SPEZIE ED ERBE AROMATICHE



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Marchio di qualità con indicazione di origine Marchio di qualità Südtirol/Alto Adige DISCIPLINARE per il settore SPEZIE ED ERBE AROMATICHE Decreto del Direttore della Ripartizione Economia n. 833 del 26.11.2014 1

I. Premessa Il marchio di qualità Südtirol o Alto Adige si prefigge l introduzione di misure di assicurazione della qualità nel settore alimentare allo scopo di: a) raggiungere e garantire un elevato livello di qualità per i prodotti agricoli e alimentari; b) far conoscere al consumatore l elevato livello di qualità e i criteri e servizi di qualità ad esso associati attraverso campagne di informazione e promozione; c) sostenere e promuovere il marketing commerciale e lo smercio di questi prodotti. Il marchio di qualità viene concesso ai prodotti che rispondono a determinati criteri di qualità in termini di produzione, caratteristiche del prodotto e precise norme sull origine. II. Disposizioni relative alla qualità e all origine 1. Campo di applicazione Il marchio di qualità con indicazione di origine può essere impiegato esclusivamente per i prodotti erboristici (spezie ed erbe aromatiche) menzionati nel presente regolamento, che devono soddisfare le disposizioni in materia di qualità, origine e produzione nonché le prescrizioni relative al procedimento e all utilizzo del marchio. Il regolamento descrive l utilizzo del marchio di qualità con indicazione di origine, i requisiti di qualità delle spezie ed erbe aromatiche dei prodotti di erboristeria, i relativi controlli in azienda, le spezie es erbe aromatiche nonché i compiti della Commissione tecnica e, da ultimo, le sanzioni applicabili in caso di non osservanza delle presenti disposizioni. L utilizzatore del marchio è tenuto a predisporre un protocollo di produzione in cui siano specificate le quantità prodotte. 2. Disposizioni relative alla qualità 2.1. Materie prime Le spezie ed erbe aromatiche utilizzate per la fabbricazione di prodotti di erboristeria devono provenire dalla provincia o dalla regione specificata sul marchio di qualità. Le spezie ed erbe aromatiche devono essere coltivate a un altitudine superiore a 500 m slm. Le spezie ed erbe aromatiche devono essere prive di terra e malerba. Dopo la raccolta devono essere selezionate secondo le necessità, ma non possono essere lavate, unica eccezione le radici. La raccolta deve avvenire nel tempo balsamico corretto. 2.2. Lavorazione Le spezie ed erbe aromatiche devono essere essiccate in appositi impianti di liofilizzazione, di deumidificazione o di riscaldamento ad aria calda oppure possono essere lavorate fresche. La temperatura di essiccazione non deve superare i +40 C. Fanno eccezione le radici e le sementi, che possono essere essiccate a temperature fino a un massimo di 60 C. L umidità residua delle spezie ed erbe aromatiche non deve superare il 40%. Le spezie ed erbe aromatiche devono essere preparate con macchinari da taglio e triturazione o con molini trituratori. Le parti estranee (malerba, parti inorganiche, parti in legno) non possono superare la quantità massima di 2 g/100 g nel prodotto erboristico. La quantità di stelo non deve superare la quantità massima di 3 g/100 g. Le erbe essiccate o confezionate devono essere congelate a una temperatura di -18 C per almeno 48 ore, per neutralizzare eventuali larve o uova di insetti. 2.3. Conservazione Le spezie ed erbe aromatiche devono essere immagazzinate in ambienti secchi e bui, a una temperatura non superiore ai 20 C. I contenitori utilizzati devono essere idonei per l impiego a contatto con i prodotti alimentari, ai sensi del D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777. Il magazzino deve essere indenne da parassiti e organismi nocivi (insetti, ragni e animali vertebrati). L umidità dell aria non deve superare il 60%. 2

2.4. Impiego di additivi e sussidi Non è consentito l uso di additivi (per esempio, acidificanti o umidificanti) e di aromi. 2.5 NO OGM Le erbe aromatiche e spezie non devono essere geneticamente modificate. 2.6. Prodotto finito Prodotti Definizione 1. Erbe singole I fiori o le erbe menzionati nell allegato A 2. Miscela di erbe o piante aromatiche 1 Costituiti esclusivamente da fiori e foglie o da semi e radici (ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e delle relative disposizioni attuative per la vendita diretta ai sensi del decreto del Presidente della Provincia del 7 aprile 2003). 3. Disposizioni relative all origine Le spezie ed erbe aromatiche recanti il marchio di qualità con indicazione d origine devono provenire dalla provincia o dalla regione specificata sul marchio di qualità; inoltre, devono essere prodotte, lavorate e confezionate soltanto da aziende di produzione e commercializzazione situate in quella provincia o regione e da qui immesse sul mercato. È vietato l acquisto da altre province o Stati. Nel caso in cui il confezionamento, nonché i procedimenti esclusivamente attinenti allo stesso, si compiano fuori dalla provincia o dalla regione specificata sul marchio di qualità, è necessario richiedere l autorizzazione espressa della ripartizione provinciale competente, sentita la preposta commissione tecnica; 4. Utilizzo del marchio di qualità L utilizzo del marchio di qualità è consentito per i prodotti provenienti dagli altri Stati membri della Comunità in conformità con le disposizioni della legislazione nazionale vigente. Il testo del marchio di qualità deve essere adattato di conseguenza. III. Modalità di impiego 2 L utilizzatore del marchio non può applicare accanto al marchio di qualità con indicazione di origine nessun altro marchio di origine o di qualità. Eccezioni quali, per esempio, le parole Bio o Gallo Rosso devono essere autorizzate dalla Commissione tecnica. Il marchio di qualità può essere utilizzato sugli imballaggi collettivi, sulla carta intestata e su ogni tipo di materiale pubblicitario. Questi materiali devono tuttavia essere direttamente correlati al prodotto che reca il marchio di qualità. Tutti gli impieghi del marchio di qualità devono essere approvati dalla Ripartizione provinciale competente, in accordo con l organismo di controllo. Il marchio di qualità deve avere dimensioni pari almeno all 80% della superficie del logo aziendale e/o deve essere apposto nel campo visivo del logo aziendale e può essere utilizzato soltanto nel colore prescritto. La larghezza minima del marchio di qualità che deve essere mantenuta è di 13 mm. Le eccezioni devono essere valutate caso per caso. Le linee guida per il corretto utilizzo del marchio di qualità sono consultabili sul portale del marchio di qualità accessibile dalle pagine web della Provincia di Bolzano (www.provinz.bz.it/qualitaetszeichen). IV. Controlli 1. Organo di controllo 1 Modificato con decreto dell Assessore n. 78 del 8. aprile 2009. 2 Modificato con decreto dell Assessore n. 78 del 8. aprile 2009. 3

Il programma di controllo viene realizzato per ciascuna categoria di prodotti da un organo di controllo indipendente e accreditato, incaricato dall associazione, dall organizzazione o dal consorzio di produttori delle rispettive categorie e in possesso delle competenze necessarie per eseguire i controlli ai sensi delle norme comunitarie vigenti. Il programma di controllo viene attuato nel rispetto del regolamento redatto per le diverse categorie di prodotti. 2. Controlli ai fini del rilascio dell autorizzazione Ai fini del rilascio dell autorizzazione all uso del marchio di qualità si effettuano controlli per accertare se l azienda disponga di locali sufficientemente spaziosi nonché dei necessari requisiti e delle attrezzature tecniche e igieniche indispensabili per la produzione, il confezionamento e la commercializzazione delle spezie ed erbe aromatiche della qualità richiesta. Viene verificato il rispetto dei requisiti igienici e ambientali per la produzione di prodotti di erboristeria ai sensi del regolamento che attua l articolo 1, paragrafi 1 e 2bis, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e le relative disposizioni attuative per la vendita diretta di cui al decreto del Presidente della Provincia del 7 aprile 2003, n. 10. Per la rivendita o per le aziende di commercializzazione valgono le disposizioni della normativa in materia di prodotti alimentari (legge 30 aprile 1962, n. 283, D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, regolamento (CE) 852/2004 nonché le norme sanitarie vigenti a livello provinciale D.L. 26 maggio 1997, n. 155, D.L. 21 maggio 2004, n. 164); inoltre, gli impianti e i locali devono rispecchiare lo stato dell arte della tecnologia. L esaminatore produce un protocollo di verifica e lo inoltra alla Commissione tecnica. Il protocollo rappresenta il primo passo verso l ottenimento del marchio di qualità. Successivamente tre prodotti erboristici vengono esaminati per verificarne la conformità al disciplinare. La relazione sull analisi è parte integrante dell esame finalizzato all ottenimento del marchio. La richiesta di autorizzazione all uso del marchio di qualità (allegato B) deve essere inoltrata al la Ripartizione provinciale competente. L esame per il rilascio dell autorizzazione può essere ripetuto più volte. 3. Controllo sull origine e la qualità Il controllo della qualità e dell origine viene effettuato a campione nell azienda stessa o sul mercato. L utilizzatore del marchio di qualità è tenuto a dimostrare in qualsiasi momento, su semplice richiesta degli organi di controllo, la provenienza dei prodotti contrassegnati dal marchio di qualità. 4. Disposizioni generali I protocolli degli esami effettuati devono essere conservati per almeno 5 anni. Il campione prelevato e sigillato nel corso della verifica annuale dell origine e della qualità deve essere conservato per 1 anno dall organo di controllo. 5. Riconoscimento dei controlli Viene fatto salvo il riconoscimento di accertamenti analoghi negli Stati membri della Comunità. V. Sanzioni 1. In caso di utilizzo improprio o indebito del marchio di qualità con indicazione d origine ovvero di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento o del contratto sull utilizzazione del marchio si applica l articolo 13 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12. 2. Gli impedimenti del servizio di controllo nell esecuzione delle proprie funzioni e le offese alle persone e/o alle cose del controllore comportano la sospensione temporanea o la revoca definitiva del diritto di utilizzo. 3. Un ritardo nel pagamento dei contributi per la pubblicità dovuti annualmente da ciascun utilizzatore del marchio di qualità per la promozione dei prodotti dei relativi settori in conformità alla decisione della Commissione tecnica competente autorizza alla revoca del diritto di utilizzo. L utilizzatore del marchio di qualità che durante una fase della campagna di vendita non sia autorizzato all uso del marchio è comunque tenuto a corrispondere l intero importo per la pubblicità riferito a quell anno. 4

4. Con la sospensione temporanea o con la revoca definitiva del diritto di utilizzo cessa l eventuale appartenenza dell utilizzatore del marchio alla Commissione tecnica in qualità di membro. VI. Disposizioni generali Commissione tecnica In merito alla composizione, alle funzioni e ai compiti della Commissione tecnica si applicano le disposizioni della legge provinciale con successive modifiche e integrazioni. 5

VII Disposizioni - Panoramica Prodotti erboristici - Marchio di qualità Südtirol/Alto Adige Panoramica delle disposizioni in materia di qualità e controllo Prodotto: spezie ed erbe aromatiche Marchio di qualità Südtirol/Alto Adige Attuale standard di legge Provenienza Standard minimo di qualità con indicazione di origine Le spezie ed erbe aromatiche recanti il marchio di qualità con indicazione d origine devono provenire dalla provincia o dalla regione specificata sul marchio di qualità; inoltre, devono essere prodotte, lavorate e confezionate soltanto da aziende di produzione e commercializzazione situate in quella provincia o regione e da qui immesse sul mercato. È vietato l acquisto da altre province o Stati. Controlli Numero di controlli ogni anno Coltivazione Raccolta Qualità delle erbe A un altitudine superiore a 500 m slm. La raccolta deve avvenire nel tempo balsamico. Le spezie ed erbe aromatiche devono essere prive di terra e malerba. Campione del prodotto disponibile il giorno del controllo Non possono essere lavate, unica eccezione le radici. 6

Lavorazione Le spezie ed erbe aromatiche devono essere essiccate in appositi impianti di liofilizzazione, di deumidificazione o di riscaldamento ad aria calda oppure possono essere lavorate fresche. La temperatura di essiccazione non deve superare i +40 C. Fanno eccezione le radici e le sementi, che possono essere essiccate a temperature fino a un massimo di 60 C. L umidità residua delle spezie ed erbe aromatiche non deve superare il 40%. Analisi laboratorio Campione del prodotto disponibile il giorno del controllo Le spezie ed erbe aromatiche devono essere preparate con macchinari da taglio e triturazione o con molini trituratori. Le parti estranee (malerba, parti inorganiche, parti in legno) non possono superare la quantità massima di 2 g/100 g nel prodotto erboristico. La quantità di stelo non deve superare la quantità massima di 3 g/100 g. Campione del prodotto disponibile il giorno del controllo Le erbe essiccate o confezionate devono essere congelate a una temperatura di -18 C per almeno 48 ore, per neutralizzare eventuali larve o uova di insetti. Conservazione Le spezie ed erbe aromatiche devono essere immagazzinate in ambienti secchi e bui, a una temperatura non superiore ai 20 C. I contenitori utilizzati devono essere idonei per l impiego a contatto con i prodotti alimentari, ai sensi del D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777. Il magazzino deve essere indenne 7

da parassiti e organismi nocivi (insetti, ragni e animali vertebrati). L umidità dell aria non deve superare il 60%. Additivi e aromi: D. Lgs. 25 gennaio 1992 n. 107 (Aromi) Decreto Ministeriale 27 febbraio 1996 n. 209 (Additivi alimentari) No OGM: Regolamenti (CE) 1139/98, 1829/2003 e 1830/2003 Non è consentito l uso di additivi (per esempio, acidificanti o umidificanti) e di aromi. Le erbe aromatiche e spezie non devono essere geneticamente modificate. Campione del prodotto disponibile il giorno del controllo (Organismi geneticamente modificati) 8

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