Ordinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario

Documenti analoghi
Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Ordinanza del DDPS sull identificazione militare. Sezione 1: Disposizioni generali. del 29 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014)

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio

Ordinanza sul servizio civile

Regolamento di servizio dell esercito svizzero

Ordinanza del DDPS concernente i piloti militari (OPIM) Sezione 1: Ammissione e istruzione. del 19 maggio 2003 (Stato 3 giugno 2003)

Ordinanza sull assicurazione militare

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

Ordinanza sul servizio di volo militare

Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza del DDPS concernente gli operatori di bordo, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione

Ordinanza del DDPS concernente gli esploratori paracadutisti

Ordinanza del DDPS sulle funzioni, i gradi e il soldo nella protezione civile

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Ordinanza sul servizio di volo militare

del 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro

Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni (OPersTFA)

Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare

Ordinanza del DDPS sulle funzioni, i gradi e il soldo nella protezione civile

del 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)

Ordinanza sulle tasse e le indennità per l esame svizzero di maturità e gli esami complementari

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS

Regolamento di servizio dell esercito svizzero

Ordinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina:

Ordinanza sull assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Ordinanza concernente il contratto normale di lavoro per i giardinieri privati

Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa

Ordinanza concernente il contratto normale di lavoro per il personale dell'economia lattiera

Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base

Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale

Ordinanza concernente l obbligo di prestare servizio militare

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni

Ordinanza sulla navigazione militare

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

Ordinanza sulle strutture dell esercito

Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

Ordinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta

Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima

Ordinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo

(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008)

Ordinanza sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario

Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 14 novembre 2006) b. all Istituto federale della proprietà intellettuale;

Ordinanza del DDPS sugli operatori di ricognitori telecomandati

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Ordinanza del DDPS sullo svolgimento delle prove dei sistemi per dare l allarme alla popolazione

Ordinanza del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione

del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014)

del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010)

del 31 ottobre 2000 (Stato 12 dicembre 2000)

Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni)

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza sull accreditamento dei giornalisti

Ordinanza sull apprezzamento medico delle persone soggette all obbligo di prestare servizio di protezione civile

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre sul cinema (legge), ordina:

Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1

Ordinanza concernente un contratto normale di lavoro per gli educatori negli istituti e nei convitti

del 10 febbraio 1993 (Stato 1 gennaio 2009)

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità. al servizio e dell idoneità a prestare servizio.

Ordinanza sul personale federale

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

(Ordinanza sull introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)

Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell assicurazione per la vecchiaia

Legge federale sui sistemi d informazione militari

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA)

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari

Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle banche estere in Svizzera

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle banche estere in Svizzera

Regolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie

Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile

Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure

Iniziativa parlamentare Rapporti di lavoro e retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali

del 1 marzo 2006 (Stato 15 febbraio 2016)

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

Modifica del Progetto del 4 marzo 2015

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza sul servizio civile

del 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2009)

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia

Ordinanza sul sistema d informazione del servizio civile

(Ordinanza sui periodi di volo e di servizio) Art. 1 Oggetto, campo d applicazione e rapporto con il diritto internazionale

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Transcript:

Ordinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario (OPers-PRA-DDPS) del 25 agosto 2009 (Stato 1 ottobre 2009) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visto l articolo 40 dell ordinanza del 2 dicembre 2005 1 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario (OPers-PRA), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e campo d applicazione 1 La presente ordinanza disciplina, per gli impieghi militari e per la parte militare degli impieghi civili-militari, nell ambito della promozione della pace, del rafforzamento dei diritti dell uomo e dell aiuto umanitario: a. il rapporto di lavoro del personale da istruire e del personale impiegato; b. l istruzione e la preparazione del personale per detti impieghi. 2 Nella misura in cui non contenga o non ammetta espressamente eccezioni, essa si applica imperativamente anche al personale militare che assolve l istruzione o effettua l impiego. 3 Non è applicabile ai militari che effettuano l istruzione o l impiego come servizio militare computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio d istruzione giusta gli articoli 9 e 10 dell ordinanza del 19 novembre 2003 2 concernente l obbligo di prestare servizio militare (OOPSM) o come servizio militare volontario giusta l articolo 35 OOPSM. Art. 2 Competenze 1 Per le decisioni del datore di lavoro sono competenti le autorità secondo l articolo 2 dell ordinanza del 3 luglio 2001 3 sul personale federale e le normative emanate in virtù della stessa. RU 2009 4773 1 RS 172.220.111.9 2 RS 512.21 3 RS 172.220.111.3 1

Personale federale 2 Lo Stato maggiore di condotta dell esercito è competente per l assistenza al personale. Sezione 2: Rapporto di lavoro e politica del personale Art. 3 Rapporto di lavoro 1 L istruzione e l impiego sono disciplinati in contratti d assunzione separati. 2 Dall istruzione assolta non è desumibile alcun diritto a un assunzione per un impiego. 3 Eccettuati i militari di professione ai sensi dell articolo 47 capoverso 1 della legge federale del 3 febbraio 1995 4 sull esercito e sull amministrazione militare (LM), per la durata del rapporto di lavoro il personale è equiparato ai militari a contratto temporaneo ai sensi dell articolo 47 capoverso 3 LM. Esso non è sottoposto all ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003 5 concernente il personale militare. Art. 4 Durata del contratto di lavoro 1 Il contratto di lavoro per l istruzione è limitato alla durata di detta istruzione. 2 Il contratto di lavoro per l impiego concreto è limitato alla durata di detto impiego. Se la durata dell impiego è indeterminata, il contratto di lavoro è limitato a un anno al massimo. 3 Se l istruzione o l impiego sono effettuati in parte come servizio militare computato sul totale obbligatorio dei giorni di servizio d istruzione o come servizio militare volontario, il contratto di lavoro è concluso per il resto del periodo d istruzione o d impiego. 4 Il contratto di lavoro per l impiego può essere prorogato un unica volta, di comune intesa. In casi particolari motivati lo Stato maggiore di condotta dell esercito può autorizzare un ulteriore proroga. 5 Un singolo contratto di lavoro o contratti di lavoro successivi senza interruzioni non possono avere complessivamente una durata superiore a cinque anni. Art. 5 Grado militare 1 Nell ambito dell istruzione e dell impiego il personale riveste di principio: a. il grado che ha rivestito sinora nell esercito; b. il grado che rivestiva al momento del suo proscioglimento dall obbligo militare; c. il grado di soldato se non è mai stato militare. 4 RS 510.10 5 RS 172.220.111.310.2 2

Personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario. O del DDPS 172.220.111.91 2 Sono fatti salvi: a. la nomina a ufficiale specialista giusta l articolo 104 LM 6 ; b. il conferimento a tempo determinato di un altro grado giusta l articolo 63 capoverso 1 OOPSM 7. Sezione 3: Prestazioni del datore di lavoro Art. 6 Giorni lavorativi e giorni di riposo durante l impiego 1 Se nel contratto di lavoro non è convenuto diversamente, nel luogo d impiego vige una settimana lavorativa normale di sei giorni lavorativi e un giorno di riposo. 2 In casi straordinari, il comandante o il capo della missione nel luogo d impiego può derogare in via transitoria a questa regola. Di conseguenza, i giorni lavorativi supplementari prestati devono essere compensati durante l impiego con tempo libero della medesima durata. Art. 7 Vacanze 1 Se il rapporto di lavoro dura meno di un anno, il diritto alle vacanze di cui all articolo 24 OPers-PRA è ridotto in maniera proporzionale. 2 Al personale il cui rapporto di lavoro quale impiegato del DDPS è mantenuto durante l impiego, il diritto alle vacanze risultante da tale rapporto di lavoro è ridotto in maniera proporzionale alla durata dell impiego. 3 Per calcolare la proporzionalità si considera l anno di dodici mesi e il mese di 30 giorni. 4 Non sono considerati giorni di vacanza: a. i giorni di riposo ai sensi dell articolo 6 capoverso 1; b. i giorni di congedo ai sensi dell articolo 26 OPers-PRA; c. i giorni del viaggio di andata e di ritorno tra la Svizzera e il luogo d impiego all inizio e al termine dell impiego; d. i giorni del viaggio di andata e di ritorno tra il luogo del congedo e il luogo d impiego. Art. 8 Congedo per fare e disfare i bagagli Per fare e disfare i bagagli, sia all inizio che al temine dell impiego il personale ha diritto ai congedi seguenti: 6 RS 510.10 7 RS 512.21 3

Personale federale a. mezza giornata lavorativa, per impieghi che durano fino a 14 giorni civili; b. un giorno lavorativo, per impieghi che durano da 15 a 30 giorni civili; c. un giorno lavorativo e mezzo, per impieghi che durano da 31 a 120 giorni civili; d. due giorni lavorativi, per impieghi che durano più di 120 giorni civili. Sezione 4: Obbligo di prestare servizio militare del personale Art. 9 Servizi d istruzione secondo l OOPSM Se un servizio d istruzione secondo l allegato 3 OOPSM 8 coincide totalmente o in parte con un impiego, l autorità competente ordina uno spostamento del servizio per motivi militari ai sensi dell articolo 29 OOPSM. Art. 10 Qualificazione e proposta Per la qualificazione e la proposta di personale nell istruzione e nell impiego si applicano per analogia gli articoli 41, 43 e 44 OOPSM 9. Art. 11 Tassa d esenzione dall obbligo militare Lo Stato maggiore di condotta dell esercito comunica all amministrazione competente per la tassa d esenzione dall obbligo militare i dati personali del personale e la durata del suo statuto di personale militare. Sezione 5: Disposizioni finali Art. 12 Modifica del diritto vigente L ordinanza dell 11 dicembre 2003 10 sul tiro fuori del servizio è modificata come segue: Art. 6 lett. a bis Art. 13 Diritto previgente: abrogazione L ordinanza del 26 febbraio 1997 11 sul servizio di promovimento della pace è abrogata. 8 RS 512.21 9 RS 512.21 10 RS 512.311. La modifica qui appresso é inserita nell O menzionata. 11 [RU 1997 860] 4

Personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario. O del DDPS 172.220.111.91 Art. 14 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 ottobre 2009. 5

Personale federale 6