tra e, in ordine alfabetico



Documenti analoghi
CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Art. 1 Orario di Lavoro. Non si chiedono modifiche al presente articolo. Art. 2 Ferie. Si chiede di estendere la normativa per i lavoratori

Prot. n 6533 /p/cv Roma, 20 febbraio A tutte le Casse Edili. e, p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE.

Vercelli, 10 marzo AGLI STUDI DI CONSULENZA e ALLE IMPRESE ISCRITTE - LORO SEDI- Oggetto: Contributo contrattuale Prevedi 02/2015.

tra i Sindacati nazionali dei lavoratori FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL si conviene quanto segue

Firenze 19 aprile 2012 FEDERLEGNOARREDO FENAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL

Il giorno 24 luglio 2008, in Roma. tra. Premesso che

- la Federazione Nazionale Lavoratori Edi!i Affini del Legno - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. del Trentino, rappresentata dal Segretario Generale Paolo FERRARI;

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

M A V FONDO INTEGRAZIONE MALATTIA E ASSISTENZE VARIE. Le Prestazioni

Il giorno alle ore 09.30, presso la sede dell ARAN, ha avuto luogo l incontro tra: firmato

Ravenna, 31 Luglio 2006

DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA ACCORDO SULL UTILIZZO DEI FONDI CONTRATTUALI PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010

Oggetto: VERIFICA DELL ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.) Termine per la conclusione dell iter

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Studi Professionali, Accordo rinnovo CCNL

Prot. n 7212/p/ep Roma, 8 aprile 2016

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO AZIENDE PARTE ECONOMICA BIENNIO

Prot. n 7245/p/ep Roma, 13 aprile A tutte le Casse Edili

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99

Circolare Informativa n 13/2014. Scadenze CCNL FEBBRAIO 2014

RETRIBUZIONI ORARIE PER TUTTI I COMUNI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - OPERAI

PROTOCOLLO D INTESA IN MATERIA DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE di cui all art.4 del D.lgs 14 settembre 2011 n 167

ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI FORLI CESENA In vigore dal 1 settembre 2006

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL AREA VI PER IL BIENNIO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 DICEMBRE 1999

CONTRATTO INTEGTRATIVO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AREA DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA AGENZIA PROVINCIALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNIVERSITA PER IL BIENNIO ECONOMICO

IPOTESI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO COMUNE DI STRAMBINELLO ANNO 2012

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO relativo al personale del comparto università per il biennio economico 2004\2005

News per i Clienti dello studio

VERBALE DI ACCORDO. tra

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE ECONOMICA II BIENNIO INDICE

l estensione all imprenditoria giovanile del Fondo di garanzia già costituito a favore dell imprenditoria

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99

N.B. Il pagamento delle indennità di disoccupazione cessa quando il lavoratore:

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

I rappresentanti dell Agenzia delle Dogane e delle Organizzazioni sindacali nazionali del comparto Agenzie fiscali,

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI AVIS DEI PROFILI PROFESSIONALI DIRETTIVO DIRIGENZIALI AMMINISTRATIVI, SANITARI E MEDICI

RETRIBUZIONI ORARIE PER TUTTI I COMUNI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - OPERAI

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO DELL EDILIZIA E ATTIVITA AFFINI DELLE MARCHE.

1. Prestazione aggiuntiva in favore degli apprendisti C.I.G.O. in caso di. sospensione o riduzione dell attivita lavorativa per eventi meteorologici.

ARTICOLO 7. Prestazioni Cassa Edile

VISTI CONSIDERATO CHE

Modello di contratto. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del )

/06/2014 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO. Identificativo Atto n. 537

PrevAer Fondo Pensione

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione

aggiornato al 31 luglio 2014

Direzione Centrale. Prestazioni a Sostegno del Reddito

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE

Oggetto: Detassazione straordinari e altri elementi produttività: un opportunità

Contributo minimo mensile al Fondo Nazionale Ape

REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE. n. 359 del O G G E T T O

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09

Comune di OLGIATE OLONA SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIRIGENTE DEL CNEL BIENNIO ECONOMICO

STUDIO ASSOCIATO ZINNO CIRCOLARE DI STUDIO


CE/bs CUNEO, 1 febbraio Circolare n. 2/2005 IMPRESE EDILI CONSULENTI DEL LAVORO

OGGETTO: cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo

Incentivi a sostegno dei contratti di solidarietà

CONTRATTO PROVINCIALE INTEGRATIVO DI LAVORO PER LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE ARTIGIANE DEL LEGNO E ARREDAMENTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

CREDITO LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 1991, N. 3

tra CGIL del Trentino rappresentata dal Segretario Provinciale Bruno Dorigatti e da Franco Ischia

La retribuzione globale annua di cui al presente articolo viene erogata in 14 (quattordici) mensilità

Accordo sulla utilizzazione delle risorse del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relativo all anno 2009

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14)

Area risorse umane 1

ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s. Società tra Professionisti

Riforma Monti - Legge 22 dicembre 2011 n 214 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici SCHEDA DI ANALISI

CONTABILITA GENERALE

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L ANNO Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito

R E G O L A M E N T O

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (Aggiornato al 23 febbraio 2015)

Cos è il Durc. Ambito di applicazione del Durc

IPOTESI DI ACCORDO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO SUI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE, L UTILIZZAZIONE E LE MODALITA DI ATTRIBUZIONE DEL FONDO PER LE

OGGETTO: Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l anno 2007.

Ai gentili clienti Loro sedi Riforma del lavoro: nuova tassa sui licenziamenti a copertura degli ammortizzatori sociali

A tal riguardo, si allega l accordo siglato ed una breve nota esplicativa del responsabile delle relazioni industriali dell ANCPL Renato Verri.

CONVENZIONE. tra. il Soggetto gestore EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA della provincia di Lucca (ERP)

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

6. CONTABILITA GENERALE

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DELL AUTOMOBILE CLUB LECCE PER L ANNO 2012

Convenzione per programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RETRIBUZIONI ORARIE PER TUTTI I COMUNI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - OPERAI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE TRASFERTE E DEL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI

B) Legge n. 243 del 2004 come integrata e modificata dall articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2007

1. Iter procedurale per la concessione della CIG in deroga

Transcript:

TESTO del CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 29 gennaio 2007 per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Trento integrativo del CCNL 1 ottobre 2004 Addì 29 gennaio 2007 tra - l ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE della Provincia di Trento rappresentata per delega del suo Presidente provinciale Dario Denicolò, da BATTISTI Renato, BRUSCHETTI Paolo, FACCENDA Rudy, MARTINELLI Osvaldo, SARTORI Carmelo. e, in ordine alfabetico - la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini del Legno - Fe.N.E.A.L. U.I.L. del Trentino, rappresentata dal Segretario Generale Paolo FERRARI; - la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - F.I.L.C.A. C.I.S.L. Trentino, rappresentata dal Segretario Generale sig. Stefano PISETTA; - la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, Edili e Affini - F.I.L.L.E.A. C.G.I.L. del Trentino, rappresentata dal Segretario Generale sig. Massimo BERTOLINI; viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale integrativo al Contratto Nazionale del 1ottobre 2004, da valere, nella Provincia di Trento, per tutte le imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni, delle piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani istituiti anche in forma di cooperativa, che operano nel settore delle costruzioni edili ed affini.

1) ELEMENTO ECONOMICO E TERRITORIALE OPERAI Visti gli articoli 15 e 42 del CCNL 1 ottobre 2004 nonché l Accordo Nazionale 5 luglio 2006, è stabilita l erogazione, per gli anni 2007, 2008 e 2009 dell Elemento Economico e Territoriale (E.E.T.) nei seguenti importi orari: a) Operai di produzione: Operaio di IV livello 0,34 Operaio specializzato 0,32 Operaio qualificato 0,28 Operaio comune 0,24 b) Custodi, guardiani, portinai fattorini, uscieri e inservienti (art. 6 CCNL) 0,22 c) Custodi, guardiani, portinai con alloggio (art. 6 CCNL) 0,19 L erogazione dell E.E.T. è subordinata, in conformità a quanto stabilito dal CCNL 1 ottobre 2004 e dall Accordo Nazionale 5 luglio 2006, al favorevole andamento del settore edile e dei suoi risultati nel territorio della Provincia di Trento in termini di produttività, qualità e livelli occupazionali, anche in una logica di contrasto del lavoro irregolare. Gli indicatori che saranno fra l altro presi a riferimento in proposito sono: il volume degli stanziamenti per investimenti della Provincia Autonoma di Trento in infrastrutture e nell edilizia in generale, il numero di ore lavorate, di lavoratori e relativo monte salari risultanti anche presso la Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento, il numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità in Provincia di Trento. La verifica sull andamento del settore edile e sui risultati da questo conseguiti, ai fini dell erogazione dell E.E.T. per l anno 2007, sarà effettuata dalle parti firmatarie del presente Accordo in un apposito incontro da effettuarsi entro il mese di febbraio 2007 mentre, ai fini dell erogazione dell E.E.T. per l anno 2008 e per l anno 2009, lo stesso tipo di verifica sarà effettuato dalle parti in un apposito incontro da effettuarsi rispettivamente nel mese di gennaio 2008 per l anno 2008 e nel mese di gennaio 2009 per l anno 2009. Le parti confermano che la struttura dell E.E.T. è coerente con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall art. 2 del Decreto legge 25 marzo 1997 n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135. Per quanto concerne l incidenza dell E.E.T. sui vari istituti contrattuali le parti rinviano a quanto disposto dal CCNL 1 ottobre 2004.

2) INDENNITA TERRITORIALE DI SETTORE Con riferimento a quanto previsto dall Accordo Nazionale 5 luglio 2006 a decorrere dal 1 gennaio 2007 gli importi dell Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) in essere al 31 dicembre 2006 vengono conglobati negli importi dell indennità territoriale di settore. Dal 1 gennaio 2007 gli importi di detta indennità risultano pertanto essere i seguenti: a) Operai di produzione: Operaio di IV livello 1,27 Operaio specializzato 1,19 Operaio qualificato 1,07 Operaio comune 0,92 b) Custodi, guardiani, portinai fattorini, uscieri e inservienti (art. 6 CCNL) 0,84 c) Custodi, guardiani, portinai con alloggio (art. 6 CCNL) 0,76 3) ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE QUADRI E IMPIEGATI Visto l articolo 42 del CCNL 1 ottobre 2004 nonché l Accordo Nazionale 5 luglio 2006, ed alla luce di quanto disposto in merito dal CCPL 27 gennaio 2003, è stabilita l erogazione, per gli anni 2007, 2008 e 2009 dell Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) nei seguenti importi mensili: Quadri - 1a Categoria super 83,80 1a Categoria 75,42 2a Categoria 62,85 Imp. IV livello 58,66 3a Categoria 54,47 4a Categoria 49,02 4a Categoria primo impiego 41,90 All E.E.T. di cui al presente punto 3) si applica quanto stabilito negli ultimi quattro commi del precedente punto 1). 4) PREMIO DI PRODUZIONE IMPIEGATI Con riferimento a quanto previsto dall Accordo Nazionale 5 luglio 2006 a decorrere dal 1 gennaio 2007 gli importi dell Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) in essere al 31 dicembre 2006 vengono conglobati negli importi del premio di produzione. Dal 1 gennaio 2007 gli importi di detto premio risultano pertanto essere i seguenti:

Quadri - 1a Categoria super 291,99 1a Categoria 267,59 2a Categoria 225,44 Imp. IV livello 205,89 3a Categoria 190,20 4a Categoria 172,25 4a Categoria primo impiego 148,57 5) PREMIO DI PROFESSIONALITA E PRESENZA OPERAI Il Premio di professionalità e presenza operai di cui all art. 11 del CCPL 27 gennaio 2003 viene confermato nei seguenti importi giornalieri per giornata intera di effettiva presenza in cantiere: - Capo squadra di 1a 8,37 - Capo squadra di 2a e Operaio di IV livello 7,10 - Operaio specializzato 6,20 - Operaio qualificato 4,84 - Operaio comune e apprendista 2,97 Ferma restando la regolamentazione del premio di cui al richiamato art. 11 le parti convengono che il premio stesso venga erogato per la metà del suo importo giornaliero in caso di fruizione da parte dell operaio di permessi di cui all art. 7 del CCNL 1 ottobre 2004 o di ferie di cui all art. 18 del CCNL 1 ottobre 2004 in quantità non superiore, nella giornata, ad un ora. 6) MENSA All art. 8 del CCPL 27 gennaio 2003 sono apportate le seguenti modifiche: - il costo complessivo del pasto di cui alla lettera b) ed all ultimo comma della lettera A), l eccedenza del quale è a carico del lavoratore, viene elevato: - a decorrere dal 1 gennaio 2007 ad 11,00; - a decorrere dal 1 gennaio 2008 ad 11,50; - a decorrere dal 1 gennaio 2007 l importo dell indennità sostitutiva di mensa di cui alla lettera d) viene elevato ad 6,00. 7) TRASPORTI All art. 9 del CCPL 27 gennaio 2003 sono apportate le seguenti modifiche: - il contributo giornaliero al lavoratore di cui al 2 comma viene aumentato a decorrere dal 1 gennaio 2007 ai seguenti importi: - contributo di cui alla lett. a) 1,36; - contributo di cui alla lett. b) 2,74;

- contributo di cui alla lett. c) 4,78; - a decorrere dal 1 gennaio 2007 l indennità giornaliera al lavoratore addetto alla guida del mezzo dell impresa per il trasporto dei lavoratori, di cui al 4 comma, viene elevata ad 5,00. 8) TRASFERTA All art. 10 del CCPL 27 gennaio 2003 sono apportate le seguenti modifiche con validità di decorrenza 1 gennaio 2008: - al 2 comma e al 3 comma punti 2 e 3 l espressione 18 Km è sostituita dall espressione 17 Km ; - al 4 comma: - l indennità del 13% è aumentata al 14,5 % e la distanza di 18 Km dall abitazione dell operaio, oltre la quale spetta tale indennità, è diminuita a 17 Km; - l indennità del 20% è aumentata al 22%; - al 6 comma: l indennità di pernottamento è aumentata dal 10% al12%. Le parti convengono che l indennità di trasferta e l indennità di pernottamento nelle nuove misure e alle nuove condizioni di cui al precedente comma spettino all operaio a partire dal momento dell assegnazione al primo cantiere diverso da quello cui è addetto alla data del 1 gennaio 2008. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, nel caso in cui l operaio non venga assegnato per l intero anno 2008 ad un cantiere diverso rispetto a quello cui è addetto al 1 gennaio 2008, e si trovi nelle condizioni di diritto, l indennità di trasferta e l indennità di pernottamento saranno corrisposte all operaio stesso nelle nuove misure e alle nuove condizioni di cui al 1 comma a decorrere dal 1 gennaio 2009. 9) SICUREZZA SUL LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE Le parti ribadiscono il comune impegno alla ulteriore crescita dei livelli di sicurezza nell ambiente di lavoro e della professionalità dei lavoratori edili anche in una logica di sempre maggior qualificazione, efficienza e competitività delle imprese del settore. In relazione a ciò a decorrere dal 1 gennaio 2007 il contributo per il finanziamento di Centrofor di cui all art. 27 del CCPL 27 gennaio 2003 viene elevato dallo 0,50% allo 0,70%. Le parti convengono che ai corsi professionali promossi da Centrofor di cui alla lettera d) dell art. 2 del CCPL 27 gennaio 2003 vengano ammessi solo operai in possesso di una qualifica immediatamente inferiore a quella acquisibile con la positiva frequenza ai corsi professionali stessi. Ai corsi per caposquadra sono ammessi solo operai specializzati. L assegnazione al lavoratore della qualifica corrispondente al corso frequentato e subordinata alla completa e positiva frequenza ed al superamento di un apposito esame. La qualifica di operaio specializzato gruista e di operaio specializzato conduttore di macchine movimento terra, acquisita attraverso le modalità di cui al precedente comma, sarà tenuta presente dall impresa e verrà attribuita dall impresa stessa al lavoratore solo in presenza di svolgimento da parte di quest ultimo delle mansioni corrispondenti.

10) VISITE MEDICHE Le parti convengono che le visite mediche dei lavoratori obbligatorie secondo le disposizioni di legge in materia di tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro vengano effettuate dal Medico competente durante l orario di lavoro sia ordinario che straordinario. Le predette visite potranno in ogni caso essere effettuate nei giorni di sospensione del lavoro per i quali venga richiesto dall impresa l intervento della Cassa Integrazione Guadagni. 11) ANZIANITA PROFESSIONALE EDILE - APE In una logica di riequilibrio gestionale del Fondo per l Anzianità Professionale Edile il contributo di cui all art. 25 del CCPL 27 gennaio 2003 viene diminuito a decorrere dal 1 gennaio 2007 dal 4,30% al 3,95%. 12) CASSA EDILE Il contributo a favore della Cassa Edile di cui all art. 22 del CCPL 27 gennaio 2003 viene elevato a decorrere dal 1 gennaio 2007 dal 2,80% al 2,95% di cui 5/6, pari al 2,46%, a carico del datore di lavoro, e 1/6, pari allo 0,49%, a carico del lavoratore. 13) QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE A decorrere dal 1 gennaio 2007 la quota territoriale di adesione contrattuale di cui al 2 comma dell art. 26 del CCPL 27 gennaio 2003 viene elevata dallo 0,35% allo 0,40%. 14) QUOTE SINDACALI A decorrere dal 1 gennaio 2007 le quote di cui all art. 28 del CCPL 27 gennaio 2003 vengono elevate dal 3,69% al 3,86%. Letto, approvato e sottoscritto. Per l Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento Il Presidente Provinciale Categoria Edili geom. Renato Battisti F.e.N.E.A.L. - U.I.L. Il Segretario sig. Paolo Ferrari F.I.L.C.A. C.I.S.L Il Segretario sig. Stefano Pisetta F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. Il Segretario sig. Massimo Bertolini