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REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA Registro Generale: 954/1994 nelle persone dei Signori: FRANCESCO MARIUZZO Presidente, relatore ANTONIO MASSIMO MARRA Giudice STEFANO TENCA Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella udienza camerale del 23 marzo 2004 Visto il ricorso 954/1994 proposto da: ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO rappresentato e difeso da: BELOMETTI GIACOMO MIRRI PAOLO ACHILLE4

2 con domicilio eletto in BRESCIA VIA MORETTO,56 presso BELOMETTI GIACOMO rappresentata e difesa da: contro AZIENDA U.S.L. di PARMA BALLERINI MAURO ZIVERI MARCELLO con domicilio eletto in BRESCIA VIA MORETTO, 42/A presso BALLERINI MAURO rappresentato e difeso da: COMUNE di PARMA VASTA STEFANIA CRISTINI MARINA con domicilio eletto in BRESCIA VIA Vittorio EMANUELE II, 60 presso VASTA STEFANIA rappresentato e difeso da: COMUNE DI COLLECCHIO CONTI GIORGIO con domicilio eletto presso la SEGRETERIA della SEZIONE in BRESCIA VIA MALTA, 12

3 per l'accertamento dell'obbligo del pagamento delle rette dei degenza per il ricovero di Greppi Luisa e Ghinelli Ave; Udito il relatore Pres. FRANCESCO MARIUZZO e uditi, altresì, i difensori delle parti; Visto l art. 26, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, così come sostituito dall art. 9, 1 comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205, Ritenuto in fatto e in diritto che con ricorso notificato il 28 ed il 29.6.1994, tempestivamente depositato, l Istituto Ospedaliero di Sospiro ha richiesto l accertamento dell obbligo dell U.S.S.L. n. 4 di Parma o, in subordine, del Comune di Parma e del Comune di Collecchio al pagamento delle rette di degenza maturate per il ricovero delle sig.re Luisa Greppi e Ave Ghinelli; che a tal fine ha esposto che le stesse sono state ricoverate rispettivamente in data 15.1.1952 e 1.8.1956 per frenastenia di grado elevato; che l onere del pagamento per entrambe fu inizialmente assunto dalla Provincia di Parma e successivamente dalla locale U.S.S.L. n. 4; che quest ultima non dava corso ad ulteriori pagamenti a decorrere dal 1.1.1994, come da dichiarazione resa il 29.11.1993, assumendo che il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato dai Comuni di Parma e di Collecchio; che dalla suddetta data alcun ulteriore pagamento per lo stesso titolo è stato fatto a favore del ricorrente Istituto; che quest ultimo assume che l obbligo in questione farebbe capo all U.S.S.L. n. 4 di Parma alla luce della richiamata frenastenia di cui sono afflitte le pazienti ricoverate e della natura della terapia praticata, avente natura tipicamente sanitaria; che in ogni caso l identica domanda è stata avanzata anche nei confronti dei Comuni di Parma e di Collecchio per l ipotesi che l obbligo di pagamento fosse da riferirsi agli stessi, quali enti chiamati all onere dell assistenza socio assistenziale; che l U.S.S.L. n. 4, ora Azienda U.S.L. di Parma si è costituita in giudizio, resistendo alla domanda; che si sono, altresì, costituiti in giudizio i Comuni di Parma e di Collecchio, che hanno richiesto la reiezione delle richieste avanzate nei loro confronti; che in occasione dell udienza camerale del 29.4.2003 è stata ammessa consulenza tecnica d ufficio per l accertamento della natura della ridetta infermità;

4 che il dottor Giorgio Callea, medico specialista in psichiatria, nominato quale C.T.U. dal Giudice delegato all incombente, ha depositato la sua relazione, assumendo motivale conclusioni nei confronti di entrambe le pazienti; che con memorie le parti hanno richiesto l accoglimento delle rispettive tesi difensive; Ritenuto; che con riferimento alla sig.ra Luisa Greppi il C.T.U. ha riferito che, al momento della visita in data 27.8.2003, la paziente era a letto in condizioni preterminali con terapia farmacologica di sostegno e che, in data 3.9.2003, la stessa è deceduta; il C.T.U. ha, inoltre, precisato che: 1) il ricovero presso l Ospedale di Sospiro avvenne il 15.1.1952 per frenastenia di grado elevato; 2) che la paziente fruì inizialmente di terapia psichiatrica, cessata peraltro con lo stabilizzarsi della malattia, che rese impossibile qualsiasi progetto di recupero; 3) che il trattamento si era trasformato quanto meno a decorrere dal 1993 da psichiatrico ad assistenziale, non essendo la paziente in grado di provvedere a se stessa; che con riguardo alla sig.ra Ave Ghinelli il C.T.U. ha riferito: 1) che il ricovero è avvenuto il 1.8.1956 per sviluppo psichico deficitario con grave insufficienza di tutte le facoltà a livello idiotico e che, dopo il trasferimento dall Ospedale psichiatrico di Colorno, la stessa non è stata mai sottoposta a terapie psichiatriche né attive, né farmacologiche; 2) che ella non è autosufficiente e necessita di assistenza negli atti elementari della vita quotidiana; 3) che il grave disturbo psichico da cui è affetta non rende possibile alcun intervento riabilitativo, per cui fruisce di sole prestazioni socio assistenziali; Considerato: che in relazione alle puntuali argomentazioni svolte dal C.T.U. per entrambe le pazienti deve concludersi che il trattamento in essere deve essere assimilato a quello socio assistenziale, come tale sostitutivo di quello familiare; che non possono al riguardo condividersi i rilievi svolti sia da parte del ricorrente sia dei resistenti Comuni, posto che il trattamento farmacologico praticato per le due pazienti è risultato privo di ogni finalità riabilitativa sul piano psichiatrico; che detto rilievo pare sufficiente ad escludere che la terapia praticata per le diverse malattie da cui le interessate sono state affette nel corso degli anni abbia rilievo sanitario,

5 corrispondendo la somministrazione dei farmaci in sede ospedaliera e la concomitante assistenza personale alle inferme a quanto avrebbe potuto essere assicurato in famiglia per il trattamento delle identiche malattie; che deve conclusivamente essere affermato l obbligo dei Comuni di Parma e di Collecchio, quali Comuni di nascita e di ultima residenza delle pazienti, al pagamento delle rette indicate nell atto introduttivo, come da domanda da ultimo avanzata con memoria del 29.1.2003, che modifica in parte le conclusioni già assunte con quella del 24.10.2002; che l eccezione di prescrizione sollevata dagli stessi Comuni ex art. 2948 cod. civ. nei confronti delle suddette pretese deve essere disattesa, trattandosi di rette maturate dal gennaio al maggio 1994 per le quali il pagamento è stato richiesto con il presente ricorso notificato in data 27.6.1994; che la domanda avanzata con memoria depositata l 8.9.1999 non può, tuttavia, essere presa in esame da parte del Collegio in quanto la stessa non è stata notificata a questi ultimi e non è, quindi, idonea ad integrare quella in precedenza avanzata, non essendo stato accettato il contraddittorio su detta ulteriore richiesta; che trattandosi di identici importi maturati per entrambe le pazienti nel periodo considerato i Comuni di Parma e di Collecchio debbono corrispondere all Istituto Ospedaliero di Sospiro la somma di 5696,18, (pari a L. 11.029.335) per ciascuno a saldo delle rette maturare per la sig.ra Luisa Greppi per il primo e per la sig.ra Ave Ghinelli per il secondo con l onere ulteriore degli interessi legali medio tempore maturati a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna retta; che le spese di giudizio seguono la soccombenza, ivi comprese quelle per lo svolgimento della consulenza tecnica d ufficio, e possono essere liquidate in 1500 a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa ed in 1054,72 a favore del dott. Giorgio Callea; che le suddette spese sono poste a carico in solido tra di loro dei Comuni di Parma e di Collecchio; P.Q.M. il T.A.R. per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia in parziale accoglimento del ricorso in epigrafe condanna sia il Comune di Parma sia quello di Collecchio a corrispondere la somma di 5.696,18, oltre agli interessi legali maturati, all Istituto

6 Ospedaliero di Sospiro. Condanna, altresì, entrambi i Comuni in solido tra di loro a corrispondere l ulteriore somma di 1500, oltre ad oneri di legge, a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa allo stesso Istituto, nonché la somma di 1054,72 al dott. Giorgio Callea per la consulenza tecnica espletata per le due pazienti. BRESCIA, 23 marzo 2004 NUMERO SENTENZA 634 / 2004 DATA PUBBLICAZIONE 08-06 - 2004