REGIONE MARCHE 1 CONSIGLIO REGIONALE VIII LEGISLATURA. deliberazione n. 52



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REGIONE MARCHE 1 CONSIGLIO REGIONALE deliberazione n. 52 VALUTAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL ARIA AMBIENTE (DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 1999, N. 351): ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE, PIANO DI AZIONE, INDIVIDUAZIONE AUTORITÀ COMPETENTE ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL 8 MAGGIO 2007, N. 64 Il Presidente pone in discussione il seguente punto all o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 36/06, a iniziativa della Giunta regionale Valutazione e gestione della qualità dell aria ambiente (decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351): zonizzazione del territorio regionale, piano di azione, indivudazione autorità competente dando la parola al Consigliere di maggioranza Francesco Comi e al Consigliere di minoranza Leonardo Lippi relatori della IV Commissione consiliare permanente; omissis Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione: 36/06-99

REGIONE MARCHE 2 CONSIGLIO REGIONALE IL CONSIGLIO REGIONALE Visto il d.lgs. 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell aria ambiente) e in particolare gli articoli 7, 8 e 9; Visto il d.m. 2 aprile 2002, n. 60 e il d.m. 1 ottobre 2002, n. 261; Vista la proposta della Giunta regionale; Visto il parere favorevole di cui all articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio ambiente e difesa del suolo, nonché l attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale; Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del primo comma dell articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare permanente competente in materia; Visto l articolo 21 dello Statuto regionale; D E L I B E R A 1) di approvare la zonizzazione del territorio regionale ai fini della valutazione e gestione della qualità dell aria, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del d.lgs. 351/1999, come nell allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2) di approvare il Piano di azione, ai fini ed ai sensi dell articolo 7, comma 2, del d.lgs. 351/ 1999, contenente le misure da attuare nel breve periodo, per ridurre il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme per l inquinamento atmosferico, come nell allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 3) di individuare l autorità competente, ai sensi dell articolo 7, comma 1, del d.lgs. 351/1999, alla gestione delle situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme per l inquinamento atmosferico, come nell allegato C, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Consiglio approva" IL PRESIDENTE f.to Raffaele Bucciarelli I CONSIGLIERI SEGRETARI f.to Michele Altomeni f.to Guido Castelli

REGIONE MARCHE 3 CONSIGLIO REGIONALE Allegato A Zonizzazione del territorio regionale ai fini della valutazione e gestione della qualità dell aria, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351 ZONA A Zona (unica regionale) nella quale il livello del PM10 comporta il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme: Intero territorio dei seguenti comuni: della Provincia di Pesaro e Urbino: - Gabicce Mare - Pesaro - Fano - Mondolfo - Colbordolo - Montelabbate - Sant Angelo in Lizzola - Cartoceto - Saltara - Montemaggiore al Metauro - San Costanzo della Provincia di Ancona: - Senigallia - Montemarciano - Falconara Marittima - Ancona - Numana - Sirolo - Chiaravalle - Monte San Vito - Monsano - Jesi - Agugliano - Camerata Picena - Osimo - Camerano - Castelfidardo - Loreto - Fabriano - Cerreto d Esi

REGIONE MARCHE 4 CONSIGLIO REGIONALE della Provincia di Macerata: - Porto Recanati - Potenza Picena - Civitanova Marche - Recanati - Macerata - Montecosaro - Morrovalle - Corridonia - Monte San Giusto - Pollenza - Tolentino - Matelica delle Province di Fermo e Ascoli Piceno: - Porto Sant Elpidio - Fermo - Porto San Giorgio - Altidona - Pedaso - Campofilone - Massignano - Cupramarittima - Grottammare - San Benedetto del Tronto - Sant Elpidio a Mare - Montegranaro - Monte Urano - Acquaviva Picena - Monteprandone - Monsampolo del Tronto - Spinetoli - Colli del Tronto - Castel di Lama - Ascoli Piceno ZONA B Zona (unica regionale) nella quale il livello del PM10 non comporta il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. Intero territorio dei Comuni non inclusi nella Zona A

REGIONE MARCHE 5 CONSIGLIO REGIONALE Allegato B Piano di azione, ai fini ed ai sensi dell articolo 7 comma 2 del d. lgs. 351/1999, contenente le misure da attuare nel breve periodo, per ridurre il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme per l inquinamento atmosferico Misure di Controllo (Misure programmatiche) 1. Programma per contribuire al finanziamento della conversione degli impianti di riscaldamento delle scuole presenti nell area AERCA, da olio combustibile e da gasolio a metano o a GPL. 2. Finanziamenti per l acquisto di nuovi autobus a metano destinati al trasporto pubblico locale Decreto del Dirigente della P.F. Mobilità, Trasporti ed Infrastrutture (DGR n. 601 del 16/05/2005). 3. Finanziamenti per la conversione degli autobus per il trasporto pubblico locale ad alimentazione ibrida (gasolio e metano) in collaborazione con il Servizio Governo del Territorio, Mobilità e Infrastrutture (modifica DGR n. 249 del 16/02/2005). 4. Completa attuazione degli interventi previsti dai piani urbani del traffico e della mobilità di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 248 del 9 febbraio 2005 e di cui al successivo DDS n. 33/MTI del 28/12/ 2005 e revisione degli stessi ai sensi dell articolo 36, commi 4 e 5 del nuovo Codice della strada. 5. Abbonamenti agevolati: studio per individuare ulteriori azioni per stimolare il trasporto casa lavoro con il mezzo pubblico, anche prevedendo azioni disincentivanti per chi utilizza il mezzo privato. 6. Emanazione appositi bandi finalizzati alla concessione di contributi per contenere i consumi energetici nei settori produttivi e per incentivare la produzione di energia termica con sistemi alternativi (D.G.R. n. 817 del 10/07/2006). 7. Individuazione di fondi per incentivare l opera di controllo delle emissioni in atmosfera di piccole e medie industrie da parte dell ARPAM, nonché quelli effettuati per le industrie soggette ad AIA. 8. Promozione di una campagna informativa a livello regionale sui pericoli alla salute derivanti dall inquinamento da polveri sottili e sulle azioni che si possono compiere per non contribuire ad emettere sostanze nocive nell aria. 9. Iniziative per la riduzione delle emissioni gassose degli autoveicoli quali il Progetto Metano, l Iniziativa per l utilizzo carburanti a basso impatto ambientale (I.C.B.I.), il Bollino Blu. 10. Implementazione del sito regionale del Servizio Ambiente con la parte inerente la qualità dell aria, nella quale riportare fra l altro le informazioni provenienti dalla rete di monitoraggio e quant altro sia necessario per la diffusione delle informazioni al pubblico. 11. Raccomandazione per il non impiego dell olio combustibile BTZ e, se possibile giuridicamente, divieto dell uso di tale combustibile. 12. Incentivi per la sostituzione delle caldaie di riscaldamento domestico con altre ad alto rendimento e a bassa emissione. 13. Introduzione con legge regionale di una tariffa per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera finalizzata all incremento dei controlli. 14. Definizione di meccanismi premiali per la bioedilizia ai fini del risparmio energetico e della diminuzione dell inquinamento atmosferico. 15. Utilizzazione dei laboratori mobili per monitorare quelle parti del territorio regionale in cui non si hanno conoscenze dirette, ma su cui sono necessari approfondimenti. 16. Finanziamenti in compartecipazione con gli enti locali per la costruzione di reti urbane di piste ciclabili. 17. Finanziamenti in compartecipazione con gli enti locali come contributi ai privati per l installazione di impianti a metano e/o gpl in auto a benzina escluse dai finanziamenti statali. 18. Finanziamenti in compartecipazione con gli enti locali per l acquisto di biciclette da concedere a noleggio. 19. Elaborazione e finanziamento in compartecipazione con gli enti locali di un piano di forestazione urbana.

REGIONE MARCHE 6 CONSIGLIO REGIONALE 20. Finanziamento in compartecipazione con gli enti locali di parcheggi scambiatori auto/bus/bici con il vincolo di incremento delle ZTL e zone pedonali. 21. Elaborazione di studi di fattibilità per la realizzazione di reti tranviarie. 22. Inventario e mappatura delle emissioni in atmosfera degli impianti industriali e artigianali e degli impianti ad olio combustile BTZ. Misure di riduzione o sospensione di talune attività (Misure contingenti) Le seguenti misure riguardano tutto o parte del territorio di competenza dell autorità competente come espressamente deciso nei singoli provvedimenti. 1. Misure di riduzione o sospensione del traffico veicolare (ad eccezione degli automezzi per il trasporto pubblico, dei taxi, dei veicoli delle forze di polizia, di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio, delle forze armate, dei veicoli sanitari e di soccorso, dei veicoli per il trasporto dei disabili): a. blocco della circolazione di alcune categorie di veicoli altamente inquinanti (per esempio: euro 0, SUV); b. limitazione della circolazione delle autovetture private con targhe alterne; c. limitazione della circolazione degli autocarri con targhe alterne; d. sospensione parziale del traffico, eccettuate particolari situazioni personali e particolari esigenze commerciali; e. sospensione totale del traffico. 2. Misure di riduzione o sospensione del riscaldamento di edifici pubblici e privati (fanno eccezione ospedali, case di riposo e simili, ambulatori medici): a. riduzione dell orario di accensione dei riscaldamenti in edifici pubblici e privati; b. riduzione della temperatura massima negli ambienti interni; c. sospensione dell uso di particolari combustibili ad uso industriale, commerciale e domestico (legna da ardere, carbone, BTZ, gasolio, altro). 3. Misure di riduzione o sospensione di altre attività influenti sulle emissioni in atmosfera. Condizione per l adozione delle misure L autorità competente adotta una o più delle misure, previa valutazione previsionale del rischio di superamento, sulla base dei superamenti già rilevati dalle stazioni di misura e alla luce dell esperienza storica degli anni precedenti. Durata delle misure L autorità competente decide la durata delle misure che può riguardare fasce orarie, l intera giornata, più giorni consecutivi, secondo la gravità delle previsioni. Estensione spaziale delle misure L autorità competente deciderà di volta in volta, nei singoli provvedimenti, l estensione spaziale delle misure su tutto o su parte del territorio di competenza.

REGIONE MARCHE 7 CONSIGLIO REGIONALE Allegato C Individuazione della autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme per l inquinamento atmosferico L autorità competente all adozione delle misure di interesse locale comunale, anche a seguito dei rilevamenti delle stazioni locali, è il Sindaco. L autorità competente all adozione delle misure riguardanti più comuni di una singola provincia, anche a seguito dei rilevamenti delle stazioni locali, è il Presidente della Giunta provinciale. L autorità competente all adozione delle misure riguardanti l intera zona individuata a rischio di superamento o una significativa parte di essa, comprendente territori di più province, anche a seguito dei rilevamenti delle stazioni locali, è il Presidente della Giunta regionale. In particolare fra gli altri casi possibili, si individuano i seguenti, a titolo esemplificativo. Quando il rischio di superamento riguarda, in ragione del numero dei superamenti già registrati nel corso dell anno e alla luce dell esperienza degli anni precedenti, una sola stazione da traffico l autorità competente è il Sindaco. Quando il rischio di superamento riguarda più stazioni da traffico di più Comuni, l autorità compente è il Presidente della Giunta provinciale. Quando il rischo di superamento delle stazioni da traffico riguarda il territorio di più Province, l autorità compente è il Presidente della Giunta regionale. Quando il rischio di superamento riguarda una stazione di fondo rurale l autorità compente è il Presidente della Giunta regionale. Quando il rischio di superamento riguarda una sola stazione di fondo urbano, l autorità competente è il Presidente della Provincia. Quando le stazioni di fondo urbano a rischio di superamento riguardano più Province, l autorità competente è il Presidente della Giunta regionale. Quando il rischio di superamento riguarda una stazione di fondo regionale, l autorità compente è il Presidente della Giunta regionale. In caso di inadempienza da parte del Sindaco o del Presidente della Giunta provinciale, le misure sono adottate, in via sostitutiva, dal Presidente della Giunta regionale.