Tribunale di Nocera Inferiore Giudice unico in funzione di Giudice del Lavoro RICORSO EX ART. 28 LEGGE 300/70 per CISL FPS Segreteria Provinciale di Salerno, in persona del legale rappresentante e Segretario Generale p.t., dott. Matteo Buono, con sede in Salerno, alla Via Pellecchia n. 2, rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine del presente atto dall'avv. Gaetano Galotto, unitamente al quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Roccapiemonte (SA), al Corso Mario Pagano n. 215; contro ASL SALERNO, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Salerno 84124 - alla Via Nizza, 146; Oggetto: azione per la repressione della condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni. Premesso in fatto ed in diritto che 1. la CISL FPS è tra le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e operante nell'ambito della Sanità Pubblica nello specifico all'interno della Asl Salerno, nonché firmataria del C.C.N.L. del Comparto del Personale del Servizio Sanitario Nazionale del 07.04.1999 e successive modifiche ed integrazioni e del C.C.N.L. Integrativo dello stesso del 20.09.2001; 2. la CISL FPS, quindi, è una delle associazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati alla Asl Salerno dove è stato attuato il comportamento antisindacale denunciato nel presente ricorso, più 1
precisamente presso il Dipartimento di Prevenzione di Nocera Inferiore (ex Asl Sa 1); 3. la CISL FPS Segreteria Provinciale di Salerno è l'organismo locale dell'associazione sindacale CISL FPS, nel senso che ne è l'articolazione più periferica; 4. il dott. Matteo Buono è Segretario Generale Provinciale della CISL FPS di Salerno e quale legale rappresentante p.t. della citata organizzazione sindacale è responsabile di tutta l'attività sindacale provinciale, curando i problemi del personale, pubbliche relazioni, stampa e rappresentanza del sindacato; 5. la CISL FPS è presente quale componente permanente della RSU della Asl Salerno, nello specifico all'interno della RSU del Dipartimento di Prevenzione; 6. con nota del 19.01.2011 (Prot. 136 DIP) il dott. Mario Rosario Capone, Direttore del Dipartimento di Prevenzione (ex Asl Sa 1), disponeva la riorganizzazione dei turni di Pronta Disponibilità dei Tecnici della Prevenzione A.L.L. dell'ex Asl Sa 1 (cfr. doc. 1); 7. tale nota veniva inviata ai Direttori di Struttura Complessa, al Direttore Servizio Personale, al Responsabile Posizione Organizzativa e ai Coordinatori TT.PP.AA.LL. e non anche alle organizzazioni sindacali né alla RSU aziendale (cfr. doc. 1); 8. nonostante la totale assenza di informativa da parte del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, la Segreteria Provinciale Cisl FPS, con nota del 20.01.2011 inviata al Commissario Straordinario Asl Salerno, al 2
Responsabile Servizio Gestione Risorse Umane, ai delegati RSU/RSA Cisl FPS e alle Organizzazioni Sindacali del Comparto, rilevava come la suddetta materia fosse demandata al confronto negoziale con le organizzazioni sindacali e con la RSU aziendale, invitando, pertanto, a sospendere gli effetti della nota del 19.01.2011 (Prot. 136 DIP) (cfr. doc. 2); 9. pur tuttavia, alcun riscontro veniva prestato alla suddetta nota da parte del Direttore del Dipartimento di Prevenzione (ex Asl Sa 1) che continuava a porre in essere atti dal manifesto contenuto antisindacale; 10. difatti, con nota del 26.01.2011 (Prot. 255 DIP) inviata ai Direttori di Struttura Complessa, ai Responsabili di Struttura Semplice Dip., ai Responsabili U.O, al Responsabile P.O. Tecnici della Prevenzione e al Responsabile Provveditorato e Logistica, il dott. Mario Rosario Capone, Direttore del Dipartimento di Prevenzione (ex Asl Sa 1), trasmetteva il prospetto dei turni di Pronta Disponibilità dei Tecnici della Prevenzione ex Asl Salerno 1 relativo al mese di febbraio 2011, comunicando, inoltre, che i Direttori delle Strutture Complesse provvederanno alla trasmissione dei turni di Pronta Disponibilità alle medesime Unità Operative afferenti (cfr. doc. 3); 11. infatti, in riferimento ed in ottemperanza della richiamata nota del 26.01.2011 (Prot. 255 DIP), il Responsabile Posizione Organizzativa sig. Vincenzo Orlando, con nota del 26.01.2011 (Prot 264 DIP) trasmetteva ai lavoratori interessati la programmazione dei Turni di Pronta Disponibilità per i Tecnici della Prevenzione del mese di febbraio 2011 relativi a 1. 3
Sicurezza Alimentare; 2. Sicurezza e Ambiente di Lavoro; 3. Igiene Pubblica (cfr. doc. 4); 12. anche le due ultime richiamate note non venivano trasmesse, nemmeno per conoscenza, né alle organizzazioni sindacali né alla RSU aziendale; 13. tale modus operandi, così come sopra descritto, risulta essere già prima facie completamente inottemperante sia agli obblighi di informazione preventiva che agli obblighi di concertazione scaturenti dalle disposizioni dei C.C.N.L. di riferimento; 14. infatti, ai sensi dell'art. 7 - Servizio di Pronta Disponibilità - del C.C.N.L. del Comparto del Personale del Servizio Sanitario Nazionale del 07.04.1999, 1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3. 2. All inizio di ogni anno le aziende predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture. 3. Le modalità di cui al comma 1 ed i piani per l emergenza sono definiti con le procedure della concertazione di cui all art. 6, comma 1 lett. b) del CCNL 7 aprile 1999. ; 15. l'art. 6 - Informazione, Concertazione, Consultazione e Commissioni paritetiche - comma 1, lett. b), C.C.N.L. del 20.09.2001 Integrativo del richiamato C.C.N.L. statuisce: Concertazione - I soggetti di cui alla lett. A), ricevuta l'informazione, possono attivare, 4
mediante richiesta scritta, la concertazione sulle seguenti materie: articolazione dell'orario di servizio; verifica periodica della produttività delle strutture operative; definizione dei criteri per la determinazione della distribuzione dei carichi di lavoro; andamento dei processi occupazionali;[...] La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa.. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett a), Informazione - L azienda o l ente allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all art. 9, comma 2 (R.S.U. e rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente C.C.N.L.), sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane. Nel caso di materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l'informazione è preventiva. (cfr. doc. 5 doc. 6); 16. alla luce di quanto detto, la condotta posta in essere dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione (ex Asl Sa 1) appare palesemente antisindacale per aver dapprima violato il prescritto obbligo di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali e alla RSU 5
aziendale e successivamente per non aver prestato riscontro alla richiesta di concertazione da parte della Segreteria Provinciale Cisl FPS predisponendo, comunque, i turni di Pronta Disponibilità unilateralmente; 17. il reiterato comportamento ostativo qui denunciato posto in essere dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione (ex Asl Sa 1), consistente nell'aver arbitrariamente estromesso la partecipazione delle organizzazioni sindacali e della RSU su materia demandata a concertazione e ad informazione preventiva in totale disprezzo delle suddette norme contrattuali, costituisce condotta antisindacale, in quanto diretto ad impedire o limitare l'esercizio della attività sindacale; 18. per comportamenti antisindacali devono intendersi sia atti giuridici che comportamenti materiali e l espressione impedire o limitare è quanto mai comprensiva, potendo riferirsi non solo all eliminazione della possibilità di godere dei diritti sindacali ma anche alla riduzione della loro fruibilità così da prescindere dal conseguimento del risultato lesivo dei diritti sindacali per ottenere la tutela prevista; 19. inoltre, detto comportamento è in ogni caso lesivo dell'esercizio e dell'attività sindacale, in quanto non consente all'associazione di rappresentare efficacemente gli interessi dei propri iscritti; ciò crea anche una caduta di rappresentatività e credibilità nei confronti dei lavoratori e della realtà in cui opera; 20. per mero scrupolo difensivo va comunque affermata la sussistenza della giurisdizione in capo all'on.le Giudice adito. Infatti l'art. 63, D. Lgs. n. 165/2001 (c.d. Testo Unico del pubblico impiego), elimina oggi dubbio 6
precedentemente postosi in relazione alla plurioffensività della condotta antisindacale. Infatti il nuovo testo afferma che "Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della L. 20 maggio 1970, n. 300.", con ciò sancendo la piena utilizzabilità dello speciale e sommario procedimento previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori in materia di diritti sindacali nel lavoro pubblico. E tanto è stato affermato anche da autorevolissima giurisprudenza che infatti ha ritenuto non sussistere la questione di costituzionalità in relazione all'art. 63, com. 3 del D. Lgs. n. 165/2001 nella parte in cui devolve al giudice ordinario, anziché al giudice amministrativo, le controversie relative a comportamento antisindacali degli enti pubblici pur quando si tratti di comportamenti lesivi anche di situazioni soggettive inerenti a rapporti di impiego del personale tuttora in regime di diritto pubblico (cfr. Corte Cost., Ord. 9-24 aprile 2003, n. 143); 21. tale comportamento antisindacale, perdurandone l'attualità essendo tuttora operativi i turni di pronta disponibilità, legittima la proposizione del presente ricorso e la richiesta di annullamento dello stesso. Tanto premesso, a norma dell'art. 28, L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 63, D. Lgs. n. 165/2001, art. 413 e ss. c.p.c., la ricorrente associazione sindacale CISL FPS Segreteria Provinciale di Salerno, in persona del legale rappresentante e Segretario Generale p.t., ut sopra rappresentata, domiciliata e difesa, 7
chiede che l'on.le Tribunale di Nocera Inferiore in funzione di Giudice del Lavoro Voglia, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente: 1) ordinare all'asl Salerno, in persona del legale rappresentante p.t. la cessazione della condotta antisindacale e la rimozione degli atti e degli effetti; 2) condannare l'asl Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario. Si dichiara che il presente atto, vertendo in materia di lavoro, è, ai sensi dell art. 10 della legge n. 741/ 87 e successive modifiche ed integrazioni, esente dal pagamento del contributo unificato, dell imposta di bollo e di registro e di ogni spesa, tassa o diritto. **************** Ai sensi degli artt. 133 e ss. e dell art. 170 c.p.c., si indica il seguente numero di fax: 081.9368306, nonché il seguente indirizzo di posta elettronica: galotto@inwind.it ad ogni effetto di legge. In via istruttoria si chiede di: ordinare alla resistente, solo in caso di contestazione della documentazione prodotta in copia, l esibizione in originale. 8
Si allegano in copia i seguenti documenti: 1) nota del 19.01.2011 (Prot. 136 DIP) del Direttore del Dipartimento di Prevenzione (ex Asl Sa 1); 2) nota Cisl FPS Segreteria Provinciale del 20.01.2011 di richiesta concertazione; 3) nota del 26.01.2011 (Prot. 255 DIP) del Direttore del Dipartimento di Prevenzione (ex Asl Sa 1); 4) nota del 26.01.2011 (Prot. 255 DIP) del Responsabile Posizione Organizzativa sig. Vincenzo Orlando con allegati i turni di pronta disponibilità del mese di febbraio 2011; 5) stralcio CCNL del Comparto del Personale del Servizio Sanitario Nazionale del 07.04.1999; 6) stralcio CCNL del 20.09.2001 Integrativo del CCNL del 07.04.1999. Roccapiemonte Salerno, 2 marzo 2011 Avv. Gaetano Galotto 9