INFORTUNI DENUNCIATI IN AGRICOLTURA dal 2002 al 2011



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L impiego sicuro delle attrezzature. Gli obblighi formativi determinati dall Accordo Stato-Regioni Dr.ssa Manuela Peruzzi SPISAL ULSS 20 VERONA INFORTUNI DENUNCIATI IN AGRICOLTURA dal 2002 al 2011 Fonte: DATI INAIL

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INFORTUNI MORTALI IN AGRICOLTURA MODALITA DI ACCADIMENTO Veneto 2007-2012 Incidente 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totale Perc. Ribaltamento trattore 6 5 3 4 1 6 25 43% Caduta dall alto dei gravi - - 3-3 1 7 12% Caduta dall alto o in profondità dell infortunato Contatto con altri oggetti, mezzi o veicoli in movimento (nella loro abituale sede) Contatto con organi lavoratori in movimento Avviamento intempestivo di macchina, attrezzatura - - - 2-3 5 9% - - - 2 1 2 5 9% - 2 1-2 - 5 9% 1-1 - 2-4 7% Altri tipi di incidente - 2-3 1 1 7 12% TOTALE 7 9 8 11 10 13 58 100% Fonte: Sistema di sorveglianza epidemiologica degli infortuni lavorativi mortali e gravi finalizzata alla conoscenza e allo studio delle cause Regione Veneto MALATTIE PROFESSIONALI IN AGRICOLTURA Malattia professionale o sostanza che la causa VENETO Anno di manifestazione ITALIA Anno di manifestazione 2010 2011 2010 2011 Malattie causate da derivati dell acido carbammico - 1 1 1 Dermatite allergica da contatto (l23) causata da derivati di piante e fiori 1-5 3 Asma bronchiale (j45.0) causata da polveri di granaglie, spore fungine, derivati dermici, deiezioni animali 2 2 65 64 Alveoliti allergiche estrinseche con o senza evoluzione fibrotica (j67) causate da spore di actinomiceti - 1 20 16 Malattie causate da radiazioni solari 2 7 15 29 Ipoacusia da rumore (h83.3) 7 14 244 249 Malattie causate da vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano braccio 2 1 95 140 Ernia discale lombare (m51.2) 17 58 1.044 1.090 Malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori 31 51 1.490 1.935 Malattie da asbesto (esclusa l asbestosi) 1-1 - Malattie da sovraccarico biomeccanico dell arto superiore 1-4 1 Malattie diverse - - 6 7 Malattie non tabellate 83 116 3.254 4.334 Non determinato 6 1 145 102 TOTALE 153 252 6.389 7.971 Fonte: DATI INAIL

PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 2010-2013 Progetto: Contrasto del rischio di infortuni mortali ed invalidanti in agricoltura PIANO REGIONALE PER LA PREVENZIONE 2010-2013 RISULTATI REGIONE VENETO Realizzazione di strumenti per sostenere e uniformare l attivitàdi vigilanza degli SPISAL: checklist di controllo distribuite alle aziende agricole modelli di verbale database delle aziende agricole

PIANO REGIONALE PER LA PREVENZIONE 2010-2013 RISULTATI REGIONE VENETO Intervento di formazione dei costruttori, rivenditori, e officine meccaniche 3 CORSI : 200 partecipanti a: TREVISO, VERONA, PADOVA 2 CORSI in programma a Vicenza entro il 2013 CHECKLIST per l autovalutazione delle procedure di sicurezza Elenco di officine meccaniche che hanno partecipato ai corsi che sanno come costruire e riparare macchine agricole conformi alle norme. Prime indicazioni per la sorveglianza sanitaria in agricoltura con particolare riferimento ai lavoratori stagionali. Dgr n. 1334 del 17 luglio 2012 DECRETO INTERMINISTERIALE 27 MARZO 2013 SEMPLIFICAZIONI E LAVORO STAGIONALE Art. 1 Campo di applicazione Lavori generici e semplici escluso se previsti requisiti professionali specifici Lavoratori stagionali con n giornate non superiore a 50gg lavoratori occasionali art. 70 D.Lgs. 276/2003 Art. 2 Semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria Escluso esposizione a rischi specifici Visita medica preventiva effettuata dal medico competente o dall ASL Validità biennale anche se lavoro presso altre imprese agricole Certificazione per il datore di lavoro Convenzione degli enti bilaterali o organismi paritetici o dellacooperazione con ASL o con medici competenti No sopralluogo da parte del medico competente Validità del giudizio di idoneità per tutti i datori di lavoro convenzionati Art. 3 Semplificazione in materia di informazione e formazione Documenti certificati da ASL o da enti bilaterali o organismi paritetici o della cooperazione Procedure e competenze per l identificazione, riduzione, gestione dei rischi Comprensione della lingua utilizzata nei documenti.

DECRETO INTERMINISTERIALE 30 novembre 2012 PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DELL ART. 29 D.Lgs. N 81 Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 rivolto alle piccole e medie imprese INDICAZIONI PER LA STESURA DEL DOCUMENTO STANDARDIZZATO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA DI PREVENZIONE E VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DEL VENETO Dicembre 2012 COMMISSIONE SALUTE REGIONE VENETO AGOSTO 2013 Commissione Salute della Regione Veneto, tema salute e sicurezza: recepimento delle indicazioni procedurali per gli operatori dei servizi di vigilanza delle Asl per l applicazione del titolo III del d.lgs 81/08 e nuova direttiva macchine (d.lgs 17/2010) del Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome di Prevenzione nei Luoghi di Lavoro. recepimento del documento INAIL per l adeguamento dei trattori agricoli o forestali

CODICE DELLA STRADA art. 112 c. 4 Oggi i costruttori sono tenuti a immettere sul mercato macchine omologate secondo quanto previsto nel D.Lgs 81/ 2008, Per i macchinari già in servizio, l'adeguamento spetta agli utilizzatori. Questi ultimi dovranno installare dispositivi di protezione e ritenzione del conducente con certificazione di adeguamento ai sensi delle Linee Guida ISPESL, recepite dal Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome di Prevenzione nei Luoghi di Lavoro del agosto 2013 ovvero a riferimenti tecnici considerati equivalenti (DIRETTIVE EUROPEE O CODICI OSCE). Il Codice della Strada art. 112 comma 4 del 2013 prevede una sanzione amministrativa con il ritiro della carta di circolazione come sanzione accessoria se la macchina agricola, in circolazione su strada, è priva dei dispositivi di protezione previsti dal Decreto 81/2008 quali: Cabina o telaio di protezione Cintura di sicurezza CODICE DELLA STRADA MINISTERO DEI TRASPORTI Non èprevisto l aggiornamento della carta di circolazionedel trattore a seguito dell installazione dei ROPS solo per quei trattori che hanno adottato le Linee Guida INAIL Muniti di Attestato di conformità

MACCHINE E SICUREZZA NELL IMPIEGO DI FITOSANITARI DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l azione comunitaria ai fini dell utilizzo sostenibile dei pesticidi E Dgr 1158 DEL 2011 Le attrezzature per l applicazione dei prodotti fitosanitari impiegate per uso professionale sono sottoposte a controlli funzionali periodici, secondo le modalità indicate nell allegato II Tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. L intervallo tra i controlli non deve superare: 5 anni fino al 31 dicembre 2020, 3 anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature nuove acquistate dopo il 26 novembre 2011 sono sottoposte al primo controllo funzionale entro cinque anni dalla data di acquisto. LAVORATORI IN AGRICOLTURA VENETO 2011 Il numero di imprese agricole attive iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA del Veneto nel 2011 èdi 73.831 aziende Lavoratori autonomi; componenti dell impresa familiare; coltivatori diretti e soci di società semplici operanti nel settore agricolo ART 21 D.LGS 81/08 Fonte: Rapporto 2011 sulla congiuntura del settore agroalimentare Veneto Veneto Agricoltura. Lavoratori subordinati ART 37 D.LGS 81/08

LE CAUSE DEGLI INFORTUNI FORMAZIONE D. LGS. 81/2008 Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012 Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011

OBBILIGHI FORMATIVI ACCORDO STATO REGIONI 21 dicembre 2011 FIGURE ORE AGGIORNAMENTO LAVORATORI PREPOSTI 12 ore (rischio medio) Formazione lavoratori + 8 ore specifiche per il preposto 6 ore ogni 5 anni + integrazioni per modifica mansioni, introduzione modifiche al ciclo produttivo 6 ore ogni 5 anni DIRIGENTI 16 ore specifiche 6 ore ogni 5 anni DDL -RSPP 32 ore (rischio medio) 10 ogni 5 anni RLS Addetti prevenzione incendi Addetti primo soccorso 32 ore 4 ore (basso rischio incendio) 8 ore (medio rischio incendio) 16 ore (alto rischio incendio) 12 ore (aziende tipo B-C) 16 ore (aziende tipo A) 4 ore/anno (imprese sup. a 15 dip. e inf. a 50 dip.) 8 ore/anno (imprese sup. a 50 dip.) Triennale LA FORMAZIONE D.LGS 81/08 Lavoratori neoassunti: formazione generale + specifica, al massimo entro 60 giorni dall assunzione SPECIFICA SULL AMBIENTE IN CUI SI LAVORA SPECIFICA SULLA MACCHINA ED ATTREZZATURA ADDESTRAMENTO COMPLEMENTARE SE IL LAVORO E IN APPALTO SPECIFICA SUL PIANO DI EMERGENZA SULLE LAVORAZIONI E I RISCHI PRESENTI CHE POSSONO COINVOLGERE ANCHE I LAVORATORI ESTERNI

Riconoscimento formazione pregressa Accordo 21 dicembre 2011 LAVORATORI Non sono tenuti e a PREPOSTI partecipare a corsi di formazione i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto alla data di pubblicazione dell Accordo una formazione nel rispetto delle previsioni normative per quanto riguarda durata contenuti e modalità di svolgimento dei corsi. I temi trattati siano conformi all art. 37 del D.lgs 81/08 ed esaustivi rispetto ai rischi rilevati nel DVR DIRIGENTI Esonerati dalla formazione i Dirigenti che alla data di pubblicazione dell Accordo dimostrino di aver partecipato al corso di 16 ore ex DM 16.1.97 o modulo A previsto nell Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 DATORE DI LAVORO Esonerati dalla formazione il DDL che alla data di pubblicazione dell Accordo dimostrino di aver partecipato al corso di 16 ore ex DM 16.1.97 Riconoscimento formazione pregressa Decreto Legge n. 69/2013 LAVORATORI e PREPOSTI, DIRIGENTI, RLS In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti da tale D.Lgs per dirigenti, preposti, lavoratori, rls in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell aggiornamento corrispondenti erogati (decreto del fare).

REQUISITI DEI FORMATORI ACCORDO STATO E REGIONI 21 dicembre 2011 CORSI DEVONO ESSERE ORGANIZZATI: internamente o esternamente all'azienda, anche in modalità e-learning da DOCENTI INTERNI O ESTERNI all'azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L esperienza professionale può consistere anche nellosvolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzionee protezione, anche con riferimento al datore di lavoro dal 18.03.2016 i DDL devono essere in possesso dei requisiti di cui al DM del 6 marzo 2013 I docenti dal 18.03.2014 devono essere in possesso dei requisiti del formatore di cui al Decreto Ministeriale del 06.03.2013. REQUISITI DEL FORMATORE Decreto Ministeriale del 06.03.2013 Criteri per definire la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I datori di lavoro possono svolgere l attività formativa per i propri lavoratori, se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione fino al 06.03.2016 Dopo il 06.03.2016 il datore di lavoro deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsi dal decreto Entra il vigore il 06.03.2014 per il formatore non datore di lavoro

PREREQUISITO: DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO Questo prerequisito non è richiesto per i ddl che effettuano formazione ai propri lavoratori 1 REQUISITI DEL FORMATORE Decreto Ministeriale del 06.03.2013 COMPETENZE TECNICHE obbligatorio Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell area tematica oggetto della docenza Percorso formativo, con esame finale, della durata min 24 ore o abilitazione insegn. o conseguimento (presso Univ. o Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un master comunicazione COMPETENZE FORMATIVE almeno una Precedenza esperienza come docente, per almeno 32 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro Precedenza esperienza come docente, per almeno 40ore, in qualunque materia Corso/i formativo/i in affiancamentoa docente, per almeno 48 ore in qualunque materia NO NO NO NO 2 3 Laurea coerente con le materie oggetto di docenza, ovvero corsi post laura nel campo della salute e sicurezza negli ambienti Attestato di frequenza, con verifica apprendimento, a corso di formazione di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza su lavoro Almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l area tematica oggetto della docenza SI SI SI SI SI SI SI SI REQUISITI DEL FORMATORE Decreto Ministeriale del 06.03.2013 COMPETENZE FORMATIVE almeno una 4 5 6 COMPETENZE TECNICHE obbligatorio Attestato di frequenza, con verifica apprendimento, a corso di formazione di 40 ore in materia di salute e sicurezza su lavoro Almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l area tematica oggetto della docenza Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l area tematica oggetto della docenza Esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o di almeno 12 mesi nel ruolo di ASPP (docenza solo codice ATECO di rif.) Percorso formativo, con esame finale, della durata 24 ore o abilitazione all insegnamento o conseguimento (Univ. o organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un master comunicazione Precedenza esperienza come docente, per almeno 32 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro Precedenza esperienza come docente, per almeno 40ore in qualunque materia Corso/i formativo/i in affiancamento a docente,per 48 ore in qualunque materia SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

FORMAZIONE ATTREZZATURE (art. 73) Accordo 22 febbraio 2012 Leattrezzature per l uso delle quali saràprevista abilitazione e formazione sono: piattaforme di lavoro mobili elevabili gru a torre gru mobile gru per autocarro carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo carrelli industriali semoventi carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi trattori agricoli o forestali macchine movimento terra escavatori a fune pale caricatrici frontali terne autoribaltabile a cingoli pompa per calcestruzzo FORMAZIONE ATTREZZATURE (art. 73) Accordo 22 febbraio 2012 Il termine per l entrata in vigore dell obbligo dell abilitazione all uso delle macchine agricole è differito al 22 marzo 2015

Riconoscimento formazione pregressa Accordo 22 febbraio 2012 Erogata entro il 12.03.2013 Entro 5 anni dall entrata in vigore presente accordo I lavoratori del settore agricolo con esperienza documentata di almeno due anni negli ultimi 10 anni devono effettuare l aggiornamento entro il 2017 FORMAZIONE ATTREZZATURE (art. 73) Accordo 22 febbraio 2012 AGGIORNAMENTO OGNI 5 ANNI Durata 4 ore di cui 3 possono essere effettuate in aula e riguardano gli argomenti dei moduli pratici ABILITAZIONE L attestato di abilitazione VALE 5 annidalla data di: - attestazione della verifica finale di apprendimento - aggiornamento - superamento della verifica finale

Riconoscimento formazione pregressa Accordo 22 febbraio 2012 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: chiarimenti Accordo 22 febbraio 2012 ESPERIENZA DOCUMENTATA PER I LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO: Lavoratore autonomo o Datore di lavoro utilizzatore: può documentare l esperienza nell uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietàattestante la disponibilitàin azienda dell attrezzatura di cui si dichiara l esperienza. L esperienza NON antecedente ai 10 anni Lavoratore subordinato: può documentare l esperienza nell uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. L attestazione deve individuare i periodi di tempo in cui il lavoratore ha svolto l attivitàalle dipendenze della o delle imprese agricole,nominativamente individuate, nelle quali ha acquisito l esperienza. L esperienza NON antecedente ai 10 anni ENTI FORMATORI Regioni anche attraverso ASL, strutture per la formazione professionale regionali o accreditate Ministero del lavoro e politiche sociali INAIL OOSS -Associazioni imprenditoriali e dei lavoratori nei settori di impiego delle attrezzature medesime Ordini e collegi professionali a cui afferiscono i soggetti di cui all articolo 98 D.Lgs 81/08 (req. proff.li coordinatore) Aziende produttrici/noleggiatrici di attrezzature di cui all Accordo (limitatamente ai propri lavoratori) e accreditate alla formazione I soggetti formatori con esperienza documentata almeno triennale, alla data 12.03.2013, nella formazione delle specifiche attrezzature, accreditati I soggetti formatori con esperienza documentata almeno di sei anni, alla data 12.03.2013, di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati alla formazione

MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE N. 69/2013 VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE (all. VII D.Lgs 81/08) Apparecchi di sollevamento, recipienti contenenti gas, generatori di vapore. per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale,dall ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati. Per l effettuazione delle verifiche l INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati http://prevenzione.ulss20.verona.it/spisal.html