REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI SOGGETTI AVENTI TITOLO PER L ACQUISTO O LA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA CONVENZIONATA. 1
Premesso che: - questo Comune è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 677 del 26/06/2000 e successivamente modificato con variante normativa approvata definitivamente con deliberazione della Giunta Regionale n. 1927 del 20/12/2006; - uno degli aspetti qualificanti del richiamato strumento urbanistico generale è costituito dall obbligo imposto agli operatori di riservare ad edilizia residenziale pubblica, in particolare la convenzionata, la percentuale del 40% del volume edilizio complessivo da realizzare in tutte le aree di espansione residenziale ad alto indice, vale a dire le zone C1, già quasi tutte edificate, B1 relativamente ai PL e C2, ancora in parte da realizzare; - compito dell Amministrazione Comunale è quello di assicurare il diritto alla prima casa ai cittadini, nell'ambito dei principi che regolano l'edilizia pubblica residenziale; - a tale scopo è necessario predisporre apposito Regolamento per disciplinare le modalità di accesso agli immobili di edilizia residenziale convenzionata da parte dei soggetti aventi titolo e priorità per l acquisto o la locazione di immobili di edilizia convenzionata, nei casi in cui essi siano nella disponibilità di Soggetti attuatori, imprese di costruzioni o loro consorzi, a seguito di specifici impegni convenzionali o nella disponibilità diretta dell Amministrazione Comunale; tutto ciò premesso, si predispone il presente regolamento con i seguenti articoli: ART. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento, di cui fanno parte integrante le premesse di cui sopra, ha la finalità di indicare le modalità ed i criteri di selezione per la formazione di una graduatoria di merito di Cittadini di Putignano aventi titolo all acquisto o alla locazione di alloggi residenziali realizzati da soggetti attuatori di edilizia convenzionata pubblica che hanno sottoscritto apposita convenzione con l A.C., che fissa sia le condizioni economiche che quelle tipologiche degli stessi alloggi, in attuazione delle apposite leggi regolanti la materia, nazionali e regionali. 2
ART. 2 Obblighi dei soggetti attuatori dell edilizia residenziale pubblica convenzionata 1. Tutti i soggetti attuatori di un Piano di Lottizzazione, predisposto ai sensi dell art. 56 o 63 delle N.T.E. del P.R.G. vigente, sono obbligati a garantire la quota parte di edilizia economica e popolare in misura non inferiore al 40% della volumetria di progetto dell intero insediamento del comparto oggetto dell intervento stesso. 2. Inoltre, per i soggetti attuatori di un Piano di Lottizzazione che hanno i requisiti per la realizzazione diretta della quota di edilizia residenziale pubblica in forma convenzionata, vale a dire la proprietà o la procedura in corso per l acquisto delle aree relative con stipula di un contratto preliminare registrato e trascritto, in ossequio al vigente Regolamento per l assegnazione di aree pubbliche, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 39 del 3/06/2004, modificato dalla delibera di C.C. n. 64 del 22/12/2005, le disposizioni del presente Regolamento sono da ritenere prescrittive nel caso in cui siano approvate dal Consiglio Comunale prima della presentazione dello stesso Piano di Lottizzazione. 3. I programmi di edilizia residenziale pubblica convenzionata da parte dei soggetti attuatori saranno realizzati previo atto di cessione gratuita delle aree a tale scopo destinate nel Piano di Lottizzazione approvato in favore dell Amministrazione Comunale e successivo atto di riassegnazione delle stesse in diritto di proprietà dall A.C. ai soggetti attuatori con la contestuale sottoscrizione di apposita convenzione, ai sensi dell art. 35 della legge 865/1971 e degli artt. 17 e 18 del D.P.R. n. 380/2001, contenente al suo interno: - I soggetti legittimati ad ottenere in proprietà e/o in locazione gli alloggi, secondo i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l acquisto di alloggi economici e popolari, così come precisati nel presente Regolamento. - Le caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi. - La determinazione del prezzo di acquisto degli alloggi. - L indicazione precisa delle modalità di pagamento dell importo di acquisto degli alloggi, frazionato in modo prestabilito con quote percentuali stabilite secondo il principio degli stati di avanzamento dei lavori di costruzione degli alloggi. 3
- La determinazione del canone di locazione degli alloggi. - Le clausole penali. - La durata della stessa convenzione. ART. 3 Soggetti aventi titolo per l acquisto e la locazione di alloggi di edilizia convenzionata 1. Sono considerati soggetti aventi titolo per l acquisto e la locazione di alloggi di edilizia convenzionata i singoli Cittadini aventi i seguenti requisiti alla data di pubblicazione del Bando pubblico per la costituzione della Graduatoria di cui al presente Regolamento: - residenza o attività lavorativa esercitata a Putignano; - reddito relativo al nucleo familiare, per l anno di imposta precedentemente concluso, non superiore ad euro 25.822,85, secondo quanto fissato dalla Circolare Ministeriale 1 agosto 1995, n. 3825; - non essere proprietari, il richiedente e tutti gli altri componenti del suo nucleo familiare, nel Comune di Putignano di un alloggio adeguato, secondo la definizione di cui all art. 9 del presente Regolamento. ART. 4 Bando per la formazione della Graduatoria per l acquisto e la locazione degli alloggi 1. Il Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica, sulla base del presente Regolamento e delle prescrizioni di legge, provvederà ad emanare apposito Bando per la presentazione delle domande di accesso agli immobili da acquistare e da locare, secondo due distinte Graduatorie, da valere per tutti i programmi costruttivi proposti, all interno dei comparti assoggettati a Piano di Lottizzazione convenzionata, dai soggetti attuatori di edilizia convenzionata pubblica che abbiano sottoscritto la prevista convenzione con l A.C., contenente le disposizioni indicate al precedente art. 2. 4
2. Lo stesso Dirigente, agendo nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, dovrà emettere un unico bando con cui disciplinare contestualmente la presentazione delle domande sia per l acquisto che per la locazione degli alloggi. 3. Detto bando, oltre a fornire le indispensabili indicazioni relative alle aree interessate, al numero degli alloggi previsti per l acquisto e/o per la locazione, dovrà indicare: a) Termine di scadenza per la presentazione delle relative domande; b) Contenuto della domanda; c) Criteri e punteggi per la formazione delle graduatorie; d) Documenti da allegare alla domanda di partecipazione. 4. Il bando è pubblicato all Albo Pretorio ed inserito nel sito web comunale per trenta giorni consecutivi e dello stesso è data notizia nei giornali a diffusione locale. In tale periodo e nei successivi quindici giorni consecutivi possono essere presentate le domande di accesso agli immobili da acquistare e da locare, corredate dalla documentazione prevista. ART. 5 Contenuti della domanda 1. La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune, dovrà contenere: a) Generalità del soggetto richiedente. b) Reddito netto complessivo riferito al nucleo familiare del soggetto richiedente, da calcolarsi secondo le norme previste per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (art. 21 legge 457 del 5 agosto 1978 e successive modificazioni). c) Indicazione di eventuali proprietà (piene o gravate da altrui diritti di usufrutto, uso o abitazione) o titolarità di diritti di usufrutto, uso o abitazione di alloggi e loro caratteristiche, riferita al nucleo familiare del richiedente. d) Dichiarazione di precedente assegnazione di area o alloggio in diritto di superficie in area P.E.E.P.. e) Ulteriori titoli di preferenza per l'attribuzione di punteggi, previsti nel successivo articolo 7, ritenuti utili per la redazione della graduatoria. 5
f) Sottoscrizione della stessa da parte del richiedente. 2. I soggetti che abitano in alloggio che deve essere abbandonato a seguito di ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto devono allegare alla domanda copia dell'ordinanza o della sentenza. ART. 6 Compiti della Commissione comunale giudicatrice 1. Un apposita Commissione comunale giudicatrice provvederà a: a) Istruire le domande pervenute sia che si riferiscano all acquisto che alla locazione, anche con eventuali accertamenti riferiti in particolare al possesso da parte dei richiedenti dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo n. 3 della delibera CIPE 13 marzo 1995, avvalendosi degli Uffici comunali preposti; b) Attribuire i punteggi, previa verifica dalla documentazione relativa ai criteri stabiliti dal Bando previsto dal presente Regolamento; c) Formare la graduatoria provvisoria e definitiva, sia per gli alloggi da acquistare che per quelli da locare.. 2. La Commissione comunale giudicatrice è composta dai seguenti soggetti: a) Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica della IIIª Ripartizione Tecnica Urbanistica- Edilizia, che la presiede; b) Dirigente della Vª Ripartizione Tecnica LL.PP.- Patrimonio ; c) Segretario Generale Comunale; d) Funzionario del Settore Urbanistica, designato dal Dirigente della IIIª Ripartizione Tecnica, con ruolo di Segretario senza diritto di voto. 3. Le graduatorie provvisorie di cui sopra, rispettivamente per l acquisto e la locazione degli alloggi previsti, verranno pubblicate all'albo Pretorio per 20 (venti) giorni consecutivi. 4. Di dette pubblicazioni verrà dato contestuale avviso ai richiedenti l inserimento nelle graduatorie, per permettere loro la presentazione, entro i successivi 10 (dieci) giorni, di eventuali osservazioni, che verranno esaminate, anch esse, dalla stessa Commissione giudicatrice, ai fini della formazione delle graduatorie definitive, entro i successivi 10 giorni. 6
5. Entro i successivi 15 giorni dalla formazione delle graduatorie definitive da parte della Commissione comunale giudicatrice, le stesse sono approvate dal Dirigente del Servizio di Edilizia Pubblica della IIIª Ripartizione Tecnica con apposita determinazione da pubblicarsi all Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 6. Dell avvenuta inclusione nella graduatoria definitiva è data comunicazione agli interessati, mediante notifica o a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. 7. Le graduatorie definitive sono comunicate ufficialmente a tutti i soggetti attuatori della edilizia convenzionata pubblica che abbiano sottoscritto la prevista convenzione con l A.C.. ART. 7 Criteri per l'attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie 1. I criteri per l'attribuzione dei punteggi a singoli richiedenti sono raggruppati e contraddistinti con la stessa lettera nel seguente elenco: a1 - soggetto residente nel Comune di Putignano da almeno tre anni dalla data del bando:..punti 10; a2 - soggetto non residente ma che presta attività lavorativa continuativa nel Comune da almeno tre anni dalla data del bando: punti 10; a3 - soggetto residente nel Comune di Putignano da almeno 6 mesi e da meno di tre anni dalla data del bando:. punti 5; a4 - soggetto non residente, ma che presta attività lavorativa continuativa da almeno 6 mesi e da meno di tre anni dalla data del bando:..punti 5; b1 - reddito netto dichiarato dal richiedente relativo al proprio nucleo familiare inferiore all importo di. 15.000,00: punti 10; b2 - reddito netto dichiarato dal richiedente relativo al proprio nucleo familiare dell importo compreso tra. 15.001,00 e. 20.000,00:.. punti 5; b3 - reddito netto dichiarato dal richiedente relativo al proprio nucleo familiare dell importo compreso tra. 20.001,00 e. 25.822,85:... punti 1; c1 - soggetto non titolare, esso stesso o ciascun componente del nucleo familiare, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su di un appartamento:..punti 5; 7
c2 - soggetto titolare, esso stesso o ciascun componente del nucleo familiare, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su di un alloggio non adeguato alle necessità del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento: punti 3; c3 - soggetto titolare, esso stesso o ciascun membro del nucleo familiare, di quota uguale o inferiore al 50% del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su di un alloggio o titolare del diritto di proprietà di un alloggio gravato da usufrutto, uso o abitazione:...punti 2; c4 - soggetto già assegnatario, esso stesso o ciascun membro del nucleo familiare, di alloggio in diritto di superficie in zona P.E.E.P.:punti 1; d1 - soggetto che abita un alloggio che debba essere abbandonato a seguito di ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto:...punti 6; e1 - soggetto che abita in alloggio locato e non è, esso stesso o ciascun membro del nucleo familiare, titolare del diritto di proprietà di alcun alloggio sul territorio nazionale:.punti 2; f1 - presenza nel nucleo familiare di soggetti affetti da menomazioni che comportino una diminuzione permanente della capacità motoria, certificata dalle autorità competenti secondo le percentuali di seguito indicate e che abitino in alloggio con barriere architettoniche: - superiori a 2/3:.punti 1; - pari al 100%: punti 2. 2. Non sono cumulabili fra di loro i punteggi contraddistinti dalla stessa lettera nell elenco di cui al punto1. del presente articolo. 3. Le fattispecie dell elenco di cui al punto 1. del presente articolo sono riferite al nucleo familiare del richiedente, risultante dallo stato di famiglia o da altro certificato che attesti una qualche forma stabile di convivenza rilasciato dal Comune di residenza. ART. 8 Criteri generali per la formazione delle due graduatorie 1. Per i richiedenti che hanno ottenuto pari punteggio si procederà a stabilire il loro ordine di inserimento in graduatoria mediante il criterio del sorteggio, che sarà effettuato con apposita seduta 8
della Commissione comunale giudicatrice, da tenersi prima della formazione delle graduatorie definitive. 2. A tale operazione è consentita la partecipazione dei soggetti interessati. ART. 9 Definizione di adeguatezza di un alloggio 1. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 7 un alloggio di proprietà del richiedente, si considera adeguato" ai fini dell'applicazione del presente Regolamento quando ha una superficie utile, così come definita dalle leggi nazionale e regionale di riferimento, in funzione del numero di persone componenti il nucleo familiare del richiedente, compresa tra la seguente superficie minima e massima: - 2 persone: superficie utile compresa fra mq. 45,00 e mq. 55; - 3 persone: superficie utile compresa fra mq. 55,01 e mq. 65; - 4 persone: superficie utile compresa fra mq. 65,01 e mq. 75; - 5 persone: superficie utile compresa fra mq. 75,01 e mq.95; - per nuclei familiari maggiori si considera un aumento da 10 a 20 mq. a persona. 2. L'alloggio si considera sovradimensionato quando ha una superficie tale da permettere la convivenza di due nuclei familiari. ART. 10 Durata ed aggiornamento delle graduatorie definitive 1. Le graduatorie conservano la loro efficacia per tre anni dalla loro definitiva approvazione e comunque fino a quando non vengano definitivamente acquistati e/o locati tutti gli alloggi compresi nei programmi costruttivi proposti dai soggetti attuatori di edilizia convenzionata pubblica che abbiano sottoscritto la prevista convenzione con l A.C.. 2. Il bando per la formazione delle graduatorie successive deve essere emesso almeno quattro mesi prima della scadenza delle graduatorie vigenti. 9
3. Il Comune potrà procedere all emissione di nuovo bando anche prima della scadenza del termine di cui al precedente primo comma, qualora le suddette graduatorie si siano già esaurite o in procinto di esserlo in tempi ragionevolmente brevi, al fine di evitare ritardi negli acquisti e nelle locazioni. ART. 11 (Accettazione della proposta di acquisto o di locazione degli alloggi) 1. In relazione a tutti i programmi costruttivi proposti, all interno dei vari comparti assoggettati a Piano di Lottizzazione convenzionata, da soggetti attuatori di edilizia convenzionata pubblica, dopo la sottoscrizione della relativa convenzione e l individuazione del numero complessivo di alloggi da assoggettare all acquisto e/o alla locazione, il Dirigente del Servizio dell Edilizia Residenziale Pubblica dovrà provvedere ad emanare il relativo Bando pubblico ai sensi dell art. 4 del presente Regolamento per la formazione delle graduatorie definitive dei soggetti titolati, rispettivamente, ad acquistare e/o prendere in locazione gli alloggi come prima individuati. 2. Lo stesso Dirigente, una volta formate le graduatorie definitive, dovrà provvedere a comunicare a tutti gli appartenenti alle due graduatorie la disponibilità degli alloggi oggetto di acquisto e/o di locazione, nonché, contestualmente, a comunicare le due graduatorie a tutti i soggetti attuatori di edilizia convenzionata pubblica. 3. I soggetti appartenenti alle graduatorie di cui sopra, a partire dalla data di ricevimento della specifica comunicazione di disponibilità di acquisto o di locazione da parte del Dirigente del Settore dell Edilizia Residenziale Pubblica, hanno 90 (novanta) giorni di tempo per formalizzare il proprio intento di procedere con l acquisto e/o con l affitto dell alloggio prescelto all interno dei vari programmi costruttivi disponibili di edilizia convenzionata pubblica. 4. Anche i soggetti attuatori dei vari programmi costruttivi di edilizia convenzionata pubblica, di cui al precedente punto 1, dovranno rispettare nel suddetto periodo di 90 giorni l ordine di priorità stabilito nelle graduatorie di acquisto e/o di vendita comunicate ufficialmente dal Dirigente del Servizio dell Edilizia Residenziale Pubblica. 5. La mancata comunicazione per iscritto all A.C., nel termine sopra stabilito di 90 giorni, a firma congiunta di un soggetto inserito in una delle due graduatorie anzidette e di uno dei soggetti 10
attuatori dei programmi costruttivi di edilizia residenziale convenzionata, sarà considerata come atto di rinuncia al diritto di priorità stabilito dalla relativa graduatoria. 6. Alla scadenza dei 90 giorni previsti per far valere il diritto di priorità stabilito nelle due graduatorie, i soggetti attuatori dei programmi costruttivi di edilizia residenziale convenzionata dovranno, comunque, mettere a disposizione gli alloggi per l acquisto e/o la locazione a soggetti compresi nelle graduatorie anzidette, senza, però, l obbligo di rispettare il diritto di priorità a favore degli stessi. 11