Linee guida Riconoscimento CFU

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Linee guida Riconoscimento CFU Testo approvato dal Senato Accademico nella seduta del 13/04/2016 Introduzione Il riconoscimento di attività formative, svolte in Italia o all estero, esperienze lavorative, conoscenze ed abilità certificate compete ai Collegi didattici, nel rispetto della normativa vigente, dei Regolamenti di Ateneo e delle presenti Linee guida. Gli ambiti di applicazione delle Linee guida sono: 1. riconoscimento di CFU per attività formative precedentemente svolte in percorsi universitari, italiani o esteri; 2.riconoscimento di CFU conseguiti all estero nell ambito di programmi di mobilità (studio o stage); 3. riconoscimento di CFU di esperienze e abilità maturate in attività lavorative/ professionali; 4.riconoscimento di CFU di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'università; 5. riconoscimento di conoscenze e abilità certificate; 6. riconoscimento di percorsi formativi di integrazione ai corsi di studio. In caso di attività formative extracurriculari realizzate in base a programmi approvati dall Ateneo (si confronti ad esempio il successivo punto 6), a seguito di deliberazione degli Organi Accademici di indirizzo, i Collegi didattici deliberano preventivamente, anche attraverso una esplicita previsione all interno dei regolamenti didattici associati ai corsi, il riconoscimento da applicare a tutti i partecipanti a tali attività, specificando espressamente il numero di CFU riconosciuti, che non può in ogni caso essere nullo. In altri casi (si confrontino ad esempio i punti 1, 2, 3, 4 e 5) il riconoscimento dei CFU avviene di norma su richiesta dello studente o del candidato a cura del Collegio didattico del corso di laurea di iscrizione, sulla base delle schede riconoscimento CFU predisposte annualmente e pubblicate sulle pagine web dei corsi di studio. Dopo la valutazione da parte del Collegio didattico, la scheda di riconoscimento CFU viene trasmessa telematicamente all ufficio Servizi agli studenti che procede all immatricolazione o all aggiornamento della carriera. La documentazione da allegare alle domande di riconoscimento è costituita di norma da autocertificazioni attestanti l avvenuto superamento degli esami che ne evidenzino il titolo, il peso in CFU e il settore scientifico disciplinare di afferenza (es. un foglio di congedo per i trasferimenti, un'autocertificazione riportante data di sostenimento esame, voto, CFU e settori scientifico disciplinari in caso di abbreviazioni di corso, transcript of records...). Per una corretta valutazione dei contenuti dell insegnamento il Collegio didattico può richiedere documentazione che evidenzi i contenuti didattici degli insegnamenti oggetto del riconoscimento. Le certificazioni e le attestazioni possono essere richieste in lingua inglese o in lingua italiana; se ritenuto opportuno, i Collegi didattici possono accettarle anche in lingua originale. Per sostenere le spese relative alle procedure di riconoscimento dei CFU l Ateneo può

richiedere il pagamento di un importo forfettario.

Criteri generali per il riconoscimento La competenza del riconoscimento spetta ai Collegi didattici: viene esclusa ogni forma di automatismo, tranne quanto espressamente previsto dalle Linee guida ai successivi punti 1.3.3, 1.3.7, 5 e 6, nei quali casi il riconoscimento è deliberato in via preventiva o mediante esplicita previsione nei regolamenti didattici. Per tutti gli altri casi, il riconoscimento delle attività formative svolte deve avvenire invece su base individuale. Il riconoscimento avviene sulla base dei seguenti elementi valutativi predeterminati: identità di Settore Scientifico Disciplinare (di seguito SSD) fra l esame sostenuto e quello riconosciuto. Nel caso l esame sostenuto afferisca ad un SSD diverso si procede alla verifica dei contenuti e del programma d esame. Un esame non può essere riconosciuto in un corso di studio universitario di livello superiore. In caso di riconoscimento di esami tra corsi di studio dello stesso livello, l esame può essere riconosciuto per più carriere, fatto salvo quanto specificato al successivo punto 1.3. Il riconoscimento avviene con totale corrispondenza dei CFU acquisiti. In particolare, il riconoscimento va fatto tenendo conto che un esame sostenuto: con l ordinamento ex D.M. 509/1999 ed ex D.M. 270/2004 deve essere riconosciuto con il peso in CFU effettivamente maturato (es. CFU maturati 10, CFU riconoscibili max. 10). L unica eccezione riguarda il riconoscimento CFU da ritiro/decadenza di carriere svolte a Ca Foscari che segue la procedura descritta al punto 1.3.6 (secondo caso); con l ordinamento ante D.M. 509/1999 se semestrale può essere riconosciuto come esame da 6 CFU, se annuale come esame da 12 CFU. Non possono essere considerate attività svolte nell ambito di percorsi di livello non universitario o seminari (ad esempio, FSE, IFTS ), a meno che non si tratti, come prevede la normativa, di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post - secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l università, abbiano previsto una prova finale, l articolazione delle attività didattiche consenta di individuare dei SSD e la quantità di impegno dello studente ai fini della determinazione di CFU. Non si riconoscono CFU per l'esame finale, fatto salvo quanto previsto nei casi di equipollenza con titolo estero. Agli esami riconosciuti viene assegnata una valutazione attraverso i seguenti criteri: all insegnamento convalidato è attribuita la stessa valutazione ottenuta dallo studente nell esame sostenuto. Se l esame sostenuto è stato valutato mediante un sistema di votazione diverso da quello in trentesimi, si procede ad una conversione proporzionale approssimando all intero più vicino; se l insegnamento convalidato deriva dal riconoscimento congiunto di due o più esami,

viene assegnata la votazione risultante dalla media ponderata (rispetto al peso in CFU degli esami in questione) delle valutazioni degli esami sostenuti approssimando all intero più vicino; nel caso di convalide parziali, il docente cui lo studente è tenuto a rivolgersi per il conseguimento dei CFU residui attribuirà il voto finale tenendo conto della votazione precedentemente ottenuta; in caso di esami sostenuti presso istituzioni universitarie straniere, il Collegio didattico si basa sulle tabelle di conversione (ECTS o altro) fornite dalle medesime università. Nel caso in cui l Università straniera non fornisse tabelle di conversione, per l attribuzione del voto italiano la votazione verrà ricondotta in trentesimi attraverso una conversione proporzionale approssimando all intero più vicino; gli esami provenienti da un corso di studio concluso verranno riconosciuti come esoneri, quindi senza una votazione associata, in quanto la votazione ha già concorso alla determinazione del voto finale di laurea nella precedente carriera. Tali esami quindi non concorrono alla formazione della media ponderata per il calcolo del voto finale di laurea. Tutti gli esami riconosciuti con voto, compresi i soprannumerari, concorrono alla determinazione della media ponderata. 1. RICONOSCIMENTO DI CFU PER ATTIVITÀ FORMATIVE PRECEDENTEMENTE SVOLTE IN PERCORSI UNIVERSITARI, ITALIANI O ESTERI 1.1 Norme generali Il riconoscimento di attività formative precedentemente svolte avviene sulla base di criteri predeterminati, tali da assicurare il riconoscimento del maggior numero possibile dei CFU acquisiti. Il mancato riconoscimento deve essere adeguatamente motivato. Possono essere riconosciute attività formative precedentemente svolte: nell'ambito di un corso di studio universitario, conseguito in Italia o all estero, già concluso; nell'ambito di un corso di studio universitario da cui lo studente si sia trasferito; nell'ambito di un corso di studio universitario da cui lo studente si sia ritirato o sia decaduto; come corso singolo; nell ambito di un corso di studio universitario da cui si richiede il passaggio o l opzione (cambio ordinamento). Il riconoscimento di attività formative precedentemente svolte non può essere richiesto successivamente all immatricolazione, al trasferimento, al passaggio o all opzione. 1.2 Anno di ammissione

Il numero di CFU riconosciuti determina l anno di ammissione al corso di studio. Nel caso di corsi di laurea, con riconoscimento: fino a 47 CFU, lo studente è iscritto al primo anno; da 48 a 107 CFU, lo studente è iscritto al secondo anno; da 108 CFU, lo studente è iscritto al terzo anno. Nel caso di corsi di laurea magistrale, fino a 47 CFU, lo studente è iscritto al primo anno; oltre i 47 CFU, lo studente è iscritto al secondo anno. Gli esami riconosciuti parzialmente concorrono a determinare l anno di ammissione. I CFU in soprannumero riconosciuti ai fini del proseguimento di carriera (a seguito di passaggio interno, opzione o trasferimento) non concorrono a determinare l anno di ammissione. Per i corsi di studio ad accesso programmato, l immatricolazione con abbreviazione di carriera al primo anno di un corso di laurea non esclude dal sostenimento del test di ammissione. Per i corsi di laurea magistrale, il passaggio interno o l immatricolazione con riconoscimento CFU possono essere effettuati esclusivamente se in possesso dei requisiti curriculari e della personale preparazione così come definiti dai regolamenti didattici dei corsi di studio. Nel caso di immatricolazione o passaggio interno a un corso di nuova attivazione con riconoscimento superiore a 47 CFU, l anno di ammissione sarà comunque il primo. 1.3 Casistiche di riconoscimento 1.3.1 STUDENTI GIÀ IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO Agli studenti possono essere riconosciuti per l immatricolazione esami sostenuti all interno di carriere universitarie concluse col conseguimento del titolo. Lo studente che si immatricola ad un corso di studio di ordinamento diverso o dello stesso ordinamento ma di classe differente può chiedere il riconoscimento di tutto o parte del percorso, in ogni caso con esclusione della prova finale. Lo studente può immatricolarsi ad un corso di studio dello stesso ordinamento e della stessa classe e chiedere il riconoscimento di parte del percorso, in ogni caso con esclusione della prova finale, purché il Collegio abbia valutato che i corsi di studio siano differenziati tra loro per obiettivi e percorsi. Lo studente che si immatricola ad un corso di laurea può chiedere il riconoscimento di CFU acquisiti in un percorso di laurea magistrale. Lo studente che si immatricola ad un corso di laurea magistrale non può chiedere il riconoscimento di CFU acquisiti in un percorso di laurea; inoltre gli esami sostenuti di livello magistrale non possono essere riconosciuti se impiegati come requisiti d accesso per il corso di laurea magistrale per il quale si chiede l iscrizione. 1.3.2 STUDENTI GIÀ IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO

ALL ESTERO In base alla Legge 11 luglio 2002, n.148 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, le Università hanno competenza nel riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani. A seguito della richiesta di riconoscimento CFU da titolo di studio straniero il Collegio didattico può decidere: il riconoscimento totale del titolo, a seguito del quale viene rilasciato il titolo italiano equipollente; il riconoscimento parziale (abbreviazione di corso), con possibilità di ottenere l'iscrizione ad un determinato anno del corso di studi scelto. Il candidato potrà iscriversi al corso prescelto attenendosi alle scadenze e ai requisiti richiesti per l'anno accademico in corso, sostenere gli esami mancanti e alla conclusione del corso ottenere il diploma di laurea. 1.3.3 STUDENTI CON TITOLO DI MASTER Il riconoscimento degli esami derivanti da master (svolti a Ca Foscari o in altri Atenei) può essere al massimo di 60 CFU sia per i corsi di laurea che di laurea magistrale. Nel caso di percorsi integrati tra corsi di master di primo livello e corsi di laurea magistrale di Ca Foscari, il riconoscimento del percorso di master avviene automaticamente, in quanto progettato integralmente come parte del corso di laurea magistrale. Se il riconoscimento riguarda esami a libera scelta deve necessariamente riportare la corrispondenza con attività formative svolte nel master, laddove esse siano state specificate, nel caso non lo fossero con insegnamenti dell offerta formativa di Ca Foscari coerenti con tali attività. 1.3.4 STUDENTI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI CONSERVATORIO/ACCADEMIA Se uno studente è in possesso del diploma di Conservatorio/Accademia - vecchio ordinamento e maturità o del diploma di Conservatorio/Accademia - diploma accademico di II livello - e vuole iscriversi ad un corso di laurea magistrale, può ottenere il riconoscimento di eventuali CFU entro un limite di 47. 1.3.5 STUDENTI TRASFERITI DA ALTRI ATENEI Agli studenti che intendono trasferirsi a Ca Foscari da un corso di laurea/laurea magistrale di un altro Ateneo italiano possono essere riconosciuti per l immatricolazione gli esami sostenuti presso l Ateneo di provenienza; lo studente verrà immatricolato ad un corso di laurea/laurea magistrale ad ordinamento ex D.M. 270/2004 indipendentemente dall ordinamento a cui afferiva il corso di laurea a cui era iscritto nell Ateneo di origine. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di studio appartenenti alla medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo SSD direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'art. 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

1.3.6 STUDENTI CON RITIRO O DECADENZA Agli studenti possono essere riconosciuti esami svolti in passate carriere universitarie non concluse (per ritiro o decadenza). L eventuale riconoscimento dei CFU acquisiti è operato dal competente Collegio didattico previa verifica della loro non obsolescenza. Si distinguono tre casi: esame sostenuto con l ordinamento ante D.M. 509/1999: l esame semestrale sostenuto in precedenza potrà essere riconosciuto come esame da 6 CFU, quello annuale come esame da 12 CFU; esame sostenuto con l ordinamento secondo il D.M. 509/1999: se sostenuto a Ca Foscari, l esame da 3, 4 o 5 CFU potrà essere riconosciuto come esame da 6 CFU; se sostenuto presso altri atenei, sarà riconosciuto con il peso in CFU effettivamente maturato (es. CFU maturati 4, CFU riconoscibili max. 4); esame sostenuto con l ordinamento secondo il D.M. 270/2004: l esame deve essere riconosciuto col peso in CFU effettivamente maturato. 1.3.7 CORSI SINGOLI Gli esami sostenuti come corsi singoli (svolti a Ca Foscari o in altri Atenei) possono essere riconosciuti attenendosi al peso in CFU effettivamente maturato. I corsi singoli sostenuti per ottenere i requisiti curriculari richiesti per l ammissione ad un corso di laurea magistrale non possono concorrere all abbreviazione di carriera. Nel caso di corsi singoli sostenuti a Ca Foscari che trovino perfetta corrispondenza con gli insegnamenti previsti dal corso di studio di iscrizione, il riconoscimento avviene automaticamente in fase di immatricolazione. 1.3.8. STUDENTI CHE RICHIEDONO IL PASSAGGIO O L OPZIONE (CAMBIO ORDINAMENTO) Per i corsi di laurea magistrale, il passaggio o l opzione possono essere effettuati esclusivamente se in possesso dei requisiti curriculari e della personale preparazione. Per gli studenti che presentano domanda di opzione sono previste le seguenti agevolazioni: per gli iscritti a corsi di studio ante ex DM 509/99 (lauree quadriennali), assegnazione di un peso di 6 CFU per gli insegnamenti semestrali sostenuti, di 12 CFU per gli insegnamenti annuali sostenuti; per gli iscritti a corsi di studio ex DM 509/99, assegnazione di un peso di 6 CFU per gli insegnamenti da 4 o 5 CFU sostenuti, e di un peso di 12 CFU per quelli da 8 o 10 CFU sostenuti; automatico esonero degli OFA, escluso quello di inglese B1; possibilità di compilare, a quanti hanno effettuato l opzione, un piano di studio vincolato al solo ordinamento del corso di laurea (RAD), senza seguire per forza regole dei piani di studio standard previste per gli studenti iscritti ai medesimi corsi di studio.

2. Riconoscimento di CFU conseguiti all estero nell ambito di programmi di mobilità (studio o stage) Possono essere riconosciute agli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale attività didattiche (esami o ricerca per tesi) svolte all estero, purché preventivamente autorizzate dalla struttura didattica competente. Tali attività non possono riguardare la prova finale. Al termine dell esperienza all estero la struttura didattica competente, sulla base della certificazione rilasciata dall'istituzione universitaria straniera (learning agreement), procede alla valutazione e al riconoscimento dell'attività svolta dallo studente. Gli esami sono riconosciuti nella carriera dello studente con la denominazione e i CFU del corrispondente esame presente nel suo piano di studi. Solo per gli insegnamenti a libera scelta e/o sovrannumerari del piano di studi, gli esami sono inseriti, ove possibile, con la denominazione dell'ateneo in cui sono stati sostenuti. Possono essere riconosciuti agli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale le attività di stage svolte all estero, purché preventivamente autorizzate dalla struttura didattica competente. Al termine dell esperienza all estero il tutor accademico procede al riconoscimento dell'attività svolta dallo studente. 3. RICONOSCIMENTO di CFU di esperienze e abilità maturate in attività lavorative/professionali L Ateneo può riconoscere come CFU le conoscenze e abilità professionali, entro un limite massimo di 12 CFU (compresi gli esami soprannumerari), complessivamente fra corsi di laurea e laurea magistrale. Nel suddetto limite sono comprese le conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post - secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l università (vedi punto 4). Il riconoscimento delle attività professionali avviene tenendo conto della congruenza dell attività svolta rispetto alle finalità e agli obiettivi del corso di studio di iscrizione, dell impegno orario della durata di svolgimento. A tal fine potrebbe essere richiesta una relazione sull attività svolta. Il tirocinio può essere sostituito anche con altre attività formative se ritenute iniziative di particolare valenza formativa da parte dei Collegi didattici. 4. riconoscimento di CFU di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'università Possono essere riconosciute le conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post - secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l università, che abbiano previsto una prova finale e per le quali l articolazione delle attività didattiche preveda sia riconducibile a SSD e CFU. Possono essere riconosciute per un massimo di 12 CFU. Nel suddetto limite sono comprese le conoscenze e abilità professionali (vedi punto 3). 5. RICONOSCIMENTO DI Conoscenze ed abilità certificate

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6, i Collegi didattici possono provvedere al riconoscimento in termini CFU di conoscenze ed abilità verificate. Per conoscenze e abilità certificate, si intendono le conoscenze acquisite con il sostenimento di un esame di profitto e le abilità attestate attraverso il conseguimento di una certificazione. In tema di conoscenze e abilità certificate, si distinguono quattro categorie: formazione linguistica: le certificazioni linguistiche possono consentire l esonero dal sostenimento di attività formative previste nel piano di studio. Le certificazioni linguistiche riconosciute e le casistiche di esonero sono deliberate dal Senato accademico (ad esempio, riferimento: delibera SA del 26 febbraio 2015); abilità informatiche: le certificazioni informatiche possono consentire l esonero dal sostenimento di attività formative, secondo quanto specificato nei Regolamenti didattici dei corsi di studio; altre attività formative realizzate dall Ateneo anche in convenzione: i Collegi didattici possono valutare il riconoscimento, anche preventivo, di specifiche attività formative realizzate dall Ateneo, anche in convenzione, come attività a libera scelta, sostitutive di tirocinio o sovrannumerarie; le attività formative realizzate per promuovere l internazionalizzazione e svolte presso le Scuole di Ateneo, purché preventivamente autorizzate o comunque previste da specifiche tabelle di corrispondenza. Si ricorda che le università possono riconoscere inoltre quali CFU, entro il limite complessivo di 12 CFU, il conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico. 6. RICONOSCIMENTO DI PERCORSI FORMATIVI di integrazione ai corsi di studio Sono riconosciute in termini di CFU le attività formative svolte in specifici percorsi non obbligatori di approfondimento/integrazione dei corsi di studio, deliberati dagli Organi accademici, che possono prevedere anche un livello minimo e/o massimo di CFU riconoscibili. In tal caso i Collegi didattici definiscono preventivamente (anche attraverso esplicita previsione nei regolamenti didattici dei corsi di studio) il riconoscimento, da applicare a tutti i partecipanti a tali attività, specificando espressamente il numero di CFU riconosciuti che non può in ogni caso essere nullo o difforme dalle soglie stabilite dagli Organi Accademici. Il riconoscimento di CFU può avvenire, in tutto o in parte, anche in termini di CFU sovrannumerari.