Art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria Circolare INPS , n. 29

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Art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 Circolare INPS 10.2.2015, n. 29 La Finanziaria 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche con ricavi / compensi inferiori a determinati limiti, variabili in relazione all attività esercitata. A favore degli esercenti attività d impresa che adottano tale regime è previsto un regime agevolato ai fini contributivi, in base al quale i contributi previdenziali sono dovuti sul reddito effettivo. Recentemente l INPS ha fornito una serie di chiarimenti in merito al suddetto regime agevolato riguardanti in particolare: - le modalità e i termini di accesso allo stesso; - l esclusione dei benefici previsti per particolari categorie; - le cause di decadenza e connessi riflessi previdenziali. 1 / 14

Come noto, l art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) applicabile ai soggetti che rispettano determinati requisiti. Trattasi di un regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività (non è quindi riserva to soltanto ai soggetti che intraprendono una nuova attività ). È comunque consentita l opzione per il regime ordinario, con vincolo minimo triennale. A favore degli esercenti attività d impresa che adottano tale regime è prevista la possibilità di beneficiare di uno specifico regime contributivo agevolato. Recentemente l INPS con la Circolare 10.2.2015, n. 29 ha fornito una serie di chiarimenti in merito a tale regime di seguito illustrati. SOGGETTI INTERESSATI Il comma 76 dispone che: I soggetti esercenti attività d'impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime 2 / 14

agevolato di cui ai commi da 77 a 84. Nella Circolare n. 29, dopo aver ribadito il legame tra l adozione del regime forfetario e le agevolazioni previdenziali, l INPS specifica che beneficiari del regime contributivo agevolato so no coloro che, privi di partecipazioni nell ambito di società di persone o associazioni di cui all art. 5 del TUIR ovvero di s.r.l. di cui all art. 116 del TUIR, rivestano unicamente la carica di titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare esercenti un attività contraddistinta dal codice Ateco 2007 riscontrabile nella Tabella contenuta nella Finanziaria 2015. CARATTERISTICHE DEL REGIME AGEVOLATO Il regime contributivo in esame prevede la non applicazione del minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90. In particolare, in caso di scelta di tale regime, il soggetto iscritto alla Gestione IVS artigiani / commercianti è tenuto al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo, come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie (non è quindi tenuto al versamento dei contributi sul reddito minimale). 3 / 14

Con riguardo all accesso al suddetto regime il comma 83 prevede l obbligo di presentare un ap posita comunicazione telematica all INPS in sede di iscrizione o per coloro che sono già in attività entro il 28.2 dell anno di decorrenza dell agevolazione contributiva. CALCOLO E ACCREDITO DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA Ai fini del calcolo della contribuzione agevolata, l INPS nell ambito della Circolare n. 29 in esame evidenzia che la stessa va determinata: - in percentuale rispetto al reddito forfetario; - senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall art. 1, comma 3, Legge n. 233/90 (pari a 15.548 per il 2015); con esclusione del versamento della quota fissa. Per l accredito della contribuzione, l INPS rinvia all art. 2, comma 29, Legge n. 335/95, relativo alla Gestione separata per cui il versamento di un importo: - pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all accreditamento di tutti i contributi men sili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento; 4 / 14

- inferiore a quello corrispondente al predetto minimale, comporta che i mesi accreditati sara nno proporzionalmente ridotti. In caso di un soggetto già in attività, i contributi sono attribuiti temporalmente dall inizio dell anno solare, mentre nell ipotesi di inizio dell attività la decorrenza coinciderà con il mese di inizio di imposizione contributiva. COADIUTORI / COADIUVANTI Il comma 78 prevede la possibilità, a favore del titolare dell impresa che ha adottato il nuovo regime forfetario, di indicare in presenza di coadiuvanti / coadiutori la quota di reddito di spettanza degli stessi fino ad un massimo, complessivamente, del 49%. Nella Circolare n. 29 in esame l INPS, con riguardo alla posizione dei suddetti soggetti anch es si compresi nel regime previdenziale agevolato cui abbia deciso di aderire il titolare d impresa, ribadisce che trova applicazione l art. 3-bis, DL n. 384/92, per cui la base imponibile su cui il titolare dovrà calcolare la contribuzione dovuta è data: - dalla quota di reddito determinato forfetariamente ed attribuito al collaboratore fino ad un massimo del 49%; - da tutti gli altri redditi d impresa che il collaboratore percepisce nel periodo d imposta. 5 / 14

ESCLUSIONE DAI BENEFICI PER PARTICOLARI CATEGORIE Come espressamente disposto dai commi 80 e 81 e ribadito dall INPS nella Circolare in esame, l opzione per la contribuzione agevolata determina l esclusione da alcuni benefici contributivi sia per coloro che decidono di aderire al regime previdenziale agevolato sia per i relativi collaboratori familiari e in particolare: - i soggetti titolari di trattamento pensionistico presso le Gestioni INPS con più di 65 anni che si avvalgono del regime agevolato, non potranno contestualmente beneficiare della riduzione contributiva del 50% ex art. 59, comma 15, Legge n. 449/97. L INPS evidenzia che tale beneficio potrà essere nuovamente accordato nel caso in cui il soggetto esca dal regime agevolato e con decorrenza dalla data di ripristino del regime ordinario, previa presentazione di specifica richiesta; - i collaboratori familiari di età inferiore a 21 anni, che prestano attività nell ambito di un impresa che aderisce al regime agevolato, non potranno usufruire della riduzione contributiva di 3 punti percentuali ex art. 1, comma 2, Legge n. 233/90. MODALITÀ E TERMINI DI ACCESSO AL REGIME AGEVOLATO Come accennato il regime contributivo agevolato in esame ha natura opzionale. Con riguardo alle modalità di accesso, l INPS, dopo aver ribadito che lo stesso avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l onere di presentare all Istituto distingue tra soggetti: 6 / 14

- già esercenti un impresa all 1.1.2015; - che intraprendono una nuova impresa dall 1.1.2015. SOGGETTI GIÀ ESERCENTI UN ATTIVITÀ D IMPRESA Al fine di usufruire del regime contributivo in esame i soggetti già esercenti un impresa all 1.1.2015, devono entro il 28.2 dell anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato compilare il modello telematico disponibile nel Cassetto Previdenziale al seguente indirizzo Internet: www.inps.it Servizi Online Elenco di tutti i servizi Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 Adesione; Il suddetto termine è perentorio e pertanto come evidenziato dall INPS in caso di mancato rispetto : - l accesso al regime agevolato è precluso per l anno in corso; - dovrà essere (ri)compilato il predetto modello telematico entro il 28.2 dell anno successivo qualora intenda usufruire del regime in esame. In tal caso l agevolazione 7 / 14

decorre dall 1.1 elativo anno, purché l interessato permanga in possesso dei requisiti di legge. del r Nel caso particolare di un soggetto che, pur esercitando un attività d impresa prima dell 1.1.2015, non risulta ancora titolare di una posizione attiva presso le Gestioni IVS, va compilato e consegnato dall Istituto l apposito modello cartaceo (riportato in allegato), con specificazione dell attività esercitata tramite l indicazione del codice REA. SOGGETTI CHE INIZIANO UNA NUOVA IMPRESA DALL 1.1.2015 I soggetti che intraprendono una nuova attività d impresa dall 1.1.2015 e che presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla Finanziaria 2015, ai fini dell accesso al regime contributivo in esame, devono: - presentare telematicamente l apposita dichiarazione di adesione, attraverso la predetta procedura; - con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale. Con riguardo al momento di presentazione della dichiarazione di adesione, l INPS evidenzia che se la stessa perviene all Istituto: 8 / 14

- entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ai fini della richiesta di versamento, al richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto Previdenziale saranno disponibili i modd. F24 precompilati con i codici INPS e le scadenze relative al nuovo regime; - in una data in cui la posizione del richiedente è stata già oggetto di imposizione contributiva, la dichiarazione medesima è trasferita, per l istruttoria, alla competente sede. TERMINI DI VERSAMENTO L INPS specifica che i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, i soggetti obbligati sono tenuti a versare la contribuzione di maternità ( 7,44 annui) in 2 rate uguali. USCITA DAL REGIME AGEVOLATO E RELATIVA DECORRENZA 9 / 14

Come previsto dal comma 82 il regime contributivo agevolato cessa di avere effetto a decorrere dall anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l accesso al regime forfetario ovvero si verifichi una delle fattispecie di esclusione dallo stesso (così, ad esempio, se un soggetto forfetario non soddisfa i prescritti requisiti nel 2016, il regime contributivo agevolato viene meno, così come il regime fiscale, dal 2017). CAUSE DI DECADENZA DAL REGIME Come evidenziato dall INPS, l uscita dal regime agevolato in esame si può verificare nelle seguenti tre ipotesi: - venir meno dei requisiti che hanno consentito l applicazione del beneficio; - scelta del contribuente a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato ; - comunicazione all INPS da parte dell Agenzia delle Entrate del fatto che il soggetto non ha mai aderito al regime forfetario ovvero non ha mai avuto i requisiti per aderire. CONSEGUENZE DELLA CESSAZIONE La decadenza dal regime in esame comporta: 10 / 14

- l applicazione del regime ordinario di determinazione / versamento dei contributi dovuti a decorrere: - dall 1.1 dell anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della doman da di uscita. Con successivo messaggio l INPS comunicherà il rilascio dell applicazione per la dichiarazione di recesso dal regime agevolato, da compilare online tramite accesso al Cassetto Previdenziale; - ab origine, nell ipotesi in cui emerga che i predetti requisiti d accesso, pur essendo stati dichiarati, non sono mai esistiti in capo al dichiarante. In tal caso il regime ordinario è imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato con ripristino dell imposizione contributiva ordinaria sin dall anno nel quale era stata inizialmente registrata l adesione al regime agevolato; - l impossibilità, in ogni caso, di usufruire nuovamente del regime agevolato. Infatti la revo ca ha carattere definitivo e preclude ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio. 11 / 14

ATTIVITÀ DI CONTROLLO Posto che l applicazione del regime previdenziale agevolato, in quanto subordinata alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge ai fini fiscali, implica la necessità di una costante trasmi ssione all Istituto, da parte dell Agenzia delle Entrate, dei dati fiscali relativi ai soggetti che hanno dichiarato di volerne beneficiare, in modo da poterne controllare la veridicità e dar luogo alla conferma, ovvero alla negazione del beneficio nella Circolare n. 29 in esame l INPS sottolinea che, tramite intese appositamente stipulate, procederà ad effettuare il controllo di tali dati a livello centralizzato, con conseguente gestione sulle posizioni dei soggetti interessati. All INPS di Oggetto: Domanda di accesso alle agevolazioni previdenziali previste dall art. 1 commi 77-84 12 / 14

della L. 23 dicembre 2014, n. 190. L sottoscritt, nat a il, cod. fis., titolare dell impresa iscritta al N REA avente data di inizio attività chiede di avvalersi delle agevolazioni previdenziali previste dall art. 1, commi 77-84, della L. 23 dicembre 2014 A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall art. 1, comma 54 ss. della citata Legge n. 190/14. l sottoscritt dichiara di essere consapevole: - che l agevolazione avrà effetto dalla data d inizio attività, qualora trattasi di nuova iscrizione; - che l agevolazione avrà effetto dal mese di gennaio dell anno di presentazione della presente domand 13 / 14

- che, qualora la domanda sia presentata oltre il predetto termine, l agevolazione per l anno in corso no - che, ai sensi dell art. 1 comma 80 e 81 legge n.190/2014, a coloro che scelgono di usufruire dell agev dall art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233; - che, qualora venissero meno i requisiti previsti per usufruire dell agevolazione, dovrà dare immediata _L_ sottoscritt, consapevole dell 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 dichiara che i dati e le informazioni riportate nella presente richiesta rispondono a verità. 14 / 14