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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA IL COMUNE CHIEDE DI SAPERE SE LA PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (RELATIVAMENTE AL PERSONALE CESSATO E OTTENUTA CON IL METODO DELLA SEMISOMMA CONFRONTANDO LA MEDIA DEI DIPENDENTI DELL ANNO 2016 CON QUELLA RISULTANTE NEL 2015) VADA OPERATA DIRETTAMENTE SUL TOTALE DELLE RISORSE STABILI COSTITUITE OPPURE UTILIZZANDO LA FORMULA DI CALCOLO SUGGERITA DALL ARAN E CONTENUTA DEL KIT EXCEL PUBBLICATO SUL SITO MINISTERIALE. RITIENE QUESTA SEZIONE CORRETTO L ESEMPIO DI CALCOLO OFFERTO DALLO SCHEMA EXCEL IN QUANTO RIPROPONE IL DISPOSTO NORMATIVO CHE PREVEDE UNA CONCORRENTE RIDUZIONE. L AMMONTARE DEL FONDO DEVE ESSERE RIDOTTO IN BASE ALLA PERCENTUALE RELATIVA ALLE CESSAZIONI DI PERSONALE, PERCENTUALE CHE PUÒ ESSERE DETERMINATA CON IL METODO DISPOSTO DALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO CON VARIE CIRCOLARI. QUALORA L ENTE PER IL CALCOLO DELLA RIDUZIONE RELATIVA ALLE CESSAZIONI INTENDA AVVALERSI DEL METODO INDIVIDUATO DALLA SEZIONE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA (DELIBERAZIONE N. 324/2011/PAR, RIFERITA ALL ALLORA VIGENTE ARTICOLO 9, COMMA 2 BIS, DEL DECRETO-LEGGE N. 78 DEL 2010), LA SCHEDA EXCEL DOVRÀ SUBIRE I NECESSARI ADATTAMENTI Deliberazione 12 aprile, n. 38/2017/SRCLIG

Deliberazione n. 38/2017 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria composta dai seguenti magistrati: Angela PRIA Alessandro BENIGNI Francesco BELSANTI Donato CENTRONE Claudio GUERRINI Presidente f.f. Primo Referendario Primo Referendario (relatore) Referendario Referendario nell adunanza del 15 marzo 2017 ha assunto la seguente DELIBERAZIONE - vista la lettera prot. n. 12 del 6 febbraio 2017, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata dal Comune di Ameglia (SP), ai sensi dell art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131; - vista l ordinanza presidenziale n. 7/2017 che ha deferito la questione all esame collegiale della Sezione; - udito il magistrato relatore dott. Francesco Belsanti; FATTO Con istanza n. 10 del 6 febbraio 2017, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 12 del 6 febbraio 2017 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 7 febbraio 2017 con il n. 0001443-07/02/2017-1

SC_LIG-T85-A, il Sindaco del Comune di Ameglia (SP) ha chiesto alla Sezione di controllo un parere relativo alla spesa del personale. In particolare, chiede di sapere se la percentuale di riduzione del fondo (relativa al personale cessato e ottenuta con il metodo della semisomma confrontando la media dei dipendenti dell anno 2016 con quella risultante nel 2015) vada operata direttamente sul totale delle risorse stabili costituite oppure utilizzando la formula di calcolo suggerita dall Aran e contenuta del kit Excel pubblicato sul sito ministeriale. DIRITTO La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto è stata sottoscritta dall organo legittimato a rappresentare l Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall articolo 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Allo stesso modo il quesito è da considerarsi ammissibile sotto il profilo oggettivo in quanto la questione rientra nella materia della spesa del personale e delle norme finalizzate al contenimento della finanza pubblica. Nel merito occorre ricordare che, con riferimento alla contrattazione integrativa, è stata introdotta con il comma 236 dell articolo 1 della legge n. 208 del 2015, una nuova misura di contenimento della spesa che, in parte, riproduce la medesima disposizione normativa contenuta nell articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La norma richiamata dispone che nelle more dell adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della l. 124/2015, con particolare riferimento all omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della 2

dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1 gennaio 2016, l ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. Pertanto, a decorrere dal 2016, l ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente ammontare relativo all anno 2015 e deve essere ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. In disparte la modalità con cui calcolare la percentuale di riduzione derivante dalle cessazioni di personale, non oggetto del presente parere, il problema posto dal Sindaco concerne l individuazione della somma sulla quale calcolare la riduzione percentuale derivante dalle cessazioni di personale: sull ammontare complessivo delle risorse stabili costituite o sull ammontare determinato dallo schema Excel prodotto dal Ministero dell economia e delle finanze. Ritiene questa Sezione corretto l esempio di calcolo offerto dallo schema Excel in quanto ripropone il disposto normativo che prevede una concorrente riduzione. Difatti, gli Enti dapprima devono calcolare il Fondo per le risorse della contrattazione integrativa secondo quanto disposto dalle norme della contrattazione collettiva. L ammontare ottenuto, non potendo superare il corrispondente importo determinato per l anno 2015, qualora superiore, deve essere conseguentemente ridotto. 3

Successivamente, l ammontare del Fondo deve essere ridotto in base alla percentuale relativa alle cessazioni di personale, percentuale che può essere determinata con il metodo disposto dalla Ragioneria Generale dello Stato con le circolari n. 12 del 15 aprile 2011 e n. 16 del 2 maggio 2012 (relative all applicazione dell articolo 9, comma 2 bis del decreto-legge 21 maggio 2010 n. 78) e n. 12 del 23 marzo 2016 (concernente l applicazione dell articolo 1, comma 236 della legge di stabilità per il 2016). Resta fermo che, qualora l Ente per il calcolo della riduzione relativa alle cessazioni intenda avvalersi del metodo individuato dalla Sezione di controllo per la Lombardia (Deliberazione n. 324/2011/PAR, riferita all allora vigente articolo 9, comma 2 bis, del decreto-legge n. 78 del 2010), la scheda Excel dovrà subire i necessari adattamenti. P.Q.M. nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Ameglia. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Ameglia (SP). Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15 marzo 2017. Il Magistrato estensore Francesco Belsanti Il Presidente f.f. Angela Pria Depositato in segreteria il 12.4.2017 Il Funzionario preposto Antonella Sfettina 4