Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero



Documenti analoghi
Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo

Legge sui consulenti in brevetti

Legge federale sul commercio ambulante

Legge federale sui giuristi d impresa (LGIm)

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori

Comunicazione di atti scritti a un autorità

Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Convenzione europea sul computo dei termini. Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 2011)

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Codice delle obbligazioni

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza sul collocamento in vista d adozione

Ordinanza concernente gli elementi d indirizzo nel settore delle telecomunicazioni

Codice delle obbligazioni

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

Codice delle obbligazioni (Revisione dei diritti di revoca)

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Promemoria relativo alle notifiche di licenziamenti collettivi o cessazione dell attività per motivi economici

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (Legge FATCA)

Codice delle obbligazioni

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Legge federale sui consulenti in brevetti

Accreditamento delle società di revisione LRD esterne

Progetto della Commissione di redazione per il voto finale

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol. Direttiva

Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Legge federale sulle finanze della Confederazione

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato

Regolamento CFSL. Nr Edizione ottobre Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra

Ordinanza sull esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS

Trattato

Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

UNIDROIT CONVENZIONE UNIDROIT. sul FACTORING INTERNAZIONALE. (Ottawa, 26 maggio 1988)

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Riforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al

Ordinanza del DFF concernente dati ed informazioni elettronici

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000)

Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)

Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

Convenzione d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese

L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno , decreta:

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, MATTEO BRAGANTINI

Codice civile svizzero (Atti pubblici)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 1 aprile 2015)

Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale

Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)

Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)

Legge federale concernente l attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d azione finanziaria

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo (LCC) 1,

Ordinanza concernente l entrata e il rilascio del visto

Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità

Approfondimento su Schengen

Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani

S T A T U T I. La stessa riunisce, aiuta e sostiene i suoi membri nella loro attività professionale.

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Comune di Parma REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO ELETTIVI E NON ELETTIVI

STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

MODULO DI CANDIDATURA

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione

Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

Associazioni dei Consumatori - Telecom Italia

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Divieto di fornire materiale d armamento e materiale affine

Art. 1 Finalità. Art. 2 Modifiche all art. 5 della L.R. 1/1998

Legge federale sul miglioramento dello scambio d informazioni tra autorità in materia di armi

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ordinanza del DFGP sugli atti pubblici in forma elettronica

Avv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013

Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile

Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (F.I.N.) - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

OBBLIGHI DEL PREPOSTO ART. 19 D.LGS. 81/08

Transcript:

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero (OPSP) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 e 38 della legge federale del 27 settembre 2013 1 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero (LPSP), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Ambiente complesso 1 Per ambiente complesso s intende una zona: a. che è stata o è ancora afflitta o da tensioni o da situazioni d instabilità dovute a catastrofi naturali o a conflitti armati ai sensi delle Convenzioni di Ginevra 2 e dei Protocolli aggiuntivi I e II 3 ; b. in cui lo Stato di diritto è stato notevolmente indebolito; e c. in cui la capacità delle autorità statali di gestire la situazione è limitata o inesistente. 2 Se la Confederazione impiega un impresa per l esecuzione di compiti di protezione in una zona che non è da considerarsi un ambiente complesso secondo il capoverso 1, si applica l ordinanza del 4 sull impiego di imprese di sicurezza. Art. 2 Adesione al Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza Si considera che un impresa ha aderito al Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (Codice di condotta) nella versione del 9 novembre 2010, se è membro dell Associazione del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (ICoCA) 5. RS... 1 RS 2 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51 3 RS 0.518.521; 0.518.522 4 RS. 5 Il Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza è reperibile sul sito: www.icoc-psp.org. 2014... 1

Sezione 2: Procedura Art. 3 Autorità competente L autorità federale competente è la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri (Direzione politica). Art. 4 Contenuto dell obbligo di notificazione L obbligo di notificazione comprende: a. per quanto concerne l attività prevista: 1. tipo di prestazione secondo l articolo 4 lettere a e b LPSP, 2. armi e altri mezzi impiegati per fornire la prestazione di sicurezza privata, 3. portata e durata dell intervento nonché numero di persone impiegate, 4. luogo in cui l attività è esercitata, 5. rischi particolari insiti nell attività; b. per quanto concerne l impresa: 1. ragione sociale, sede e forma giuridica nonché, se disponibile, estratto del registro di commercio, 2. scopo, settori d attività, zone d impiego all estero e principali categorie di clienti, 3. prova dell adesione al Codice di condotta, 4. cognome, nome, data di nascita, nazionalità e certificato di domicilio dei membri della direzione e degli organi di sorveglianza, 5. misure in materia di formazione e formazione continua del personale, 6. meccanismo di controllo interno del personale; c. per quanto concerne le persone che esercitano funzioni dirigenziali in seno all impresa o per conto della stessa o che, nell esercizio della loro attività per l impresa, possono portare un arma: 1. cognome, nome, data di nascita, nazionalità e certificato di domicilio, 2. verifica della buona reputazione, 3. autorizzazioni necessarie, secondo la legislazione applicabile, per l esportazione, il porto e l uso di armi, di accessori di armi e di munizioni, 4. formazione e formazione continua nei settori dei diritti fondamentali e del diritto internazionale umanitario, 2

5. formazione e formazione continua concernenti l uso di armi e di mezzi ausiliari nonché l impiego della coercizione di polizia e delle misure di polizia. Art. 5 Obbligo di notificazione dell identità L impresa informa la Direzione politica sull identità del mandante o del destinatario di una prestazione secondo l articolo 4 lettere a e b LPSP quando si tratta di: a. uno Stato estero o dei suoi organi; b. un organizzazione internazionale o dei suoi organi; c. un gruppo che si considera un governo o un organo statale oppure dei suoi organi; d. un gruppo armato organizzato che partecipa a un conflitto armato ai sensi delle Convezioni di Ginevra 6 e dei Protocolli aggiuntivi I e II 7 oppure delle sue unità; e. un alto rappresentante di un Paese straniero o di un organizzazione internazionale, un dirigente o un quadro superiore di un gruppo secondo le lettere c e d, indipendentemente dal fatto che la persona interessata agisca nell esercizio dei suoi compiti o a titolo privato. Art. 6 Notificazione di una prestazione di sicurezza privata in forma standardizzata Se un impresa ha notificato una prestazione di sicurezza privata secondo l articolo 4 lettera a numero 1 o 2 LPSP e prevede di fornire questa prestazione in forma standardizzata a destinatari analoghi nello stesso tipo di situazione, essa notifica alla Direzione politica la conclusione di qualsiasi nuovo contratto e dichiara che la prestazione ivi concordata è fornita in forma standardizzata. Art. 7 Notificazione della continuazione della stessa attività Se un impresa prevede di continuare nello stesso modo un attività che ha notificato e se le informazioni fornite secondo l articolo 4 restano valide, l impresa conferma alla Direzione politica che l attività prevista corrisponde all attività notificata. 6 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51 7 RS 0.518.521; 0.518.522 3

Art. 8 Procedura accelerata Se una prestazione di sicurezza privata secondo l articolo 4 lettera a numeri 1 3 LPSP deve essere fornita in una situazione d emergenza, la Direzione politica comunica all impresa, se possibile entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notificazione, se sarà avviata la procedura d esame. Art. 9 Dimissione o esclusione dall ICoCA 1 Se un impresa si dimette dall ICoCA o se l ICoCA decide di escluderla, l impresa lo comunica senza indugio alla Direzione politica adducendone i motivi. 2 Se i motivi che hanno portato alla dimissione o all esclusione dell impresa dall ICoCA non pregiudicano a priori una nuova adesione, la Direzione politica sollecita l impresa a intraprendere entro sei mesi i passi necessari alla nuova adesione. 3 Se l impresa non rinnova l adesione all ICoCA entro il termine di cui al capoverso 2, la Direzione politica ne vieta in tutto o in parte l attività. Art. 10 Calcolo degli emolumenti 1 L emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato. 2 La tariffa oraria è di 150 350 franchi. L importo è fissato segnatamente in base alla funzione dell impiegato interessato. 3 Per il resto si applica l ordinanza generale dell 8 settembre 2004 8 sugli emolumenti. Sezione 3: Controllo Art. 11 Obbligo di documentazione 1 L impresa è tenuta a documentare le sue attività. Deve essere in grado di mettere in ogni tempo a disposizione della Direzione politica le informazioni e i documenti seguenti: a. identità e indirizzo del mandante, del fornitore e del destinatario della prestazione; b. copia del contratto concluso con il mandante; c. identità delle persone incaricate dell esecuzione del contratto; d. indicazioni sui mezzi impiegati, in particolare le armi; e. giustificativi dell esecuzione del contratto. 8 RS 172.041.1 4

2 I membri della direzione conservano per dieci anni le informazioni e i documenti menzionati al capoverso 1. Questo termine non scade con la cessazione dell attività dell impresa. Art. 12 Trattamento di dati personali 1 Ai fini dell adempimento dei suoi compiti legali, la Direzione politica è autorizzata a trattare dati personali degni di particolare protezione relativi a sanzioni e perseguimenti amministrativi o penali nonché altri dati personali, se questi riguardano le persone seguenti: a. i membri della direzione e degli organi di sorveglianza; b. il personale dell impresa; c. l impresa interessata; d. il mandante e il destinatario della prestazione nei limiti fissati dall articolo 5. 2 Possono essere trattati i dati personali seguenti: a. cognome, nome, data di nascita, domicilio e nazionalità delle persone interessate; b. tutti i dati personali dell impresa; c. tutte le indicazioni concernenti l attività dell impresa. 3 La Direzione politica è inoltre autorizzata a trattare i seguenti dati personali degni di particolare protezione relativi a sanzioni e perseguimenti amministrativi o penali: a. cognome, nome, data di nascita, domicilio e nazionalità della persona interessata; b. identità dell impresa interessata; c. reato contestato alla persona interessata; d. indicazioni sul tipo di procedura; e. designazione delle autorità coinvolte; f. copia della sentenza e di tutte le informazioni ad essa correlate. 4 I dati personali e i dati personali degni di particolare protezione sono offerti per archiviazione all Archivio federale quindici anni dopo l ultimo trattamento (art. 21 della legge federale del 19 giugno 1992 9 sulla protezione dei dati). 9 RS 235.1 5

Sezione 4: Assistenza amministrativa in Svizzera Art. 13 1 La Direzione politica comunica, d ufficio o su richiesta, alle autorità menzionate all articolo 28 LPSP le informazioni e i dati personali seguenti: a. per quanto concerne l attività prevista: 1. tipo di prestazione secondo l articolo 4 lettere a e b LPSP, 2. identità del mandante e del destinatario della prestazione nei limiti fissati dall articolo 5, 3. luogo all estero in cui l attività è esercitata; b. per quanto concerne l impresa: 1. ragione sociale, sede e forma giuridica nonché, se disponibile, estratto del registro di commercio, 2. scopo dell impresa, settori d attività, zone d impiego all estero e principali categorie di clienti, 3. cognome, nome, data di nascita, nazionalità e certificato di domicilio dei membri della direzione e degli organi di sorveglianza. 2 D ufficio o su richiesta, la Direzione politica comunica inoltre alle autorità menzionate all articolo 28 capoverso 2 lettere c e d LPSP e alle autorità federali cui compete la salvaguardia della sicurezza esterna (art. 28 cpv. 2 lett. e LPSP) i dati personali degni di particolare protezione seguenti: a. cognome, nome, data di nascita, domicilio e nazionalità della persona interessata; b. identità dell impresa interessata; c. reato contestato alla persona interessata. d. indicazioni sul tipo di procedura; e. designazione delle autorità coinvolte; f. copia della sentenza e di tutte le informazioni ad essa correlate. Sezione 5: Impiego da parte delle autorità federali di imprese di sicurezza per compiti di protezione all estero Art. 14 Contenuto del contratto 1 Conformemente al contratto, l impresa è in particolare tenuta a: a. comunicare informazioni relative all esecuzione del contratto su domanda dell autorità committente; 6

b. comunicare all autorità committente l identità del personale impiegato; c. allestire un rapporto d attività indirizzato all autorità committente; d. sostituire immediatamente il personale sprovvisto delle conoscenze necessarie o che ostacola l esecuzione del contratto; e. comunicare immediatamente all autorità committente ogni circostanza suscettibile di ostacolare l esecuzione del contratto; f. comunicare immediatamente all autorità committente i casi in cui il personale si è avvalso della coercizione di polizia o di misure di polizia secondo l articolo 35 LPSP oppure ha agito in una situazione di legittima difesa o stato di necessità; g. comunicare immediatamente all autorità committente i casi in cui i requisiti dell impresa o della formazione non sono più soddisfatti. 2 Il contratto contiene inoltre: a. le indicazioni secondo gli articoli 34 capoverso 2 e 35 LPSP; b. una clausola penale in caso di inadempimento dello stesso. Art. 15 Contratto tipo 1 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) allestisce un contratto tipo. 2 Il contratto tipo è reperibile online. Art. 16 Comunicazione L autorità committente trasmette alla Direzione politica e all incaricato della sicurezza del suo Dipartimento una copia del contratto concluso con l impresa e li informa sugli eventuali problemi in relazione all esecuzione del contratto. Art.17 Sostegno da parte del DFAE 1 Nelle regioni in cui non vi sono ancora imprese che abbiano aderito all ICoCA, il DFAE si adopera affinché le imprese vi aderiscano. Sezione 6: Disposizioni finali Art. 18 Disposizione transitoria 1 Entro il 1 settembre 2018 l autorità committente adegua i contratti in corso che non soddisfano le condizioni della LPSP. 7

Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 settembre 2015. 8

9