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Deliberazione n. 6/2014/G REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato I e II e Collegio per il controllo sulle entrate nell adunanza del 10 luglio 2014 * * * Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l art. 3, comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulle gestioni delle Amministrazioni pubbliche, verificandone la legittimità e la regolarità, il funzionamento degli organi interni, nonché la corrispondenza dei risultati dell attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell azione amministrativa; vista la legge 20 dicembre 1996, n. 639; visto il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo, approvato con deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; visto l art. 1, comma 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), con cui, ad integrazione dell articolo 3, comma 6, della legge n. 20/1994, viene stabilito che le Amministrazioni comunichino alla Corte dei conti ed agli Organi elettivi (Parlamento Consigli regionali), entro sei mesi dalla data di ricevimento delle relazioni della Corte stessa, le misure conseguentemente adottate in esito ai controlli effettuati;

2 visto l art. 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), con cui viene stabilito che, ove l Amministrazione ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte, a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotti, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti; vista la deliberazione della Sezione in adunanza plenaria n. 1/2013/G con la quale è stato approvato il programma di controllo sulla gestione per l esercizio 2013; vista la relazione dei Consiglieri istruttori dott. Angelo Ferraro e dott. Ugo Montella, concernente gli esiti dell indagine condotta su Lo stato di attuazione ed i problemi di operatività del Fondo Unico Giustizia (FUG) istituito dal d.l. n. 143/2008, convertito dalla legge n. 181/2008 ; vista l ordinanza in data 17 giugno 2014 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il I, il II Collegio nonché il Collegio per il controllo sulle entrate per l adunanza del giorno 10 luglio 2014, ai fini della pronunzia, ai sensi dell art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994, sulle attività di gestione in argomento; vista la nota n. 3368 del 19 giugno 2014 con la quale la Segreteria della Sezione Servizio adunanze ha trasmesso la relazione: al Ministero dell economia e delle finanze: Gabinetto del Ministro; Dipartimento del Tesoro Direzione V;

3 Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale di bilancio Ufficio X; Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale di finanza; Organismo indipendente di valutazione della performance; Ufficio centrale di bilancio; al Ministero della giustizia: Gabinetto del Ministro; Dipartimento per gli affari di giustizia Direzione generale della giustizia civile Ufficio I; Dipartimento dell organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi Direzione generale del bilancio e della contabilità; Dipartimento dell organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati; Organismo indipendente di valutazione della performance; Ufficio centrale di bilancio; al Ministero dell interno: Gabinetto del Ministro; Dipartimento politiche del personale; Organismo indipendente di valutazione della performance; Ufficio centrale di bilancio; all Agenzia nazionale per l amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC); ad Equitalia giustizia S.p.A.;

4 Presidente; Amministratore delegato; uditi i relatori Cons. Angelo Ferraro e Cons. Ugo Montella; uditi, in rappresentanza: del Ministero dell economia e delle finanze: o il dott. Fabrizio CORBO, capo dell Ufficio I dell IGF; o il dott. Luigi D ATTOMA, dirigente dell IGB, Ufficio X; del Ministero della giustizia: o la dott.ssa Barbara FABBRINI, Vice Capo di Gabinetto; o il dott. Massimiliano MICHELETTI, coordinatore Ufficio del bilancio; o il dott. Marco MANCINETTI, direttore generale della Direzione generale della giustizia civile; o il dott. Luigi MIRAGLIA, direttore dell Ufficio I della stessa Direzione generale; o il dott. Lucio BEDETTA, direttore generale della Direzione generale del bilancio e della contabilità; o la dott.ssa Daniela INTRAVAGLIA, direttore generale della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati; o la dott.ssa Anna Maria CONO, dirigente dell Ufficio centrale del bilancio, intervenuta assieme al dott. Fabio MURIZZI, funzionario dello stesso UCB; del Ministero dell interno: o il dott. Francesco RICCIARDI, dirigente generale del Dipartimento della pubblica sicurezza; o il dott. Antonio COLAIANNI, dirigente del Dipartimento per le politi-

5 che del personale, intervenuto unitamente al dott. Maurizio VALLO- NE, dirigente; dell Agenzia nazionale per l amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC): o il dott. Umberto POSTIGLIONE, direttore dell Agenzia, intervenuto con la dott.ssa Maria Rosaria LAGANA, dirigente; di Equitalia giustizia S.p.A.: o o il dott. Marco DI CAPUA, presidente; il dott. Carlo LASSANDRO, amministratore delegato, intervenuto con il dott. Fabio ZOLEA, dirigente; DELIBERA di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio in camera di consiglio, la relazione conclusiva dell indagine concernente Lo stato di attuazione ed i problemi di operatività del Fondo Unico Giustizia (FUG) istituito dal d.l. n. 143/08, convertito dalla legge n. 181/08 ; ORDINA che la presente deliberazione e l unita relazione siano trasmesse, a cura della Segreteria della Sezione Servizio adunanze: - alla Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; - alla Presidenza delle Commissioni Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; - alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale quale organo di coordinamento dell attività amministrativa del Governo; - ai Ministeri interessati dall istruttoria dell indagine, all Agenzia nazionale per l amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati

6 alla criminalità organizzata (ANBSC) e ad Equitalia giustizia S.p.A.. Le Amministrazioni interessate: - comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate ai sensi e per gli effetti dell articolo 3, comma 6, della legge n. 20/94, modificato dall articolo 1, comma 172, della legge 23 dicembre 2005 n. 266; - adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione della relazione, l eventuale provvedimento motivato previsto dall articolo 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Copia della presente deliberazione e l unita relazione saranno trasmesse, ai sensi e per gli effetti dell articolo 41 del R.D. 11 luglio 1934, n. 1214, al competente Collegio delle Sezioni Riunite, affinché possa trarne deduzioni ai fini del nuovo referto al Parlamento sul Rendiconto Generale dello Stato, anche in ordine alle modalità con le quali le Amministrazioni interessate si sono conformate alla vigente disciplina finanziaria e contabile. Il Presidente (Dott. Giorgio CLEMENTE) I RELATORI Cons. Angelo FERRARO Cons. Ugo MONTELLA Depositata in Segreteria il 24 LUG. 2014 IL DIRIGENTE (Dott.ssa Luciana TROCCOLI)

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato Lo stato di attuazione ed i problemi di operatività del Fondo unico Giustizia (FUG) istituito dal d.l. n. 143/08, convertito dalla legge n. 181/08. I magistrati relatori (Cons. Angelo Ferraro) (Cons. Ugo Montella)

INDICE II.2 Lo stato di attuazione ed i problemi di operatività del Fondo Unico Giustizia (FUG) istituito dal D.L. n. 143/08, convertito dalla legge n. 181/08 Sintesi pag. 4 1. Oggetto e modalità di svolgimento dell indagine.pag. 7 2. Quadro normativo, regolamentare e convenzionale di riferimento 2.1. Le norme di legge..pag. 8 2.2. La disciplina regolamentare...pag. 14 2.3. I provvedimenti amministrativi..pag. 16 2.4. Le convenzioni e i protocolli d intesa.pag. 20 2.5. Il soggetto gestore: Equitalia Giustizia S.p.A...pag. 21 3. L alimentazione del Fondo Unico Giustizia 3.1. Modalità di comunicazione, intestazione e versamento.pag. 22 3.2. Somme, proventi e risorse che affluiscono al Fondo.pag. 29 3.3. Oneri di versamento a carico dell Agenzia Nazionale per l amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).pag.35 3.3.1. Il ruolo dell Agenzia.pag.37 3.3.2. I rapporti tra l Agenzia ed Equitalia Giustizia S.p.A..pag. 39 4. La gestione del Fondo 4.1. La gestione finanziaria e l attività di investimento..pag. 44 4.2. Spese di gestione e commissioni trattenute dagli operatori.pag. 50 2

4.3. Spese di conservazione e amministrazione delle risorse oggetto di intestazione al FUG..pag. 53 4.4. Misurazione e liquidazione dell aggio spettante a Equitalia Giustizia S.p.A pag. 54 5. La destinazione delle risorse gestite dal Fondo 5.1. Restituzioni a seguito di provvedimenti di dissequestro o di revoca della confisca..pag. 56 5.2. Somme devolute/versate al bilancio statale (capo XI, capitoli 2413 e 2414) pag. 59 5.3. Quota di risorse in sequestro versate a titolo di anticipazione.pag. 63 5.4. Somme riassegnate agli appositi fondi di pertinenza dei Ministeri dell interno e della giustizia...pag. 66 6. La rendicontazione dell attività gestoria del FUG 6.1. La contabilità separata..pag. 68 6.2. L attività di rendicontazione..pag. 70 6.3. I controlli interni ed il monitoraggio direzionale pag. 71 7. Valutazioni conclusive e raccomandazioni...pag. 72 8. Appendice...pag. 82 3

Sintesi L indagine ha approfondito i vari aspetti della complessa attività gestoria del Fondo unico giustizia, dalla costituzione intervenuta nel 2008 fino a tutto il primo quadrimestre 2014, accertando l osservanza, da parte di Equitalia Giustizia S.p.A, dei vincoli e delle modalità gestorie fissati dal regolamento approvato con decreto n. 127/2009, nonché l adeguatezza delle attività di controllo e vigilanza demandate al livello ministeriale e la validità del sistema dei controlli interni. L analisi istruttoria, orientata a verificare innanzitutto la corretta e tempestiva acquisizione al FUG della congerie di somme, proventi e prodotti finanziari ed assicurativi oggetto di provvedimenti ablatori, ha evidenziato la presenza di risorse ancora in sequestro, alcune risalenti addirittura a 30-35 anni addietro, per le quali non risultano intervenuti (o comunicati) successivi provvedimenti definitivi di confisca, restituzione o devoluzione allo Stato. Ulteriore sintomo di criticità è rappresentato dal numero non indifferente di uffici giudiziari, tra quelli non ancora abilitati alla trasmissione delle informazioni con sistema web, che non hanno mai effettuato comunicazioni di provvedimenti di pertinenza del FUG. Inoltre, dall esame dei rapporti tra l Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) ed Equitalia Giustizia S.p.A. è emerso il fenomeno, di cui non si conoscono ancora le reali dimensioni, della mancata volturazione al Fondo di molte delle liquidità oggetto di sequestro e, poi, di confisca e della diffusa abitudine degli amministratori giudiziari a non soddisfare gli obblighi di rendicontazione. Risultano, anche, evidenziati nel referto, relativamente alla gestione delle risorse del Fondo, il problema delle risorse liquide non rendicontate alla fine dell esercizio, che la Società giudica comunque marginale rispetto alla massa amministrata, nonché il fenomeno ricorrente nel settore penale dell inadempimento degli operatori finanziari all obbligo di comunicazione delle risorse intestate. Altro profilo problematico è quello concernente l eventuale alienazione degli strumenti finanziari e assicurativi in sequestro, ammessa dalla legge ma subordinata all adozione di un decreto attuativo finora non emanato. Le maggiori criticità in materia derivano dal fatto che i titoli sequestrati, a differenza di quelli oggetto di confisca, entrano soltanto in via provvisoria nella disponibilità dello Stato e sono suscettibili di restituzione, a seconda dell esito finale del procedimento giudiziario o amministrativo dal quale ha avuto origine il provvedimento ablatorio. 4

Analoghe perplessità sorgono in riferimento alla possibilità, disciplinata dalla normativa, di destinare all entrata del bilancio dello Stato anche una percentuale, ormai consolidata prudenzialmente al 10% dei sequestri giacenti, delle somme oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa. Ma la percentuale di risorse da anticipare, decurtata dei prelievi precedentemente devoluti allo stesso titolo, è destinata ad esaurirsi a breve e va considerata con la massima attenzione e prudenza l ipotesi di estendere l area delle anticipazioni, trattandosi di risorse che rimangono nella titolarità di terzi e la cui utilizzazione è considerata nei conti nazionali alla stregua di un anticipazione passiva dello Stato con effetti negativi sul debito pubblico. L indagine ha, poi, verificato un altro aspetto di apparente anomalia, costituito dalla vistosa sproporzione tra la consistenza annuale effettiva del Fondo, che ha raggiunto al 31 dicembre 2013 l ammontare di oltre 3.411 milioni di euro, e le risorse versate al capitolo 2414 del bilancio statale (complessivamente 623,6 milioni di euro nel periodo 2009-2013) e, ancora, quelle riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei Ministeri della giustizia e dell interno (560,1 milioni di euro). Il dato è spiegabile, a parte qualche rilievo della Corte sulle modalità e i tempi delle finalizzazioni previste a legislazione vigente, osservando come le risorse intestate FUG effettivamente versate al bilancio statale siano limitate a quelle liquide confiscate e oggetto di devoluzione nonché ad una quota dei proventi in sequestro, oltre all utile netto della gestione finanziaria. Nel referto viene esplorata anche ma non ritenuta, al momento, percorribile l ipotesi di riduzione dell aggio concesso finora al Soggetto gestore nella misura massima del 5% dell utile della gestione finanziaria. In conclusione, sulla scorta dei risultati dell istruttoria svolta, è stato interessato il Ministero della giustizia, Direzione generale della giustizia civile, che ha già avviato i necessari riscontri e la verifica delle posizioni con evidente indice di anomalia, dopo aver acquisito da Equitalia Giustizia l elenco degli uffici giudiziari potenzialmente inadempienti e la situazione di tutti i sequestri più datati. Per il futuro è auspicabile che sia la medesima Società a segnalare d iniziativa le situazioni di incoerenza del sistema meritevoli di approfondimento. Analoghe sollecitazioni sono state rivolte all ANBSC che ha esteso le operazioni di verifica alle procedure pregresse per favorire l emersione delle liquidità non volturate e richiamato gli amministratori al puntuale soddisfacimento degli adempimenti imposti, con la possibilità anche di 5

subordinare la corresponsione del compenso e l affidamento di un nuovo incarico alla regolare presentazione dei rendiconti e alla loro approvazione. E stata, infine, prospettata l opportunità di estendere la massa di proventi da fare confluire al FUG, previa integrazione della normativa in materia, anche alle risorse derivanti dai sequestri ante causam operati dalle Procure della Corte dei conti. 6

1. Oggetto e modalità di svolgimento dell indagine Nell ambito dell attività di controllo sulla gestione programmata dalla Corte dei conti per l anno 2013 figurano, tra le altre, due indagini, concernenti, rispettivamente, la gestione del Fondo unico giustizia e il recupero dei crediti in conseguenza di sentenze passate in giudicato, che riguardano oggetti distinti ma che hanno in comune il Soggetto destinatario, Equitalia Giustizia S.p.A., gestore del Fondo e del sistema convenzionale di iscrizione a ruolo dei crediti di giustizia e degli adempimenti connessi. L indagine sullo stato di attuazione del FUG, preceduta da analoga iniziativa della Corte inerente il controllo sulla gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata (cfr. deliberazione n. 23/2010/G), ha inteso verificare, relativamente all intero quinquiennio trascorso dall istituzione del Fondo, il complesso processo di alimentazione, amministrazione e devoluzione allo Stato delle ingenti risorse oggetto di provvedimenti ablatori nell ambito di procedimenti penali, amministrativi o di applicazione delle misure di prevenzione, individuando eventuali aree di criticità negli adempimenti procedurali e nella realizzazione dei molteplici obiettivi previsti dalla legge istitutiva. Per controllare le concrete modalità di acquisizione al FUG delle somme e dei proventi in sequestro nonché i criteri ed i risultati della gestione, sono stati acquisiti informazioni e dati contabili, tra cui le relazioni ed i rendiconti annuali e trimestrali già sottoposti al vaglio del MEF e dei Ministeri della giustizia e dell interno, concernenti la natura e l entità delle risorse periodicamente intestate al Fondo, di quelle prelevate e versate all entrata del bilancio statale e di quelle restituite agli aventi diritto in caso di dissequestro o di revoca della confisca. Contestualmente, hanno formato oggetto di approfondimento la gestione finanziaria e le operazioni di investimento delle disponibilità del Fondo, le commissioni/spese trattenute dagli operatori finanziari, le spese di amministrazione sostenute da Equitalia Giustizia e quelle inerenti l attività di investimento. Allo scopo di verificare, poi, se erano regolarmente affluiti al Fondo tutti i proventi e le risorse previsti dalla normativa, sono state esaminate in dettaglio le varie procedure di comunicazione, di intestazione e di versamento poste in essere dagli uffici giudiziari, dall Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), da Poste italiane S.p.A., dalle banche e dai vari operatori finanziari e assicurativi. 7

In particolare, sono stati analizzati i rapporti tra l ANBSC ed Equitalia Giustizia, valutando l efficacia dell azione di monitoraggio e controllo svolta dall Agenzia nei confronti degli amministratori giudiziari e dei coadiutori relativamente alle operazioni di gestione dei compendi confiscati e di volturazione al FUG dei conti e dei proventi confiscati. Analoga attenzione è stata rivolta alle modalità di devoluzione al bilancio statale dei proventi oggetto di confisca e di quote delle risorse in sequestro, a titolo di anticipazione sui futuri provvedimenti ablatori definitivi, accertando la corretta riassegnazione degli stessi proventi agli appositi fondi di pertinenza dei Ministeri della giustizia e dell interno. In base agli ulteriori elementi di analisi acquisiti dal Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è stata approfondita la questione degli strumenti finanziari ed assicurativi in sequestro, valutando rischi ed effetti negativi indotti dall eventuale attivazione, prevista dalla recente normativa ma subordinata all adozione di un decreto attuativo, della possibilità di procedere all alienazione dei titoli ed al versamento anticipato allo Stato del ricavato della vendita. Una particolare analisi è stata, poi, riservata ai criteri di misurazione e liquidazione dell aggio spettante ad Equitalia Giustizia nonché alle modalità e all efficacia dell azione di vigilanza e controllo sulla gestione del FUG assicurata dal MEF e dai Ministeri dell interno e della giustizia. Infine, sono state oggetto di approfondito esame l attività di rendicontazione, nei suoi diversi aspetti, la contabilità e le scritture separate istituite per le operazioni di gestione del Fondo ed il sistema dei controlli interni affiancato al monitoraggio direzionale. 2. Quadro normativo, regolamentare e convenzionale di riferimento 2.1. Le norme di legge Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (articolo 61, comma 23) il versamento ad unico fondo 1 delle somme di denaro sequestrate nell ambito 1 Per la gestione delle predette risorse poteva essere utilizzata la società, interamente posseduta da Equitalia S.p.A. che, ai sensi dell articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, deve provvedere, in base ad apposita convenzione stipulata con il Ministero della giustizia, alla gestione dei crediti di giustizia. 8

di procedimenti penali o per l applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative nonché dei proventi derivanti dai beni confiscati nell ambito dei citati procedimenti. L articolo 2 del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, ha, poi, introdotto una regolamentazione più puntuale ed ampliato l oggetto del neo costituito Fondo Unico Giustizia (FUG), affidandone la gestione ad Equitalia Giustizia S.p.A. e stabilendo che vi affluissero, oltre alle risorse indicate nel citato art. 61, comma 23, somme di denaro ovvero proventi, crediti e altri beni 2, con i relativi interessi, da intestare al FUG 3 a cura di Poste Italiane S.p.A., banche ed altri operatori finanziari, a loro volta destinatari anche di oneri di informazione 4 e versamento. L omessa intestazione ovvero la mancata trasmissione delle informazioni relative entro il termine stabilito sono punite con una sanzione amministrativa, applicabile dal Ministero dell economia e delle finanze 5. L art. 2 del D.L. n. 143/2008 è stato più volte integrato e modificato da una serie di provvedimenti successivi e, in particolare, dalle seguenti norme: art. 27, comma 21-ter, del decreto legge 29 settembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; art. 42, comma 7-octies, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; art. 2, comma 21, del decreto legge 21 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; art. 5, comma 8, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Altre, numerose disposizioni legislative, emanate nel tempo per disciplinare settori diversi da quello connesso con la funzionalità del sistema giudiziario, hanno previsto interventi incidenti sul versante del finanziamento e della destinazione delle risorse del Fondo. Così: deve affluire al FUG anche il denaro contante sequestrato negli spazi doganali dall Agenzia delle dogane (ora Agenzia delle dogane e dei monopoli) o dalla Guardia di finanza in caso di violazioni della normativa in materia valutaria (art. 6, comma 7, del d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195); L art. 61, comma 23, rinvia ad un decreto interministeriale la determinazione delle necessarie disposizioni di attuazione. 2 L elenco dettagliato delle risorse che devono affluire al FUG è riportato al successivo paragrafo 3.2. 3 Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 143/2008. 4 Con modalità telematica e nel formato elettronico reso disponibile da Equitalia Giustizia S.p.A. sul proprio sito internet. 5 Che verifica il corretto adempimento degli obblighi di intestazione/(comunicazione, anche avvalendosi del Corpo della Guardia di finanza. 9

non rientrano tra le somme di denaro ed i proventi da intestare al FUG, ai sensi dell art. 2, comma 2, del d.l. n. 143/2008, quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca (art. 6, comma 2-bis, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38); la copertura del credito d imposta riconosciuto per l attività degli organismi di mediazione incaricati della conciliazione delle controversie civili e commerciali è assicurata a valere sulla quota delle risorse del FUG devolute allo Stato e di pertinenza del Ministero della giustizia (articoli 17 e 22 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 6 ); specifiche disposizioni, da adottarsi con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, devono disciplinare termini e modalità per la vendita dei titoli sequestrati, in modo tale da garantire la massima celerità del versamento del ricavato dell alienazione al FUG nonché la restituzione all avente diritto, in caso di dissequestro, della stessa somma (art. 6, comma 21-quinquies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122); è istituito presso il Ministero dell interno il Fondo di solidarietà civile 7, alimentato da una quota del FUG non superiore ad un quinto delle risorse riassegnate al medesimo Dicastero ai sensi dell art. 2, comma 7, del d.l. n. 143/2008 (articolo 2-bis, comma 1, lett. a), del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217); la dotazione del Fondo per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 9, di cui all art. 8, comma 11-bis, del citato d.l. n. 78/2010, può essere incrementata 10 con quota parte delle risorse del FUG, riassegnate al Ministero dell interno ex art. 2, comma 7, del d.l. n. 143/2008 (art. 1, comma 2, del decreto legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74); i titoli sequestrati di cui all art. 2 del d.l. n. 143/2008 devono essere venduti ed il ricavato deve essere versato al FUG, con le modalità individuate con il decreto di cui al citato art. 6, comma 21-quinquies, del 6 Attuativo della delega di cui all art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 7 A favore delle vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o di altra natura. 8 La legge di conversione ha introdotto l art. 2-undecies della legge n. 575/1965, disponendo che i proventi derivanti dall utilizzo degli immobili confiscati mantenuti al patrimonio dello Stato e utilizzati dall Agenzia nazionale per l amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) affluiscano al FUG al netto delle spese di conservazione. 9 Fondo sicurezza e soccorso pubblico. 10 Limitatamente al personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. 10

d.l. n. 78/2010 (art. 10, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). Il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. decreto mille proroghe ), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha, poi, stabilito che Equitalia Giustizia (art. 2, comma 21): recupera le proprie spese di gestione, inerenti le attività rese nell ambito dei fini statutari, secondo il principio della prededuzione, con le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei rapporti con i competenti Ministeri : trasferisce le risorse sequestrate in forma di denaro intestate FUG su uno o più conti correnti intrattenuti con gli operatori finanziari che garantiscono un tasso di interesse attivo allineato alle migliori condizioni di mercato, nonché un adeguato livello di solidità e di affidabilità ed idonei livelli di servizio. Ulteriori previsioni riguardanti il FUG sono presenti negli articoli 40, 46 e 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia 11, come modificato dall analogo decreto 15 novembre 2012, n. 218 e dall art. 1, comma 189, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) che ha, tra l altro, disciplinato le modalità di afflusso al Fondo dei proventi dei beni sequestrati e confiscati nell ambito delle misure di prevenzione e delle somme ricavate dall alienazione degli stessi beni. In forza dell articolo 40, commi 5-ter e 5-quater, del d.lgs. n. 159/2011, inoltre, il Tribunale può destinare alla vendita i beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, in caso di pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie nella gestione. I proventi derivanti dalla vendita affluiscono al FUG al netto delle spese sostenute 12, per essere versati all apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati nella misura del 50% secondo le destinazioni previste dall art. 2, comma 7, del d.l. n. 143/2008 13, e, per il restante 50%, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell interno 14. 11 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 12 Se il Tribunale non confisca i beni mobili sequestrati e venduti dispone la restituzione all avente diritto dei proventi ricavati dalla vendita e versati al FUG, con i relativi interessi, calcolati ai sensi del decreto interministeriale n. 127/2009. 13 In misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell Interno; in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della Giustizia; all entrata del bilancio statale. 14 Per le esigenze dell Agenzia nazionale per l amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che li destina prioritariamente a finalità sociali e produttive. 11

Nel caso in cui occorra procedere alla restituzione dei beni confiscati, eventualmente alienati anche prima della confisca definitiva, a causa della revoca della misura ablatoria, la restituzione avviene per equivalente 15 ed il pagamento della relativa somma è posto a carico 16 del FUG (art. 46, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 159/2011). Inoltre, la legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228), ai commi dal 194 al 206, ha previsto una particolare procedura di liquidazione delle somme spettanti ai creditori muniti di ipoteca ovvero che abbiano avviato l esecuzione forzata su immobili sottoposti a confisca di prevenzione, ai quali non si applica la disciplina dettata dal libro I del d.lgs. n. 159/2011, in quanto la confisca è stata richiesta prima dell entrata in vigore del Codice Antimafia. La procedura prevede che: i titolari dei crediti 17, entro 180 giorni dall entrata in vigore della citata legge (entro il 30 giugno 2013), devono presentare, a pena di decadenza, domanda di ammissione del credito al giudice dell esecuzione, il quale, accertati la sussistenza e l ammontare del credito stesso nonché la presenza delle condizioni prescritte, emette il conseguente provvedimento di ammissione al pagamento, dandone comunicazione all Agenzia; decorsi 12 mesi dalla scadenza del termine (dal 1 luglio 2014) l ANBSC individua gli immobili da liquidare 18 per effettuare il pagamento dei crediti ammessi, procede alle operazioni di liquidazione e versa il ricavato in una gestione separata del FUG 19 ; terminate le operazioni suddette, l Agenzia individua i creditori con diritto a soddisfarsi sui beni in questione, forma il piano di riparto e procede ai conseguenti pagamenti, ponendo le somme a carico della gestione separata del FUG; il residuo giacente nella particolare gestione dopo le operazioni di pagamento dei crediti affluisce, al netto delle spese sostenute, al FUG 15 Al netto delle migliorie, quando i beni siano stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l interesse pubblico, e ad un valore rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell eventuale rivalutazione delle rendite catastali. 16 Dal tribunale che determina il valore del bene. 17 Soggetti muniti di ipoteca scritta sui beni confiscati anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione ovvero che, prima della trascrizione del sequestro, hanno trascritto un pignoramento sul bene o che, alla data di entrata in vigore della legge n. 228/2012, sono intervenuti nell esecuzione iniziata con il pignoramento medesimo. 18 Beni dal valore di mercato complessivo non inferiore al doppio dell ammontare dei crediti ammessi. 19 Per il tempo necessario alle operazioni di pagamento dei creditori. 12

per essere versato all apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato 20. Più recentemente, la legge di stabilità 2014 21, all art. 1, comma 467, ha disposto, esclusivamente per l anno 2014, che le quote delle risorse FUG destinate alla riassegnazione siano devolute in misura comunque non superiore al 50% con decreto, rispettivamente, dei Ministri dell interno e della giustizia, di concerto con gli altri Ministeri competenti per materia, ad alimentare i fondi di cui agli articoli 14 e 53 del d.p.r. 16 marzo 1999, n. 254 (fondi per l efficienza dei servizi istituzionali delle forze di polizia), nonché i fondi per l incentivazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In sede di conversione del d.l. 10 dicembre 2013, n. 136, la legge 6 febbraio 2014, n. 6 ha introdotto all art. 2 il nuovo comma 5-bis, ai sensi del quale, fino alla conclusione degli interventi di bonifica nella cd. terra dei fuochi, concorre agli interventi in questione una quota del FUG, determinata annualmente in funzione delle somme e dei proventi derivanti dalla vendita di beni mobili e delle attività finanziarie confiscati nell ambito di procedimenti penali a carico della criminalità organizzata per la repressione di gravi reati 22 commessi nel territorio della regione Campania. Infine, la legge 27 febbraio 2014 n. 15 23 recante Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, all art. 1, comma 21-quinquies, dispone l adozione, con decreto 24 di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, di specifiche disposizioni per disciplinare termini e modalità per la vendita dei titoli sequestrati, in modo da garantire la massima celerità del versamento del ricavato dell alienazione al FUG 25, nonché la restituzione all avente diritto, in caso di dissequestro, esclusivamente del ricavato dell alienazione, in ogni caso fermi restando i limiti entro i quali 26 è possibile l utilizzo dei beni e valori sequestrati. 20 Per essere riassegnato nei limiti e con le modalità di cui all art. 2, comma 7, del d.l. n. 143/2008, convertito dalla legge n. 181/2008. Analoga procedura è stata introdotta (art. 1, comma 205, della legge n. 228/2012) per i beni di cui al comma 194, confiscati in data successiva all entrata in vigore della stessa legge, e per i crediti vantati da terzi sugli stessi beni, anche se tale procedura è divenuta definitiva a decorrere dal 1 gennaio 2013. 21 Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. 22 Di cui agli artt. 259 e 260 del d.lgs. n. 152/2006. 23 Di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.150. 24 Su proposta del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell interno. 25 Versamento che deve avvenire comunque entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro. 26 Ai sensi dell art. 2 del d.l. n. 143/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181/2008. 13

2.2. La disciplina regolamentare In attuazione dell art. 61, comma 23, del d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, e dell art. 2, commi 1 e 6, del d.l. n. 143/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181/2008, è stato emanato il regolamento approvato con decreto interministeriale 27 n. 127 del 30 luglio 2009 28 per disciplinare le attività gestorie del FUG, le procedure di devoluzione allo Stato e di restituzione in caso di dissequestro o di revoca della confisca, gli investimenti e la rendicontazione nonché le riassegnazioni ai Dicasteri della giustizia e dell interno. Con successivo regolamento, approvato con decreto interministeriale n. 119 del 15 giugno 2010 29, è stato modificato ed integrato il precedente decreto per disciplinare le operazioni di reintestazione al FUG delle risorse assicurative 30 e dei contratti assicurativi 31 oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca. Il regolamento di cui al decreto n. 127/2009 ha, in particolare: 27 Del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell interno. 28 Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2009, Ufficio controllo Ministeri economicofinanziari, registro n. 4, foglio 238. 29 Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2010, Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, foglio n. 32. 30 Somme di denaro, con i relativi interessi, dovute dagli operatori assicurativi (imprese di assicurazione che rientrano nell ambito di applicazione del regolamento). 31 Contratti di assicurazione sulla vita, che prevedono l obbligo dell operatore assicurativo di versare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana, nonché i contratti di capitalizzazione e i contratti di adesione a fondi pensione aperti, istituiti e gestiti da operatori assicurativi, che prevedono l obbligo dell operatore di pagare somme determinate al termine del periodo contrattuale senza assunzione di rischio demografico (art. 1, lett. l) del decreto n. 127/2009, come integrato dal decreto n. 119/2010). Relativamente all estensione alla previdenza complementare delle disposizioni in materia di FUG è stato avanzato da un associazione di categoria quesito alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, per conoscere in particolare se, nella fase di contribuzione al fondo pensione (c.d. fase di accumulo), le posizioni individuali degli aderenti fossero o meno intangibili anche rispetto ad eventuali provvedimenti di coercizione reale di carattere penale. Nella risposta, resa nel dicembre 2010, si precisa che la normativa in materia di FUG prevede, in generale, la possibilità di assoggettare al Fondo anche le posizioni di previdenza complementare, specie quelle conseguenti all adesione a fondi aperti. In materia, occorre considerare, però, che l art. 11, comma 10, del d.lgs. n. 252/2005 stabilisce il principio di intangibilità della posizione individuale nella fase di accumulo e fissa dei limiti alla cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità della prestazione previdenziale erogata al termine della fase di accumulo. La ratio sottesa al principio di intangibilità della posizione individuale dell iscritto nella fase di accumulo e ai limiti successivi riferiti alle prestazioni deve essere ravvisata nella tutela della funzione previdenziale propria della previdenza complementare, che assicura al credito dell iscritto una particolare tutela da azioni esecutive e cautelari. Sulla scorta dei chiarimenti giurisprudenziali contenuti in alcune sentenze della Corte di Cassazione, si può ritenere che la posizione individuale di previdenza complementare non possa assolutamente formare oggetto in fase di accumulo di sequestro conservativo (istituto che, nel processo penale, è posto a presidio della garanzia patrimoniale a fronte di responsabilità per obbligazioni di natura civilistica, pagamento delle spese o risarcimento dei danni). Di contro, le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita e le anticipazioni per spese sanitarie potrebbero essere oggetto di sequestro conservativo solo nei limiti di un quinto. A conclusioni diverse dovrebbe pervenirsi laddove si sia in presenza di un sequestro penale o preventivo (atti di coercizione reale come l altra misura ablatoria ma che, a differenza di quella, sono adottati all interno di un procedimento penale e si fondono sul rapporto di strumentalità e derivazione tra la cosa e il reato) perché in tal caso non vengono in rilievo ragioni creditorie di soggetti terzi (pretese di carattere civilistico) ma prevale l interesse superiore dell ordinamento alla repressione dei reati, sovraordinato rispetto alle ragioni creditorie dell iscritto a previdenza complementare. In queste situazioni non potrebbe essere invocata, pertanto, l applicazione della norma speciale dell art. 11, comma 10, del d.lgs. n. 252/2005. 14

a. riservato ad Equitalia Giustizia l esecuzione delle restituzioni a seguito di provvedimento di dissequestro o di revoca della confisca, nonché la corresponsione degli interessi al netto delle spese di conservazione e amministrazione, delle commissioni, dei bolli e delle spese relative al rapporto con gli operatori 32 ; b. individuato puntuali obblighi di rendicontazione a carico di Equitalia Giustizia, chiamata a presentare rendiconti trimestrali delle restituzioni, delle devoluzioni allo Stato e delle intestazioni delle risorse relative ai procedimenti civili e fallimentari, oltre che un rendiconto annuale della gestione del Fondo; c. attribuito ad Equitalia il compito di effettuare il versamento all entrata del bilancio dello Stato delle risorse per le quali sussistono i requisiti per l incameramento; d. definito aspetti particolari della procedura di intestazione al Fondo delle risorse e regolato modalità e limiti di accesso 33 da parte degli amministratori giudiziari alle risorse intestate al Fondo, per fronteggiare le spese di conservazione e amministrazione dei beni sequestrati o confiscati; e. stabilito i vincoli che Equitalia deve rispettare nella gestione finanziaria del FUG ed i connessi adempimenti strumentali, prevedendo, in particolare: il divieto, salvo diversa disposizione dell Autorità giudiziaria, di disinvestimento delle risorse sequestrate in forma diversa dal denaro; l obbligo di registrare i tassi di interesse attivo riconosciuti dagli operatori finanziari sulle risorse intestate e di intrattenere un conto corrente, intestato FUG, con l operatore che riconosce il tasso più elevato, in ogni caso superiore a quello overnight 34 ; l obbligo di investire per massa, esclusivamente in titoli emessi e garantiti dallo Stato italiano, a condizione che sia garantita la pronta liquidazione dell investimento e che la relativa remunerazione sia complessivamente maggiore di quella assicurata dall operatore finanziario che riconosce il tasso di interesse più elevato; 32 Calcolati al c.d. tasso overnight, per il periodo intercorrente tra la data di intestazione e quella di restituzione, se le risorse sequestrate consistono in somme di denaro liquido, ovvero, negli altri casi, al tasso riconosciuto dagli operatori, per il periodo intercorrente tra la data del sequestro e quella della restituzione. 33 In particolare la Società deve mettere a disposizione dell amministratore delle somme o dei beni oggetto di sequestro o confisca, che ne faccia richiesta con atto formale previamente autorizzato dal giudice, le somme di denaro, nei soli limiti del saldo disponibile, afferenti al FUG e riferibili al compendio sequestrato o confiscato, con facoltà di compiere tutti gli atti di gestione consentiti dalla legge per la conservazione e amministrazione dei predetti beni. 34 Cioè alla media dei tassi di interessi attivi applicati dalle maggiori banche sui conti correnti dei loro clienti, di cui alla pubblicazione Bankitalia depositi overnight - presso l Eurosistema (cfr. art. 6, comma 3, lett. c. del regolamento n. 127/2009). 15

f. suddiviso le spese di gestione del Fondo tra commissioni e spese trattenute dagli operatori, spese sostenute da Equitalia Giustizia e spese inerenti alle attività di investimento; g. disciplinato le modalità di riassegnazione ai competenti Ministeri delle quote del Fondo destinate allo Stato; h. fissato la remunerazione massima spettante a titolo di aggio a Equitalia Giustizia nella misura del 5% dell utile netto della gestione finanziaria e rinviato ad apposito decreto ministeriale la determinazione dell aggio entro il limite massimo previsto. Il regolamento n. 119/2010 ha, come si è visto, esteso l applicazione della normativa sul FUG ai contratti assicurativi, vincolando gli operatori a trasmettere ad Equitalia Giustizia i provvedimenti di sequestro o confisca ed a versare, a seguito del verificarsi del rischio dedotto in garanzia e contemplato nei contratti ovvero alla scadenza degli stessi, le risorse dovute su conti correnti da essi aperti ed intestati al FUG. Lo stesso decreto contiene, inoltre, una disposizione di carattere generale (art. 6, comma 5), applicabile anche al di fuori dello specifico settore delle assicurazioni, concernente l obbligo di Equitalia Giustizia di comunicare al Ministero dell economia e delle finanze notizie utili ai fini dell avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti degli operatori inadempienti rispetto agli oneri di informazione. 2.3. I provvedimenti amministrativi a. I decreti informazioni Le informazioni che gli operatori finanziari ed assicurativi devono trasmettere ad Equitalia Giustizia in merito alle risorse confluite nel FUG sono individuate con decreto interministeriale 35. Finora risultano emanati tre decreti (cd. decreti informazioni 36 ), in data 23 ottobre 2008, 25 settembre 2009 e 7 novembre 2011 37, per individuare e definire le informazioni che le banche, Poste italiane S.p.A. e gli altri operatori finanziari devono trasmettere ad Equitalia Giustizia, nonché 35 Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze (MEF), di concerto con il Ministro della giustizia, attuativo dell art. 2, comma 3, del d.l. n. 143/2008 più volte citato. 36 Come definiti dall art. 1, lett. e) del regolamento n. 127/2009. 37 A firma del Direttore generale delle finanze del MEF di concerto con il Capo dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia. 16

disciplinare gli oneri e le analoghe procedure di informazione a carico degli operatori. b. I decreti di riparto delle quote da riassegnare Come disposto dall art. 2, commi da 7 a 7-quater del d.l. n. 143/2008 38, la determinazione delle quote delle risorse FUG 39 da riassegnare ai Ministeri dell interno e della giustizia e all entrata del bilancio dello Stato è demandata ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e si riferisce al complesso delle risorse intestate al Fondo, compresi gli utili della gestione finanziaria, e, limitatamente alle risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo 40, ad una quota da stabilire entro il limite massimo del 30% elevabile al 50% in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici. Le quote delle risorse da destinare, mediante riassegnazione, alle finalità di cui all art. 2, comma 7, del d.l. n. 143/2008 sono state determinate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010 41, dell 11 agosto 2011 e del 30 ottobre 2012 per le risorse intestate, rispettivamente, alla data del 31 dicembre 2009, del 31 dicembre 2010 e del 31 dicembre 2011. A tutt oggi non risulta emanato analogo decreto per stabilire, anche per l anno 2012, rispettivamente, le quote di riassegnazione delle risorse FUG e la percentuale delle somme in sequestro da versare allo Stato a titolo di anticipazione. Finora tutti i provvedimenti hanno determinato quote di riassegnazione del 49% al Ministero dell interno, finalizzate alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico 42, del 49% al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e del 2% all entrata del bilancio dello Stato. I vari d.p.c.m. fanno riferimento all interpretazione teleologica, sistematica e letterale delle disposizioni di cui ai commi 7 e 7-bis dell art. 2 38 Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181/2008. 39 Comprese quelle oggetto di sequestro penale o amministrativo. 40 Disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa, da destinare mediante riassegnazione. 41 In attesa dell emanazione del primo decreto, il Governo ha provveduto, nell ambito delle iniziative volte a fronteggiare i reati a sfondo sessuale, a riassegnare 100 milioni di euro al Ministero dell interno per il 2009 per le esigenze urgenti di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e 3 milioni di euro al Fondo nazionale contro la violenza sessuale (cfr. anche paragrafo 5.4. della presente relazione). 42 Fatta salva l alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, di cui all art. 18, comma 1, lett. c) della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512. 17

del d.l. n. 143/2008, in base alla quale è possibile superare la percentuale minima di un terzo prevista 43 per i due Ministeri della giustizia e dell interno, in caso di urgenti necessità, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali degli stessi dicasteri. Tali circostanze vengono individuate, per il Ministero dell interno, nella necessità di attuare misure strategiche nell ambito di uno straordinario piano di interventi di contrasto alla criminalità e di rafforzare la realizzazione di iniziative straordinarie in materia di soccorso pubblico, e, per il Ministero della giustizia, nell urgente necessità di adottare misure volte all adeguamento delle proprie strutture in funzione delle straordinarie esigenze della giustizia nonché di assicurare anche la copertura degli oneri derivanti dall applicazione delle misure 44 in materia di mediazione e conciliazione. c. I decreti di anticipazione delle risorse sequestrate Ai sensi dell art. 2, comma 7, del d.l. n. 143/2008, anche una percentuale delle risorse intestate al FUG e rivenienti dai sequestri penali o amministrativi 45 può essere destinata alla riassegnazione ai Ministeri 43 Dalle lettere a) e b) del citato comma 7 dell art. 2. 44 Ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. 45 Il codice di procedura penale individua vari tipi di sequestro (sequestro penale, sequestro preventivo, sequestro conservativo), quali misure cautelari consistenti in atti di coercizione reale destinati ad assoggettare determinate cose ad un vincolo di indisponibilità, mediante lo spossessamento di chi è legittimato a farle circolare con effetti giuridici, e collega a ciascuna figura presupposti propri. Il sequestro preventivo in senso stretto o impeditivo (art. 321, comma 1, c.p.p. tende ad evitare la reiterazione dell attività illecita o l aggravarsi delle conseguenze del reato e si distingue da quello strumentale alla confisca (art. 321, comma 2, c.p.p.), misura che tende, invece, ad interrompere provvisoriamente il rapporto intercorrente tra persone e cosa, sintomatico del pericolo di attività delittuose. Scopo del sequestro conservativo (art. 317 c.p.p.), invece, è quello di impedire che l imputato o il responsabile civile, attraverso la disponibilità materiale e giuridica dei propri beni, si sottraggano alle rispettive obbligazioni nascenti dal reato e dal processo. Esso si esegue nelle forme del pignoramento e può avere ad oggetto anche crediti dovuti a titolo di stipendio, di salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego. Il sequestro probatorio, disciplinato dall art. 253 c.p.p. e destinato ad assoggettare determinate cose ad un vincolo di indisponibilità, costituisce la misura più idonea per accertare la fondatezza della notitia criminis attraverso l acquisizione del corpo del reato o delle cose ad esso attinenti. Il sequestro amministrativo, a sua volta, è una misura cautelare, adottata ai sensi dell art. 13 del d.p.r. n. 571/1982 ( Norme per l attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge n. 689/1981 ), delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa. Le misure cautelari in questione si distinguono nettamente dalla confisca (art. 240 c.p.p.) misura di sicurezza patrimoniale consistente nell espropriazione coattiva e senza indennizzo ad opera dello Stato delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere reato o ne rappresentano il profitto o il prodotto (la natura giuridica dell istituto è da qualche tempo riconosciuta come sanzionatoria). L art. 1, comma 143, della legge n. 244/2007 ha introdotto l istituto della confisca per equivalente, ai fini della repressione dei delitti indirizzati a fare conseguire al reo un profitto di natura economica e, quindi, con l estensione generalizzata a quasi tutti i reati tributari. Successivamente all entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti è possibile, come rilevato dalla Suprema Corte (Cass. Pen., sez. II, 18