla presente Ordinanza i Seguenti veicoli a) veicoli registrati come storici b) gli autoveicoli immatricolati ai sensi dell art.138 del D.Lgs 20.04.92 n.285 ed altri autoveicoli con targa non civile in genere; c) gli autoveicoli omologati ai sensi della Direttiva Comunitaria 91/441 e successivi aggiornamenti immatricolati da non oltre 4 anni; d) veicoli a trazione elettrica; e) veicoli con targa estera, di proprietà di persone non residenti sul territorio regionale; f) autoveicoli alimentati a metano, gas liquido, benzina e gasolio, di proprietà di persone non residenti sul territorio regionale; g) veicoli d epoca e d interesse collezionistico, ai sensi dell art.60 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992; h) veicoli adibiti a mezzo di soccorso e veicoli adibiti ad interventi di emergenza dei vigili del fuoco. 4

I) il mancato rispetto degli adempimenti di cui al punto A), richiesto ai sensi dell art. 7 comma 1 b del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e succ. int. e mod., riscontrato dagli organi di vigilanza, comporterà l applicazione della sanzione amministrativa prevista dal medesimo Decreto all art. 7 comma 13, nonché l obbligo di sottoporre il veicolo al controllo dei gas di scarico e di esibire l attestato al Comando di Polizia Municipale entro i successivi 15 gg. J) La mancata esibizione del certificato previsto dalla Direttiva 07.07.98 e/o dell apposizione sul parabrezza del veicolo dell apposito contrassegno denominato Bollino Blu al fine di attestare l avvenuto controllo delle emissioni veicolari comporterà la sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 75. K) Per quanto riguarda le officine autorizzate, in caso di riscontro di: a) rilascio dell attestato a veicoli non idonei b) utilizzo di strumentazione non omologata ; c) mancata taratura periodica degli strumenti di controllo utilizzati; d) difformità tra le apparecchiature utilizzate e quelle riportate in autorizzazione ; e) difformità delle modalità di esecuzione delle verifiche rispetto a quanto previsto nel Disciplinare e nella specifica normativa verrà contestata, da parte degli Organi e Servizi di controllo territorialmente competenti, una sanzione amministrativa da 150 Euro a Euro 600, nonché valutata la possibilità di esclusione della medesima dagli elenchi delle Aziende autorizzate, senza pregiudizio per eventuali azioni penali, nel caso se ne ravvisassero gli estremi. Relativamente alle imprese o consorzi o società consortili previste dall art. 80, comma 8 del Decreto Legislativo n 285 del 30/04/1992 Nuovo codice della strada, così come modificato dall art. 36 del Decreto Legislativo n 360 del 10/09/1993, nel caso di inosservanza delle clausole del disciplinare si provvederà ad inoltrare comunicazione al Dipartimento Trasporti Terrestri, per eventuali ulteriori provvedimenti qualora ne ricorressero gli estremi. Il presente Atto supera il precedente P.G. 825/07 T.L.7/07 02 gennaio 2007 con decorrenza immediata, a far data dall emanazione del presente Atto; INCARICA 1 ) il Corpo di Polizia Municipale e gli organi di polizia stradale di cui agli artt. 11 e 12 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92 Nuovo Codice della Strada per quanto attiene al divieto di circolazione degli automezzi non a norma ed all esposizione del contrassegno rilasciato dopo il positivo superamento del controllo dei gas di scarico; 2) la Sezione Provinciale A.R.P.A. di Ravenna per quanto concerne le verifiche in ordine alla regolarità della taratura delle apparecchiature di controllo utilizzate dalle imprese di autoriparazione autorizzate, nonché al rispetto delle modalità di effettuazione dei controlli stabilite dal presente Atto; Ravenna, 05.02.2010 IL SINDACO 5