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COD. PRATICA 2017-011-23 ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2017, n. 13 R.D. n. 1775/1933 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici. Limitazione attingimenti. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE CONSIDERATO che l Amministrazione regionale provvede, ai sensi del R.D. n. 1775/33, al rilascio di licenze annuali di attingimento e concessioni di grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica dai corpi idrici regionali, come stabilito dalla L.R. n. 10/2015; RICHIAMATA la D.G.R. n. 1551 del 19/12/2016 Applicazione dell art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.. Licenze di attingimento di acque pubbliche Atto d indirizzo. ; TENUTO CONTO in particolare dell Allegato A punto 8 della deliberazione di cui sopra: Provvedimenti contingibili e urgenti, riguardante l eventualità di provvedere con Ordinanza, emanata dal Presidente della Regione, per assoggettamento a turnazione, sospensione temporanea o revoca degli attingimenti in caso di criticità dei corpi idrici; RICHIAMATO il Piano di Tutela delle Acque della approvato con D.C.R. del 1/12/2009; VISTO il Rapporto sulla situazione di carenza idrica in Umbria 2017 della - Direzione Regionale Governo del Territorio e Paesaggio. Protezione Civile. Infrastrutture e Mobilità, Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico aggiornato al 20/06/2017; VISTI i successivi monitoraggi del 28/06/2017 e del 11/07/2017 del Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della ; VISTO il documento istruttorio redatto dal Servizio Geologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche - Direzione Regionale Governo del Territorio e Paesaggio. Protezione Civile. Infrastrutture e Mobilità della, parte integrante e sostanziale del presente atto; 1. Di vietare l attingimento a: O R D I N A Art. 1 - coloro che risultano essere titolari di CONCESSIONE di derivazione e coloro che hanno presentato domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento di antico diritto o domanda di concessione di derivazione in sanatoria o di concessione ordinaria ai sensi dell'art. 264 c. 16 della L. R. n. 1/2015 e s.m.i. ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica; - coloro che risultano essere titolari di LICENZA DI ATTINGIMENTO ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica; atto n. 13 del 18/07/2017 1

dai seguenti corsi d acqua e corpi idrici sotterranei nella fascia di m 100 dagli stessi: CORPO IDRICO Romealla Astrone Fossalto Argento Piandisette Tresa Cestola Infernaccio Nest Puglia Rio Bosco/Rio Grande Caina Sambro Boschiriolo Aggia Arginella Assino Carpinella Cerfone Fosso Casanuova Lana Lerchi Lucestro Minima Niccone Rancale Regnano Scarsola Seano/Minimella Vallaccia Vaschi Vertola COMUNE INTERESSATO Orvieto Città della Pieve Fabro, Città della Pieve, Monteleone di Orvieto Fabro, Città della Pieve Città della Pieve Città della Pieve, Paciano Piegaro,, Marsciano Deruta Corciano Bettona Gubbio-Umbertide Montone-Pietralunga Citerna Pietralunga Umbertide Lisciano Niccone-Umbertide Umbertide Lisciano Niccone-Umbertide San Giustino Art. 2 1. Di limitare gli attingimenti in aggiunta alle prescrizioni già impartite nelle autorizzazioni rilasciate (licenze e concessioni) a: - coloro che risultano essere titolari di CONCESSIONE di derivazione e coloro che hanno presentato domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento di antico diritto o domanda di concessione di derivazione in sanatoria o di concessione ordinaria ai sensi dell'art. 264 c. 16 della L. R. n. 1/2015 e s.m.i. ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica; - coloro che risultano essere titolari di LICENZA DI ATTINGIMENTO ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica; segue atto n. 13 del 18/07/2017 pag. n. 2

- coloro che utilizzano A QUALSIASI TITOLO fonti di approvvigionamento idrico per uso irriguo, uso irriguo non prevalente, uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica, da invasi, laghetti collinari, ecc.; dai corpi idrici del territorio regionale, ad esclusione di quelli dell art. 1, del Lago Trasimeno, del Lago di Piediluco, del Fiume Nera e del Fiume Velino, secondo lo schema seguente: CORPI IDRICI SUPERFICIALI E CORPI IDRICI SOTTERRANEI NELLA FASCIA DI M 100 GIORNI FESTIVI LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO Clitunno e canali derivati, Timia a valle della confluenza con Clitunno, affluenti del Nera, Corno a valle confluenza con il Sordo, Chiascio a valle della diga di Casanova, Tevere, Lago di Corbara, Lago dell Aia (Recentino), Lago di San Liberato, Lago di Alviano e corpi idrici sotterranei nella fascia di 100 m Restanti tratti e restanti corsi d acqua e corpi idrici sotterranei nella fascia di 100 m intera giornata Intera giornata RESTANTI CORPI IDRICI SOTTERRANEI segue atto n. 13 del 18/07/2017 pag. n. 3

INVASI E LAGHETTI alle Per i prelievi dal Lago Trasimeno, Lago di Piediluco, Fiume Nera e Fiume Velino rimangono valide le prescrizioni impartite nelle autorizzazioni all attingimento e/o quant altro previsto dalle vigenti disposizioni. Art. 3 1. Di assimilare i corpi idrici sotterranei ricadenti nella fascia di m 100 dal piede dell argine o dal ciglio della sponda di un corpo idrico superficiale a quest ultimo per quanto concerne i divieti di attingimento di cui ai punti precedenti, ad esclusione di coloro che attingono da corpi idrici sotterranei mediante pozzi di profondità superi a m 50, se ubicati ad una distanza inferi a m 30 dal piede dell argine o dal ciglio della sponda, superi a m 30 se ubicati a distanza compresa fra 30 e 60 m dal piede dell argine o dal ciglio della sponda, superi a m 20 se ubicati a distanza compresa fra 60 e 100 m dal piede dell argine o dal ciglio della sponda. Per tali situazioni sono validi i divieti di cui al punto precedente relativi ai restanti corpi idrici sotterranei. 1. Di escludere dalle limitazioni di cui all art. 2: Art. 4 - gli Enti che gestiscono reti irrigue pubbliche e coloro che prelevano da reti irrigue gestite da soggetti pubblici; - coloro che fanno uso di impianti a goccia, microirrigatori a spruzzo statici e dinamici, microgetti o simili in grado di assicurare una piovosità non superi a 2,8 mm/ora per mq, per i quali si vieta l attingimento nei giorni festivi 19:00; tale divieto non si applica agli Enti e/o Istituzioni che effettuano studi di ricerca in collaborazione con la Regione e/o con il Ministero dell Ambiente. Art. 5 1. E fatto obbligo ai soggetti preposti per legge al controllo di far osservare quanto disposto dalla presente Ordinanza. 2. A coloro che non osservino le disposizioni della presente Ordinanza si applicheranno le sanzioni previste dalla normativa vigente. Art. 6 1. La presente ordinanza è valida 24 del giorno 19/07/2017 alle 24 del 30 settembre 2017, in assenza di revoca della stessa precedente a tale data. Art. 7 1. Si dispone la trasmissione del presente provvedimento ai Sindaci dei Comuni interessati, alle Associazioni di Categoria e agli Organi di controllo. 2. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. segue atto n. 13 del 18/07/2017 pag. n. 4

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della., lì 18/07/2017 Presidente Catiuscia Marini FIRMATO Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge segue atto n. 13 del 18/07/2017 pag. n. 5