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VADEMECUM RAPPRESENTANTI DI LISTA MOVIMENTO 5 STELLE AVELLINO ELEZIONI COMUNALI 2013 IL SEGGIO Per la validità delle operazioni elettorali dell ufficio devono trovarsi sempre presenti almeno tre membri dell ufficio stesso, fra i quali il presidente o il vicepresidente (art. 25 del testo unico n. 570/1960). Durante l esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 24, terzo comma, del testo unico n. 570/1960). Art. 23 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570: «Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: a) coloro che alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età; b) i dipendenti dei Ministeri dell interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione». Si noti bene, però, che il limite del 70 anno di età non trova più applicazione nei confronti degli scrutatori, ai sensi dell art. 9, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120. IL PRESIDENTE Il presidente è incaricato della polizia dell adunanza: a tale effetto egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato (art. 46, primo comma, del testo unico n. 570/1960). Di regola, la Forza pubblica non può entrare nella sala delle elezioni senza richiesta del presidente GLI SCRUTATORI Il parere degli scrutatori deve essere obbligatoriamente sentito (parere obbligatorio ma non vincolante) quando si tratti di decidere sopra i reclami, anche orali, o di risolvere difficoltà e incidenti sollevati intorno alle operazioni della sezione o quando si tratti di decidere sulla nullità dei voti e sull assegnazione dei voti contestati (art. 54, primo e secondo comma, del testo unico n. 570/1960), nonché nel caso che il presidente, con ordinanza motivata, intenda disporre lo sgombero della sala delle elezioni da parte degli elettori i quali abbiano già votato (art. 46, settimo comma, del testo unico n. 570). Gli scrutatori, nelle operazioni elettorali, non hanno, di regola, potere di decisione IL SEGGIO SPECIALE L art. 9, settimo comma, della citata legge n. 136/1976 precisa i compiti ai quali deve assolvere il seggio speciale.

Questi sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; dei detenuti aventi diritto al voto esistenti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva; dei ricoverati presso le sezioni ospedaliere che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di potersi recare presso il seggio ospedaliero per esprimere il voto. I RAPPRESENTANTI DI LISTA Le designazioni dei rappresentanti possono essere comunicate, entro il venerdì precedente la elezione, al segretario del comune, che ne curerà la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio (prima ipotesi); oppure possono essere comunicate direttamente ai presidenti di seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, o comunque prima dell inizio della votazione (seconda ipotesi). Per la seconda ipotesi, il sindaco consegna ai presidenti di ogni sezione, contemporaneamente agli oggetti ed alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio, l elenco dei delegati delle liste per le quali non siano stati ancora designati i rappresentanti. I presidenti di seggio, all atto delle designazioni dei rappresentanti, dovranno esaminare la regolarità delle designazioni, tenendo presente che: 1) la designazione dei rappresentanti non è ammissibile se colui che la fa non sia uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati (art. 32, settimo comma, n. 4, del testo unico n. 570); 2) la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata È da ritenere, in mancanza di disposizioni normative espresse e salvo che intervengano successivi e differenti atti di designazione da parte dei soggetti delegati, che la designazione dei rappresentanti di lista effettuata in occasione del primo turno di votazione per l elezione del sindaco e del consiglio comunale debba intendersi operare anche in relazione all eventuale secondo turno di ballottaggio. Requisiti dei rappresentanti di lista. Il secondo comma dell art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53, stabilisce che, per le elezioni comunali, i rappresentanti delle liste dei candidati devono essere elettori del comune. I rappresentanti delle liste dei candidati: Facoltà dei rappresentanti di lista. a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali; b) possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni; c) possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio relativi alla elezione per la quale sono stati designati, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala della votazione. I rappresentanti di lista, per l esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata. E illegittima la compilazione, da parte dei rappresentanti e degli scrutatori, di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato.

I presidenti di seggio vorranno, compatibilmente con l esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, fare in modo che i rappresentanti di lista possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà. I rappresentanti di cui trattasi, qualora ne facciano richiesta, possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale (art. 9, quarto comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136) o dall ufficio distaccato di sezione (art. 44, secondo comma, del testo unico n. 570/1960) o dallo stesso ufficio distaccato incaricato della raccolta del voto a domicilio (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22). È consentito ai rappresentanti predetti di trattenersi all esterno della sala dove ha sede l ufficio elettorale, durante il tempo in cui questa rimane chiusa (artt. 47, ultimo comma, e 51, secondo comma, n. 4, del testo unico n. 570/1960). Sanzioni per i rappresentanti di lista. I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscano il regolare procedimento delle operazioni elettorali sono puniti, a norma dell art. 96, ultimo comma, del testo unico n. 570/1960, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065. OPERAZIONI AL SEGGIO Alle ore 16 del sabato che precede il giorno di inizio delle operazioni di voto, il presidente costituisce l ufficio L autenticazione delle schede si compone di due operazioni distinte: la firma dello scrutatore e l apposizione del timbro della sezione. Entrambe le operazioni devono essere compiute nel pomeriggio del giorno di sabato, alle ore 16 (art. 47 del testo unico n. 570/1960). Sulle schede stesse non deve assolutamente essere apposta alcuna numerazione. Tutti gli accessi e le aperture della sala, tranne naturalmente la porta di uscita, vengano regolarmente chiusi dall interno e poi, con l ausilio degli altri membri dell ufficio, provvederà affinché sui relativi infissi vengano applicate strisce di carta incollata, disposte in maniera che qualsiasi spostamento degli infissi stessi ne determini la rottura. Su queste strisce il presidente ed almeno due scrutatori apporranno la loro firma. Chiusi dall interno e sigillati in tal modo gli accessi e le altre aperture, e dopo che tutti saranno usciti dalla sala, il presidente provvederà a chiudere saldamente dall esterno la porta di accesso, applicando, inoltre, ai battenti della medesima varie strisce di carta incollata con gli identici accorgimenti seguiti, prima, per sigillare dall interno le altre aperture. Per la vigilanza dall esterno della sala il presidente prenderà accordi con la Forza pubblica. I rappresentanti delle liste dei candidati possono trattenersi all esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa (art. 47, ultimo comma, del testo unico n. 570). Constatata l integrità dei mezzi di sigillatura apposti alle aperture ed agli accessi della sala e ricostituito l ufficio, il presidente chiama ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste di candidati, ove presenti. Insediato l ufficio elettorale, il presidente fa constatare ai componenti del seggio elettorale l integrità dei sigilli che chiudono l urna, i plichi e le scatole contenenti le schede autenticate. Quindi, apre i plichi e le scatole e controlla le schede, accertandosi che il loro numero sia identico a quello delle schede riposte nelle scatole stesse la sera precedente. Le schede avanzate dalla autenticazione, poste nella Busta n. 4 (C), servono, finché è aperta la votazione, per sostituire quelle autenticate che risultino deteriorate Subito dopo il presidente, dopo avere provveduto a togliere i sigilli, fa constatare che l urna destinata a ricevere le schede votate è vuota.

Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 22 del giorno di domenica. Tuttavia, se a tale ora siano ancora presenti nella sala o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell ordine in cui sono stati annotati (art. 51, secondo comma, del testo unico n. 570/1960). ATTENZIONE: LA MANCATA SIGILLATURA DELL URNA E DELLE SCATOLE, LA MANCANZA DELLE FIRME DEL PRESIDENTE E DI ALMENO DUE SCRUTATORI SUI SIGILLI CHE CHIUDONO L URNA E LE SCATOLE E LA MANCATA FORMAZIONE DEL PLICO IMPORTANO LA NULLITÀ DELLE OPERAZIONI ELETTORALI (art. 51, quarto comma, del testo unico n. 570/1960). Constatata l integrità dei mezzi di sigillatura apposti alle aperture ed agli accessi della sala nonché dei sigilli apposti all urna contenente le schede votate, alle scatole contenenti le schede autenticate ed al plico sigillato contenente gli atti dell ufficio [Busta n. 2 (C)], il presidente apre il plico medesimo, le scatole contenenti le schede autenticate e la fessura dell urna che contiene le schede votate e fa riprendere le operazioni di votazione. CASI PARTICOLARI 1. Caso in cui si presenti un elettore fisicamente impedito nell espressione autonoma del voto. A norma dell art. 41, secondo comma, del testo unico n. 570/1960, sono da considerarsi elettori fisicamente impediti nell espressione autonoma del voto i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità. Detti elettori possono esprimere il voto con l assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. 2. Caso in cui l elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente sia deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza od ignoranza, la deteriora. L elettore che riscontra che la scheda consegnatagli si è deteriorata può chiederne al presidente un altra contro restituzione di quella deteriorata. L elettore non può chiedere ed ottenere, però, la consegna di una terza scheda, quando lui stesso abbia causato il deterioramento. Il presidente appone sopra la scheda restituita l indicazione «scheda deteriorata», vi aggiunge la sua firma e la ripone nella Busta n. 6-bis(C). 3. Caso in cui l elettore non vota nella cabina. Il caso dell elettore che non vota nella cabina è disciplinato dall art. 50 del testo unico n. 570/1960: le schede sono annullate e incluse nella Busta n. 6-bis (C), per essere allegate al verbale. L elettore non è più ammesso al voto. LE OPERAZIONI DI RISCONTRO DOPO LA VOTAZIONE 1. Accertamento del numero di coloro che hanno votato nella sezione. 2. Formazione del plico contenente le liste della votazione ed i registri con i numeri delle

tessere elettorali dei votanti e sua trasmissione, da parte dei presidenti di seggio, per il tramite del Comune. 3. Controllo delle schede residue. Formazione del relativo plico e sua trasmissione, da parte dei presidenti di seggio, per il tramite del Comune. LO SCRUTINO Per effettuare lo spoglio è necessaria la presenza: del presidente o del vicepresidente; dello scrutatore, designato dalla sorte, che estrae le schede dall urna; almeno di un altro scrutatore e del segretario, che prendono nota dei voti, contemporaneamente ma separatamente, nei due esemplari delle tabelle di scrutinio; nonché di un terzo scrutatore, che pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, insieme con quelle già esaminate. ALLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO POSSONO ASSISTERE SOLAMENTE GLI ELETTORI DELLA SEZIONE (ART. 38 DEL TESTO UNICO N. 570/1960), OLTRE, NATURALMENTE, AI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI. NELLA SALA POSSONO ESSERE AMMESSE, INOLTRE, PER L ADEMPIMENTO DEI LORO COMPITI, LE PERSONE INDICATE NEL PARAGRAFO 32 DEL MANUALE (FORZE DI POLIZIA E PERSONE CHE DEVONO COMPIERE INCARICHI PREVISTI DALLA LEGGE (NOTIFICHE, ECC.) Solo quando la scheda scrutinata è stata riposta nella predetta scatola, è consentito estrarre dall urna un altra scheda da scrutinare. Si rammenta, infatti, che l art. 68, comma 3, del testo unico n. 570/1960 stabilisce espressamente che è vietato estrarre dall urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto. LA VIGENTE NORMATIVA, PERTANTO, NON CONSENTE L ESTRAZIONE CONTEMPORANEA DALL URNA DI PIÙ SCHEDE ED UN PROVVISORIO ACCANTONAMENTO DI UNO O PIÙ GRUPPI DI ESSE PER UN SUCCESSIVO SPOGLIO. La violazione delle anzidette prescrizioni comporta la pena della reclusione da 3 a 6 mesi (art. 96, secondo comma, del testo unico n. 570/1960). LE SCHEDE POSSONO ESSERE TOCCATE SOLTANTO DAI COMPONENTI DEL SEGGIO. PRINCIPIO DI SALVAGUARDIA DELLA VALIDITA DEL VOTO LA VALIDITÀ DEI VOTI CONTENUTI NELLA SCHEDA DEVE ESSERE AMMESSA OGNIQUALVOLTA SE NE POSSA DESUMERE LA VOLONTÀ EFFETTIVA DELL ELETTORE, SALVO I CASI DI SCHEDE NON CONFORMI A LEGGE O NON RECANTI LA FIRMA DI UNO SCRUTATORE O IL BOLLO DELL UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE O DI SCHEDE CHE PRESENTINO SCRITTURE O SEGNI TALI DA FAR RITENERE, IN MODO INOPPUGNABILE, CHE L ELETTORE ABBIA VOLUTO FAR RICONOSCERE IL PROPRIO VOTO. Pertanto, non sono suscettibili di invalidare il voto mere anomalie del tratto ovvero erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscano l agevole identificazione. Parimenti, non sono vicende idonee a determinare la nullità del voto i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un espressione rafforzativa del suffragio, le

incertezze grafiche nella individuazione dei candidati prescelti, l imprecisa collocazione dell espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell autore. PRINCIPIO DELLA NON RICONOSCIBILITA DEL VOTO Non invalidano il voto espresso, non potendo assurgere, di per sé, al rango di segno di riconoscimento: - mere anomalie del tratto, incertezze grafiche, l imprecisa collocazione dell espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, segni suscettibili di spiegazioni diverse rispetto alla volontà dell elettore di farsi riconoscere; - il mero segno di abrasione rinvenuto su una scheda; - il voto espresso da un elettore in sostituzione di uno precedentemente segnato e cancellato, per errore o per resipiscenza; tale voto va, quindi, ritenuto valido, purché nel caso concreto sia univoca la volontà dell elettore stesso di recedere dalla precedente espressione di voto; - l allungamento verso il basso dell ultima vocale del nominativo del candidato per il quale viene espressa la preferenza; - tre ics apposte sul nome prestampato del candidato a Sindaco; - la trascrizione del nominativo del candidato sindaco nello spazio destinato all indicazione della preferenza. Tale trascrizione, pure in mancanza di crocesegno sul simbolo, è da interpretarsi come conferma, benché superflua, del voto espresso per l elezione del sindaco anche, eventualmente, in considerazione delle condizioni socio-culturali della collettività chiamata ad esprimere il voto; - la preferenza espressa per il candidato utilizzando espressioni identificative quali diminutivi o soprannomi, comunicate in precedenza agli elettori, in quanto modalità di espressione della preferenza che può essere usata da qualunque elettore. Il voto è valido, naturalmente, sempre che si possa desumere la volontà effettiva dell elettore; - l indicazione del titolo professionale del candidato. Tuttavia, costituisce segno di riconoscimento l abbreviazione geo posta davanti al cognome del candidato sindaco, apparendo decisivo il fatto che l abbreviazione più comune per designare la figura del geometra consiste nell espressione geom. ; - l errore grafico consistente nello scrivere il cognome del candidato sostituendo alla v una p (nel caso in questione: Papese al posto di Pavese ). Tale errore va valutato tenendo conto delle connotazioni socio-culturali della collettività chiamata alle urne; - non è nulla la scheda che rechi, oltre ad un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno presso il contrassegno di altra lista; - è valida la scheda che presenta segni vari e discontinui dovuti all incerto e meccanico movimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, ovvero segni palesemente fortuiti; ALTRI CASI DI VALIDITA : - è valida la scheda che, oltre al voto di lista ed ai voti di preferenza, rechi le stesse preferenze, annullate con una croce, in altro spazio corrispondente ad un contrassegno non votato; - il segno apposto in una scheda con una riga obliqua, che taglia tutte le righe destinate ai voti di preferenza, può interpretarsi come manifestazione di volontà di non dare voti di preferenza ai candidati della lista che l elettore ha votato; la scheda è valida; - è valida la scheda che reca voto di lista e relativi voti di preferenza nonché altro voto di lista abraso

La giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato ritiene che sia nullo il voto che contenga l espressione di preferenza per un nominativo che non corrisponde a quello di nessuno dei candidati, costituendo siffatta erronea indicazione un palese segno di riconoscimento del voto, salvo che, per il tipo di errore e per la collocazione del nominativo, possa ritenersi che si tratti esclusivamente di un errore dell elettore dovuto ad ignoranza: IN OCCASIONE DI ELEZIONI REGIONALI, IN SEDE DI DECISIONI DELL UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE SU CONTESTAZIONI AVVERSO LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, SONO STATE RITENUTE VALIDE LE SCHEDE E SONO STATI PERTANTO ASSEGNATI I RELATIVI VOTI ESPRESSI NEI CASI IN CUI A FIANCO DEL CONTRASSEGNO DELLA LISTA VOTATA SIA STATA APPOSTA L INDICAZIONE DEL NOME DEL LEADER DEL MEDESIMO PARTITO O MOVIMENTO, IN QUANTO LA SCELTA DELLA LISTA RISULTAVA UNIVOCA E LA PREDETTA DICITURA SI È RITENUTO CHE NON COSTITUISSE SEGNO DI RICONOSCIMENTO Sempre secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, costituiscono, invece, segni di riconoscimento idonei ad invalidare il voto le manifestazioni aggiuntive del tutto estranee alla scelta del candidato, quali ad esempio: - la frase candidato alla carica di consigliere apposta dall elettore prima del nome e cognome del candidato scelto, non trovando tale locuzione alcuna spiegazione logica e rivelandosi del tutto superflua, non casuale, né involontaria, tale da consentire la individuazione dell elettore; - le parole SI od OK scritte sul rigo della preferenza, trattandosi di ipotesi di allontanamento volontario dalla modalità prescritta che non si può spiegare ragionevolmente come frutto di un errore materiale; - il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall ufficio elettorale (nella specie, penna a sfera) può costituire idoneo mezzo di identificazione dell elettore, ed è pertanto nullo; ALTRO CASO DI NULLITA : - è nulla la scheda nella quale il segno di voto è posto a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni