CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MIOTTO, AMATO, GRASSI, D INCECCO, PATRIARCA, PAOLA BOLDRINI, CAPONE

Documenti analoghi
Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2351

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3234

I beneficiari del riconoscimento economico possono essere:

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure per il sostegno dell imprenditoria femminile

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE NICCO, BRUGGER, ZELLER

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato PRESTIGIACOMO

FASIOLO, GIACOBBE, MARCUCCI, MATTESINI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, PUPPATO,

d iniziativa dei deputati BINETTI (100); GRASSI, MIOTTO e RAMPI (702); Dorina BIANCHI (1250) (V. Stampati Camera nn.

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1545

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 6 Marzo 1992.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2285

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni per la promozione del parto indolore

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1 luglio 2015

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

(2) Vedi, anche, la L. 25 luglio 1997, n. 238 e l'art. 4, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 477

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 477

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 465

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

Introduzione alla prima edizione... Introduzione alla seconda edizione... Introduzione alla terza edizione...

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1254

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 22 gennaio 2014 (v. stampato Camera n. 1994)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 161

d iniziativa dei senatori D AMBROSIO LETTIERI, VICECONTE, D ANNA, AIELLO, SCILIPOTI ISGRÒ, RIZZOTTI e ZUFFADA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOCCI, GINOBLE, GRASSI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici e della nautica

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Istituzione di un Fondo di garanzia per i lavoratori impiegati con contratti di lavoro flessibile

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

1 di 5 20/01/ :30

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

A.C Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. (Nuovo testo)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. n. 2197, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI DELFINO, FORLANI

LEGGE REGIONALE N. 7 DEL REGIONE VENETO SOSPENSIONE DELL OBBLIGO VACCINALE PER L ETÀ EVOLUTIVA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 405

MUSSOLINI, CASSANO, TARQUINIO, SCILIPOTI, CARIDI, AZZOLLINI, PELINO, AIELLO, LONGO, FORMIGONI, LANGELLA, CONSIGLIO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 58. Norme sulla riabilitazione attraverso l utilizzo del cavallo

Di essere nato a...prov... il, Di essere residente a prov.. CAP...Via... n... cod.fisc. tel.. fax... in qualità di:

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 19 novembre 2008 (v. stampato Senato n. 1073)

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 276

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

ATTIVITÀ MEDICO-LEGALE AI SENSI DELLA L. 210/92

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 215

OGGETTO: La nuova quattordicesima dal 1 gennaio 2017

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Modifiche alla Tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE SAGLIA, CAZZOLA, BALDELLI, ANTONINO FOTI, DI BIAGIO, PELINO

Delibera della Giunta Regionale n. 406 del 27/07/2016

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1767

Premesso che: Considerato che:

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 9. Disposizioni a sostegno dei pazienti anticoagulati

I) DOMANDA ex L.210/92 PER DANNO IRREVERSIBILE CORRELATO A VACCINAZIONE, TRASFUSIONE O SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2400

d iniziativa dei senatori AMATI, VATTUONE, LATORRE, CUCCA, FEDELI, LUCHERINI, MIGLIAVACCA, PEGORER e VALENTINI

ESITI. Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Seduta straordinaria del 29 maggio 2014 Via Parigi, 11 Roma Ore 10.00

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni in favore dei trombofiliaci. d iniziativa del senatore MASSIDDA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE VI UFFICIO X

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

A.C (Approvato dal Senato A.S. 1599)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per favorire lo sviluppo dell imprenditoria giovanile nel settore agricolo

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 323

d iniziativa dei senatori VALENTINI, AMATI, ASTORRE, FISSORE, GRANAIOLA, PUGLISI, TOMASELLI, COLLINA, DE BIASI e FABBRI

Premesso che: Considerato che:

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione da parte delle Sedi provinciali INPDAP, si forniscono i criteri di attuazione della nuova normativa.

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (FLICK)

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BORGHI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 31 maggio 2017 (v. stampato Senato n. 968)

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2283

N Legislatura 16º - Disegno di legge N Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Pensioni Inps: chiarimenti in merito alla corresponsione della somma aggiuntiva (Inps, Circolare n. 119)

3444/XII/ /XII/ /XII/ /XII/ /XII/ /XII/1. 27.

approvato dal Senato della Repubblica il 19 novembre 2008 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 febbraio 2009

SENATO DELLA REPUBBLICA

LA SCHEDA NORMATIVA DEL DECRETO LEGGE 90/2014

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione del Museo nazionale della seta. d iniziativa del senatore BUTTI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

d iniziativa dei senatori GRANAIOLA, FILIPPI, AMATI, VALENTINI, RICCHIUTI e Maurizio ROMANI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BERNARDO, ABRIGNANI, BOCCADUTRI, CIRACÌ, FALCONE, FRAGOMELI, MENORELLO, ZOGGIA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2786

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE ZARDINI, TINAGLI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CAUSI

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4473 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MIOTTO, AMATO, GRASSI, D INCECCO, PATRIARCA, PAOLA BOLDRINI, CAPONE Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, nonché dei loro familiari Presentata l 8 maggio 2017 ONOREVOLI COLLEGHI! La presente proposta di legge prevede alcune modifiche alla legge n. 210 del 1992, con la quale si riconosce ai soggetti che, a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, hanno riportato danni irreversibili il diritto a percepire un indennizzo, vitalizio, da parte dello Stato. Si tratta di modifiche richieste da varie associazioni di malati e che hanno già trovato riscontro nei progetti di legge presentati sia alla Camera che al Senato in questa legislatura, in particolare l atto Camera n. 2268 della deputata Di Vita ed altri e l atto Senato n. 2351 del senatore Maurizio Romani ed altri. In particolare, anche recentemente l Associazione per malati emotrasfusi e vaccinati (AMEV) di Firenze ha sollecitato l esame dei progetti di legge presentati che meritano la necessaria attenzione. Le modifiche da apportare alla legge n. 210 del 1992 riguardano: 1) la necessità di prevedere la sussistenza di un danno psicologico per i familiari conviventi contemporaneamente all accertata lesione fisica del soggetto danneggiato da vaccinazione in quanto la lesione alla salute provocata da una vaccinazione altera l integrità psicologica dell intero contesto familiare e pertanto l ambito di applicazione della legge va esteso anche a tale fattispecie finora non accolta dal Ministero della salute e dalle competenti commissioni mediche (articolo 1 della presente proposta di legge);

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 4473 2) la necessità di eliminare il termine di scadenza triennale previsto dalla legge e l esigenza di ampliare il termine di trenta giorni per poter ricorrere avverso l eventuale giudizio negativo delle commissioni mediche (articolo 2 della presente proposta di legge); 3) la necessità di uniformare la legge a quanto disposto con il parere del Consiglio di Stato n. 5/2012 del 9 gennaio 2012, il quale ha riconosciuto che «il Ministero ha solo il potere di valutare la fondatezza o meno delle censure rivolte dal ricorrente, limitando la propria cognizione ai punti e ai capi che sono coinvolti» e che «tenuto conto che il Ministero è privo del potere di sindacare la discrezionalità tecnica della Commissione in sede di erogazione dell indennizzo, non si capisce come tale potere possa essergli concesso in sede di decisione del ricorso dell interessato al di fuori dell ambito da esso devoluto». Pertanto con la modifica proposta si prevede che il Ministero della salute si pronunci esclusivamente sul merito dei motivi oggetto del ricorso (articolo 3 della presente proposta di legge); 4) la necessità di correggere gli effetti della citata prassi ministeriale e, pertanto, di prevedere che venga liquidato quanto dovuto ai ricorrenti (articolo 4 della presente proposta di legge); 5) la necessità di riconoscere, in analogia con numerose pronunce, indennizzi differenziati in caso di pluralità di patologie manifestatesi a seguito della somministrazione di un farmaco (articolo 5 della presente proposta di legge).

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 4473 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Indennizzo della lesione all integrità psicologica dei congiunti del danneggiato). 1. Al comma 4 dell articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: «di cui al comma 1;» sono inserite le seguenti: «alle persone che, in qualità di congiunti, di appartenenti allo stesso nucleo familiare, di convivente more uxorio o di altra parte dell unione civile del soggetto già indennizzato ai sensi del presente articolo, abbiano riportato una lesione al l integrità psicologica, accertata dalla competente commissione medico-ospedaliera di cui all articolo 4, quale conseguenza della lesione provocata da trattamento sanitario praticato al congiunto indennizzato;». ART. 2. (Termini per la presentazione delle domande di indennizzo). 1. All articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I soggetti interessati a ottenere l indennizzo di cui all articolo 1, comma 1, presentano all azienda sanitaria locale competente le relative domande, indirizzate al Ministro della salute. L azienda sanitaria locale provvede, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande, all istruttoria delle domande stesse e all acquisizione del giudizio di cui all articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della salute che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative. La domanda di indennizzo da parte dei familiari che hanno riportato una lesione all integrità psicologica, di cui al

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 4473 comma 4 dell articolo 1, è imprescrittibile»; b) il comma 7 è abrogato. 2. Al comma 1 dell articolo 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi». ART. 3. (Ricorso al Ministro della salute). 1. Al comma 2 dell articolo 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: «sentito l ufficio medico-legale» sono inserite le seguenti: «e procedendo alla valutazione solo dei motivi proposti dal ricorrente». ART. 4. (Liquidazione degli indennizzi). 1. Per i soggetti che hanno diritto all indennizzo ai sensi dell articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per i quali è stata accertata dalla commissione medico-ospedaliera l esistenza del nesso causale tra morbo e vaccinazione ai sensi dell articolo 4 della medesima legge n. 210 del 1992 e che, in sede di ricorso al Ministero della salute, hanno subìto la modifica di voci del provvedimento di riconoscimento della patologia o del nesso causale non oggetto di esplicita impugnazione, il Ministro della salute dispone la liquidazione dell indennizzo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. ART. 5. (Pluralità di esiti invalidanti). 1. Il comma 7 dell articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente: «I Ai soggetti danneggiati che a causa di vaccinazioni, trasfusioni o somministrazione di un unico farmaco riportano più esiti invalidanti quali effetti collaterali del

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 4473 trattamento sanitario, accertati dalla commissione medico-ospedaliera di cui all articolo 4, è riconosciuto, in aggiunta ai benefìci previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della salute con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto dai commi 1 e 2». ART. 6. (Disposizioni finanziarie). 1. Al maggior onere derivante dall attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

*17PDL0052160* *17PDL0052160*