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COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MASSERA (RM) MELI (RM) SCIUTO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CARATELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) CHERTI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore SCIUTO MAURIZIO Nella seduta del 29/04/2016 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO 1. Afferma il ricorrente che il 21.5.2015 veniva informato telefonicamente dalla banca convenuta che in pari data il suo nominativo era stato iscritto in CAI, a causa dell emissione senza provvista di un assegno tratto sulla medesima banca. Apprendeva così che un preavviso di revoca ai sensi della legge n. 386/1990 circa l imminente iscrizione in CAI era già stato inviato al suo indirizzo dall intermediario mediante raccomandata a.r, tornata poi al mittente per compiuta giacenza al 22.4.2015. 2. Recatosi immediatamente in filiale per ottenere ulteriori spiegazioni in merito, il ricorrente apprendeva altresì che l assegno era stato presentato il 4.3.2015 ed incassato dalla società portatrice in data 18.3.2015 e che nella medesima data l intermediario gli aveva addebitato la somma di 134,20 per addebito assegno, mentre in data 6.3.2015 l importo di 6,20 per Commissioni storno assegno. Quindi nonostante l avvenuto incasso in data 18.3.2015, l intermediario aveva proceduto alla segnalazione poiché nelle more tra la presentazione del titolo e l incasso non sarebbe stato versato l importo previsto a titolo di penale ai sensi della legge n. 386 del 1990, corrispondente al 10% dell importo del titolo. Pag. 2/6

3. Il ricorrente si attivava quindi per porre rimedio alla situazione ed in data 26.5.2015 otteneva la dichiarazione liberatoria dal portatore dell assegno che veniva depositata in banca in data 1.6.2015. 4. Date le predette circostanze, lamenta il ricorrente che la segnalazione sarebbe stata illegittima a causa della mancata ricezione del preavviso di revoca ai sensi dell art. 9-ter L. 386/90, giacché la società privata incaricata dall intermediario della spedizione della raccomandata non avrebbe effettuato con modalità adeguate il tentativo di consegna presso l abitazione del ricorrente, dato che nessun avviso di mancata consegna venne lasciato presso la sua cassetta postale. Diverso sarebbe stato prosegue il ricorrente - se la notifica fosse avvenuta a mezzo posta ordinaria, per mezzo della quale, in caso di temporanea assenza del destinatario, il piego viene depositato lo stesso giorno presso l ufficio postale preposto alla consegna ma, contestualmente, viene anche data notizia al destinatario sia del tentativo di notifica che del deposito, avvisandolo che egli potrà ritirare il plico presso il competente ufficio postale. 5. Fu perciò che, solo a seguito del predetto colloquio telefonico, avvenuto come detto in data 21.5.2015, il ricorrente ebbe effettivamente conoscenza della revoca e allora la possibilità di attivarsi per poter infine depositare in banca, ma solo in data 1.6.2015, la dichiarazione liberatoria rilasciata dal portatore dell assegno. 6. Per tali motivi il ricorrente, dopo reclamo riscontrato negativamente dalla banca, ha chiesto a quest Arbitro di condannare quest ultima a provvedere alla cancellazione della segnalazione de qua, dandone comunicazione alla Prefettura competente onde evitare l emissione di eventuali sanzioni accessorie; condannandola altresì al risarcimento dei danni subìti dal ricorrente, sia patrimoniali (per spese legali sostenute quantificate nella somma di 337,20, spese per il presente procedimento per 20,00, commissioni addebitategli dalla banca per 140,40) che non patrimoniali (per lesione della sua immagine e della sua reputazione), questi ultimi quantificati in 6.000,00 o nella maggiore o minor somma di giustizia. 7. Nelle sue controdeduzioni la banca convenuta precisa innanzitutto che l assegno bancario in questione, emesso per 3.360,00 senza la necessaria provvista e giunto all incasso in data 10.3.2015, venne pagato successivamente per il solo importo facciale in data 18.3.2015. Conseguentemente, il giorno dopo (11.3.2015, con affido il 13.3.2015) la banca provvide ad inviare al ricorrente una raccomandata a/r di (prodotta in atti) contenente preavviso di segnalazione alla CAI, nella quale si indicava chiaramente la data del 18.5.2015, quale termine ultimo entro il quale il ricorrente avrebbe dovuto eseguire il pagamento tardivo dell assegno, nonché degli accessori di legge, onde evitare la revoca. 8. Sennonché, la filiale dell ufficio postale competente, ubicata presso la residenza del ricorrente, dava atto di aver ricevuto la cartolina d esito di compiuta giacenza, al 22.4.2014, della raccomandata e dei tentativi, infruttuosi, di consegna della raccomandata. Essendo poi pervenuta alla banca soltanto in data 26.5.2015 dunque ben oltre il termine di legge - una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all intervenuto pagamento dell importo facciale dell assegno, della relativa penale, degli accessori di legge e delle spese di protesto, fu allora legittima conclude la banca convenuta - la segnalazione effettuata il 19.5.2015, con effetto di cd. revoca di sistema al 21.5.2015. In ragione di ciò la banca resistente chiede che quest Arbitro accerti l infondatezza delle domande formulate del ricorrente, tanto più poi quella di risarcimento in quanto del tutto destituita di adeguato supporto probatorio, e conseguentemente respinga il ricorso. Pag. 3/6

DIRITTO 9. Il ricorso non merita accoglimento, tenuto conto della normativa pertinente alla fattispecie considerata, dettata come noto dalla legge n. 386 del 1990: - secondo l art. 9 (Revoca delle autorizzazioni) della predetta legge, innanzitutto, In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell'archivio previsto dall'articolo 10-bis. L'iscrizione è effettuata ( ) nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine stabilito dall'articolo 8 senza che il traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, salvo quanto previsto dall'articolo 9- bis, comma 3. - secondo l appena menzionato art. 8 delle legge, poi, il traente di assegno senza provvista può evitare le sanzioni amministrative previste dall art. 2 della medesima legge soltanto se entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente ; tale pagamento potrà essere effettuato, fra l altro, nelle mani del portatore del titolo e in tal caso la prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario ; in ogni caso, il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative non può essere iniziato prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato nel comma 1, cioè i sessanta giorni sopra ricordati. - peraltro, secondo l art. 9-bis (Preavviso di revoca) della legge, oltre al rispetto del predetto termine occorrerà altresì che l intermediario comunichi al traente un preavviso di revoca: 1. Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto il termine indicato nell'articolo 8 senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell'archivio di cui all'articolo 10-bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Con la comunicazione il traente è invitato a restituire, alla scadenza del medesimo termine e sempre che non sia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati. 2. La comunicazione è effettuata presso il domicilio eletto dal traente a norma dell'articolo 9-ter entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento. 3. Anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 2, lettera b), l'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio non può aver luogo se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. 4. La comunicazione si ha per effettuata ove consti l'impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto. 5. Se la comunicazione non è effettuata entro il termine indicato nel comma 2, il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di euro 10.329,14 (lire venti milioni) per ogni assegno. 10.In buona sostanza, secondo l impianto normativo della l. 389/1990, in caso di emissione di assegno senza provvista è possibile per il traente di evitare l iscrizione in archivio, con la conseguente procedura sanzionatoria: (i) effettuando nei termini concessi dalla legge un pagamento tardivo comprensivo del valore facciale del titolo, degli interessi e della penale prevista dall art. 3 della Pag. 4/6

legge, oltre alle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente; (ii) fornendo poi al banchiere trattario la prova dell avvenuta sanatoria prima che siano scaduti i termini poc anzi descritti - entro i quali, in assenza di tale prova, la banca sarà obbligata a procedere all iscrizione. 11.Se così è, occorre rilevare come nel caso di specie: - l assegno venne emesso in data 4.3.2015, e pertanto, anche considerandolo come emesso fuori piazza (venne posto all incasso in Porto Ercole), il termine di 75 giorni (15 giorni per la scadenza, più i 60 previsti dal suddetto art. 8) necessario per procedere al il pagamento sia dell importo facciale che delle sanzioni accessorie (ex art. 8 L. 386/901) e così evitare la segnalazione, sarebbe scaduto il 13.5.2015; - coerentemente a ciò la banca inviò al ricorrente in data 11-13.5.2015 il dovuto preavviso di segnalazione con raccomandata a/r recapitata presso il domicilio eletto del traente, e restituita al mittente per avvenuta giacenza al 22.4.2015, indicandogli chiaramente la data del 18.5.2015 quale termine ultimo entro il quale il ricorrente avrebbe dovuto eseguire il pagamento tardivo dell assegno, nonché degli accessori di legge, onde evitare la revoca; - parte ricorrente, pur negando di aver avuto notizia del preavviso di revoca, aveva effettuato il pagamento del solo importo facciale in data 18.3.2015 (quindi nei tempi previsti) ma non di tutti gli altri accessori di legge, come previsto inderogabilmente dalla normativa sopra citata, che invece risultano essere stati pagati solo successivamente; - il pagamento tardivo di tali accessori venne infatti attestato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio solo in data 26.5.2015 (quindi otto giorni dopo il termine ultimo indicato nel preavviso della banca), della quale venne peraltro data comunicazione alla banca soltanto in data 10.6.2015, tramite il deposito in banca della predetta liberatoria ; - del tutto conforme a legge deve allora ritenersi la condotta della banca che frattanto aveva già proceduto all invio della comunicazione alla CAI in data 21.5.2015, coerentemente quindi alla prescrizione di cui all art. 8 L. 389/90, e nel rispetto, anche, del termine di cui all art. 9 bis, comma terzo, della medesima legge, che come sopra ricordato vieta di procedere all iscrizione prima che siano decorsi almeno 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di preavviso. 12.Quanto infine all obiezione sollevata dal ricorrente, secondo la quale egli non ebbe modo di acquisire conoscenza effettiva dall avvenuto invio, da parte della banca, della raccomandata di preavviso, in quanto non gli sarebbe stato lasciato presso la sua cassetta postale avviso di mancata consegna venne, occorre rilevare non solo (e non tanto) come tale affermazione, peraltro priva d ogni riscontro probatorio, non appaia conforme alla prassi normalmente osservata da tutti i servizi postali, anche privati, incaricati della consegna di raccomandate con avviso di ricevimento, ma che in ogni caso come già ha avuto modo di affermare questo Collegio, dec. n. 3415 del 14.04.2016) la disciplina dei termini per procedere con l iscrizione in CAI, in casi come quello oggetto di controversia, è totalmente contenuta nella l. 386/1990 e s.m.i. (segnatamente, agli artt. 8 e 9 bis), sicché del tutto estranea rispetto ad essa risulta essere la disciplina relativa al servizio della posta raccomandata ; e che, nel caso di specie, risulta provato che la comunicazione venne regolarmente recapitata presso il domicilio eletto dal ricorrente (che in effetti nulla eccepisce sulla correttezza del domicilio presso cui il preavviso venne recapitato). Sicché, se pure non si volesse reputare una tale comunicazione, avvenuta per raccomandata con avviso di ricevimento, come compiutamente effettuata presso il Pag. 5/6

domicilio eletto dal traente - secondo quanto prevede l art. 9, comma 2, della citale legge 386/1990 - risulterebbe comunque applicabile il comma 4 della stessa norma, secondo cui la comunicazione, in ogni caso, si ha per effettuata ove consti l'impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio respinge il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6