Ordine degli Ingegneri della Provincia del Verbano Cusio Ossola. REGOLAMENTO per il funzionamento del Consiglio di Disciplina

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Ordine degli Ingegneri della Provincia del Verbano Cusio Ossola Vista la L. 1395/1923 Visto il R. D. 2537/1925 Visto il D. Lgs. Lgt. 382/1944 Vista la L. 536/1949 Vista la L. 241/90 e s.m.i. Visto il D.P.R. 328/01 Visto il D.Lgs. 196/03 Visto il D.P.R. 169/05 Visto il D.L. n.138/2011 e succ. Legge n. 148/2011 Visto il D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 Visto Il Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri a norma dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. 07-08/2013, n 137, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero di Giustizia n. 22 in data 30.11.2012. Visto il Codice Deontologico dell Ordine degli Ingegneri della Provincia del Verbano Cusio Ossola, approvato in data 20-02/2008. Il Consiglio dell Ordine degli Ingegneri nella seduta del 21/10/2014 approva il seguente REGOLAMENTO per il funzionamento del Consiglio di Disciplina Parte Prima SANZIONI E MOROSITA Art. 1 - Giudizio Disciplinare Il Consiglio di Disciplina territoriale è chiamato a reprimere d ufficio, su segnalazione del Consiglio dell'ordine, in base a notizie comunque pervenute o su ricorso delle parti, gli abusi e le mancanze o, comunque, i comportamenti non conformi alle norme del Codice Deontologico che gli iscritti abbiano commesso nell esercizio della professione. Art. 2 - Sanzioni Il Consiglio di Disciplina Territoriale può pronunciare contro gli iscritti all albo, tenuto conto della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni adeguata e proporzionata alla violazione delle norme deontologiche: a) avvertimento; b) censura; c) sospensione dall esercizio della professione per un tempo non inferiore a giorni 15 e non maggiore di mesi sei e tra tre mesi e due anni nei casi previsti dall art. 29 (L) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; d) cancellazione dall albo. Art. 2.1 Avvertimento La sanzione dell avvertimento consiste in un richiamo scritto comunicato solo all interessato sull osservanza dei suoi doveri ed in un invito a non ripetere quanto commesso. Viene inflitta nei casi di abusi o mancanze di lieve entità che non hanno comportato riflessi negativi sul decoro e sulla dignità della professione. Essa è trasmessa con lettera dei Presidenti dei Consigli di Disciplina e dell Ordine 1

Art.2.2 Censura La sanzione della censura consiste in una formale dichiarazione di biasimo, notificata al colpevole a mezzo di ufficiale giudiziario. E inflitta nei casi di abusi o di mancanze lesivi del decoro e della dignità della professione e nel caso di morosità nel pagamento del contributo annuo. Art.2.3 Sospensione La sospensione consiste nell inibizione all esercizio della professione e consegue di diritto nel caso previsto e regolato dagli articoli 19 e 35 del Codice Penale per tutto il tempo stabilito nel provvedimento del giudice che l ha comminata. La sanzione della sospensione dall esercizio della professione è, invece, inflitta per una durata minima di giorni 15 e fino al massimo di sei mesi: a) per violazioni del codice deontologico, che possano arrecare grave nocumento ad utenti/clienti o ad altro iscritto all albo, oppure generare una più estesa risonanza negativa per il decoro e la dignità della professione a causa della maggiore pubblicità del fatto; b) per morosità superiore ad una annualità nel pagamento dei contributi dovuti, ai sensi del successivo art. 5. La sanzione della sospensione dall esercizio della professione nei casi previsti dall art. 26 del D.P.R. 380/2001e s.m.i ha una durata compresa tra 3 mesi e due anni. Art. 2.4 Cancellazione La cancellazione dall albo consegue di diritto nel caso di interdizione dalla professione previsto e regolato dagli artt. 19 comma 1. n. 2, 30 e 31 del Codice Penale per l intera durata dell interdizione stabilita nel provvedimento del giudice che l ha comminata. La sanzione della cancellazione dall albo viene, altresì, inflitta nei casi di violazione del codice deontologico e/o di comportamento non conforme al decoro ed alla dignità della professione, di gravità tali da rendere incompatibile la permanenza nell albo. In caso di cancellazione rimane fermo l obbligo per l incolpato di corrispondere i contributi dovuti per il periodo in cui è stato iscritto all albo. Art. 3 - Reiscrizione Il professionista cancellato può, a domanda, essere di nuovo iscritto all albo qualora siano venute meno le ragioni che hanno determinato la cancellazione. In ogni caso, può essere di nuovo iscritto dopo aver ottenuto la riabilitazione secondo le norme vigenti, purché in possesso dei requisiti prescritti al momento di presentazione della domanda di reiscrizione. Art. 4 - Pubblicità La censura, la sospensione dall esercizio della professione e la cancellazione dall albo sono rese pubbliche mediante annotazione nell albo stesso ai sensi dell art. 61 del Codice della Privacy (D. Lgs. 196/03) che espressamente consente di menzionare nell albo professionale l esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull esercizio della professione. Inoltre tali sanzioni sono comunicate a tutti gli iscritti e a tutti gli Enti a cui viene trasmesso l'albo. Nel caso di iscritto che esercita attività professionale in tutto o in parte in regime di lavoro dipendente o di altra forma di rapporto di lavoro, il Consiglio comunica al datore di lavoro la sospensione dall esercizio della professione, con indicazione dei relativi periodi, e/o la cancellazione dall albo. Art. 5 - Contributo annuo Il contributo annuo dovuto dagli iscritti all albo è determinato dal Consiglio dell'ordine ai sensi degli artt. 18 e 37 del R. D. 2537/1925. E considerato comportamento non conforme al decoro e alla dignità della professione il mancato versamento dei contributi all Ordine di appartenenza (morosità). 2

Art. 6 - Morosità Scaduto il termine per il versamento del contributo di cui all art. 5 del presente Regolamento, il Presidente dell Ordine, rilevata la morosità, provvede, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure mediante PEC, a diffidare l iscritto ad effettuare il versamento del contributo entro e non oltre 60 gg. dal ricevimento della diffida, con la maggiorazione di 20.00 per spese istruttorie e con l espressa indicazione che, in caso contrario, si procederà all apertura nei suoi confronti del procedimento disciplinare. Scaduto senza esito il termine di 60 gg. il Presidente dell Ordine trasmette comunicazione al Presidente del Consiglio di Disciplina territoriale per l apertura del procedimento disciplinare. Il soggetto moroso, può incorrere nelle sanzioni della censura, della sospensione e della cancellazione dall albo ai sensi dell art. 2. In caso di cancellazione, ove l interessato richieda nuova iscrizione, oltre ad avere sanato la morosità per il periodo che ha dato luogo alla cancellazione, deve anche dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta. I contributi non versati, le relative penalità e gli eventuali costi aggiuntivi costituiscono crediti dell Ordine esigibili nelle forme di legge anche in caso di trasferimento dell interessato ad altro Ordine, di sospensione, di cancellazione. Parte Seconda PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Art. 7 - Competenza territoriale Il procedimento disciplinare è di competenza del Consiglio di Disciplina dell Ordine nel cui albo il professionista è iscritto. Art. 8 - Incompatibilità Il componente del Collegio di Disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interesse ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile, dandone immediata comunicazione agli altri componenti il Collegio di disciplina. Qualora non vi provveda spontaneamente, egli potrà essere ricusato dal soggetto sottoposto al procedimento disciplinare, secondo le modalità stabilite dall'articolo 52 del codice di procedura civile e dalle pertinenti disposizioni che regolano l'esercizio della funzione disciplinare nei confronti degli iscritti all'albo degli Ingegneri. Il Presidente del Consiglio di disciplina procederà alla sostituzione del consigliere in conflitto di interesse, per la trattazione del relativo procedimento, con altro componente Consiglio di disciplina Art. 9 Consiglio di Disciplina Il Presidente del Consiglio di Disciplina, responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., attribuisce ai costituiti Collegi di Disciplina il procedimento accertando l assenza di cause di incompatibilità con i componenti dello stesso. I membri della Collegio di Disciplina assumono l obbligo al segreto circa le notizie comunque conosciute nell espletamento dell incarico. Il Collegio di Disciplina ha il compito di procedere all istruttoria ed a decidere in piena autonomia sui procedimenti disciplinari ad esso assegnati e comunica l'esito al Presidente del Consiglio di Disciplina per l'attuazione del provvedimento. Art. 10 - Nomina segretario e consulenti Il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale ed il Segretario sono nominati ai sensi del comma 2 dell art. 2 del Regolamento per la designazione dei componenti i Consiglio di Disciplina territoriali pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero di Giustizia n. 22 in data 30.11.2012. La responsabilità del Collegio di Disciplina è collegiale. 3

Il Presidente del Consiglio di Disciplina può avvalersi di consulenti legali per lo svolgimento del proprio incarico. Art. 11 - Apertura della pratica e tentativo di conciliazione Il Presidente del Consiglio di Disciplina a seguito di denuncia o segnalazioni sottoscritte o provenienti da enti o da privati, dopo un attento esame dell attendibilità e fondatezza delle segnalazioni e dopo aver sentito le parti, esperisce ove possibile (e salvo che si tratti di comunicazione proveniente dall Autorità Giudiziaria o altra Autorità) un tentativo di conciliazione tra le parti. A tal fine convoca a mezzo raccomandata a/r, PEC, fax o e-mail gli interessati comunicando: l oggetto della vertenza, la parte attrice e la data di presentazione dell esposto, lo scopo dell incontro e cioè l esperimento del tentativo di conciliazione tra le parti, la possibilità di farsi assistere da un difensore, il responsabile del procedimento, l ufficio ove può prendersi visione degli atti. Il presidente individua il Collegio di Disciplina che affianca lo stesso nella procedura. Della eventuale conciliazione viene dato formalmente atto a verbale, sottoscritto da tutti i presenti, per l archiviazione del caso. In caso di esito negativo della conciliazione viene redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i presenti, che viene trasmesso al Consiglio di Disciplina per l'apertura del procedimento disciplinare. Art. 12 - Audizione incolpato In caso di mancata conciliazione o nei casi in cui la stessa non è prevista, il Presidente del Consiglio di Disciplina assegna il procedimento ad un Collegio di Disciplina e convoca a mezzo PEC, raccomandata a/r, fax o email l incolpato, avvisandolo della possibilità di prendere visione del fascicolo che lo riguarda e di presentarsi all incontro fissato eventualmente accompagnato da un difensore. Dell audizione deve essere redatto verbale sottoscritto da tutti i presenti. L incolpato ha possibilità di produrre ulteriore documentazione e memorie difensive. A tal fine gli viene assegnato un termine non superiore a sessanta giorni fatta salva motivata deroga. Art. 13 - Contumacia incolpato Nel caso in cui l incolpato non si presenti senza giustificato motivo, la segreteria del Collegio di Disciplina provvede a riconvocarlo una seconda volta assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Se anche in tale occasione egli non si presenta, si procederà in sua assenza. Art. 14 - Merito tecnico Nel valutare se ricorrano i presupposti per procedere all apertura del procedimento disciplinare il Collegio, salvo macroscopici errori, non entra nel merito tecnico della prestazione resa dal professionista oggetto dell esposto. Art 15 - Pendenza di altro procedimento giudiziario Nel caso in cui per gli stessi fatti oggetto della vertenza deontologica penda un procedimento penale, il Consiglio di Disciplina, ai sensi dell art. 653 del c.p.p., delibera di sospendere l esame della pratica in attesa di conoscere l esito del relativo procedimento. Nel caso in cui penda procedimento civile o amministrativo tale sospensione è facoltativa. Art. 16 - Astensione e ricusazione I componenti del Collegio di Disciplina devono astenersi: a) se hanno interesse personale nella vertenza disciplinare; b) se sono parenti o affini sino al quarto grado, ovvero conviventi, o colleghi dello stesso Ente o ufficio del professionista interessato dal provvedimento disciplinare, del suo difensore ovvero del denunciante; c) se hanno motivi di inimicizia grave o di forte amicizia con il professionista interessato dal procedimento disciplinare, con il suo difensore ovvero con il denunciante; 4

d) se hanno deposto nella vertenza disciplinare come testimoni; e) in ogni altro caso in cui sussistono gravi ragioni di convenienza e di opportunità, adeguatamente motivate e riconosciute dal Consiglio come tali; f) nei casi previsti dall'art. 8 del presente regolamento. Nei casi in cui è fatto obbligo di astensione, il professionista interessato può proporre la ricusazione con ricorso in forma scritta, indirizzato al Presidente del Consiglio di Disciplina. A pena di inammissibilità, il ricorso deve essere sottoscritto dall interessato o dal suo difensore munito di procura e deve indicare i motivi specifici ed i mezzi di prova. Se la ricusazione riguarda il Presidente del Consiglio di Disciplina, il ricorso è indirizzato al Presidente del Consiglio dell Ordine territoriale. Ove l'istanza di ricusazione sia giudicata fondata, il procedimento prosegue con la sostituzione, da parte del Presidente del Consiglio di Disciplina, del Consigliere o dei Consiglieri ricusati. L'istanza di ricusazione, purché ammissibile, sospende il giudizio che riprende d'ufficio a decorrere dalla pronuncia del Consiglio sull'istanza stessa. Art. 17 - Termine per il procedimento Con il verbale di apertura del procedimento disciplinare, il Consiglio di Disciplina determina il termine entro il quale il procedimento deve concludersi. Il termine decorre dalla data di inizio del procedimento e può essere prorogato previa adeguata motivazione. Art. 18 - Comunicazioni all interessato Il Presidente del Consiglio di Disciplina comunica al professionista interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario, con almeno 15 gg di preavviso, l apertura del procedimento disciplinare, riassumendo i fatti che gli vengono addebitati e gli articoli del codice deontologico che si assumono violati, avvisandolo delle modalità di presa visione degli atti e della possibilità di farsi assistere da un difensore, comunicando i nomi dei componenti del Collegio e la data in cui dovrà comparire dinanzi al Collegio. Qualora la comunicazione risulti infruttuosa, si procede a notifica con le modalità indicate dagli artt.137 e seguenti del c.p.c. Art. 19 - Deliberazioni finali Le sanzioni sono deliberate dal Collegio di Disciplina all esito del procedimento disciplinare. Il Collegio di Disciplina, con voto espresso, delibera l archiviazione se gli addebiti risultano infondati, ovvero l eventuale sanzione da infliggere. Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che lo hanno determinato, in relazione alle risultanze dell istruttoria. Art. 20 - Impugnazioni Contro il provvedimento di irrogazione della sanzione l incolpato può proporre ricorso al Consiglio Nazionale ai sensi dell art. 10 e dell art. 48 del R. D. 2537/1925. Art. 21 - Prescrizione Le infrazioni disciplinari previste dal Codice Deontologico si prescrivono nel termine di cinque anni dalla loro commissione. L inizio del procedimento disciplinare, coincidente con la notifica dell atto di citazione, sospende tale termine. Art. 22 - Pubblicità e comunicazioni La deliberazione che definisce il procedimento disciplinare viene comunicata al professionista interessato entro 30 giorni dalla sua adozione dal Presidente del Consiglio di Disciplina a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al domicilio risultante all albo o al diverso domicilio a tale scopo indicato dal professionista. 5

La comunicazione deve contenere l esplicito avvertimento che il provvedimento può essere impugnato con ricorso al Consiglio Nazionale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora la comunicazione risulti infruttuosa per mancata ricezione della lettera di raccomandata da parte dell interessato si procede a notifica con le modalità indicate dagli artt.137 e seguenti del c.p.c. Art. 23 - Custodia documenti e tutela della privacy Tutti gli atti relativi ai procedimenti disciplinari sono custoditi presso la segreteria dell Ordine territoriale secondo le norme previste D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. Presso la sede della segreteria del Ordine territoriale viene istituito un registro in cui vengono iscritti i nominativi di coloro nei confronti dei quali sia stata applicata una sanzione disciplinare e la sua durata. Art. 24 - Ingegneri iscritti alla sez. B dell Albo Le norme del presente regolamento si applicano anche in caso di violazioni del Codice Deontologico ad opera di professionisti iscritti alla sezione B dell albo degli Ingegneri (ex D.P.R. 328/01), con le seguenti precisazioni: - in seguito all istruzione della vertenza condotta dal Consiglio, l incolpato deve essere giudicato da un Collegio di Disciplina composta da almeno un consigliere appartenente alla sez. B dell albo; - in mancanza di consiglieri iscritti alla sez. B dell albo, giudica il consiglio di Disciplina dell Ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell incolpato. Come previsto dall'art. 5, comma 2 del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordine degli Ingegneri a norma dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. 07-08/2013, n 137 pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero di Giustizia n. 22 in data 30.11.2012 Art. 25 - Norme finali Il presente Regolamento è parte integrante del Codice Deontologico, entra in vigore alla data della sua approvazione. Il Consiglio dell'ordine provvede a darne opportuna conoscenza agli iscritti all Albo. I procedimenti disciplinari, avviati ai sensi del comma 2 dell art. 21, in data antecedente a quella di approvazione del presente Regolamento, sono portati a termine secondo le procedure vigenti alla data dell avvio del procedimento disciplinare. Resta salva l applicazione retroattiva di disposizioni previste dal presente regolamento, più favorevoli al professionista sottoposto al procedimento disciplinare. Eventuali variazioni al presente regolamento possono essere proposte dal Consiglio di Disciplina e deliberate dal Consiglio dell'ordine. 6