CONVENZIONE. Il Dipartimento di Scienze Giuridiche DSG e la Scuola di Giurisprudenza dell AlmaMater Studiorum Università di Bologna

Documenti analoghi
SCHEMA DI CONVENZIONE ACCORDO. tra. L /Gli Ordine/i Provinciale/i dei Consulenti del Lavoro di. il Dipartimento di. dell Università di..

ACCORDO tra L Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Bologna L Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Convenzione. tra. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze

Modena, 29 ottobre Prot. n Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena Via Emilia Est n.

Convenzione. tra VISTO

NOVARA, ALESSANDRIA, BIELLA, VERBANIA, VERCELLI

Convenzione tra l Università degli Studi di Udine e l Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine

rilasciati dalle Università e dei relativi Corsi di Studio; - il DR 12 novembre 2014 Regolamento generale di Ateneo per lo

Regolamento del tirocinio professionale degli spedizionieri doganali. (Ai sensi dell art. 6, del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137)

REGISTRO delle attività didattiche di cui alla Legge 240/10 e al D.P.R. 382/80 e successive modificazioni ed integrazioni

che abbiano conseguito un titolo di studio all esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle

CONVENZIONE TRA VISTO

Convenzione. l'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza

Regolamento Didattico del Corso di Laurea Specialistica in GIURISPRUDENZA Classe 22/S

Linee guida Esame di Stato

CONVENZIONE TRA VISTI

PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA LA BANCA D ITALIA E LA GUARDIA DI FINANZA

LAUREA IN INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE Sede di Taranto (corso in videoconferenza) 20 posti

Università degli Studi di Brescia Facoltà di Ingegneria

Convenzione. in seguito denominate Parti visto

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE FACOLTÁ DI ECONOMIA

Università degli Studi di Palermo Corso di Studi in Giurisprudenza

REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE DEI RICERCATORI

Autorità Nazionale Anticorruzione

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

CONVENZIONE PER TIROCINI CURRICULARI TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI LOCALI DEL DIPARTIMENTO E PER IL LORO UTILIZZO

Bando ERASMUS+/Erasmus A.A. 2016/17 Allegato 2 Requisiti di partecipazione per Area/Dipartimento

VISTA la Legge 196/97 e successivo D.M. n. 142/98; la Circolare n. 24 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12/09/2011;

L affidamento può essere a titolo gratuito od oneroso per i professori di I e II fascia, sarà obbligatoriamente a titolo oneroso per i ricercatori.

Facoltà di Architettura - Sapienza Università di Roma REGOLAMENTO SULL ATTRIBUZIONE DEL TITOLO DI CULTORE DELLA MATERIA

AGE.AGEDRLIG.REGISTRO UFFICIALE I

CONVENZIONE QUADRO PER ATTIVITA DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA TRA

U.S.R. Decreto n IL RETTORE. lo Statuto dell Ateneo;

SECONDO RINNOVO CONTRATTO PER ATTIVITÁ DI INSEGNAMENTO

Bando ERASMUS+/Erasmus A.A. 2017/18 Allegato 2 - Requisiti di partecipazione per Area/Dipartimento

Regolamento interno recante la disciplina dei professori a contratto. (Decreto Rettorale n.39 del 12 dicembre 2008)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

PROTOCOLLO D INTESA. tra L AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE. dell UNIVERSITÀ DI PISA

CONTRATTO PER ATTIVITÁ DI INSEGNAMENTO

Repertorio n. Prot. n. CONVENZIONE

CONVENZIONE QUADRO TRA L UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA E TRA L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA - FACOLTA DI SCIENZE

TIROCINIO STAGE FORMATIVO PRESSO AREA LEGALE DELL ENTE ASSISTENTE STUDIO LEGALE STUDIO LEGALE CIVILE E PENALE PRATICANTE AVVOCATO

Istituzione e accreditamento di un percorso congiunto: le novità del D.M. n. 47/2013 e del D.M. n. 1059/2013

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA

IL VICEPRESIDENTE EMANA. Il seguente bando di selezione per la copertura del tutorato di cui alle premesse per l a.a. 2016/17.

REGOLE PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA CONVENZIONE CON L ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Studenti iscritti al I anno in Consulenza

PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI MATERA LA CROCE ROSSA ITALIANA DI MATERA

SCUOLA BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI STATUTO

Il Rettore. Decreto n (1169) Anno 2016

Università degli Studi MESSINA

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

Università degli Studi di Ferrara

Regolamento per il tirocinio

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE. Tra. (codice fiscale: ), di seguito soggetto promotore, con sede legale in

Istituzione del Comitato tecnico nazionale sulla sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

REGOLAMENTO DI TIROCINIO NUOVO ORDINAMENTO Approvato dal Consiglio di Corso di Studio il 10 settembre 2013

FACOLTA DI MEDICINA VETERINARIA ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL ESAME FINALE DI LAUREA MAGISTRALE

Regolamento didattico del Corso di Laurea magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche

Formazione dei docenti per il sostegno didattico

PROTOCOLLO D INTESA FRA REGIONE LOMBARDIA MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U)

CONVENZIONE TRA L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA E L ASSOCIAZIONE CULTURALE PEDIATRI MILANO E PROVINCIA (ACPM) PER

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, in prosieguo denominata Autorità, con sede legale in Roma (00187), Via M.

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

3. Se non diversamente indicato dall Ordinamento del singolo CdS, il tirocinio s intende facoltativo.

Ministero della Giustizia

D. R. n IL RETTORE DECRETA

IL RETTORE. VISTO lo Statuto dell'università degli Studi della Basilicata ed in particolare gli artt. 7, 16, 17 e 28;

TRIBUNALE DI TREVISO. Domanda di ammissione allo stage formativo. a sensi dell art. 73 del D.L.69/13 conv. in L.98/13. Nato/a il: a prov.

Intervenire con adeguate competenze interdisciplinari nella diagnosi, nella prevenzione e nella soluzione di problemi ambientali.

1. DEFINIZIONE DEI COMPITI DIDATTICI DEI DOCENTI

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE TRA

Facoltà di Psicologia IL PRESIDE. VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l articolo 23 Contratti per attività d insegnamento ;

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N.1 LAUREATO IN GIURISPRUDENZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA PROFESSIONALE PRESSO L UFFICIO LEGALE CAMERALE

CONVENZIONE PER L ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO EXTRACURRICULARI IN REGIONE LAZIO TRA

NORME E REGOLAMENTI. Per l A.A è stata fissata la scadenza al 6 novembre 2006.

Ministero Istruzione Università e Ricerca Dipartimento per l Università, l Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca

tra vista considerato il Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di

Art.3 - Ammissione al tirocinio curriculare e al tirocinio per tesi di laurea magistrale o prova finale di laurea

REGOLAMENTO PER IL TUTORATO. Politecnico di Bari

U.S.R. Decreto n. 2120

Il Rettore. Decreto n (760) Anno 2013

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA REGOLAMENTO DIDATTICO TITOLO I FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO

5) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER IL RICONOSCIMENTO CFU

Decreto Interministeriale 12 settembre 2014

DECRETO N. 909 Del 12/02/2016

FACOLTA DI GIURISPRUDENZA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA. Corso di laurea in Mediazione culturale. Classe di laurea L-12

I L P R E S I D E. il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;

IL RETTORE DECRETA. l emanazione, nel testo allegato, del Regolamento per la disciplina delle afferenze e della mobilità del personale docente.

SECONDO RINNOVO CONTRATTO PER ATTIVITÁ DI INSEGNAMENTO (Ai sensi e per gli effetti dell art. 23, comma 2 della Legge , n.

PRATICANTATO FURFARO LUCA

CORSI DI STUDIO DEL DJSGE - TARANTO REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

DECRETO RETTORALE N Regolamento per l attivazione dei Master universitari di primo e secondo livello e dei corsi di perfezionamento IL RETTORE

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria. (11G0181)

Regolamento di Ateneo per la Divisione Ricerca e Formazione

VISTO il decreto ministeriale 7 maggio 1997, concernente la scuola di specializzazione di

Transcript:

Alma Mater Studiorum Università di Bologna Dipartimento di Scienze Giuridiche - DSG Scuola di Giurisprudenza Consiglio dell Ordine degli avvocati di Bologna. CONVENZIONE PER L ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE Il Dipartimento di Scienze Giuridiche DSG e la Scuola di Giurisprudenza dell AlmaMater Studiorum Università di Bologna e Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Bologna - Visti gli articoli 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell ordinamento della professione forense), ed in particolare il comma 6, lettera d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l ultimo anno del corso di laurea; - Visto il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l accesso alla professione forense ai sensi dell articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) e, in particolare, l articolo 5 del medesimo decreto; - Vista la Convenzione Quadro, stipulata il 24 febbraio 2017, ai sensi dell articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche per disciplinare, ai sensi dell articolo 41, comma 6, lettere a) e d), della medesima legge e dell articolo 5 del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, l anticipazione di un semestre di tirocinio per l accesso alla professione forense in costanza dell ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01) e le modalità di svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l effettiva frequenza dello studio professionale; - Visto in particolare l articolo 1, comma 2, della predetta Convenzione Quadro in base al quale, in attuazione della medesima Convenzione Quadro, i Consigli dell Ordine possono stipulare, ai sensi dell articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, apposite convenzioni con le locali Università nelle quali siano presenti Facoltà, Dipartimenti o Scuole presso le quali è istituito e attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01), la stipula delle quali è condizione per l anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi; 1

convengono quanto segue: Articolo 1 Finalità e ambito di applicazione 1. La presente convenzione è finalizzata a consentire e disciplinare l anticipazione di un semestre di tirocinio per l accesso alla professione forense, presso gli studi professionali degli avvocati iscritti al Consiglio dell Ordine degli avvocati di Bologna esclusivamente a favore degli studenti iscritti all ultimo anno dei corsi di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01) istituiti presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui alla presente convenzione si intende per: a) legge : la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell ordinamento della professione forense); b) regolamento : il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l accesso alla professione forense ai sensi dell articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247); c) convenzione quadro : la convenzione quadro, stipulata il 24 febbraio 2017 ai sensi dell articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche per disciplinare l anticipazione di un semestre del tirocinio; d) tirocinio : il tirocinio per l accesso alla professione forense di cui all articolo 41, commi 1, 2, 3, 4, 6 lettere a) e d), 8, 10 ed 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247; e) studenti tirocinanti : gli studenti ammessi all anticipazione di un semestre di tirocinio; f) Consiglio dell Ordine : il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Bologna g) professionista : l avvocato presso il cui studio professionale si svolge il tirocinio; h) Università : l Alma Mater Studiorum Università di Bologna i) Dipartimento : il Dipartimento di Scienze Giuridiche; l) corso di laurea : i corsi di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01); m) crediti : crediti formativi universitari. Articolo 3 Anticipazione di un semestre di tirocinio 1. Possono chiedere di essere ammessi all anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea gli studenti iscritti all ultimo anno del corso di laurea istituito presso il Dipartimento che siano in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea purché abbiano ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: 2

Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell Unione europea (IUS/14). 2. Al fine di agevolare l anticipazione di un semestre del tirocinio, il Consiglio dell Ordine si impegna a informare in modo adeguato i propri iscritti e, d intesa con il Dipartimento, gli studenti interessati circa le modalità di attuazione della presente convenzione. 3. Il Consiglio dell Ordine si impegna ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le proprie iniziative formative. 4. Il Dipartimento e il Consiglio dell Ordine individuano i referenti organizzativi che, nell ambito delle rispettive competenze: a. verifichino periodicamente la regolare attuazione e la necessità di eventuali aggiornamenti della presente convenzione; b. individuino linee guida per la predisposizione dei progetti formativi dei singoli tirocinanti e la progettazione di ulteriori iniziative generali. c. forniscano agli studenti interessati le informazioni necessarie per l anticipazione di un semestre del tirocinio, di cui sarà dato adeguatamente conto anche nei documenti ufficiali relativi all offerta formativa del corso di laurea. 5. I referenti del Dipartimento sono nominati dal Consiglio di Dipartimento tra i professori e i ricercatori in servizio presso il medesimo. 6. I referenti del Consiglio dell Ordine sono nominati dal Consiglio dell Ordine tra i suoi iscritti. 7. I referenti nominati restano in carica per la durata della presente convenzione, salvo che vengano sostituiti dall ente da cui sono stati nominati a sua insindacabile decisione. Articolo 4 Progetti formativi 1. In virtù della presente convenzione le parti firmatarie della stessa potranno attivare ulteriori forme di collaborazione e di coordinamento tra loro, ai sensi dell articolo 1, commi 3 e 4, della convenzione quadro, al fine di predisporre congiuntamente progetti formativi (generali e/o singoli) destinati agli studenti tirocinanti e comprendenti obiettivi e tipologie di attività prevalente, tra cui la partecipazione ai corsi di formazione di cui al successivo articolo 6, comma 3. 2. I progetti formativi di cui al comma precedente concordati tra le parti dovranno essere sottoscritti, oltre che dal Presidente del Consiglio dell Ordine, dal Direttore del Dipartimento, dal professionista presso il cui studio si svolgerà il tirocinio e dal tutor accademico indicato dal Direttore del Dipartimento tra i docenti o tra gli assegnisti di ricerca afferenti al medesimo Dipartimento. 3. D intesa tra il Consiglio dell Ordine, il professionista e il tutor accademico, nei progetti formativi di cui ai commi precedenti possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell elaborazione della dissertazione relativa all esame finale di laurea in Giurisprudenza. 3

Articolo 5 Domanda di anticipazione di un semestre di tirocinio 1. Gli studenti di cui al precedente articolo 3, comma 1, possono presentare domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell articolo 41, comma 3, della legge, al Consiglio dell Ordine, corredata: a) da autocertificazione, predisposta a sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti: - di cui all articolo 3, comma 1, della presente convenzione; - di cui all articolo 17, comma 1, lettere a), d) e) f) g) ed h), della legge; b) dall indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio. 2. Qualora siano stati attivati i progetti formativi di cui al precedente articolo 4, la domanda di iscrizione al registro dei praticanti di cui al comma precedente dovrà essere altresì corredata dall indicazione del tutor accademico e dal progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell Ordine, dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal Direttore del Dipartimento e dal tutor accademico. Articolo 6 Svolgimento del semestre anticipato del tirocinio 1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, anche secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui al precedente articolo 4, ove predisposto. 2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato lo studente tirocinante non è esentato dall obbligo di frequenza dei corsi di cui all articolo 43 della legge. 3. Ai fini di cui al comma precedente ed in virtù della presente convenzione le parti firmatarie della stessa potranno istituire ed organizzare, nell ambito dei progetti formativi di cui al precedente articolo 4, corsi di formazione gratuiti destinati agli studenti tirocinanti, tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A quest ultimo fine, tali corsi o parte di essi devono essere impartiti anche da avvocati che abbiano maturato adeguata esperienza in ambito formativo. Il tutor accademico vigila sull effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull andamento del semestre mediante colloqui con lo studente medesimo, da tenersi almeno ogni trenta giorni. 4. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell Ordine, l effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie. 5. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, di cui all articolo 5, comma 2, del regolamento, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi dell articolo 8, comma 4, secondo periodo, del predetto regolamento può essere ridotto da venti a dodici. 6. Il Consiglio dell Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 8, comma 4, del regolamento. 4

7. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in Giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, lo studente tirocinante può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti. 8. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando lo studente tirocinante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l iscrizione al registro dei praticanti. 9. Ai sensi dell articolo 41, comma 11, della legge, il tirocinio effettuato dallo studente tirocinante non determina il diritto all instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. 10. Nel periodo di tirocinio lo studente tirocinante è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati, ai sensi dell articolo 42 della legge, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi. Articolo 7 Relazione finale 1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte che deposita presso il Consiglio dell Ordine. La predetta relazione deve essere sottoscritta dal professionista e, qualora sia stato attivato il progetto formativo di cui al precedente articolo 4, anche dal tutor accademico. 2. Ai sensi dell articolo 8, comma 6, del regolamento, il Consiglio dell Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il predetto Consiglio dell Ordine non rilascia l attestato. In questo caso lo studente tirocinante ed il professionista devono essere sentiti. Si applica l articolo 17, comma 7, della legge. Articolo 8 Durata e rinnovo 1. La presente Convenzione ha durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera degli Organi competenti. Articolo 9 Disposizione finale 1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni della legge e del regolamento e delle loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le parti si impegnano ad aggiornare la presente convenzione ove intervengano modificazioni legislative e/o regolamentari della disciplina dell offerta formativa universitaria e, in particolare, del corso di laurea. 3. Le Parti concordano di procedere a una prima revisione della presente convenzione allo scadere di tre anni dalla data di stipula. 5

Prof. Giovanni Luchetti Direttore Dipartimento di scienze Giuridiche Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli Presidente Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Bologna Prof.ssa Nicoletta Sarti Presidente Scuola di Giurisprudenza 6